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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1822/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADER Foggia, il ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe, notificata in data 22.9.22, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati da numerose cartelle esattoriali relative a crediti del Consorzio di Bonifica, diritti camerali, tasse automobilistiche ed avvisi di accertamento dell'AdE DP di Foggia, come dettagliatamente indicati nell'atto impugnato.
Il ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, in forza dei seguenti motivi: 1) inesistenza della notifica a mezzo pec e il difetto di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento presupposti, mai portati a conoscenza del contribuente;
-2) vizio di motivazione, attesa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli enti impositori;
-3) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo, attesa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con particolare riferimento alle somme relative a sanzioni ed interessi;
-$9 indebita richiesta di pagamento delle cartelle di importo inferiore ad € 1.000,00, che avrebbero dovuto essere annullate d'ufficio ai sensi della legge 197/22.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto ed eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle e di intimazioni di pagamento antecedenti a quella impugnata, quali idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.
Il ricorrente, in data 30.1.26, depositata memoria illustrativa, con allegati documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la resistente ADER ha depositato completa documentazione, da cui si evince sia la notifica delle cartelle esattoriali, sia la notifica a mezzo pec di intimazioni di pagamento antecedenti a quella in esame.
Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo pec del ricorrente "Email_3" e sono valide.
In particolare risulta notificata a tale indirizzo l'intimazione di pagamento in data 8.2.2020 relative ai medesimi crediti riportati nell'atto impugnato con l'odierno ricorso.
L'eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e degli atti notificati a mezzo pec è infondata.
In primo luogo, preme osservare che la notifica è stata eseguita tramite invio degli atti all'indirizzo, risultante da pubblici registri del destinatario-odierno ricorrente.
Quest'ultimo ha ricevuto l'atto e ne ha potuto verificare la provenienza, come emerge dalla tempestività del ricorso proposto.
Orbene, la notifica contestata è stata effettuate secondo la disciplina delineata dall'art. 26 DPR 602/73 - nella versione successiva alla modifica introdotta dall'art. 38 co. 4 lett. b DL 78/2010-, che ha consentito la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale secondo le modalità di cui al DPR
11.2.2005 n. 68.
Ebbene, secondo la tesi prospettata dal ricorrente l'invio della pec proverrebbe da un indirizzo non risultante da pubblici registri comporterebbe l'inesistenza della notifica.
Tale tesi non è condivisibile per le seguenti argomentazioni.
Va rilevato come l'eccezione sollevata appaia di contenuto squisitamente formale.
Preme osservare che secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, può ravvisarsi inesistenza della notifica di un atto solo allorquando venga effettuata a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario. Al contrario, le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell'atto giudiziale o amministrativo (come la notifica per posta effettuata direttamente dal Concessionario
e l'omessa compilazione della relata di notifica), comportano soltanto, eventualmente, la sanzione della nullità ( Cass., Sez. trib., Sent. nn. 11708 del 2011, 13852 e 4746 del 2010).
Giova sottolineare che la giurisprudenza afferma l'inesistenza delle notificazioni soltanto nel caso ben diverso in cui la notifica pec sia effettuata ad un indirizzo del destinatario non risultante da pubblici registri e, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito tali principi, in modo condivisibile (cfr. Cass. 15979/2022).
L'eventuale nullità attinente al procedimento di notifica è stata certamente sanata dal raggiungimento dello scopo, reso palese dal fatto che il ricorrente, pur asserendo di non aver potuto verificare l'indirizzo di provenienza, non ha mai negato di aver ricevuto l'atto impugnato (Cass. 2015/8674; Cass. 2015/1301; Cass.
2015/416).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale la natura sostanziale e non processuale
(né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario (o della cartella esattoriale) - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.. Tale principio trova applicazione anche in materia di notifica delle cartelle di pagamento.
Infatti, l'ultimo capoverso dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/73, sulla notificazione delle cartelle di pagamento, dispone che "per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto", ossia del decreto n. 600/73 che, come s'è visto, richiama, a sua volta, le norme del codice di procedura civile (per tutte. Cass. S.U. n. 19854 del 2004).
L'accertamento della validità della notifica dell'intimazioni di pagamento suindicata e delle cartelle, rende evidente l'inammissibilità dei motivi di ricorso relativi all'inesistenza dell'obbligazione tributaria sia per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli enti impositori, sia per l'eventaule violazione della legge 197/2022, sia alla estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione di valori minimi attesa la natura documentale della causa e la bassa complessità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidandole in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1822/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320211460000033005 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADER Foggia, il ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe, notificata in data 22.9.22, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati da numerose cartelle esattoriali relative a crediti del Consorzio di Bonifica, diritti camerali, tasse automobilistiche ed avvisi di accertamento dell'AdE DP di Foggia, come dettagliatamente indicati nell'atto impugnato.
Il ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, in forza dei seguenti motivi: 1) inesistenza della notifica a mezzo pec e il difetto di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento presupposti, mai portati a conoscenza del contribuente;
-2) vizio di motivazione, attesa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli enti impositori;
-3) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo, attesa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con particolare riferimento alle somme relative a sanzioni ed interessi;
-$9 indebita richiesta di pagamento delle cartelle di importo inferiore ad € 1.000,00, che avrebbero dovuto essere annullate d'ufficio ai sensi della legge 197/22.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto ed eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle e di intimazioni di pagamento antecedenti a quella impugnata, quali idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.
Il ricorrente, in data 30.1.26, depositata memoria illustrativa, con allegati documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la resistente ADER ha depositato completa documentazione, da cui si evince sia la notifica delle cartelle esattoriali, sia la notifica a mezzo pec di intimazioni di pagamento antecedenti a quella in esame.
Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo pec del ricorrente "Email_3" e sono valide.
In particolare risulta notificata a tale indirizzo l'intimazione di pagamento in data 8.2.2020 relative ai medesimi crediti riportati nell'atto impugnato con l'odierno ricorso.
L'eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e degli atti notificati a mezzo pec è infondata.
In primo luogo, preme osservare che la notifica è stata eseguita tramite invio degli atti all'indirizzo, risultante da pubblici registri del destinatario-odierno ricorrente.
Quest'ultimo ha ricevuto l'atto e ne ha potuto verificare la provenienza, come emerge dalla tempestività del ricorso proposto.
Orbene, la notifica contestata è stata effettuate secondo la disciplina delineata dall'art. 26 DPR 602/73 - nella versione successiva alla modifica introdotta dall'art. 38 co. 4 lett. b DL 78/2010-, che ha consentito la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale secondo le modalità di cui al DPR
11.2.2005 n. 68.
Ebbene, secondo la tesi prospettata dal ricorrente l'invio della pec proverrebbe da un indirizzo non risultante da pubblici registri comporterebbe l'inesistenza della notifica.
Tale tesi non è condivisibile per le seguenti argomentazioni.
Va rilevato come l'eccezione sollevata appaia di contenuto squisitamente formale.
Preme osservare che secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, può ravvisarsi inesistenza della notifica di un atto solo allorquando venga effettuata a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario. Al contrario, le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell'atto giudiziale o amministrativo (come la notifica per posta effettuata direttamente dal Concessionario
e l'omessa compilazione della relata di notifica), comportano soltanto, eventualmente, la sanzione della nullità ( Cass., Sez. trib., Sent. nn. 11708 del 2011, 13852 e 4746 del 2010).
Giova sottolineare che la giurisprudenza afferma l'inesistenza delle notificazioni soltanto nel caso ben diverso in cui la notifica pec sia effettuata ad un indirizzo del destinatario non risultante da pubblici registri e, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito tali principi, in modo condivisibile (cfr. Cass. 15979/2022).
L'eventuale nullità attinente al procedimento di notifica è stata certamente sanata dal raggiungimento dello scopo, reso palese dal fatto che il ricorrente, pur asserendo di non aver potuto verificare l'indirizzo di provenienza, non ha mai negato di aver ricevuto l'atto impugnato (Cass. 2015/8674; Cass. 2015/1301; Cass.
2015/416).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale la natura sostanziale e non processuale
(né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario (o della cartella esattoriale) - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.. Tale principio trova applicazione anche in materia di notifica delle cartelle di pagamento.
Infatti, l'ultimo capoverso dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/73, sulla notificazione delle cartelle di pagamento, dispone che "per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto", ossia del decreto n. 600/73 che, come s'è visto, richiama, a sua volta, le norme del codice di procedura civile (per tutte. Cass. S.U. n. 19854 del 2004).
L'accertamento della validità della notifica dell'intimazioni di pagamento suindicata e delle cartelle, rende evidente l'inammissibilità dei motivi di ricorso relativi all'inesistenza dell'obbligazione tributaria sia per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli enti impositori, sia per l'eventaule violazione della legge 197/2022, sia alla estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione di valori minimi attesa la natura documentale della causa e la bassa complessità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidandole in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.