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Sentenza 28 novembre 2022
Sentenza 28 novembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03495/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02295 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03495/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2023, proposto dal sig. Ciro Masullo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Senatore, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuliana Senatore e Antonino Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Salerno, Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, non costituiti in giudizio; N. 03495/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Salerno, n. 3238/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava dè Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Michele
IA e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Avagliano (su delega di Marco
Senatore) e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l'appello con cui l'odierno appellante impugna la sentenza del
T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) n. 3238 del 28 novembre 2022, che ha respinto il ricorso con il quale lo stesso appellante aveva chiesto al giudice di primo grado di annullare il provvedimento prot. n. 48375 del 9 settembre 2016, mediante il quale l'ufficio comunale competente aveva rigettato l'istanza di condono edilizio (presentata in data 19 novembre 2004 ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, recante la normativa sul c.d. “terzo” condono) avente ad oggetto un fabbricato realizzato su un unico livello per una superficie complessiva di 122,05 mq (riportato in catasto terreni al foglio 11, particella 401).
2. Il motivo del diniego di condono consisteva nell'insistenza del fabbricato abusivo sulla fascia di rispetto cimiteriale di 100 mt che deve intercorrere tra il complesso cimiteriale e il centro abitato. N. 03495/2023 REG.RIC.
3. Il nucleo argomentativo centrale del ricorso di primo grado consisteva nel fatto che il manufatto de quo – pur essendo stato realizzato in data successiva rispetto a quella di costituzione del vincolo cimiteriale di 100 mt e pur insistendo (nel momento in cui
è stato edificato) ben oltre la fascia di rispetto cimiteriale di 100 mt – è successivamente confluito de facto nella fascia di rispetto (peraltro per pochi metri) soltanto a seguito dell'ampliamento del cimitero civico realizzato dal Comune nel
2003. Più in particolare, il ricorso di primo grado era incentrato sui seguenti fatti:
a) nel 1992 (a seguito di una modifica del piano regolatore comunale) il vincolo cimiteriale in discorso è stato ridotto da 200 metri a 100 metri;
b) la realizzazione dell'immobile oggetto dell'istanza di condono è stata ultimata nell'anno 2001;
c) al momento della realizzazione del manufatto oggetto del procedimento di sanatoria, lo stesso era ubicato a 146 metri dal cimitero, quindi al di fuori della fascia di rispetto – di 100 metri – vigente dal 1992;
d) dall'anno 2003 in avanti – quando già il manufatto oggetto dell'istanza di condono era stato ultimato – sono stati realizzati i lavori di ampliamento del cimitero comunale;
e) solo a seguito dell'ampliamento del cimitero “tra il confine del cimitero e due degli spigoli del fabbricato oggetto di condono esiste una distanza inferiore – di pochissimo
– ai prescritti cento metri” (si veda, poi, quanto ulteriormente ribadito in tal senso dal ricorrente con il successivo atto di appello, ove si legge che “solo a seguito dell'ampliamento del cimitero la distanza tra il manufatto ed il Cimitero è “passata” da 146 a 97/98 metri”).
Sempre con il ricorso di primo grado, inoltre, il ricorrente denunciava una supposta disparità di trattamento, avendo il Comune rilasciato sanatorie edilizie in situazioni analoghe a quella in esame.
4. Si costituiva in giudizio il Comune resistente il quale, con memoria depositata in data 25 ottobre 2022, deduceva che le opere (comportanti realizzazione di nuove N. 03495/2023 REG.RIC.
superfici e volumetrie), ricadendo in fascia di rispetto cimiteriale integrante vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 47/1985, erano insuscettibili ex lege di condono. Evidenziava, altresì, come il ricorrente non avesse contestato la (pre)esistenza del vincolo cimiteriale rispetto all'edificazione del manufatto oggetto della sua istanza di condono, bensì soltanto l'effettività/operatività del vincolo stesso, facendolo impropriamente coincidere con la realizzazione dell'ampliamento del cimitero, mentre la decorrenza del vincolo avrebbe dovuto essere desunta solamente dalla disciplina nazionale e dalla strumentazione territoriale corrispondente alla perimetrazione dell'area sepolcrale (in virtù della quale i vincoli di inedificabilità assoluta risalivano alla strumentazione urbanistica del 1954 e del
1992).
5. Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) ha respinto il ricorso. In particolare, il primo giudice – premesso che il vincolo cimiteriale è un vincolo di inedificabilità assoluta stabilito ex lege – ha ritenuto irrilevante il fatto che il fabbricato abusivo si trovasse ben oltre la fascia di rispetto cimiteriale di 100 mt nel momento in cui esso è stato realizzato.
Ha osservato il giudice di prime cure, infatti, che in base ai principi generali espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2021, il momento rilevante ai fini dell'osservanza (o meno) di detta fascia non è né quello della realizzazione del manufatto, né quello della trasmissione dell'istanza di condono, bensì quello in cui l'Amministrazione si pronuncia su tale istanza (in ossequio al canone del tempus regit actum, cfr. Adunanza Plenaria n. 20 del 1999).
Nel caso di specie, alla data di adozione del diniego impugnato, l'immobile de quo ricadeva nella fascia di rispetto cimiteriale, ciò che legittimerebbe la reiezione dell'istanza di condono in virtù della normativa sul c.d. “terzo condono” ai sensi del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella l. n. 326 del 2003. N. 03495/2023 REG.RIC.
