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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO regolamentazione TRIBUNALE DI MATERA
esercizio Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno responsabilità 12/02/2025, nelle persone dei magistrati: genitoriale dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice dott.ssa Antonia Quartarella Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1302/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MATERA , nei confronti di
, nato a [...] il 28 aprile Controparte_1
1971 (C.F. ), contumace C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17/10/2024, il PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA presso il Tribunale di Matera proponeva ricorso a tutela della minore nata a [...] il [...], L'azione Persona_1
era avviata a seguito della trasmissione ex art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dal Tribunale per i minorenni di Potenza dove era stata delibata l'attività d'urgenza dei Carabinieri di Nova Siri Scalo.
Infatti, tale pubblica autorità aveva proceduto al trasferimento della minore prelevandola dall'abitazione del padre, , e Controparte_1
collocandola ex art. 403 c.c. presso la madre, a Controparte_2
seguito dei maltrattamenti ricevuti dal primo genitore.
Il P.M., perciò, chiedeva la conferma del provvedimento di collocamento della minore in via definitiva con le ulteriori misure necessarie a garantire
“la protezione e il benessere della minore”.
Disposta la comparizione delle parti e notificato il ricorso e il relativo decreto presidenziale, si costituiva la sola la quale faceva P_
presente che con la pronuncia di divorzio, decisa con sentenza del Tribunale di Matera sull'accordo raggiunto dalle parti, la minore aveva già avuto la sua collocazione presso di lei.
All'udienza del 7 febbraio 2025 si constatava la mancata costituzione del e il P.M. rilevato che la ragione del ricorso era stata già soddisfatta CP_1
con la previsione del collocamento presso la madre con la sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi, chiedeva dichiararsi il non luogo a provvedere, con un mero incarico al servizio sociale di Tursi per opportuni interventi di sostegno.
La aderiva a tali conclusioni con compensazione delle P_
spese.
La mancata costituzione del determina la dichiarazione di CP_1
contumacia.
Quanto al merito, osserva il collegio che in effetti, la sentenza resa da questo Tribunale e pubblicata il 29 maggio 2024 con il n. 494/24, dichiarando il divorzio dei signori e ha disciplinato CP_1 P_
il regolamento delle relazioni con la figlia secondo il loro accordo, e in base a questo è stato previsto che la minore trovi collocamento presso Per_1 la madre. Non di meno, rispetto agli incontri con il padre, è stato previsto che questi avvengano solo alla presenza degli operatori sociali.
Risulta dunque già garantita la tutela invocata dal P.M. in sede di ricorso, come dallo stesso rilevato in udienza, senza che ci siano statuizioni dispositive che vadano ancora decise.
La ha condiviso la conclusione di non luogo a provvedere. P_
Tenuto conto che già in sede di divorzio è stato previsto un regime di incontri con il padre regolamentato dai servizi sociali, trova presupposto un incarico agli stessi operatori perché, in una situazione di precarietà emotiva ingenerata dai maltrattamenti e in assenza di una figura paterna effettivamente significativa, siano dato adeguato sostegno alla minore, la quale peraltro è vicina alla maggiore età e certamente abbisogna, in questa fase di passaggio adolescenziale di costruirsi una capacità resiliente rispetto alle avversità subite.
L'esito del giudizio e la risposta affermativa della P_
consentono la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal PROCURATORE Parte_1
presso il tribunale di Matera ed iscritta a ruolo in data 18/10/2024 nei confronti di e di Controparte_1 P_
, così provvede:
[...]
1) dichiara non luogo a provvedere
2) incarica il servizio sociale di Tursi di assicurare azioni di sostegno alla minore secondo quanto ritenuto in motivazione;
Persona_1
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa. Manda alla cancelleria per la comunicazioni della sentenza al
Servizio Sociale di Tursi.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/02/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco