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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/10/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG PU 1-1/2025
TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Cosimo Gabbani Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amedeo Parte_1 C.F._1
BU e NA RI
e
AS CI (CF ) e AN SA (CF C.F._2
, rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti CO Mossa e Giovanna Saba, C.F._3 il secondo dall'Avv. Roberto Corrias
e
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Rosa Alba Dalu CP_1 C.F._4
e
NT EL (CF ), (CF C.F._5 Parte_2
) e (CF ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 rappresentati e difesi i primi due dall'Avv. Giovanni Cristian Melis e il terzo dall'Avv.ta Antonella
Pedduzza contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_2 P.IVA_1 liquidatore, con sede legale in Orosei, via San Giacomo 48, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
CO ON e LU D'AG
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Orosei (NU), Via San Giacomo n. 48 (P Iva
. P.IVA_1
A sostegno dell'istanza, il ricorrente ha dedotto: 1) di essere stato dipendente della società nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 20 gennaio 2024, in qualità di addetto al cantiere/scarico, con mansioni riconosciute nel livello E della declaratoria del CCNL di categoria;
2) di essere rimasto creditore nei confronti della società, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dell'importo relativo al saldo degli assegni per il nucleo familiare, indicati nella busta paga di giugno 2022, nonché di quello relativo alle mensilità di dicembre 2023, alla 13-ma 2023, alla mensilità di gennaio 2024 ed al
TFR; 3) di aver ottenuto per tale credito, in data 27 maggio 2024, l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona, decreto poi notificato alla società debitirce, unitamente ad atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di € 13.304,83, oltre alle spese di notifica;
4) di aver ricevuto in pagamento dalla società, dopo la notifica del decreto, la somma di €
2.245,11, che era stata imputata a saldo assegni per il nucleo familiari e acconto retribuzioni;
5) di essere rimasto creditore della somma di € 9.848,66, oltre spese e interessi, per la quale era intervenuto in una procedura esecutiva mobiliare, attivata nei confronti della presso il Tribunale di Nuoro, CP_2 dalla quale aveva ottenuto l'ulteriore acconto di € 126,47; 5) di vantare ancora, ad oggi, un credito di €
10.933,25 (importo comprensivo dei compensi indicati nell'atto di precetto notificato in data 29 maggio
2024, pari ad € 1.211,06), di cui Euro 5.285,82 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo effettivo;
6) di dover constatare l'evidente stato di decozione della società, appalesato dalle seguenti circostanze: a) impossibilità di soddisfazione del credito del ricorrente medesimo;
b) esposizione debitoria anche nei confronti di altri dipendenti, fornitori, erario e altre società (tra cui quella che aveva avviato la procedura esecutiva mobiliare); c) cessazione di ogni attività produttiva.
Tanto premesso, dopo aver argomentato in diritto sui presupposti dell'insolvenza e dopo aver chiesto la cooperazione istruttoria d'ufficio in ordine all'accertamento dei debiti erariali, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della socità convenuta.
Incardinatosi ritualmente il contraddittorio, sono intervenuti nel procedimento unitario, svolgendo la medesima domanda di apertura della procedura concorsuale maggiore, anche i seguenti ricorrenti:
- IM SE e NO IA, i quali hanno dedotto crediti da lavoro dipendente derivanti rispettivamente dalla sentenza 78 del 2024 del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, per l'importo complessivo (intimato in precetto notificato il 31 ottobre 2024), di € 59.967,32 e dalla sentenza
2 76 del 2024 del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, per l'importo complessivo (intimato in precetto notificato il 31 ottbre 2024) di € 29.289,71;
- il quale ha dedotto un credito da lavoro dipendente di € 20.125,40, acclarato CP_1 con decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, emesso in data 21 giugno 2024;
- NT EL, e i quali hanno dedotto Parte_2 Parte_3 crediti da lavoro dipendente, accertati rispettivamente con i seguenti titoli: a) decreto ingiuntivo
6 del 2024, emesso dal Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, a favore di NT EL, per la complessiva somma di e 34.172,91, confermato con sentenza del medesimo Tribunale in data
12 settembre 2024; b) decreto ingiuntivo 64 del 2024, emesso dal Tribunale di Nuoro, Sez.
Lavoro, a favore di , per la complessiva somma di € 38.217,08; c) Parte_2 decreto ingiuntivo 67 del 2024, emesso dal Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, a favore di per la complessiva somma di € 33.910,97, oltre spese (da cui Parte_3 dovevano essere detratti € 4.750,00 pagati a seguito della notifica del decreto).
Costituitasi in giudizio dopo il ricorso di la ha esposto quanto segue: 1) la Parte_1 CP_2 società era stata costituita nel 1992, e svolgeva attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di marmi e graniti;
2) era titolare di concessione per attività estrattiva relativa al cantiere estrattivo ubicato bacino del marmo di Orosei;
3) era ed è proprietaria di un fabbricato industriale, ubicato nel
Comune di Orosei e distinto catastalmente al foglio 46 del Catasto Fabbricati, particella 275, piano T-1, categoria D/1, nonché di terreni ubicati nel Comune di Orosei, sempre distinti al Catasto Terreni di
Nuoro, rispettivamente, al foglio 46, particelle n. 145 di mq. 24, n. 146 di mq. 4, n. 149 di mq. 179, n.
192 di mq. 487, n. 193 di mq. 39, n. 194 di mq. 65, n. 199 di mq. 1880, n. 200 di mq. 306 e n. 202 di mq. 258; al foglio 37, particelle, n. 131 di mq. 100, n. 137 di mq. 24, n. 259 di mq. 1348, n. 260 di mq.
3057 e n. 2561 di mq. 8498.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha depositato gli ultimi tre bilanci approvati, ossia, allo stato, il bilancio al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, nonché una situazione patrimoniale aggionrnata alla data del 31 dicembre 2024.
La medesima resistente ha evidenziato che dall'ultimo bilancio risultava un passivo di circa € 1,4 milioni, di cui € 420.618,00 per indebitamento finanziario, € 259.720,00 per debiti verso fornitori, €
191.902 per debiti tributari, € 84.861 per debiti verso Istituti di previdenza, € 71.334,00 per debiti verso il comune di Orosei ed € 206.734,00 per debiti verso il personale dipednente ed ex dipendente, con una perdita dell'esercizio di € 818.600,00.
La società ha inoltre messo in rilievo che alla data del 31 dicembre 2024 presentava un patrimonio netto negativo per € 287.623,00, circostanza che conduceva alla messa in liquidazione (12 giugno 2024), alla cessazione dell'attività industriale e alla risoluzione dei rapporti con i dipendenti.
3 Tanto premesso, la resistente, dato atto che era in corso di valutazione la possibilità di cedere il ramo d'azienda per un corrispettivo di € 1,2 milioni, ha chiesto rinvio della prima udienza al fine di rimanere in termini per la proposizione di domande di accesso a strumenti alternativi all'apertura della liquidazione giudiziale.
Alla prima udienza, svoltasi sulla base del ricorso del solo quest'ultimo ha insistito Parte_1 nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la società resistente ha chiesto rinvio per valutare la proposizione di un strumento alternativo di risoluzione della crisi.
Il giudice, acclarata la messa in liquidazione della società, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU la dott.ssa , con aggiornamento del processo alla data del 25 Persona_1 marzo 2025.
All'udienza del 25 marzo 2025, previa accettazione dell'incarico, è stato formulato alla consulente il seguetne quesito: “Verifichi e riferisca, previo esame della documentazione in atti, nonché previa acquisizione di ulteriore documentazione da banche dati, con il consenso delle parti, la capienza patrimoniale dell'impresa ai fini della valutazione dell'insolvenza statica, precisando anche attività e passività”.
La consulenza tecnica d'ufficio, previa richiesta di proroga accordata in data 22 luglio 2025, è stata depositata in data 10 settembre 2025.
