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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 2558/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2558/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MESCOLI MARIASTELLA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 8 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. VALLISNERI SILVIA presso il cui studio sito in Scndiano (RE), via Fogliani n. 2 è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1207/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-20.11.2020
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 04.07.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, dopo l'espletamento di CTU ed il successivo percorso di Coordinamento genitoriale, hanno raggiunto un accordo per la definizione bonaria del procedimento e rassegnando, nelle note depositate per l'udienza del 15.10.2025, le seguenti conclusioni congiunte delle quali hanno chiesto l'accoglimento:
1)Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione anagrafica presso la casa della madre;
2)Il figlio rimarrà con entrambi i genitori come da calendario concordato in sede di CTU, che ha individuato i tempi di spettanza materna e paterna come segue:
MAMMA Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 IT Scuola+ OT IT OT scuola+ OT
2 ER IT ER OT scuola+ OT
3 IT OT IT scuola+ scuola+ OT OT
4 OT IT OT ER scuola+
ER PAPA'
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 IT IT ER ER scuola + scuola + ER OT
2 IT IT IT scuola+ scuola + scuola + OT ER OT
3 IT IT scuola ER ER scuola+
+ ER ER
4 IT scuola+ IT IT OT scuola+ scuola +
ER ER
Per le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé per sette giorni Per_1 comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Inoltre, a partire dall'anno 2026, il genitore che non avrà con sé il figlio il giorno di Natale lo potrà tenere con sé il giorno della Vigilia (24 dicembre) con pernottamento;
- Per le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé per tre giorni, Per_1 comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Per le vacanze estive, rimarrà con il padre per quattro settimane Per_1 eventualmente anche non continuative e quattro settimane con la madre di cui almeno due consecutive. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere concordato dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora entrambi i genitori comunichino le proprie preferenze entro il predetto termine, ma non prevengano ad un accordo, la determinazione delle settimane spettanti a ciascun genitore sarà effettuata dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari. Qualora, invece, uno dei genitori non comunichi la propria proposta entro la suddetta data del 30 aprile, si intenderanno automaticamente confermate le settimane comunicate dall'altro genitore .
Rimane inteso, in caso di disaccordo, che il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari.
3) Ciascun genitore manterrà direttamente il figlio quando lo avrà presso di sé e parteciperà in misura paritaria alle spese straordinarie così come individuate e stabilite dal Protocollo in uso dal Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023).
4) Le parti concordano circa la necessità che il figlio minore prosegua il Per_1 percorso psicoterapeutico intrapreso con la dr.ssa fino a diversa indicazione Per_2 della stessa professionista
5) La parti convengono circa la necessità di proseguire il percorso di coordinamento genitoriale già in corso con la dr.ssa che, quindi si impegnano a Persona_3 proseguire almeno fino alla iscrizione del figlio alla scuola secondaria, o fino Per_1 ad epoca successiva concordata con la stessa professionista. Le parti sono consapevoli che l'obiettivo del coordinamento genitoriale è quello di assistere e guidare i genitori (in forma direttiva) al fine di ridurre la conflittualità intercorrente tra gli stessi oltre che mediare, facilitare la comunicazione tra loro e raggiungere accordi sostenibili e praticabili per il miglior interesse del minore. Infatti, il coordinatore genitoriale potrà prendere delle decisioni al fine di risolvere la conflittualità intercorrente tra i genitori e salvaguardare il benessere psicofisico del minore . Il coordinatore genitoriale dovrà: 1) monitorare l'andamento dei Per_1 rapporti tra i genitori e tra genitore-figlio, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;
2) coadiuvare i genitori nelle scelte che riguardano il figlio, vigilando in particolare sulla messa in pratica di un metodo educativo condiviso (per esempio, tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici;
attività sportive da praticare;
svolgimento dei compiti ecc.) assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell'interesse del minore) in caso di disaccordo;
3) redigere relazione informativa sull'attività svolta, da trasmettere al Sig. Giudice sia in corso d'opera sia una volta concluso il percorso.
