Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, con il patrocinio dell'avv. MATERA MASSIMILIANO e dell'avv.
GAUDIO ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA BARI N. 68 76123 ANDRIA, presso il difensore avv. MATERA MASSIMILIANO
Reclamante contro
“ “ , in persona del curatore, con il Controparte_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. BELSANTI ROSANNA elettivamente domiciliato in VIA G. DE
NITTIS 45 70051 BARLETTA, presso il difensore avv. BELSANTI ROSANNA
Reclamata
e
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di
Bari
Interventore ex lege
1
R.G. 77-1/2024 nonché
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege –
Oggetto: reclamo ex art. 51 D. Lgs. 14/2019.
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 17/12/2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il reclamo in scrutinio è proposto contro la sentenza in epigrafe che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della in persona del legale Parte_1 rappresentante.
Il liquidatore della società ha censurato la detta decisione chiedendone la revoca con vittoria di spese.
Il reclamo è stato affidato ad un unico motivo rubricato “omessa considerazione della documentazione prodotta agli atti dalle parti nonche' violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2506 quater cc”.
2. - Con memoria del 5.09.2024 si è costituita la reclamata curatela chiedendo il rigetto del reclamo con vittoria di spese.
Ha significato (circa il mancato esame, ovvero l'omessa considerazione, da parte del
Tribunale di Trani della documentazione agli atti della procedura concorsuale e circa la violazione/falsa applicazione dell'art. 2506 quater c.c. che avrebbero indotto il Tribunale a ritenere esistente una debitoria superiore alla soglia di euro 500.000,00, lo stato di insolvenza della e l'erronea convinzione della sussistenza dei requisiti Parte_1 oggettivi e soggettivi per la sua dichiarazione di liquidazione giudiziale), che:
1) premesso che la società veniva costituita in funzione di un'operazione di Parte_1 scissione parziale della società Gran Cat S.r.l. con atto del 04/10/2016 (cfr.doc.4 in All.
7 - fascicolo istante);
2) che dopo avere immediatamente mutato la sede legale, a soli due anni dall'avvenuta costituzione, periodo nel quale tuttavia la società rimaneva sostanzialmente inattiva, in data
2 26/10/2018, veniva posta in liquidazione volontaria (All.14);
3) nel novembre 2019 venivano compiuti atti dispositivi del patrimonio immobiliare assegnato alla predetta beneficiaria nell'operazione di scissione (vendita immobili in
Lavello e Roseto Capo Spulico- cfr.doc.
7-8 in All.7 Fascicolo istante) oggetto di intervenuta sentenza revocatoria (Sentenza Trib. PO n.671/2023 del 25/5/2023 nel giudizio n.2818/2021- cfr.doc.9 in All.7 Fascicolo istante); con sentenza del Tribunale di
PO n.687/2019 nel giudizio RG n.4346/2008 (cfr.doc.20 in All.7 fascicolo istante) veniva pure revocato l'atto di acquisto del 2008 relativo agli immobili ubicati in Tito (beni assegnati alla beneficiaria reclamante con il predetto atto di scissione);
4) l'atto di scissione veniva impugnato dal creditore della società scissa (debito trasferito poi alla beneficiaria), e revocato con l'anzidetta sentenza n.671/2023 Tribunale di PO
– R.G. n.2818/2021;
5) lo sgretolamento e dispersione del patrimonio, della società scissa, spogliatasi di tutto il patrimonio immobiliare, e della beneficiaria dello stesso, l'intervenuta condanna (con
Sentenze del Tribunale di PO n.672/2022 e n. 774/2022- cfr.doc.2 e3 in All.
7- fascicolo istante) della società scissa Gran Cat srl al pagamento della complessiva somma di euro 421.250,00, oltre interessi e spese legali, in favore dell'istante Parte_2
la costituzione in mora delle debitrici solidali (cfr.doc.6 in All.
7-fascicolo
[...] istante) e il mancato adempimento da parte delle intimate -società scissa e beneficiaria- degli obblighi giudizialmente accertati, il conclamato stato di insolvenza della Parte_1
in stato di liquidazione da oltre sei anni, inducevano indotto la
[...] Parte_3
a chiedere l'apertura della procedura concorsuale de qua, Parte_2 deducendo che la società in quanto società beneficiaria nell'ambito di Parte_1 un'operazione di scissione, fosse solidalmente responsabile ex art. 2506-quater c.c. per i debiti maturati e non onorati dalla società scissa (cfr. memoria difensiva del resistente);
6) che il valore del patrimonio netto indicato dalla reclamante non corrisponde al vero visto che con atti pubblici del 20/11/2019 i beni elencati al n. 4 del progetto, valutati in €.
347.698,72, venivano venduti per €. 90.000,00, mentre i beni di cui al n. 5 del ridetto progetto, valutati €. 854.020,13, venivano venduti a soli €. 45.000,00;
7) che siffatto dato è indice di uno 'scollamento' dei valori contabili delle poste attive e passive riportate nel progetto di scissione rispetto ai valori reali e che la prova - non assolta
- della sussistenza in concreto del limite reclamato dalla che costituisce Parte_1 un'eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti, e della esatta misura dello
3 stesso (vale a dire la quota di spettanza di quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori -Cfr. Cass. n.4455/2016) quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui (che altrimenti, in quanto solidale, si estende all'intera prestazione non eseguita) gravava e grava – tanto a norma dell'art. 2697 c.c., comma 2, quanto in virtù del principio di vicinanza della prova, sulla stessa società beneficiaria (Cassazione 25/11/2021 n. 36690); Parte_1
8) che pertanto il Tribunale di Trani ha ritenuto sussistente una debitoria superiore alla soglia di €. 500.000,00, comprensiva in considerazione, quanto meno, dell'importo delle due sentenze del Tribunale di PO per complessivi €. 421.250,00 e del residuo debito fiscale in capo ad accertato in istruttoria, come da relazione della Guardia di CP_2
Finanza (All.8), per €. 187.051,22;
9) che sussistevano e sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII visto che l'istruttoria prefallimentare aveva accertato un importo di debiti scaduti e non pagati senza dubbio superiori al minimo di €.30.000,00 imposto dall'art.49, comma 5, CCII, così ritenendosi superata la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale, a prescindere dall'entità del credito in capo a colui che presenta l'istanza di liquidazione
3. - All'udienza di trattazione, le parti resistenti hanno concluso come da note scritte insistendo per il rigetto del reclamo. La reclamante ne ha chiesto l'accoglimento. Anche il
P.G. ha concluso per il rigetto.
La causa è stata quindi riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Come anticipato in narrativa, a sostegno del suo reclamo, enuncia un unico Pt_1 motivo con cui, premessa la sua estraneità al rapporto tra il e Parte_2
Gran Cat srl e l'assenza del requisito dell'anteriorità del credito rispetto alla scissione con conseguente limite di responsabilità della società scissa, deduce la <<… OMESSA
CONSIDERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AGLI ATTI DALLE
PARTI NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI
ALL'ART. 2506 QUATER C…>> (testualmente dal reclamo). Rimarca, inoltre, che il
Tribunale avrebbe <<… bypassato il contenuto dell'art. 2506 quater cod. civ. assumendo sic et simpliciter l'esistenza della responsabilità solidale della Società beneficiaria ( Pt_1
con la società scissa (Gran Cat S.r.l.) senza considerare il “limite del Parte_1 patrimonio netto assegnatole”, attribuendole una responsabilità illimitata in deroga alla
4 norma suddetta>> (cfr. testualmente).>>. In buona sostanza sostiene che il profilo della propria responsabilità, normativamente limitata al patrimonio netto assegnatole, non è stato adeguatamente considerato dal Tribunale di Trani, essendo lo stesso desumibile dal progetto di scissione agli atti del procedimento (cfr. doc. 5 in All.
7-fascicolo istante).
5. – Il reclamo è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale sulla premessa:
1) che non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 C.C.I.I. mentre risulta dimostrata l'esistenza di una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00, in considerazione degli importi riferiti alle due sentenze del tribunale di PO (sentenza n. 672/2022 del
7/6/2022 e n. 774/2022 del 29/06/2022 per complessivi €uro 421.250,00) e del residuo debito fiscale di € 187.051,22 in capo ad come da relazione della CP_2
GDF, in uno alla responsabilità solidale della Società giusta disposto di Pt_1 cui all'articolo 2506 quater cod. civ. in forza dell'atto del 4 ottobre 2016 avente ad oggetto la scissione della Società Gran Cat S.r.l. (v. infra);
2) che il rapporto contrattuale su cui si fonda il debito è anteriore alla scissione (cfr.
Cass. SS.UU. n. 5054/17 relativamente alla cessione di azienda) e che esso era noto e si ricava non solo dalle scritture contabili ma anche dalla pacifica riconducibilità delle società alla medesima proprietà;
3) che non è stato provato che il patrimonio netto della società reclamante non fosse sufficiente a coprire il debito rispetto al quale esiste responsabilità solidale visto che il conferimento di soli € 24.000,00, come evidenziato dal Tribunale, corrisponde non già al patrimonio netto ma al capitale sociale della nuova società
(v. atto di scissione ove si indica il detto capitale sociale e si elenca un consistente numero di immobili già di titolarità della società scissa che vengono assegnati e trasferiti alla società sorta dalla scissione); Parte_1
4) che i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, co. 5
C.C.I.I.;
5) che è provato lo stato di insolvenza della debitrice, già in liquidazione senza prospettive di ripresa attesa <<…l'incapacità finanziaria assorbita dallo stato di liquidazione e con l'incapienza patrimoniale documentata dalla residua consistenza dell'attivo, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni
5 assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam,
2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99); si consideri inoltre la discutibile attendibilità dei bilanci depositati fino al 2019 (ben evidenziata dalla ricorrente) mentre con singolare coincidenza i bilanci degli anni 2020, 2021 e
2022 sono stati depositati tutti insieme il 24/05/2024>> (cfr. sentenza reclamata).
E tuttavia le censure mosse all'impugnata sentenza sono idonee a provocarne la riforma.
Va infatti chiarito che la reclamante, allorquando ha eccepito l'insufficienza del patrimonio netto assegnato alla (significando che in atti vi è la prova della sua Parte_1 consistenza data dalla differenza tra le attività e le passività costituenti il patrimonio netto che, nel caso di specie ammonta ad € 26.798,64 che è costituito dal capitale sociale per €
24.000,00 e una riserva legale di € 2.708,64, cfr. progetto di scissione in atti) a fronteggiare solidalmente i debiti della società scissa, ha chiarito che la responsabilità della società liquidata per i debiti della società scissa è limitata al patrimonio netto (comprensivo di riserve, utili, capitale sociale e perdite) della seconda che, come nel caso di specie, potrebbe essere inferiore alla debitoria.
Ne deriva che la limitazione di responsabilità denunziata, se non incide direttamente sull'entità del debito della società scissa di cui la nuova società, a prescindere dal limite di responsabilità, condivide le sorti, non consente di ritenere quest'ultima debitrice del residuo.
Si rammenta, in proposito, che la Cassazione ha chiarito che in tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e
2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
36690 del 25/11/2021, Rv. 662935 - 01). Nel caso di specie, la produzione del progetto di scissione, in cui il patrimonio netto è ben individuato, è di per sé sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio che la resistente ritiene carente perché è stata la stessa istante il fallimento a depositarlo. E il patrimonio netto (pari ad euro € 26.798,64), come emergente da quel progetto di scissione, appare sicuramente inferiore alla debitoria azionata e indicata
6 nella reclamata sentenza sicché la società può rispondere unicamente entro Parte_1
i limiti di esso e del residuo debito fiscale verso come accertato in istruttoria (cfr. CP_2 relazione della Guardia di Finanza), per ulteriori €. 187.051,22. A tal riguardo, si rammenta che in caso di scissione societaria, dell'intero debito fiscale rispondono in solido, senza limitazione alcuna, sia la società scissa che quelle beneficiarie.
6. - Per di più, la reclamante, nella nota di trattazione da ultimo depositata, ha evidenziato che in seno al procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Trani nei confronti della
GRAN CAT S.R.L., la società scissa, il credito del Fallimento è Parte_2 stato debitamente indicato tra le voci del passivo della Società GRAN CAT S.R.L., già ammessa alla procedura di concordato con la conseguenza che detto credito sarà soddisfatto in “moneta concordataria”. Parimenti, i debiti erariali della GRAN CAT S.R.L.
(per i quali la debitrice solidale) sono già stati inseriti nel passivo del Parte_1 concordato di cui innanzi si è detto, con la conseguenza che detti debiti non possono essere annoverati anche tra i debiti della , in quanto si creerebbe una sorta di Parte_1 illegittima duplicazione del credito da una parte e del debito dall'altra.
Se così è, in disparte il fatto che l'istante la liquidazione ha riferito i debiti delle due sentenze con cui è stata disposta la revoca di alcuni pagamenti alla odierna reclamante
(mentre essi fanno capo alla società scissa e, solo in via subordinata, possono essere escussi dalla reclamante1), in ogni caso, la debitoria per cui si è domandata la liquidazione giudiziale risulta certamente inferiore a 500.000,00 euro con conseguente insussistenza del requisito di fallibilità richiesto dalla legge.
La liquidazione giudiziale va pertanto revocata in accoglimento del reclamo.
7. All'accoglimento del reclamo consegue la revoca della liquidazione giudiziale nei confronti di a cui apertura fu disposta con la sentenza impugnata. Parte_1
Ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo primo D.Lg. n. 14/2019 si dispone che ogni tre mesi, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il debitore, sotto la vigilanza del curatore, depositi al Tribunale di Bari un resoconto puntuale di ogni accadimento relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, il debitore dovrà depositare una relazione sulla situazione patrimoniale,
7 economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo secondo D.Lg.
n. 14/2019.
8. Le spese della presente fase tra reclamante e reclamata, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 51, co. 11 CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.2: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa3; si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n. 55/20144 e succ. modd.5) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della reclamata.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 59 emessa in data
[...]
10.07.2024 dal Tribunale di Trani e pubblicata in data 11/07/2024, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la liquidazione giudiziale disposta con la sentenza n. 59 del 10.07.2024, emessa dal
Tribunale di Trani e pubblicata in data 11.07.2024 nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale R.G. 77-1/2024;
2. dispone che, ogni tre mesi, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la debitrice, sotto la vigilanza del curatore, depositi al Tribunale di Trani un resoconto puntuale di ogni accadimento relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, la debitrice dovrà depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo secondo D.Lg. n. 14/2019; 2 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 3 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 5 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022.
8 3. ordina che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti, e sia pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 del D.Lg. n. 14/2019;
4. condanna la reclamata alla rifusione in favore della reclamante delle spese della presente fase di reclamo, spese che liquida per compensi in €. 4.996,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari il 17.12.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il presidente
Maria Mitola
Il consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2457, Rv. 670066 – 01, che in obiter afferma che l'art. 2506-quater c.c. <<…subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione>>.