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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 193 dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, via Vittorio Amedeo n. 28 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Russitano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro- tempore, elettivamente domiciliato in Termini Imerese presso l'Ufficio
pag. 1 Legale del in Piazza Duomo e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CR VO, giusta procura in calce al presente atto,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio il al Parte_1 Controparte_1
fine di sentirlo condannare ex art. 2051 cod. civ. al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsogli in Termini Imerese, all'altezza del civico 11 di via IN NO in data 31.03.2018, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 21.532,10.
L'attore deduceva che la caduta era imputabile ai numerosi avvallamenti e dislivelli presenti sul selciato provocati dalle radici degli alberi, non segnalati né
visibili.
Si costituiva in giudizio il contestando le modalità Controparte_1
di verificazione del sinistro;
qualificava la responsabilità imputatagli da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., rilevando il difetto del “pericolo occulto” e chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 2051 cod. civ. perché
non applicabile alla fattispecie;
in subordine, ritenendo sussistente il concorso pag. 2 di colpa del sig. chiedeva la conseguente riduzione della richiesta Pt_1
risarcitoria nella misura del 70%.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attore, escussione di testimoni e CTU medico legale e quindi, posta in decisione all'udienza dell'08.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice non merita accoglimento.
La controversia in esame è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 cod.
civ. avendo l'attore allegato che la responsabilità del Controparte_1
per i danni sofferti discende dalla presenza di avvallamenti e dislivelli
[...]
del suolo, in difetto di qualsivoglia segnalazione di pericolo, riconducibili alla carente o omessa manutenzione del custode convenuto.
L'art. 2051 cod. civ. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009,
713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così
superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha
carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che
pag. 3 sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di
causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” Cass. n.
472/2003).
In ordine alla domanda spiegata da parte attrice, può ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 2051 cod. civ. configuri una responsabilità oggettiva: da ciò discende, di regola, che “il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso
eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da
responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la
concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento
naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento –
danno) dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass.
civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova pag. 4 del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ. Sez. III
02/12/2022 n. 35558/2022).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
E' stato ormai precisato che è qualificabile custode colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.
Nel caso in esame è stato correttamente individuato il soggetto custode, il convenuto, cui risulta attribuibile l'effettivo potere Controparte_1
di controllo sulla strada.
Deve, altresì, precisarci che, con riferimento alla pericolosità della cosa dalla quale è scaturito il lamentato danno, superata la tesi secondo cui l'art. 2051 cod.
pag. 5 civ. doveva applicarsi alle ipotesi in cui la cosa inerte aveva giocato solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, è prevalsa quella secondo cui
“non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma ciò che rileva è che essa abbia
avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia stata una mera
occasione atta a produrre l'evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n.
11695).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della
cosa, essendo essa di per sé statica e inerte» per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela,
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2015, n. 3297; Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015, n.13930).
Nel caso concreto il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà CP_1
sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni pag. 6 adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Corte di Cassazione ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità civile, ex art. 2051 cod. civ., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili,
che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto si è affermato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da
cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone
in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della
responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la
ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della
vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o
dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi,
pag. 7 per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di
imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno». (Cassazione n. 4035/2021).
In particolare, la giurisprudenza si è pronunciata con sentenze con indirizzi altalenanti individuando a tratti la possibile responsabilità del fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale con attribuzione di tale responsabilità talvolta complessiva e altra concorsuale al danneggiato. Ciò ha comportato il formarsi di una giurisprudenza non uniforme in ordine al fatto del terzo. Solo da ultimo la Cassazione ha definitamente precisato un criterio oggettivo per determinare il fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale.
La Cassazione con una recente pronuncia ha affermato il principio “Questa
Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480
del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
pag. 8 del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"( cfr. Cass. n. 2482/2018
richiamata da Cass. n. 30394/2023).
Tale indirizzo è stato applicato dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza
718/2025 cui questo giudice ritiene di doversi uniformare.
In applicazione dei suestesi principi è stata raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio e può dirsi provato dall'istruttoria condotta in corso di causa il fatto storico così come allegato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio sia in ordine all'esistenza dell'insidia sulla strada e sia in ordine alla irregolarità della sede stradale, in grado di generare per l'utente medio una situazione di pericolo.
La caduta di parte attrice è stata confermata dal teste escusso il Testimone_1
quale ha dichiarato “il 31.03.2018 stavo percorrendo con la mia auto la Via Beato
IN NO quando vedevo cadere a terra;
ricordo che il Sig. Pt_1 Pt_1
camminava sul marciapiede quando è caduto”.
pag. 9 Il testimone ha altresì riconosciuto il luogo del sinistro come da foto che gli sono state mostrate, precisando che “il marciapiede era tutto rotto”.
Inoltre, il CTU Dr. nominato in corso di causa ha accertato la Persona_1
sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro del 31.03.2018 e le lesioni riportate da parte attrice (cfr. CTU pag. 9/10).
Deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio, di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del Controparte_1
che in quelle circostanze si presentava in uno stato di cattiva
[...]
manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Tuttavia il Tribunale di Milano con sentenza n. 8042/2023, ha ribadito che “In
tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava sull'attore
l'onere di provare il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, il fatto storico e la sua
precisa dinamica, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
il danno conseguenza”; ha precisato, inoltre, che “qualora si tratti di cosa di per sé
statica e inerte che richieda un'interazione con l'agire umano, è necessario accertare la
maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo
scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se la cosa avesse una potenzialità
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode”.
pag. 10 Anche la giurisprudenza di merito aveva precisato che in materia di art. 2051
c.c. "In presenza di una res statica e inerte, occorre quindi non solo un'alterazione della
cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, ne determini una oggettiva attitudine
lesiva, ma anche l'imprevedibilità per il soggetto che, in conseguenza di questa
situazione di pericolo, subisce un danno (ex multis Cass. n.11592/2010), ed allorché
venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe
stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da
parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. ord. n.10938/2018 e sent.
n.12895/2016).
Quindi, per la giurisprudenza di legittimità più recente, spetta all'attore che agisca
(anche) ai sensi dell'art. 2051 c.c., in caso di res inerte, dimostrare la presenza di una
situazione di pericolo non agevolmente superabile con l'adozione di una ordinaria
condotta cautelativa, in caso contrario dovendosi ritenere che la cosa sia ridotta al rango
di mera occasione dell'evento e di conseguenza l'assenza di un nesso di causalità
giuridica tra cosa e danno." (Corte d'Appello di Milano, n. 5812 del 28.12.2018).
Parte convenuta ha espressamente rilevato che il sinistro si è verificato in un tratto stradale ben conosciuto dall'attore, come peraltro dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale avendo confermato il capitolo 1) così formulato pag. 11 “Vero è che con abituale frequenza percorro il tratto di strada di Via IN NO
come usuale percorso, vicinissimo al mio indirizzo di residenza;”.
Il sig. ha precisato, al successivo capitolo 3) “Vero è che altre volte nel Pt_1
transitare a piedi nei citati luoghi, avevo notato che il selciato di quel tratto di strada,
all'altezza del civico 11, presentava talune disconnessioni perfettamente visibili;
” e che
“nel luogo in cui si è verificato l'incidente occorsomi in data 31.03.2018, le
disconnessioni presenti sul selciato erano facilmente visibili;
”.
Ebbene, nonostante parte attrice abbia negato, in risposta alla domanda formulata dal convenuto, di essere stato distratto e disattento al momento della caduta, in considerazione delle dichiarazioni dallo stesso rese e dalle complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi - in ossequio alla richiamata pronuncia del Tribunale di Milano n. 8042/2023 – che, pur provato il fatto storico dedotto, in considerazione della particolare natura della res - statica ed inerte – e delle ulteriori circostanze emerse ed accertate nel corso del giudizio,
che non ricorreva una intrinseca potenzialità dannosa e pericolosa del manto stradale tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, infatti, conducono a ritenere che parte attrice fosse, già anteriormente alla caduta (“altre volte nel
transitare a piedi nei citati luoghi avevo notato che il selciato di quel tratto di strada,
all'altezza del civico 11, presentava talune disconnessioni perfettamente visibili”), a pag. 12 conoscenza dello stato di pericolosità o carente manutenzione dei luoghi,
avendo egli stesso precisato che “talune disconnessioni perfettamente visibili”
perché abitualmente frequentati e vicinissimi alla propria residenza, in situazione di piena visibilità (“Vero è che l'incidente si è verificato in una strada nella
quale la visibilità è ottima”).
Tali elementi, unitamente alla circostanza che parte attrice risiede nelle immediate vicinanze del luogo dell'occorso e che si tratti di contesto urbano di dimensioni ridotte e le cui condizioni del tratto di strada gli erano già ben note,
costituiscono tutti elementi, tali da delineare una condotta idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi,
infatti, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro da parte dell'attore.
In ultima analisi, le considerazioni che precedono, consentono di affermare che se parte attrice avesse adottato una condotta diligente avrebbe verosimilmente potuto evitare la caduta, anche in considerazione del fatto che i lamentati avvallamenti e dislivelli erano visibili e addirittura già noti.
Applicando tali principi al caso di specie ed alla luce delle complessive risultanze istruttorie, considerando che il sinistro si è verificato in pieno giorno,
che l'attore stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, in luoghi dallo stesso ben conosciuti, il cui stato di dissesto era già noto e che il pag. 13 medesimo è una persona che al tempo dei fatti aveva 47 anni, si ritiene che una condotta diligente avrebbe consentito al sig. di evitare la caduta, Pt_1
dovendosi escludere la responsabilità dell'ente locale convenuto.
Ne discende il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate in favore del in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso 15% spese generali.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto sono poste a carico dell'Erario essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
In virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato le spese processuali di parte attrice vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa
- Rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_1
- Condanna il sig. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del pro-tempore, delle spese di lite che si Controparte_1 CP_2
liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso 15% spese generali;
pag. 14 - Pone a carico dell'Erario le spese di CTU già liquidate con separato decreto essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
- Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali di parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 193 dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, via Vittorio Amedeo n. 28 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Russitano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro- tempore, elettivamente domiciliato in Termini Imerese presso l'Ufficio
pag. 1 Legale del in Piazza Duomo e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CR VO, giusta procura in calce al presente atto,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio il al Parte_1 Controparte_1
fine di sentirlo condannare ex art. 2051 cod. civ. al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsogli in Termini Imerese, all'altezza del civico 11 di via IN NO in data 31.03.2018, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 21.532,10.
L'attore deduceva che la caduta era imputabile ai numerosi avvallamenti e dislivelli presenti sul selciato provocati dalle radici degli alberi, non segnalati né
visibili.
Si costituiva in giudizio il contestando le modalità Controparte_1
di verificazione del sinistro;
qualificava la responsabilità imputatagli da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., rilevando il difetto del “pericolo occulto” e chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 2051 cod. civ. perché
non applicabile alla fattispecie;
in subordine, ritenendo sussistente il concorso pag. 2 di colpa del sig. chiedeva la conseguente riduzione della richiesta Pt_1
risarcitoria nella misura del 70%.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attore, escussione di testimoni e CTU medico legale e quindi, posta in decisione all'udienza dell'08.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice non merita accoglimento.
La controversia in esame è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 cod.
civ. avendo l'attore allegato che la responsabilità del Controparte_1
per i danni sofferti discende dalla presenza di avvallamenti e dislivelli
[...]
del suolo, in difetto di qualsivoglia segnalazione di pericolo, riconducibili alla carente o omessa manutenzione del custode convenuto.
L'art. 2051 cod. civ. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009,
713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così
superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha
carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che
pag. 3 sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di
causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” Cass. n.
472/2003).
In ordine alla domanda spiegata da parte attrice, può ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 2051 cod. civ. configuri una responsabilità oggettiva: da ciò discende, di regola, che “il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso
eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da
responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la
concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento
naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento –
danno) dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass.
civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova pag. 4 del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ. Sez. III
02/12/2022 n. 35558/2022).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
E' stato ormai precisato che è qualificabile custode colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.
Nel caso in esame è stato correttamente individuato il soggetto custode, il convenuto, cui risulta attribuibile l'effettivo potere Controparte_1
di controllo sulla strada.
Deve, altresì, precisarci che, con riferimento alla pericolosità della cosa dalla quale è scaturito il lamentato danno, superata la tesi secondo cui l'art. 2051 cod.
pag. 5 civ. doveva applicarsi alle ipotesi in cui la cosa inerte aveva giocato solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, è prevalsa quella secondo cui
“non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma ciò che rileva è che essa abbia
avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia stata una mera
occasione atta a produrre l'evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n.
11695).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della
cosa, essendo essa di per sé statica e inerte» per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela,
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2015, n. 3297; Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015, n.13930).
Nel caso concreto il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà CP_1
sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni pag. 6 adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Corte di Cassazione ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità civile, ex art. 2051 cod. civ., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili,
che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto si è affermato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da
cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone
in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della
responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la
ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della
vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o
dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi,
pag. 7 per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di
imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno». (Cassazione n. 4035/2021).
In particolare, la giurisprudenza si è pronunciata con sentenze con indirizzi altalenanti individuando a tratti la possibile responsabilità del fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale con attribuzione di tale responsabilità talvolta complessiva e altra concorsuale al danneggiato. Ciò ha comportato il formarsi di una giurisprudenza non uniforme in ordine al fatto del terzo. Solo da ultimo la Cassazione ha definitamente precisato un criterio oggettivo per determinare il fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale.
La Cassazione con una recente pronuncia ha affermato il principio “Questa
Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480
del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
pag. 8 del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"( cfr. Cass. n. 2482/2018
richiamata da Cass. n. 30394/2023).
Tale indirizzo è stato applicato dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza
718/2025 cui questo giudice ritiene di doversi uniformare.
In applicazione dei suestesi principi è stata raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio e può dirsi provato dall'istruttoria condotta in corso di causa il fatto storico così come allegato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio sia in ordine all'esistenza dell'insidia sulla strada e sia in ordine alla irregolarità della sede stradale, in grado di generare per l'utente medio una situazione di pericolo.
La caduta di parte attrice è stata confermata dal teste escusso il Testimone_1
quale ha dichiarato “il 31.03.2018 stavo percorrendo con la mia auto la Via Beato
IN NO quando vedevo cadere a terra;
ricordo che il Sig. Pt_1 Pt_1
camminava sul marciapiede quando è caduto”.
pag. 9 Il testimone ha altresì riconosciuto il luogo del sinistro come da foto che gli sono state mostrate, precisando che “il marciapiede era tutto rotto”.
Inoltre, il CTU Dr. nominato in corso di causa ha accertato la Persona_1
sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro del 31.03.2018 e le lesioni riportate da parte attrice (cfr. CTU pag. 9/10).
Deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio, di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del Controparte_1
che in quelle circostanze si presentava in uno stato di cattiva
[...]
manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Tuttavia il Tribunale di Milano con sentenza n. 8042/2023, ha ribadito che “In
tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava sull'attore
l'onere di provare il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, il fatto storico e la sua
precisa dinamica, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
il danno conseguenza”; ha precisato, inoltre, che “qualora si tratti di cosa di per sé
statica e inerte che richieda un'interazione con l'agire umano, è necessario accertare la
maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo
scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se la cosa avesse una potenzialità
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode”.
pag. 10 Anche la giurisprudenza di merito aveva precisato che in materia di art. 2051
c.c. "In presenza di una res statica e inerte, occorre quindi non solo un'alterazione della
cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, ne determini una oggettiva attitudine
lesiva, ma anche l'imprevedibilità per il soggetto che, in conseguenza di questa
situazione di pericolo, subisce un danno (ex multis Cass. n.11592/2010), ed allorché
venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe
stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da
parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. ord. n.10938/2018 e sent.
n.12895/2016).
Quindi, per la giurisprudenza di legittimità più recente, spetta all'attore che agisca
(anche) ai sensi dell'art. 2051 c.c., in caso di res inerte, dimostrare la presenza di una
situazione di pericolo non agevolmente superabile con l'adozione di una ordinaria
condotta cautelativa, in caso contrario dovendosi ritenere che la cosa sia ridotta al rango
di mera occasione dell'evento e di conseguenza l'assenza di un nesso di causalità
giuridica tra cosa e danno." (Corte d'Appello di Milano, n. 5812 del 28.12.2018).
Parte convenuta ha espressamente rilevato che il sinistro si è verificato in un tratto stradale ben conosciuto dall'attore, come peraltro dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale avendo confermato il capitolo 1) così formulato pag. 11 “Vero è che con abituale frequenza percorro il tratto di strada di Via IN NO
come usuale percorso, vicinissimo al mio indirizzo di residenza;”.
Il sig. ha precisato, al successivo capitolo 3) “Vero è che altre volte nel Pt_1
transitare a piedi nei citati luoghi, avevo notato che il selciato di quel tratto di strada,
all'altezza del civico 11, presentava talune disconnessioni perfettamente visibili;
” e che
“nel luogo in cui si è verificato l'incidente occorsomi in data 31.03.2018, le
disconnessioni presenti sul selciato erano facilmente visibili;
”.
Ebbene, nonostante parte attrice abbia negato, in risposta alla domanda formulata dal convenuto, di essere stato distratto e disattento al momento della caduta, in considerazione delle dichiarazioni dallo stesso rese e dalle complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi - in ossequio alla richiamata pronuncia del Tribunale di Milano n. 8042/2023 – che, pur provato il fatto storico dedotto, in considerazione della particolare natura della res - statica ed inerte – e delle ulteriori circostanze emerse ed accertate nel corso del giudizio,
che non ricorreva una intrinseca potenzialità dannosa e pericolosa del manto stradale tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, infatti, conducono a ritenere che parte attrice fosse, già anteriormente alla caduta (“altre volte nel
transitare a piedi nei citati luoghi avevo notato che il selciato di quel tratto di strada,
all'altezza del civico 11, presentava talune disconnessioni perfettamente visibili”), a pag. 12 conoscenza dello stato di pericolosità o carente manutenzione dei luoghi,
avendo egli stesso precisato che “talune disconnessioni perfettamente visibili”
perché abitualmente frequentati e vicinissimi alla propria residenza, in situazione di piena visibilità (“Vero è che l'incidente si è verificato in una strada nella
quale la visibilità è ottima”).
Tali elementi, unitamente alla circostanza che parte attrice risiede nelle immediate vicinanze del luogo dell'occorso e che si tratti di contesto urbano di dimensioni ridotte e le cui condizioni del tratto di strada gli erano già ben note,
costituiscono tutti elementi, tali da delineare una condotta idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi,
infatti, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro da parte dell'attore.
In ultima analisi, le considerazioni che precedono, consentono di affermare che se parte attrice avesse adottato una condotta diligente avrebbe verosimilmente potuto evitare la caduta, anche in considerazione del fatto che i lamentati avvallamenti e dislivelli erano visibili e addirittura già noti.
Applicando tali principi al caso di specie ed alla luce delle complessive risultanze istruttorie, considerando che il sinistro si è verificato in pieno giorno,
che l'attore stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, in luoghi dallo stesso ben conosciuti, il cui stato di dissesto era già noto e che il pag. 13 medesimo è una persona che al tempo dei fatti aveva 47 anni, si ritiene che una condotta diligente avrebbe consentito al sig. di evitare la caduta, Pt_1
dovendosi escludere la responsabilità dell'ente locale convenuto.
Ne discende il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate in favore del in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso 15% spese generali.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto sono poste a carico dell'Erario essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
In virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato le spese processuali di parte attrice vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa
- Rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_1
- Condanna il sig. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del pro-tempore, delle spese di lite che si Controparte_1 CP_2
liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso 15% spese generali;
pag. 14 - Pone a carico dell'Erario le spese di CTU già liquidate con separato decreto essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
- Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali di parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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