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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 449/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Pietro Casula, con studio in Santu Lussurgiu (OR), nella Via
Santa Maria n. 63, che lo rappresenta e difende – congiuntamente e disgiuntamente – unitamente all'Avv. Angela Rita Caratzu,
- ricorrente -
contro
c.f. , in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore dott. con sede legale in Cagliari al CP_2
viale Merello n.86, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura in atti, dall'avvocata
Giuseppa Rutilio e dall'avvocato Gesuino Campus,
- resistente –
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa.
All'udienza del 01/10/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con conseguente provvedimento di annullamento dello stesso;
B. condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al Sig. Parte_1
così come indicati nel presente ricorso, da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa;
[...]
1 C. in ogni caso con vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge e C.P.A.”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: chiede il rigetto delle domande formulate in ricorso perché infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.05.2023, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale intestato l'agenzia esponendo di essere operaio forestale in forza Controparte_1
di contratto di lavoro a tempo indeterminato, adibito dalla data dell'11.06.2019 presso il cantiere di
Pabarile Complesso Forestale Montiferru Planargia, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia con conseguente annullamento del provvedimento disciplinare prot. n. 2254 del 17.02.2022, emesso dalla Direzione Generale – Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' in Controparte_1
persona del Direttore Generale f.f., con cui gli era stata irrogata la sanzione di due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, sulla base della contestazione disciplinare del 29.10.2021, nella quale si addebitava al ricorrente di aver insultato ripetutamente il Responsabile di Presidio, anche sul piano personale, alla richiesta di spiegazioni di quest'ultimo che aveva trovato il ricorrente “comodamente seduto” assieme ad altri colleghi operai durante una normale verifica sul lavoro in Loc. Iscala e Creccu,
PF di Pabarile, il giorno 21.10.2021, alle ore 11 circa.
A tale condotta era seguita l'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata, per l'asserita violazione grave del “Codice di comportamento per i dipendenti della Regione” approvato con DGR
3/7 del 31.01.2014, costituente secondo il datore di lavoro illecito disciplinare, di cui all'art. 5 del
CIRL 1998/2001, comma 1, lettera b), quale “condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” e art. 6 del CIRL 1998/2001, comma 1, lettere a), “recidività o particolare gravità delle mancanze previste nel precedente art. 5” e g),
“comportamenti minacciosi e gravemente ingiuriosi nei confronti di altri dipendenti o terzi”.
La parte ricorrente ha denunciato in primo luogo la genericità della contestazione disciplinare, nella quale non vi era alcuna specificazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dall'odierno ricorrente in violazione delle norme ivi indicate e contro il Responsabile di Presidio
AT ZI.
Ha quindi contestato fondatezza e legittimità degli addebiti mossi nei propri confronti, rilevando che l'avvio del procedimento da parte del Responsabile del Presidio nei confronti dell'odierno ricorrente aveva avuto natura palesemente pretestuosa, se non addirittura ritorsiva, ed era riconducibile agli eventi verificatisi nei giorni precedenti e, in particolare, alle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla gestione non corretta dei turni di servizio da parte del Responsabile del Presidio,
2 comunicati agli interessati per via informale e comunque non tempestivamente, in particolare per avere modificato arbitrariamente i turni lavorativi relativi al giorno 14.10.2021 (i turni venivano comunicati agli operai lavorativi giornalmente, tramite l'invio della foto del Registro Presenze, in assenza di una calendarizzazione con congruo anticipo, e senza la sottoscrizione del Visto R.T.); contestazioni formalizzate anche con nota in data 16.10.2021 inviata al Direttore del Servizio Territoriale di
Oristano.
Era pertanto accaduto che, in data 21.10.2021, era stato l'ZI, già a conoscenza dell'esistenza della sopracitata “comunicazione di servizio” legittimamente inviata al Direttore del Servizio
Territoriale di Oristano, a rivolgersi, in presenza di altri operai, con toni minacciosi e arroganti nei confronti del con lo scopo di provocare una reazione incontrollata da parte di quest'ultimo, che in Pt_1
realtà non vi era stata, come già spiegato dal ricorrente in sede di audizione nel corso del procedimento disciplinare in data 30.11.2021.
Inoltre, nessuno dei testimoni sentiti nel corso del procedimento - peraltro convocati in assenza dei difensori dell'incolpato, ai quali era stato impedito di partecipare alle audizioni, con evidente lesione di tutti i diritti di difesa dell'incolpato - aveva reso dichiarazioni che confermassero gli addebiti mossi nei confronti del da parte dell'ZI, atteso che tutti avevano dichiarato di non aver sentito Pt_1
proferire le parole attribuite da quest'ultimo all'odierno ricorrente.
Quanto alla recidiva, le due relazioni dell'08.06.2020 e del 12.07.2020, tutte a firma dell'ZI, presenti nella documentazione istruttoria e indirizzate all'allora Direttore del CF , non Persona_1
riportavano né numero protocollo né carta intestata, e pertanto non si aveva prova della loro effettiva trasmissione al tempo agli organi competenti. Peraltro, anche qualora le stesse fossero state ricevute dal
Direttore del CF, esse non avevano avuto comunque alcun seguito poiché l'odierno ricorrente non aveva mai ricevuto alcun richiamo né provvedimento disciplinare.
Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni, sia in termini di diminuzione del patrimonio
(danno emergente), pari a due giorni di sospensione retributiva, sia in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (lucro cessante), pari alla riduzione dello stipendio per il periodo di malattia - dal 26.10.2021 a tutto il 28.01.2022 -, conseguenza di quanto avvenuto in ambito lavorativo.
Egli infatti, in conseguenza delle circostanze appena esposte e del conseguente procedimento disciplinare, aveva avuto rilevanti problemi di salute psico-fisica, avendo sviluppato ansia, insonnia e disturbi del sonno, e nello specifico disturbo dell'adattamento con ansia, caratterizzato da una marcata componente ansiosa associata a rimuginazioni legate all'ambito lavorativo, come diagnosticato dal medico Psichiatra e Psicoterapeuta curante Dott. il quale, in ragione di ciò, aveva allo Persona_2
stesso assegnato prognosi clinica dal 26.10.2021 a tutto il 28.01.2022, prescrivendo riposo assoluto dal
3 lavoro.
Inoltre, per gli stessi motivi, il Sig. in data 22.02.2022 era stato costretto anche a richiedere il Pt_1
trasferimento in via definitiva, poi ottenuto, dal Servizio Territoriale di Oristano, Complesso
Montiferru – Planargia (P.F. “Pabarile”), al Servizio Territoriale di Nuoro, Complesso Nuorese (P.F.
Sant'Antonio – Torrigas, vivaio didattico), motivando tale richiesta per incongruenze e contrasti nell'ambito di lavoro sorti con il Capo Presidio.
Pertanto, la resistente avrebbe dovuto essere condannata anche al risarcimento del danno biologico e morale subito dal ricorrente.
2. La parte convenuta ha resistito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
Circa l'asserita genericità del ricorso, non vi era stata alcuna concreta violazione del diritto di difesa del lavoratore, che aveva avuto piena e definita conoscenza del fatto oggetto di addebito, atteso che, in data 11.11.2021, in vista dell'audizione fissata per il 30.11.2021, attraverso i propri procuratori, il aveva potuto accedere a tutti gli atti del procedimento e, fra questi, alla segnalazione Pt_1 disciplinare inviata dal servizio territoriale all'ufficio di disciplina e alla presupposta relazione del responsabile del Presidio AT ZI, nella quale era specificato il comportamento addebitato al lavoratore. Sicché la descrizione del fatto oggetto di contestazione disciplinare era minutamente e particolarmente circostanziata, da cui la possibilità, ritualmente assicurata al lavoratore incolpato, di curare le difese di parte.
Quanto all'asserita natura ritorsiva della sanzione, il ricorrente non aveva dimostrato che l'ZI avesse avuto preventivamente conoscenza della comunicazione formata dal il 16.10.2021, Pt_1
limitandosi, circa il fatto, in sé considerato, ad una generica negazione, rimanendo pressoché incontestato che allorché il sig. ZI il 21.10.2021 si era recato al presidio forestale dove lavorava il ricorrente e dove quest'ultimo risultava inoperoso, a seguito della richiesta di chiarimenti del responsabile del presidio era sorto un alterco tra l'ZI e il il quale ultimo, non potendo Pt_1
negare il fatto, ne aveva poi attribuito genesi e causa al superiore gerarchico.
