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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1120/2023 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Stefania Mazzone, Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , non costituito, Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Conclusioni:
per parte attrice
Codesto Ec.mo Tribunale Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra le parti in data
15/02/2017 in Santo Domingo, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pray al n. 2, parte II, anno 2017, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti CONDIZIONI
- confermare l'affidamento esclusivo della figlia alla SI.ra , anche in riferimento alle Per_1 Pt_1 decisioni di maggiore interesse ex art. 337 quater u. c. c.c., con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- confermare l'assegnazione della dimora coniugale oggetto di contratto di locazione intestato alla
SI.ra , alla medesima;
Pt_1 - disporre che il SI. frequenti la minore in luogo protetto presso i servizi sociali CP_1 competenti sino a quando sarà ritenuto opportuno. In caso di liberalizzazione degli incontri padre- figlia
- disporre che il SI. versi la somma mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, sino all'autosufficienza economica della stessa. per parte convenuta per il PM
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio in Santo Parte_1 Controparte_1
Domingo Est il 15 febbraio 2017, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pray, anno 2017, parte II, serie C, numero 2. Dall'unione è nata a
Borgosesia il 6 giugno 2016 la figlia Con sentenza 240/2024 pronunciata il Persona_2
18 settembre 2024, pubblicata il 2 ottobre 2024 e irrevocabile dal 2 aprile 2025, il Tribunale di Biella ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti, adottando provvedimenti relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore e dichiarando la Persona_2 domanda di scioglimento del matrimonio temporaneamente improcedibile. Con istanza del 9 ottobre
2025 ha chiesto di fissare nuova udienza per la pronuncia di divorzio. Parte_1 [...]
è rimasto contumace. All'udienza del 20 novembre 2025 la giudice si è riservata di CP_1 riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate giudizialmente il 18 settembre 2024 e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Ai sensi degli artt. 337bis s.s., considerata la perdurante assenza del padre e l'assenza di nuove prove sui redditi di questi, debbono trovare integrale conferma le statuizioni di cui alla sentenza di separazione relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento di Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerata la Persona_2 soccombenza del convenuto, costui dovrà rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in considerazione della natura e della complessità della presente causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1120 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Santo Domingo Est il 15 febbraio 2017, atto trascritto nei Registri CP_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pray, anno 2017, parte
II, serie C, numero 2;
2) Affida in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_2 assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore;
3) Colloca la minore presso la madre, cui viene conseguentemente assegnata la casa familiare;
4) Dispone che la minore possa nuovamente incontrare il padre su iniziativa di questi e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali;
5) Condanna il padre a versare alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario della minore, e a sostenere il 50% delle spese straordinarie a lei necessarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge;
con decorrenza dalla data del ricorso;
6) Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA;
7) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pray, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 03/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1120/2023 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Stefania Mazzone, Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , non costituito, Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Conclusioni:
per parte attrice
Codesto Ec.mo Tribunale Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra le parti in data
15/02/2017 in Santo Domingo, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pray al n. 2, parte II, anno 2017, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti CONDIZIONI
- confermare l'affidamento esclusivo della figlia alla SI.ra , anche in riferimento alle Per_1 Pt_1 decisioni di maggiore interesse ex art. 337 quater u. c. c.c., con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- confermare l'assegnazione della dimora coniugale oggetto di contratto di locazione intestato alla
SI.ra , alla medesima;
Pt_1 - disporre che il SI. frequenti la minore in luogo protetto presso i servizi sociali CP_1 competenti sino a quando sarà ritenuto opportuno. In caso di liberalizzazione degli incontri padre- figlia
- disporre che il SI. versi la somma mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, sino all'autosufficienza economica della stessa. per parte convenuta per il PM
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio in Santo Parte_1 Controparte_1
Domingo Est il 15 febbraio 2017, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pray, anno 2017, parte II, serie C, numero 2. Dall'unione è nata a
Borgosesia il 6 giugno 2016 la figlia Con sentenza 240/2024 pronunciata il Persona_2
18 settembre 2024, pubblicata il 2 ottobre 2024 e irrevocabile dal 2 aprile 2025, il Tribunale di Biella ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti, adottando provvedimenti relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore e dichiarando la Persona_2 domanda di scioglimento del matrimonio temporaneamente improcedibile. Con istanza del 9 ottobre
2025 ha chiesto di fissare nuova udienza per la pronuncia di divorzio. Parte_1 [...]
è rimasto contumace. All'udienza del 20 novembre 2025 la giudice si è riservata di CP_1 riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate giudizialmente il 18 settembre 2024 e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Ai sensi degli artt. 337bis s.s., considerata la perdurante assenza del padre e l'assenza di nuove prove sui redditi di questi, debbono trovare integrale conferma le statuizioni di cui alla sentenza di separazione relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento di Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerata la Persona_2 soccombenza del convenuto, costui dovrà rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in considerazione della natura e della complessità della presente causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1120 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Santo Domingo Est il 15 febbraio 2017, atto trascritto nei Registri CP_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pray, anno 2017, parte
II, serie C, numero 2;
2) Affida in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_2 assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore;
3) Colloca la minore presso la madre, cui viene conseguentemente assegnata la casa familiare;
4) Dispone che la minore possa nuovamente incontrare il padre su iniziativa di questi e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali;
5) Condanna il padre a versare alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario della minore, e a sostenere il 50% delle spese straordinarie a lei necessarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge;
con decorrenza dalla data del ricorso;
6) Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA;
7) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pray, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 03/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore