Sentenza 13 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2018, n. 16505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16505 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON IV nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATO LA che ha concluso per 1111~Ct- l'inammissibilita del ricorso. Udito il difensore . L'avvocato MIRATE ALDO del foro di ASTI in difesa di ON IV e LI UD EA conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di IV ON e di CL LI ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di TORINO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati dal reato di cui al capo 1 (art. 440 Cod. pen.) limitatamente ai bovini diversi da quelli elencati nella imputazione perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere in riferimento al reato di cui al capo 3 (artt. 319 e 321 cod. pen.)9i limitatamente ai fatti commessi fino al 14 marzo 2009, perché estinto per prescrizione e, qualificati i residui fatti di cui al capo 1 come violazione dell'art. 5 lett. a e g della legge 283/1962, ha rideterminato la pena in due anni e due mesi di reclusione per il ON e in sei mesi di arresto per il LI.
2. I ricorrenti hanno dedotto cinque motivi di ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, il ON ha lamentato che la Corte avesse motivato in modo incerto e contraddittorio con riferimento ai reati di falso indicati nella imputazione ai capi 4 e 5 , attribuiti al ricorrente a titolo di concorso nel reato commesso dal BB che in realtà si era risolto autonomamente e senza alcun precedente accordo a non inviare il campione all' Istituto Zooprofilattico e poi a distruggerlo ovvero ad indirizzare al Sindaco di Busca la richiesta di revoca del sequestro amministrativo mentre l'invito rivolto dal ricorrente con la frase "vedi cosa puoi fare" non era certo tale da concretare una istigazione e quindi un atto di concorso, tanto più che il ER non aveva alcuna idea o preventiva rappresentazione di quello che il BB avrebbe poi materialmente fatto.
2.2 Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno lamentato che, dopo la derubricazione del reato di cui all'art. 440 cod. pen. in quello di cui all'art. 5 I. 283/1962, la Corte non avesse rilevato che la contravvenzione era prescritta essendo trascorso il termine di quinquennale al quale andavano aggiunti 60 giorni ex art. 159, comma 1 n. 3 cod. pen., tanto più, poi, che la Corte aveva considerato come data consumativa del reato quella dei trattamenti illeciti che si collocavano in realtà in epoca ben antecedente a quella del relativo accertamento.
2.3 Con il terzo motivo, riferirVento al solo ER, il ricorrente ha lamentato che a seguito della derubricazione del reato di cui all'art. 440 cod. pen. in quello di cui all'art. 5 legge 283/62, la Corte avrebbe dovuto eliminare la pena accessoria della interdizione per sette anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dall'esercizio della attività di allevatore, tanto più che l'art. 19 cod. pen. prevede che le pene accessorie possano conseguire solo alla commissione di delitti e non di contravvenzioni.
2.4 Con il quarto motivo, riferito ad entrambi gli imputati, i ricorrenti hanno lamentato che a seguito della derubricazione del reato di cui all'art. 440 cod. pen. sopra ricordata, non fosse stata esclusa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna su un quotidiano "a larga diffusione", dato che le sostanze rinvenute erano state riconosciute in concreto come non pericolose per la salute pubblica.
2.5 Con il quinto motivo, il solo ER ha censurato le argomentazioni con le quali era stata confermata la confisca ex art. 322 ter cod. pen., quale profitto del reato di cui all'art. 321 cod. pen., della somma di 468.698.76 euro senza considerare, per un verso, che il ricorrente aveva dovuto sopportare dei costi per l'acquisto e l'alimentazione dei bovini e, per l'altro, che parte del prezzo della attività corruttiva era stato versato al BB e sequestrato in capo allo stesso, somme tutte quindi che andavano defalcate dalla entità di quanto confiscato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di IV ON è fondato nei limiti di cui sotto si dirà, e inammissibile per gli altri profili;
il ricorso di CL AN LI è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
2. Il primo motivo di ricorso, riferito al solo PE, è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
2.1 Va ricordato, in fatto, che il PE è accusato di concorso c.d. morale nei reati di falso addebitati all'autore materiale dei fatti, AN BB, ai capi 4 e 5 della imputazione tramite una condotta di istigazione o di determinazione costituita sostanzialmente dall'invito rivolto dal primo al secondo di "fare qualcosa"; la Corte si è fatta carico di collocare l'invito di cui sopra, di per sé non fattualmente contestato dal ricorrente, nel contesto specifico all'interno del quale lo stesso si collocava e cioè in quello dell'avvenuto prelievo di campioni presso la stalla di un terzo che il ricorrente aveva fondato motivo di ritenere positivi per la presenza di sostanze non consentite e ha poi osservato che la sollecitazione di cui si dice era stata rivolta a persona non solo particolarmente esperta nelle procedure di controllo degli animali ma anche materialmente in grado, per il ruolo ricoperto, di dare corso effettivamente alla richiesta stessa con le condotte falsificatorie e soppressorie di cui ai citati capi 4 e 5. 2.2 La motivazione della sentenza impugnata, quindi, ha dato compiutamente atto della esistenza di un contributo causale non solo materialmente efficiente rispetto all'evento ma anche cosciente e volontario, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, dato che l'istigatore PE era pienamente in grado di rappresentarsi, proprio per il contesto complessivo all'interno del quale l'invito era stato rivolto e per la qualifica professionale ed operativa della persona che lo aveva ricevuto, che quest'ultima avrebbe esaudito la richiesta dando concreta attuazione, mediante i falsi di cui si è detto, alla richiesta, appunto, di "fare qualcosa".