La convenuta ha altresì contestato il danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente, quanto a fondamento e nesso causale, tal ultimo affidato, anche nei certificati prodotti, alle mere e unilaterali asserzioni del ricorrente.
3. La causa, istruita con prova testimoniale e produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4 4.1. Partendo dal contenuto della contestazione disciplinare del 29.10.2021, in essa si legge quanto segue: “Richiamato l'art. 55 bis del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii e visto l'art. 65 del C.C.R.L. 1998/2001 ed in particolare il suo allegato E "Codice Disciplinare", quest' Ufficio Le contesta di aver insultato ripetutamente il Responsabile di Presidio, anche sul piano personale, alla richiesta di spiegazioni di quest'ultimo che ha trovato la S.V. "comodamente seduto" assieme ad altri colleghi operai durante una normale verifica sui lavoro in Loc. Iscala e Crecu, PF di Pabarile, il 21.10.2021 alle ore 11 circa.
Tale comportamento, oltre a determinare una violazione grave del "Codice di comportamento per i dipendenti della Regione" approvato con DGR 3/7 del 31.01.2014, realizza un illecito disciplinare, di cui all'art. 5 del CIRL 1998/2001, comma 1, lettera b "condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi" e art. 6 del CIRL 1998/2001, comma 1, lettere a) 'recidività o particolare gravità delle mancanze previste nel precedente art. 5" e g) "comportamenti minacciosi e gravemente ingiuriosi nei confronti di altri dipendenti o di terzi". L'illecito disciplinare è sanzionato con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico da un giorno fino ad un massimo di 10 giorni” (doc. 12 all. ricorso).
In seguito a tale contestazione, è stata irrogata all'odierno ricorrente la sanzione della sospensione di due giorni, con provvedimento del 17.02.2022 (doc. 01 all. ricorso).
Occorre a questo punto esaminare i motivi di impugnazione.
4.2. L'eccezione di genericità della contestazione non può essere accolta, in quanto è pacifico che il ricorrente ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 11.11.2021 e, in particolare, vi era stata l'ostensione della relazione redatta dal responsabile del Presidio AT ZI, nella quale risulta dettagliatamente descritto il fatto su cui si è fondato l'addebito disciplinare mosso nei confronti dell'odierno ricorrente: “il sottoscritto ZI AT, Responsabile Presidio Forestale Pabarile, il giorno 21/10/2021 recandomi sul luogo di lavoro degli operai in località Iscala e Crecu alle ore 11.00, sorprendo gli operai comodamente seduti anziché svolgere l'attività lavorativa assegnata. Il sottoscritto chiede spiegazioni di tale comportamento, gli altri operai rispondono che si stavano riposando, l'operaio sentendosi rimproverato dal sottoscritto inizia ad insultarmi Parte_1
dicendomi (TU E AS NON MI RAPPRESENTATE NULLA, SEI UN HANDICAPPATO
BUFFONE, GRANDE PER NIENTE, HO DETTO ANCHE A AS PER TELEFONO CHE TU
NON MI RAPPRESENTI UN CAZZO E SE MI CHIAMA SONO PRONTO A RIDIRLO), ho invitato
l'operaio ad assumere un comportamento corretto nei miei confronti ma nulla è servito in quanto Pt_1
gli atteggiamenti di INSUBORDINAZIONE nei miei confronti sono aumentati in merito anche alla mia vita personale” (v. docc. 02 e 03 fasc. p. resistente).
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia stato messo in condizioni di comprendere i fatti
5 materiali oggetto di addebito e di approntare le proprie conseguenti difese.
4.2. Quanto invece alla fondatezza nel merito della contestazione, nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i lavoratori presenti presso il cantiere forestale il giorno del fatto oggetto dell'addebito disciplinare.
