Articolo 3 della Legge 10 ottobre 1957, n. 1036
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 novembre 1957
Art. 3.
Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, sono conferiti annualmente per incarico con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 .
Salvo quanto previsto dal successivo art. 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, o, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, e' disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi d'insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statali.
Entrata in vigore il 23 novembre 1957