3. Il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi, è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con la riserva però, per il solo PE, di quanto si dirà più oltre trattando del terzo motivo di ricorso.
3.1 La Corte di Appello ha negato che la contravvenzione di cui all'art. 5 I. 283/1962 (nella quale era stato contestualmente derubricato il reato di cui all'art. 440 cod. pen. contestato al capo A) fosse prescritta alla data della pronuncia della sentenza di appello, e cioè al 15 novembre 2016, sulla base della osservazione che la detenzione degli animali illecitamente trattati con sostanze non consentite perdurava al momento in cui erano stati effettuati i prelievi di pelo e cioè il 15 novembre 2011, il 14 dicembre 2011 e nel gennaio 2012, così che il termine prescrizionale "allungato" di cinque anni dalla data della consumazione del reato, individuata appunto in quella dell'accertamento dell'uso delle sostanze illecite, aumentato di sessanta giorno in ragione di una sospensione per legittimo impedimento dei difensori, andava in realtà a scadere dal gennaio ai marzo del 2017. 3.2 I ricorrenti hanno censurato la decisione della Corte osservando che il momento consumativo del reato andava in realtà collocato in epoca anteriore ai prelievi di cui si è detto, posto che le sostanze non consentite erano sicuramente state somministrate prima degli accertamenti sui bovini di cui si è detto ma l'osservazione trascura di considerare che l'originario delitto di cui all'art. 440 cod. pen. (quello poi derubricato nella contravvenzione in questione) punisce la adulterazione di sostanze alimentari (quindi le carni dei bovini illecitamente trattati) e che la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a e g , ritenuta sussistente dalla Corte, punisce a sua volta la detenzione di sostanze alimentari private anche in parte di elementi nutritivi e con aggiunta di additivi chimici non autorizzati , facendo quindi anche in questo caso chiaro riferimento alle sostanze alimentari e quindi ancora alle carni dei bovini illecitamente trattati. Se così stanno le cose, va allora affermato che la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a e g Legge 283/1962 resta consumata non nel momento in cui le sostanze vietate sono state materialmente somministrate o aggiunte alle sostanze alimentari (nel caso in esame ai bovini indicati nella motivazione) ma in quello, potenzialmente successivo, in cui è stato effettuato l'accertamento della esistenza di sostanze alimentari (e cioè sempre la carne dei bovini di cui si è detto) adulterate con la precedente somministrazione di sostanze non consentite, esistenza che, nel caso in esame, è stata accertata appunto con il prelievo dei peli di cui si è detto.
4. Il terzo motivo di ricorso, proprio del solo PE, è fondato.
4.1 La Corte di Appello, nella motivazione della sentenza, ha espressamente eliminato, in diretta dipendenza della derubricazione del reato di cui al capo A di cui si è diffusamente trattato più sopra, le pene accessorie della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e della interdizione per sette anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dall'esercizio della attività di allevatore, applicate tutte al solo PE con la sentenza di primo grado;
di questa eliminazione, però, non c'è alcuna traccia nel dispositivo della sentenza di appello, che si limita a dare atto della derubricazione a ridurre conseguentemente la pena al PE e a "confermare nel resto" la sentenza di primo grado.
4.2 La necessaria prevalenza del contenuto precettivo del dispositivo rispetto a quello argomentativo della motivazione (da ultimo, ma espressiva di un orientamento uniforme, si veda Cass. Sez. 5 del 18/2/2009 n. 17696, Martucci, Rv 243615) impone quindi, in accoglimento del relativo motivo di ricorso del PE, la rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. del dispositivo della sentenza impugnata con la menzione nello stesso della espressa revoca delle pene accessorie di cui sopra si è detto;
la fondatezza del ricorso del PE su punto specifico in discussione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 5 I. 283/92, nel frattempo effettivamente prescrittasi, come si è detto più sopra, nel gennaio - marzo del 2017. 5. Il quarto motivo di ricorso, comune ad entrambi, è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
5.1 La Corte, anche dopo a derubricazione del delitto di cui all'art. 440 cod. pen. di cui si è ampiamente trattato nelle pagine che precedono, ha correttamente mantenuto, con la formula "conferma del resto" di cui al dispositivo, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 36 cod. pen., che è in effetti comune sia ai delitti che alle contravvenzioni, come chiaramente indicato nell'art. 19, terzo comma cod. pen. e che consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa secondo quanto disposto dall'art. 20 dello stesso codice.