All'udienza del 10.05.2024 è stato sentito il teste , il quale ha riferito che quel giorno Testimone_1
si trovava presso il cantiere insieme ai colleghi e e che, Parte_1 CP_3 CP_4
mentre stavano lavorando al taglio del sottobosco con gli attrezzi di lavoro (roncola e falcetta) a distanza di sicurezza di circa 8/9 metri l'uno dall'altro, a un certo punto era arrivato il responsabile del presidio AT ZI, il quale era uscito dai cespugli e si era avvicinato a loro proferendo le parole “venga sig. venga sig. che qui ci sono i lavoratori che stanno lavorando”, CP_5 CP_5
riferendosi al dott. responsabile di cantiere che quel giorno però non era presente, dopodichè si CP_5 era capito che l'ZI ce l'aveva con il “perché si è avvicinato a lui brandendo il suo cellulare Pt_1 per fare una videoregistrazione”, ma il non aveva reagito alla provocazione e anzi aveva Pt_1 appoggiato gli attrezzi per terra, l'ZI aveva continuato a urlare anche se il teste non ha ricordato quali parole fossero state usate, dopo era andato via e i lavoratori avevano continuato a lavorare fino alla fine dell'orario di servizio, alle 14:12. Il teste ha negato che fossero state proferite le offese indicate nel capo da parte del ll'indirizzo del responsabile del Presidio. Pt_1
Se è vero che, nel corso della sua audizione in Tribunale, il ha descritto una situazione meno Tes_1
idilliaca di quella riferita quando era stato sentito nel procedimento disciplinare, avendo egli riferito nella precedente audizione che non vi era stata una discussione ma solo uno “scambio di opinioni amichevole” (doc. 06 fasc. p. resistente), tuttavia deve escludersi che tale apparente discrasia sia indicativa della radicale falsità del racconto da parte del teste, sia perché, in entrambe le occasioni in cui è stato sentito, il ha negato che vi fosse stata una discussione tra l'ZI e il sfociata Tes_1 Pt_1
nelle espressioni offensive riportate nella relazione compilata dal responsabile di presidio, sia perché le circostanze riferite dal teste hanno trovato conferma nella deposizione resa in giudizio alla stessa Tes_1
udienza del 10.05.2025 dal testimone , il quale ha riferito che, mentre si trovavano in CP_4
cantiere occupati nel taglio del sottobosco, era arrivato l'ZI e si era avvicinato a loro piuttosto agitato proferendo le parole “Venga sig. venga sig. e poi, in sardo, “Adesso scrivo”, CP_5 CP_5
forse riferendosi al fatto che secondo lui non stessero lavorando. Dopodiché l'ZI si era rivolto al sig. “sembrava ce l'avesse con lui”, ma non erano state usate parole pesanti, l'ZI aveva Pt_1
chiesto al e stesse lavorando e lui gli aveva mostrato gli attrezzi da lavoro. Pt_1
La deposizione del , dunque, sostanzialmente coincide con quella che aveva reso in sede di CP_4 audizione nel procedimento disciplinare, nel corso della quale aveva riferito che l'ZI era arrivato
6 un po' agitato ripetendo “adesso scrivo”, che avevano discusso un po' con il ma che si era trattato Pt_1
di una semplice discussione nella quale non erano state utilizzate parole pesanti (doc. 07 fasc. p. resistente).
All'udienza del 21.06.2025 è stato sentito anche il quale ha confermato che, quando CP_3
era arrivato il responsabile del Presidio, lui e gli altri tre operai e Parte_1 CP_4
non erano seduti, ma stavano lavorando al taglio del sottobosco, ha ricordato che vi era Testimone_1 stata una conversazione tra l'ZI e il ma che non aveva sentito cosa si erano detti e aveva Pt_1
continuato a lavorare, analogamente a quanto già dichiarato quando era stato sentito il 18.01.2022 dai componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per cui egli aveva ricordato che, quel giorno, gli era sembrato che tra l'ZI e il vi fosse stata una discussione animata ma trattandosi di una Pt_1
questione che non lo riguardava non aveva ascoltato cosa si erano detti e aveva continuato a lavorare
(doc. 07 fasc. p. resistente). Peraltro, che il non abbia sentito cosa si fossero detti il e CP_3 Pt_1
l'ZI appare del tutto credibile anche in ragione del fatto che, secondo quanto da lui chiarito, il era il primo della fila, dalla parte opposta a dove era posizionato il (“l'ZI è arrivato in Pt_1 CP_3
direzione di che era più a valle rispetto agli altri, poi se non sbaglio dopo il era Parte_1 Pt_1
posizionato il sig. , quindi il sig. , infine c'ero io, posizionato più a monte. Eravamo distanti Tes_1 CP_4
l'uno dall'altro circa dieci metri”).
Rimane da esaminare la deposizione del teste AT ZI, il quale, sentito all'udienza del
21.06.2025, ha riferito che il giorno 21.10.2021 si era recato presso il cantiere “Pabarile” e che al suo arrivo “alcuni operai erano in piedi, alcuni erano seduti, se non ricordo male gli operai e CP_3 Pt_1 erano in piedi, invece erano seduti su delle pietre gli operai e ”, che gli operai parlavano CP_4 Tes_1
tra loro vicini a distanza di un metro circa l'uno dall'altro, con gli attrezzi appoggiati per terra. A quel punto li aveva rimproverati perché in quel momento non stavano lavorando pur non essendo state autorizzate pause, “rivolgendosi a tutti indistintamente”. A quel punto il a voce alta gli aveva Pt_1
detto che lui e il direttore dei lavori non gli rappresentavamo nulla, “che ero un buffone e un handiccapato. Continuò a dirmi queste cose anche mentre stavo parlando con il sig. in quel CP_3 momento gli stavo autorizzando dei permessi”. Ha anche dichiarato che il aveva tenuto lo stesso Pt_1
atteggiamento anche in altre occasioni, poiché non aveva accettato di essere stato spostato dall'essere addetto al mezzo antincendio al cantiere di Pabarile, “si era arrabbiato con me e mi aveva riferito verbalmente che avrebbe contattato la responsabile del procedimento dott.ssa e che Persona_3 avrebbe continuato a fare l'antincendio”.
In ragione della obiettiva incompatibilità tra quanto riferito dai lavoratori presenti in cantiere e il responsabile del Presidio, è stato disposto un confronto tra i testimoni, nel corso del quale CP_4
7 e hanno confermato quanto già riferito nelle precedenti udienze, ovverosia che, CP_4 Testimone_1 nel corso della discussione tra il e l'ZI, non erano state usate dal lavoratore le parole Pt_1 offensive riportate nella relazione redatta dall'ZI. Per contro, l'ZI ha confermato che l'odierno ricorrente aveva utilizzato parole offensive nei suoi confronti, chiamandolo “buffone handicappato, non mi rappresentate nulla tu e il mannu e maccu”. CP_5
Ricostruite nei termini sopra esposti le risultanze dell'istruttoria della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, va accolta la domanda spiegata in giudizio dal ricorrente, diretta ad accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare per cui è causa.
Grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di irrogare la sanzione, sicché egli deve dimostrare la materialità dei fatti addebitati al lavoratore, nonché tutti i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'irrogazione della sanzione e la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità dell'infrazione contestata.
Pertanto, a fronte di un quadro di obiettiva incertezza probatoria in ordine all'effettiva verificazione del fatto materiale nei termini oggetto di contestazione, le conseguenze negative si risolvono a carico della resistente, su cui incombeva il relativo onere probatorio.
A parere della scrivente, infatti, non può essere assegnata alla versione dei fatti fornita dal responsabile del presidio AT ZI maggiore attendibilità rispetto a quella fornita dai lavoratori, ciò in quanto le dichiarazioni rese dagli altri operai presenti in cantiere, in posizione di terzietà rispetto alle parti in causa, sono apparse complessivamente attendibili nella loro coerenza intrinseca ed estrinseca.
Viceversa, da una attenta lettura delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento disciplinare e in Tribunale traspare una significativa discrasia nella versione riferita dall'ZI, e ciò non tanto per alcuni dettagli relativi alla posizione in cui si trovavano gli operai quando il responsabile del presidio era arrivato in cantiere (all'udienza del 21.06.2025 egli aveva riferito che “alcuni operai erano in piedi, altri erano seduti”, mentre in sede di confronto ha riferito che gli operai erano seduti l'uno a fianco all'altro e che erano “balzati in piedi” quando l'avevano visto), bensì con riguardo alle effettive ragioni che avevano innescato la discussione tra lui e il Difatti, mentre nella propria relazione Pt_1 informativa e anche in questo giudizio l'ZI ha riferito che il rimprovero sarebbe stato da lui rivolto indistintamente a tutti gli operai per via del fatto che non stavano lavorando e che a quel punto il se la sarebbe presa con lui non riconoscendo la sua autorità e quella del oltre che Pt_1 CP_5
proferendo le ulteriori espressioni offensive nei suoi confronti, invece nel corso della sua audizione il
14.12.2021 di fronte all'Ufficio Procedimenti Disciplinari l'ZI aveva ammesso che il giorno
8 21.10.2021 quando era arrivato in cantiere aveva sentito il “e i suoi colleghi, fermi, parlare, lui Pt_1
parlava male sia di me che del dott. che è il Direttore del Complesso, a quel punto sono CP_5
intervenuto e gli ho chiesto perché erano fermi e non stavano lavorando, gli altri si sono subito scusati mentre lui ha iniziato ad attaccarmi”.
La circostanza che, prima di palesarsi agli operai, l'ZI avesse sentito il ricorrente parlare male di lui e del dott. con i colleghi consente di spiegare perché, come riferito concordemente dai CP_5
testimoni e , egli si sia diretto proprio verso il ricorrente, “come se ce Testimone_1 CP_4
l'avesse con lui”, proferendo le parole “venga sig. venga sig. , probabilmente CP_5 CP_5
ricollegandosi a quanto aveva sentito poco prima, mentre il parlava di lui e del direttore del Pt_1
Complesso.
Quanto testé evidenziato porta a dubitare quantomeno della obiettività del teste ZI, nel riferire l'andamento degli accadimenti occorsi il giorno 21.10.2021, in ragione dell'astio nutrito verso il Pt_1 che trapela anche dalla restante parte del verbale delle dichiarazioni rese di fronte all' cui si CP_6 rimanda per sinteticità (v. doc. 05 fasc. p. resistente), e nel quale, fra l'altro, il viene indicato con Pt_1 uno che “passa il tempo a lavoro sempre al telefono con sindacalisti, parlando di diritti e mai di doveri”.
Che il teste ZI abbia omesso di precisare tale circostanza quando è stato sentito in Tribunale inficia inevitabilmente l'attendibilità del racconto, non consentendo di ritenere raggiunta in giudizio in maniera sufficientemente certa la dimostrazione del fatto materiale, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, come descritto nella contestazione disciplinare.
4.3. In ragione dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare per cui è causa di cui al provvedimento del 17.02.2022 e la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per i due giorni corrispondenti al periodo di sospensione, nonché per i giorni di assenza per malattia dal 26.10.2021 al
28.01.2022, ovviamente detratto quanto già corrisposto al lavoratore, dovendosi ritenere quantomeno presuntivamente provato, anche in ragione dell'immediatezza temporale rispetto ai fatti per cui è causa e della diagnosi del medico Psichiatria - di disturbo di adattamento con ansia secondo i criteri del DSM
- V in trattamento farmacologico con sintomatologia preponderante caratterizzata da “una marcata componente ansiosa associata a suo dire a rimuginazioni che il paziente lega all'ambiente lavorativo”
(doc. 22 all. ricorso) -, che effettivamente tali assenze siano state determinate da un disturbo insorto a causa dei problemi lavorativi legati alla contestazione disciplinare oggetto del presente procedimento.
Va escluso invece il risarcimento di altre poste risarcitorie, in assenza di prova.
9 Su tali importi sono dovuti, ai sensi dell'art. 429, comma 3 c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza prevalente (quasi totale) e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa
(scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, giustificandosi l'applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare per cui è causa di cui al provvedimento del 17.02.2022 e condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta per i due giorni corrispondenti al periodo di sospensione, nonché per i giorni di assenza per malattia dal 26.10.2021 al 28.01.2022, detratto quanto già corrisposto al lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi € € 5.388,00, interamente per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 01/10/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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