6) Spese di lite compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1207/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-20.11.2020
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI NE IA AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2558/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MESCOLI MARIASTELLA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 8 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. VALLISNERI SILVIA presso il cui studio sito in Scndiano (RE), via Fogliani n. 2 è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1207/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-20.11.2020
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 04.07.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, dopo l'espletamento di CTU ed il successivo percorso di Coordinamento genitoriale, hanno raggiunto un accordo per la definizione bonaria del procedimento e rassegnando, nelle note depositate per l'udienza del 15.10.2025, le seguenti conclusioni congiunte delle quali hanno chiesto l'accoglimento:
1)Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione anagrafica presso la casa della madre;
2)Il figlio rimarrà con entrambi i genitori come da calendario concordato in sede di CTU, che ha individuato i tempi di spettanza materna e paterna come segue:
MAMMA Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 IT Scuola+ OT IT OT scuola+ OT
2 ER IT ER OT scuola+ OT
3 IT OT IT scuola+ scuola+ OT OT
4 OT IT OT ER scuola+
ER PAPA'
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 IT IT ER ER scuola + scuola + ER OT
2 IT IT IT scuola+ scuola + scuola + OT ER OT
3 IT IT scuola ER ER scuola+
+ ER ER
4 IT scuola+ IT IT OT scuola+ scuola +
ER ER
Per le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé per sette giorni Per_1 comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Inoltre, a partire dall'anno 2026, il genitore che non avrà con sé il figlio il giorno di Natale lo potrà tenere con sé il giorno della Vigilia (24 dicembre) con pernottamento;
- Per le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé per tre giorni, Per_1 comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Per le vacanze estive, rimarrà con il padre per quattro settimane Per_1 eventualmente anche non continuative e quattro settimane con la madre di cui almeno due consecutive. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere concordato dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora entrambi i genitori comunichino le proprie preferenze entro il predetto termine, ma non prevengano ad un accordo, la determinazione delle settimane spettanti a ciascun genitore sarà effettuata dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari. Qualora, invece, uno dei genitori non comunichi la propria proposta entro la suddetta data del 30 aprile, si intenderanno automaticamente confermate le settimane comunicate dall'altro genitore .
Rimane inteso, in caso di disaccordo, che il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari.
3) Ciascun genitore manterrà direttamente il figlio quando lo avrà presso di sé e parteciperà in misura paritaria alle spese straordinarie così come individuate e stabilite dal Protocollo in uso dal Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023).
4) Le parti concordano circa la necessità che il figlio minore prosegua il Per_1 percorso psicoterapeutico intrapreso con la dr.ssa fino a diversa indicazione Per_2 della stessa professionista
5) La parti convengono circa la necessità di proseguire il percorso di coordinamento genitoriale già in corso con la dr.ssa che, quindi si impegnano a Persona_3 proseguire almeno fino alla iscrizione del figlio alla scuola secondaria, o fino Per_1 ad epoca successiva concordata con la stessa professionista. Le parti sono consapevoli che l'obiettivo del coordinamento genitoriale è quello di assistere e guidare i genitori (in forma direttiva) al fine di ridurre la conflittualità intercorrente tra gli stessi oltre che mediare, facilitare la comunicazione tra loro e raggiungere accordi sostenibili e praticabili per il miglior interesse del minore. Infatti, il coordinatore genitoriale potrà prendere delle decisioni al fine di risolvere la conflittualità intercorrente tra i genitori e salvaguardare il benessere psicofisico del minore . Il coordinatore genitoriale dovrà: 1) monitorare l'andamento dei Per_1 rapporti tra i genitori e tra genitore-figlio, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;
2) coadiuvare i genitori nelle scelte che riguardano il figlio, vigilando in particolare sulla messa in pratica di un metodo educativo condiviso (per esempio, tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici;
attività sportive da praticare;
svolgimento dei compiti ecc.) assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell'interesse del minore) in caso di disaccordo;
3) redigere relazione informativa sull'attività svolta, da trasmettere al Sig. Giudice sia in corso d'opera sia una volta concluso il percorso.
6) Spese di lite compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1207/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-20.11.2020
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI NE IA AZ