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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE PP, OR
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 336/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Jesi - Piazza Indipendenza N. 1 60035 Jesi AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 439/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 2
e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1897 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 439/2023 con cui la CTP di Ancona ha respinto, con spese, il ricorso dalla medesima proposto avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU, a.i. 2017. Affida le proprie doglianze a più motivi di gravame, e conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Resiste il Comune di Jesi con proprio articolato atto di controdeduzioni, che si conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e conferma dell'avviso di accertamento originariamente impugnato. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nelle more del processo le parti - che concordemente avevano chiesto termine per la conclusione di un accordo al fine di chiudere l'annosa controversia - sono addivenute ad accodo di conciliazione giudiziale fuori udienza, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. Accordo che, come previsto dalla legge, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
Il Collegio, verificata la regolarità degli atti (con particolare riferimento al punto 7 del detto accordo, che prevede l'integrale compensazione di tutte le spese processuali, ivi incluse quelle liquidate nelle sentenze di primo grado), procede a dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 co. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Le spese processuali, ivi incluse quelle statuite nella sentenza di primo grado, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza.
Spese del doppio grado integralmente compensate.
Così deciso in Ancona, il giorno 1 dicembre 2025.
Il OR Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE PP, OR
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 336/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Jesi - Piazza Indipendenza N. 1 60035 Jesi AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 439/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 2
e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1897 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 439/2023 con cui la CTP di Ancona ha respinto, con spese, il ricorso dalla medesima proposto avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU, a.i. 2017. Affida le proprie doglianze a più motivi di gravame, e conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Resiste il Comune di Jesi con proprio articolato atto di controdeduzioni, che si conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e conferma dell'avviso di accertamento originariamente impugnato. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nelle more del processo le parti - che concordemente avevano chiesto termine per la conclusione di un accordo al fine di chiudere l'annosa controversia - sono addivenute ad accodo di conciliazione giudiziale fuori udienza, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. Accordo che, come previsto dalla legge, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
Il Collegio, verificata la regolarità degli atti (con particolare riferimento al punto 7 del detto accordo, che prevede l'integrale compensazione di tutte le spese processuali, ivi incluse quelle liquidate nelle sentenze di primo grado), procede a dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 co. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Le spese processuali, ivi incluse quelle statuite nella sentenza di primo grado, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza.
Spese del doppio grado integralmente compensate.
Così deciso in Ancona, il giorno 1 dicembre 2025.
Il OR Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni