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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6666/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.06.2025
da 1) Parte_1 nato in [...] l'[...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria BAUDUCCO presso il cui studio, sito in Torino, Via Roma n. 366, ha eletto domicilio e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Antonino SELISTRI e Francesco GUARINO elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Milano, Piazza IV Novembre n. 4
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 25.05.2012 (atto iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 11, numero 220, pagina 198 del 25.05.2012)
Divorziati con sentenza n. 148 del 27.02.2023 emessa dal Tribunale di Primo grado di Pt_3
Con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Persona_1
Pagina 1 di 3 , nato a [...] il [...] Parte_4
, nata a [...] il [...] Parte_5
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.06.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della sentenza n. 148 del 27.02.2023 emessa dal Tribunale di Primo grado di dando atto del mutamento di alcune circostanze di fatto che Pt_3 impongono la richiesta modifica. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere i minori ed esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi.
2. I figli manterranno la residenza presso l'abitazione materna.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che i minori avranno collocamento alternato con i genitori, trascorrendo, salvo diverso accordo:
- Weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica mattina alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Nei giorni infrasettimanali i minori trascorreranno: con il padre il lunedì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione materna) sino al mattino seguente, con riaccompagnamento presso la struttura scolastica (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna) e il mercoledì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione materna) sino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna); con la madre il martedì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00) sino al mattino seguente, con riaccompagnamento presso la struttura scolastica (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna) e il giovedì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione paterna) sino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna). Per i periodi di vacanza: Quanto alle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio, a decorrere dal Natale 2025 in cui i minori trascorreranno il primo periodo con la madre, salvo diversa pattuizione tra le parti. Quanto alle vacanze scolastiche di carnevale e pasquali, ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026 in cui i minori trascorreranno le vacanze di carnevale con la madre e quelle pasquali con il padre.
Pagina 2 di 3 Quanto ai periodi di vacanza estiva, i minori trascorreranno dalla fine dell'anno scolastico al 31 luglio con la madre e dal 1° di agosto all'inizio dell'anno scolastico successivo con il padre.
4. Quanto al contributo al mantenimento dei figli, ciascun genitore si occuperà del loro mantenimento ordinario e necessità quotidiane nei periodi in cui in cui li avrà con sé. Per quanto concerne il pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli le medesime saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Milano.
5. Il sig. , inoltre, presta il proprio consenso affinché l'assegno unico sia percepito al 100% CP_1 dalla Sig.ra Parte_6
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine della tutela della crescita armonica ed equilibrata dei figli, a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei medesimi con ciascuno di essi.
7. Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e per i passaporti.
8. Le Parti dichiarano di aver inteso, con le pattuizioni sopra previste, le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli e di non aver null'altro a pretendere in relazione alle stesse.
9. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti.
10. Spese legali compensate.
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 05.06.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 148 del 27.02.2023 emessa dal Tribunale di Primo grado di Tifelt, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.06.2025
da 1) Parte_1 nato in [...] l'[...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria BAUDUCCO presso il cui studio, sito in Torino, Via Roma n. 366, ha eletto domicilio e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Antonino SELISTRI e Francesco GUARINO elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Milano, Piazza IV Novembre n. 4
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 25.05.2012 (atto iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 11, numero 220, pagina 198 del 25.05.2012)
Divorziati con sentenza n. 148 del 27.02.2023 emessa dal Tribunale di Primo grado di Pt_3
Con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Persona_1
Pagina 1 di 3 , nato a [...] il [...] Parte_4
, nata a [...] il [...] Parte_5
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05.06.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della sentenza n. 148 del 27.02.2023 emessa dal Tribunale di Primo grado di dando atto del mutamento di alcune circostanze di fatto che Pt_3 impongono la richiesta modifica. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere i minori ed esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi.
2. I figli manterranno la residenza presso l'abitazione materna.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che i minori avranno collocamento alternato con i genitori, trascorrendo, salvo diverso accordo:
- Weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica mattina alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Nei giorni infrasettimanali i minori trascorreranno: con il padre il lunedì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione materna) sino al mattino seguente, con riaccompagnamento presso la struttura scolastica (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna) e il mercoledì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione materna) sino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna); con la madre il martedì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00) sino al mattino seguente, con riaccompagnamento presso la struttura scolastica (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna) e il giovedì dall'uscita da scuola (o nei giorni in cui non vi è presenza scolastica a partire dalle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione paterna) sino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola (o nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica sino alle ore 10,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna). Per i periodi di vacanza: Quanto alle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio, a decorrere dal Natale 2025 in cui i minori trascorreranno il primo periodo con la madre, salvo diversa pattuizione tra le parti. Quanto alle vacanze scolastiche di carnevale e pasquali, ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026 in cui i minori trascorreranno le vacanze di carnevale con la madre e quelle pasquali con il padre.
Pagina 2 di 3 Quanto ai periodi di vacanza estiva, i minori trascorreranno dalla fine dell'anno scolastico al 31 luglio con la madre e dal 1° di agosto all'inizio dell'anno scolastico successivo con il padre.
4. Quanto al contributo al mantenimento dei figli, ciascun genitore si occuperà del loro mantenimento ordinario e necessità quotidiane nei periodi in cui in cui li avrà con sé. Per quanto concerne il pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli le medesime saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Milano.
5. Il sig. , inoltre, presta il proprio consenso affinché l'assegno unico sia percepito al 100% CP_1 dalla Sig.ra Parte_6
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine della tutela della crescita armonica ed equilibrata dei figli, a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei medesimi con ciascuno di essi.
7. Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e per i passaporti.
8. Le Parti dichiarano di aver inteso, con le pattuizioni sopra previste, le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli e di non aver null'altro a pretendere in relazione alle stesse.
9. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti.
10. Spese legali compensate.
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 05.06.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 148 del 27.02.2023 emessa dal Tribunale di Primo grado di Tifelt, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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