All'udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Questo Tribunale – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impresa, ossia il Comune di Orosei, ricompreso nel circondario del Tribunale e coincidente con il centro degli interessi principale (COMI) della debitrice – osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, attuale anche nella vigenza del CCII, va rimarcato che l'onere della prova del mancato superamento delle soglie è a carico del debitore.
Nel caso di specie, costituendosi in giudizio, è stata la dar atto del superamento dei limiti, CP_2 posto che la stessa resistente ha evidenziato che dall'ultimo bilancio risultava un passivo di circa € 1,4 milioni, di cui € 420.618,00 per indebitamento finanziario, € 259.720,00 per debiti verso fornitori, € 4 191.902 per debiti tributari, € 84.861 per debiti verso Istituti di previdenza, € 71.334,00 per debiti verso il comune di Orosei ed € 206.734,00 per debiti verso il personale dipednente ed ex dipendente, con una perdita dell'esercizio di € 818.600,00.
Non vi è dubbio, pertanto, che sussita quanto meno un ammontare dei debiti, anche non scaduti, superiore a euro cinquecentomila. Peraltro, lo stesso bilancio dimostra che i debiti sono scaduti, motivo per il quale può dirsi sussistente anche il presupposto di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
Neppure la società ha contestato lo stato di insolvenza, deducendo che una crisi di liquidità aveva condotto alla cessazione dell'attività, alla liquidazione e all'impossibilità di soddisfare le diverse e molteplici categorie di debitori.
Va osservato, tuttavia, che il ricorso per apertura di liquidazione giudiziale è stato proposto dopo che la società era stata posta in liquidazione. Ora, benché l'evoluzione del diritto societario abbia consentito possibilità di svolgere operazioni a fini di liquidazione, la stessa società resistente ha confermato, in sede di memoria di costituzione, di non avere capacità di esercizio dell'attività di impresa e di potersi affidare a una (ipotetica) cessione di ramo di azienda per sanare l'esposizione debitoria.
Sulla base di queste premesse, pare evidente che l'insolvenza della società resistente non possa essere misurata sulla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti a far fronte alle obbligazioni in scadenza (approccio dinamico), ma debba essere verificata sulla base della sufficienza o meno del patrimonio sociale a soddisfare integralmente tutti i creditori (approccio statico), ossia sull'idoneità degli gli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare o meno l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Da questa premessa è scaturita la necessità di un apprfondimento peritale, tanto più necessario in relazione al complesso quadro patrimoniale della società resistente.
Deve subito essere messo in rilievo che la consulenza tecnica d'ufficio è senza dubbio metodologicamente ineccepibile e logicamente argomentata, dunque epistemologicamente attendibile.
Del resto, gli esiti non sono stati contestati dalla società resistente.
Gli approdi della CTU hanno inequivocabilmente acclaratato il requisito dell'insolvenza statica, posto che la consulente ha così concluso: si “può affermare con certezza che la società CP_2
, alla data del 31 dicembre 2023, non possedeva capienza patrimoniale sufficiente per il
[...] soddisfacimento integrale dei creditori, trovandosi pertanto in una condizione di insolvenza statica”.
Le dette conclusioni – come evincibile dalla relazione di consulenza – trovano base in alcuni presupposti oggettivi, a partire da un deficit patrimoniale palese, posto che il patrimonio netto negativo
– pari a € 465.564 al valore rettificato – è evidentemente insufficiente a coprire le passavità di €
1.600.547.
5 La CTU dà risalto a ulteriori elementi oggettivi: “Struttura patrimoniale inadeguata: La prevalenza di immobilizzazioni nell'attivo (78,5%) e la concentrazione delle passività nel breve termine (92% dei debiti esigibili entro l'anno) configurano una situazione di grave squilibrio strutturale;
Prospettiva liquidatoria sfavorevole: Il valore di liquidazione dell'attivo sarà verosimilmente inferiore a quello contabile, aggravando ulteriormente il deficit patrimoniale;
Persistenza delle difficoltà: L'analisi pluriennale evidenzia che le difficoltà sono di natura strutturale e non temporanea, come confermato dalla decisione di messa in liquidazione;
Inefficacia delle misure adottate: Le operazioni straordinarie e le pratiche contabili eccezionali adottate negli anni precedenti non hanno risolto le problematiche di fondo, ma hanno solo ritardato l'emersione della crisi” (Cfr. pp. 25/26).
È dunque dimostrato che la società si trova quindi in una condizione di insolvenza statica, CP_2
“intesa come incapacità strutturale e definitiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i mezzi derivanti dalla liquidazione del patrimonio sociale” (cfr. conclusioni CTU).
Deve pertanto essere dichiarata l'apertura della liquidazione . Controparte_2
L'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della crisi, nel caso di specie, oltre a essere precluso da limiti temporali – la relativa domanda doveva essere presentata a pena di inammissibilità nel termine della prima udienza, ai sensi dell'art. 40, comma 10, CCII – è di fatto preclusa anche nel merito.
La stessa società resistente, infatti, ha dato atto che le trattative per la cessione del ramo d'azienda non hanno “sortito l'esito sperato” e che stante la “mancanza di concrete proposte o quantomeno manifestazioni di interesse scritte attuali, da parte di soggetti che possano dare adeguata garanzia di solidità e affidabilità, non sembrano - allo stato - esservi prospettive per percorso alternativo, stragiudiziale, concorsuale o anche solo di regolamentazione della crisi”.
Deve essere dato atto della condotta collaborativa e trasparente della società resistente, circostanza che induce alla compensazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, liquidate con decreto in data 17 ottobre 2025.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società (P IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. e liquidatore, con sede legale in Orosei, via San P.IVA_1
Giacomo 48;
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore il dott. Persona_2
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a: - accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta
6 di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore, ove non già fatto in corso di procedimento unitario, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 15 gennaio 2026 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Si comunichi.
Nuoro, 17 ottobre 2025
Il giudice est. La Presidente
Riccardo De Vito Tiziana Longu
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TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Cosimo Gabbani Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amedeo Parte_1 C.F._1
BU e NA RI
e
AS CI (CF ) e AN SA (CF C.F._2
, rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti CO Mossa e Giovanna Saba, C.F._3 il secondo dall'Avv. Roberto Corrias
e
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Rosa Alba Dalu CP_1 C.F._4
e
NT EL (CF ), (CF C.F._5 Parte_2
) e (CF ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 rappresentati e difesi i primi due dall'Avv. Giovanni Cristian Melis e il terzo dall'Avv.ta Antonella
Pedduzza contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_2 P.IVA_1 liquidatore, con sede legale in Orosei, via San Giacomo 48, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
CO ON e LU D'AG
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Orosei (NU), Via San Giacomo n. 48 (P Iva
. P.IVA_1
A sostegno dell'istanza, il ricorrente ha dedotto: 1) di essere stato dipendente della società nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 20 gennaio 2024, in qualità di addetto al cantiere/scarico, con mansioni riconosciute nel livello E della declaratoria del CCNL di categoria;
2) di essere rimasto creditore nei confronti della società, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dell'importo relativo al saldo degli assegni per il nucleo familiare, indicati nella busta paga di giugno 2022, nonché di quello relativo alle mensilità di dicembre 2023, alla 13-ma 2023, alla mensilità di gennaio 2024 ed al
TFR; 3) di aver ottenuto per tale credito, in data 27 maggio 2024, l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona, decreto poi notificato alla società debitirce, unitamente ad atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di € 13.304,83, oltre alle spese di notifica;
4) di aver ricevuto in pagamento dalla società, dopo la notifica del decreto, la somma di €
2.245,11, che era stata imputata a saldo assegni per il nucleo familiari e acconto retribuzioni;
5) di essere rimasto creditore della somma di € 9.848,66, oltre spese e interessi, per la quale era intervenuto in una procedura esecutiva mobiliare, attivata nei confronti della presso il Tribunale di Nuoro, CP_2 dalla quale aveva ottenuto l'ulteriore acconto di € 126,47; 5) di vantare ancora, ad oggi, un credito di €
10.933,25 (importo comprensivo dei compensi indicati nell'atto di precetto notificato in data 29 maggio
2024, pari ad € 1.211,06), di cui Euro 5.285,82 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo effettivo;
6) di dover constatare l'evidente stato di decozione della società, appalesato dalle seguenti circostanze: a) impossibilità di soddisfazione del credito del ricorrente medesimo;
b) esposizione debitoria anche nei confronti di altri dipendenti, fornitori, erario e altre società (tra cui quella che aveva avviato la procedura esecutiva mobiliare); c) cessazione di ogni attività produttiva.
Tanto premesso, dopo aver argomentato in diritto sui presupposti dell'insolvenza e dopo aver chiesto la cooperazione istruttoria d'ufficio in ordine all'accertamento dei debiti erariali, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della socità convenuta.
Incardinatosi ritualmente il contraddittorio, sono intervenuti nel procedimento unitario, svolgendo la medesima domanda di apertura della procedura concorsuale maggiore, anche i seguenti ricorrenti:
- IM SE e NO IA, i quali hanno dedotto crediti da lavoro dipendente derivanti rispettivamente dalla sentenza 78 del 2024 del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, per l'importo complessivo (intimato in precetto notificato il 31 ottobre 2024), di € 59.967,32 e dalla sentenza
2 76 del 2024 del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, per l'importo complessivo (intimato in precetto notificato il 31 ottbre 2024) di € 29.289,71;
- il quale ha dedotto un credito da lavoro dipendente di € 20.125,40, acclarato CP_1 con decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, emesso in data 21 giugno 2024;
- NT EL, e i quali hanno dedotto Parte_2 Parte_3 crediti da lavoro dipendente, accertati rispettivamente con i seguenti titoli: a) decreto ingiuntivo
6 del 2024, emesso dal Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, a favore di NT EL, per la complessiva somma di e 34.172,91, confermato con sentenza del medesimo Tribunale in data
12 settembre 2024; b) decreto ingiuntivo 64 del 2024, emesso dal Tribunale di Nuoro, Sez.
Lavoro, a favore di , per la complessiva somma di € 38.217,08; c) Parte_2 decreto ingiuntivo 67 del 2024, emesso dal Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, a favore di per la complessiva somma di € 33.910,97, oltre spese (da cui Parte_3 dovevano essere detratti € 4.750,00 pagati a seguito della notifica del decreto).
Costituitasi in giudizio dopo il ricorso di la ha esposto quanto segue: 1) la Parte_1 CP_2 società era stata costituita nel 1992, e svolgeva attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di marmi e graniti;
2) era titolare di concessione per attività estrattiva relativa al cantiere estrattivo ubicato bacino del marmo di Orosei;
3) era ed è proprietaria di un fabbricato industriale, ubicato nel
Comune di Orosei e distinto catastalmente al foglio 46 del Catasto Fabbricati, particella 275, piano T-1, categoria D/1, nonché di terreni ubicati nel Comune di Orosei, sempre distinti al Catasto Terreni di
Nuoro, rispettivamente, al foglio 46, particelle n. 145 di mq. 24, n. 146 di mq. 4, n. 149 di mq. 179, n.
192 di mq. 487, n. 193 di mq. 39, n. 194 di mq. 65, n. 199 di mq. 1880, n. 200 di mq. 306 e n. 202 di mq. 258; al foglio 37, particelle, n. 131 di mq. 100, n. 137 di mq. 24, n. 259 di mq. 1348, n. 260 di mq.
3057 e n. 2561 di mq. 8498.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha depositato gli ultimi tre bilanci approvati, ossia, allo stato, il bilancio al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, nonché una situazione patrimoniale aggionrnata alla data del 31 dicembre 2024.
La medesima resistente ha evidenziato che dall'ultimo bilancio risultava un passivo di circa € 1,4 milioni, di cui € 420.618,00 per indebitamento finanziario, € 259.720,00 per debiti verso fornitori, €
191.902 per debiti tributari, € 84.861 per debiti verso Istituti di previdenza, € 71.334,00 per debiti verso il comune di Orosei ed € 206.734,00 per debiti verso il personale dipednente ed ex dipendente, con una perdita dell'esercizio di € 818.600,00.
La società ha inoltre messo in rilievo che alla data del 31 dicembre 2024 presentava un patrimonio netto negativo per € 287.623,00, circostanza che conduceva alla messa in liquidazione (12 giugno 2024), alla cessazione dell'attività industriale e alla risoluzione dei rapporti con i dipendenti.
3 Tanto premesso, la resistente, dato atto che era in corso di valutazione la possibilità di cedere il ramo d'azienda per un corrispettivo di € 1,2 milioni, ha chiesto rinvio della prima udienza al fine di rimanere in termini per la proposizione di domande di accesso a strumenti alternativi all'apertura della liquidazione giudiziale.
Alla prima udienza, svoltasi sulla base del ricorso del solo quest'ultimo ha insistito Parte_1 nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la società resistente ha chiesto rinvio per valutare la proposizione di un strumento alternativo di risoluzione della crisi.
Il giudice, acclarata la messa in liquidazione della società, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU la dott.ssa , con aggiornamento del processo alla data del 25 Persona_1 marzo 2025.
All'udienza del 25 marzo 2025, previa accettazione dell'incarico, è stato formulato alla consulente il seguetne quesito: “Verifichi e riferisca, previo esame della documentazione in atti, nonché previa acquisizione di ulteriore documentazione da banche dati, con il consenso delle parti, la capienza patrimoniale dell'impresa ai fini della valutazione dell'insolvenza statica, precisando anche attività e passività”.
La consulenza tecnica d'ufficio, previa richiesta di proroga accordata in data 22 luglio 2025, è stata depositata in data 10 settembre 2025.
All'udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Questo Tribunale – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impresa, ossia il Comune di Orosei, ricompreso nel circondario del Tribunale e coincidente con il centro degli interessi principale (COMI) della debitrice – osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, attuale anche nella vigenza del CCII, va rimarcato che l'onere della prova del mancato superamento delle soglie è a carico del debitore.
Nel caso di specie, costituendosi in giudizio, è stata la dar atto del superamento dei limiti, CP_2 posto che la stessa resistente ha evidenziato che dall'ultimo bilancio risultava un passivo di circa € 1,4 milioni, di cui € 420.618,00 per indebitamento finanziario, € 259.720,00 per debiti verso fornitori, € 4 191.902 per debiti tributari, € 84.861 per debiti verso Istituti di previdenza, € 71.334,00 per debiti verso il comune di Orosei ed € 206.734,00 per debiti verso il personale dipednente ed ex dipendente, con una perdita dell'esercizio di € 818.600,00.
Non vi è dubbio, pertanto, che sussita quanto meno un ammontare dei debiti, anche non scaduti, superiore a euro cinquecentomila. Peraltro, lo stesso bilancio dimostra che i debiti sono scaduti, motivo per il quale può dirsi sussistente anche il presupposto di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
Neppure la società ha contestato lo stato di insolvenza, deducendo che una crisi di liquidità aveva condotto alla cessazione dell'attività, alla liquidazione e all'impossibilità di soddisfare le diverse e molteplici categorie di debitori.
Va osservato, tuttavia, che il ricorso per apertura di liquidazione giudiziale è stato proposto dopo che la società era stata posta in liquidazione. Ora, benché l'evoluzione del diritto societario abbia consentito possibilità di svolgere operazioni a fini di liquidazione, la stessa società resistente ha confermato, in sede di memoria di costituzione, di non avere capacità di esercizio dell'attività di impresa e di potersi affidare a una (ipotetica) cessione di ramo di azienda per sanare l'esposizione debitoria.
Sulla base di queste premesse, pare evidente che l'insolvenza della società resistente non possa essere misurata sulla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti a far fronte alle obbligazioni in scadenza (approccio dinamico), ma debba essere verificata sulla base della sufficienza o meno del patrimonio sociale a soddisfare integralmente tutti i creditori (approccio statico), ossia sull'idoneità degli gli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare o meno l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Da questa premessa è scaturita la necessità di un apprfondimento peritale, tanto più necessario in relazione al complesso quadro patrimoniale della società resistente.
Deve subito essere messo in rilievo che la consulenza tecnica d'ufficio è senza dubbio metodologicamente ineccepibile e logicamente argomentata, dunque epistemologicamente attendibile.
Del resto, gli esiti non sono stati contestati dalla società resistente.
Gli approdi della CTU hanno inequivocabilmente acclaratato il requisito dell'insolvenza statica, posto che la consulente ha così concluso: si “può affermare con certezza che la società CP_2
, alla data del 31 dicembre 2023, non possedeva capienza patrimoniale sufficiente per il
[...] soddisfacimento integrale dei creditori, trovandosi pertanto in una condizione di insolvenza statica”.
Le dette conclusioni – come evincibile dalla relazione di consulenza – trovano base in alcuni presupposti oggettivi, a partire da un deficit patrimoniale palese, posto che il patrimonio netto negativo
– pari a € 465.564 al valore rettificato – è evidentemente insufficiente a coprire le passavità di €
1.600.547.
5 La CTU dà risalto a ulteriori elementi oggettivi: “Struttura patrimoniale inadeguata: La prevalenza di immobilizzazioni nell'attivo (78,5%) e la concentrazione delle passività nel breve termine (92% dei debiti esigibili entro l'anno) configurano una situazione di grave squilibrio strutturale;
Prospettiva liquidatoria sfavorevole: Il valore di liquidazione dell'attivo sarà verosimilmente inferiore a quello contabile, aggravando ulteriormente il deficit patrimoniale;
Persistenza delle difficoltà: L'analisi pluriennale evidenzia che le difficoltà sono di natura strutturale e non temporanea, come confermato dalla decisione di messa in liquidazione;
Inefficacia delle misure adottate: Le operazioni straordinarie e le pratiche contabili eccezionali adottate negli anni precedenti non hanno risolto le problematiche di fondo, ma hanno solo ritardato l'emersione della crisi” (Cfr. pp. 25/26).
È dunque dimostrato che la società si trova quindi in una condizione di insolvenza statica, CP_2
“intesa come incapacità strutturale e definitiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i mezzi derivanti dalla liquidazione del patrimonio sociale” (cfr. conclusioni CTU).
Deve pertanto essere dichiarata l'apertura della liquidazione . Controparte_2
L'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della crisi, nel caso di specie, oltre a essere precluso da limiti temporali – la relativa domanda doveva essere presentata a pena di inammissibilità nel termine della prima udienza, ai sensi dell'art. 40, comma 10, CCII – è di fatto preclusa anche nel merito.
La stessa società resistente, infatti, ha dato atto che le trattative per la cessione del ramo d'azienda non hanno “sortito l'esito sperato” e che stante la “mancanza di concrete proposte o quantomeno manifestazioni di interesse scritte attuali, da parte di soggetti che possano dare adeguata garanzia di solidità e affidabilità, non sembrano - allo stato - esservi prospettive per percorso alternativo, stragiudiziale, concorsuale o anche solo di regolamentazione della crisi”.
Deve essere dato atto della condotta collaborativa e trasparente della società resistente, circostanza che induce alla compensazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, liquidate con decreto in data 17 ottobre 2025.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società (P IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. e liquidatore, con sede legale in Orosei, via San P.IVA_1
Giacomo 48;
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore il dott. Persona_2
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a: - accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta
6 di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore, ove non già fatto in corso di procedimento unitario, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 15 gennaio 2026 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Si comunichi.
Nuoro, 17 ottobre 2025
Il giudice est. La Presidente
Riccardo De Vito Tiziana Longu
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