5.2 Nella prospettiva argomentativa sopra svolta, allora, non ha alcun rilievo il fatto, posto in evidenza con il motivo di ricorso in trattazione, che le sostanze rinvenute fossero state riconosciute in concreto non pericolose per la salute pubblica mentre la decisione di legittimità indicata dal ricorrente non è pertinente dato che la stessa riguarda il diverso caso della frode tossica di cui all'art. 6 della legge 283/62, per la quale la pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 19 cod. pen. è obbligatoria.
6. Il quinto motivo di ricorso, proprio del solo PE, è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
6.1 Va ricordato, in fatto, che si tratta qui della confisca ex art. 322 ter cod. pen. del profitto della corruzione di cui al capo 3 posta in essere dal ricorrente, come corruttore attivo, nei confronti del Pubblico ufficiale corrotto BB, Veterinario della ASL di Cuneo in cambio del compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari ai doveri di ufficio quali informazioni preventive sui controlli dei bovini destinati alla alimentazione umana, omissione di sanzioni e altre condotte specificamente indicate al capo 3; l'oggetto della confisca disposta a carico del PE è stato individuato nel profitto che quest'ultimo ha tratto dalla vendita degli animali che, grazie alla corruzione del Veterinario, avrebbero dovuto invece essere abbattuti. Va premesso ancora che il ricorrente, non contestando la natura di "profitto del reato" di quanto effettivamente confiscato (si tratta oltre 450.000 euro complessivi), ha profilato voposto due prospettazioni critiche, e ha lamentato, con la prima, che non fosse stato sottratto, dal profitto del reato come sopra individuato, il costo sostenuto per l'acquisto e l'allevamento dei bovini e, con la seconda, che parte del profitto era stato versato, come prezzo del reato, al Pubblico ufficiale BB al quale le corrispondenti somme erano state sequestrate e confiscate, così che anch'esse dovevano essere sottratte dall'ammontare complessivo del profitto confiscato.
6.2 La prima prospettazione critica è manifestamente infondata;
già la Corte ha correttamente osservato (e il ricorrente non ha contestato) che la somma confiscata rappresenta in via diretta ed immediata il profitto tratto dal reato di corruzione attiva commesso dal PE, facendo corretta applicazione delle indicazioni rese dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite 26/6/2015 n. 31617, Lucci, Rv 264436) e che quindi la stessa andava integralmente confiscata;
il precedente giurisprudenziale citato poi dal ricorrente, da cui viene tratta un'unica frase della motivazione completamente astratta dal suo contesto specifico, si limita ad indicare come possibile un ridimensionamento della entità del profitto quando l'attività non sia totalmente illecita, ma si trascura di considerare che nel caso all'odierno esame della Corte non si tratta di condotte tenute nel contesto di una attività contrattuale a prestazioni corrispettive, all'interno della quale i costi eventualmente sostenuti possono essere, a certe, determinate condizioni, defalcati dalla determinazione del profitto confiscabile (così Cass. Sez. 6 del 27/1/2015 n. 9988, Moioli, Rv 262794) quanto piuttosto di un profitto interamente derivante da una attività totalmente illecita del ricorrente in quanto caratterizzata dall'incasso di vendite di bovini consentite solamente grazie alla corruzione del Pubblico ufficiale e che avrebbero dovuto invece essere abbattuti.
6.3 Anche la seconda prospettazione critica sopra accennata è manifestamente infondata;
lo stesso ricorrente ha infatti ricordato il costante insegnamento di legittimità a mente del quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pn ., e quindi la confisca stessa, può essere disposto indifferentemente a carico di ciascuno dei concorrenti nel reato per l'intera entità del profitto accertato (così, da ultimo, Cass. Sez. 2 del 15/7/2016 n. 33755, Nardecchia, Rv 267576); la fondata preoccupazione, manifestata dal ricorrente, che l'espropriazione effettiva non possa essere duplicata o eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo del profitto confiscato resterà quindi affidata alle cure del Giudice dell'esecuzione che provvederà, nella sede opportuna, così come disposto dall'art. 676 cod. proc. pen., a dirimere e decidere ogni conseguente questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON IV, limitatamente ala contravvenzione di cui all'art. 5 L.n. 283 del 1962 perché estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata, disponendo la revoca delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dall'esercizio della attività di allevatore applicate al ON. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di ON. Dichiara inammissibile il ricorso di LI CL AN che condanna al pagamento delle spese processuali e