6. Con l'odierno atto di appello, pertanto, il ricorrente impugna la summenzionata sentenza del T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno).
7. Il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello.
8. All'esito dell'udienza di discussione calendarizzata in data 17 giugno 2025, con ordinanza istruttoria pubblicata in data 19 giugno 2025, il Collegio ha disposto quanto segue:
“(v) le allegazioni in fatto della parte appellante circa l'ampliamento del cimitero avvenuto nell'anno 2003, potrebbero rivelarsi decisive ai fini dell'applicazione della deroga al vincolo cimiteriale prevista dall'art. 338, comma 4, R.D. n. 1265 del 1934, il quale prevede che “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o
l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”;
(vi) nel caso di specie l'Amministrazione non ha fornito puntuali chiarimenti circa i tempi, i modi e i luoghi dell'asserito ampliamento cimiteriale del 2003 (su cui le doglianze attoree sono in larga parte basate);
(vii) in considerazione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Collegio ritiene necessario ordinare al Comune appellato (anche al fine di verificare se - e in che misura - si possano configurare i presupposti della deroga ex art. 338, comma 4, R.D.
n. 1265 del 1934) di: N. 03495/2023 REG.RIC.
(a) fornire puntuali chiarimenti sui tempi, i modi e i luoghi del riferito ampliamento cimiteriale del 2003;
(b) depositare in giudizio tutti gli atti amministrativi di approvazione e istruzione (ivi inclusi i pareri eventualmente resi dall'azienda sanitaria locale) aventi ad oggetto il suddetto ampliamento cimiteriale;
(viii) a tal fine, ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.a., il Collegio onera il Comune appellato di fornire i chiarimenti e i documenti richiesti entro e non oltre il termine di 90
(novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza”.
9. Il Comune appellato ha provveduto a fornire i chiarimenti istruttori richiesti nel termine all'uopo stabilito dal Collegio.
10. È seguito il deposito di documentazione e memoria da parte dell'appellante.
11. Alla successiva udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
12. Con un unico motivo di appello, l'odierno ricorrente si duole del fatto che il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2001 sarebbe assolutamente inconferente.
Ed infatti – premesso che tale sentenza ha accertato la legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio n. 12 del 2004 nella parte in cui essa contempla un regime condonistico più restrittivo rispetto a quello previsto a livello nazionale dal d.l. n. 269 del 2003 (la legge Regione Lazio n. 12 del 2004 stabilisce, infatti, che il divieto di condono edilizio di opere abusive insistenti su zone vincolate colpisce non soltanto le opere realizzate in data successiva rispetto a quella di istituzione del vincolo, ma anche quelle edificate in data anteriore all'insorgenza di detto vincolo) – osserva l'appellante che: N. 03495/2023 REG.RIC.
a) detta sentenza del Giudice delle leggi ha ad oggetto la legge di una regione (Lazio) diversa da quella in cui ricade l'opera abusiva in contestazione (Campania);
b) in ogni caso detta sentenza non avrebbe affatto scalfito i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di vincoli sopravvenuti (quale sarebbe, in tesi, quello in esame); principi secondo i quali la sopravvenienza del vincolo non sarebbe mai di per sé ostativa – in base alla disciplina condonistica nazionale – al rilascio della sanatoria edilizia, posto che l'effetto di tale sopravvenienza consisterebbe soltanto nell'obbligo del Comune di acquisire il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dell'interesse salvaguardato dal vincolo
(con la conseguenza che tale parere, se rilasciato, consentirebbe di ottenere il rilascio del condono).
Fermo restando tale motivo di appello, l'appellante ripropone, altresì, tutti i motivi di gravame originariamente proposti nel giudizio di primo grado (con cui viene reiterata la censura imperniata sulla natura sopravvenuta del vincolo rispetto all'opera abusiva in contestazione, nonché la doglianza di asserita disparità di trattamento tra l'odierna appellante e altri costruttori della zona, a cui sarebbe stato rilasciato il condono per edifici realizzati nella medesima fascia di rispetto).
13. L'appello è infondato.
13.1. L'intero nucleo argomentativo dell'appello è incentrato, come visto, sulla circostanza secondo cui il fabbricato abusivo è stato “assorbito” dalla fascia di rispetto cimiteriale soltanto ex post a seguito dell'ampliamento del cimitero avvenuto nel
2003.
L'appellante riconduce tale elemento fattuale alla fattispecie giuridica del vincolo cimiteriale sopravvenuto.
In realtà, la qualifica di vincolo “sopravvenuto” non può essere condivisa, in quanto il vincolo cimiteriale in questione (giuridicamente inteso) è pacificamente sorto prima della realizzazione del fabbricato. N. 03495/2023 REG.RIC.
Detto in altri termini, ad essere sopravvenuta non è la creazione giuridica del vincolo, bensì la materiale rifluenza dell'opera abusiva nella fascia di rispetto (per effetto dell'ampliamento del cimitero).
13.2. Fermo quanto precede, il fatto dedotto dall'appellante è comunque astrattamente rilevante, atteso che esso – ove connotato da particolari caratteristiche concrete (la cui esistenza o meno verrà scrutinata a breve) – potrebbe rientrare in una di quelle ipotesi normativamente previste in cui il vincolo cimiteriale incontra una deroga.
Il vincolo cimiteriale trova il suo fondamento normativo, infatti, nell'art. 338 del R.D.
1265/1934.
Si tratta, come ormai acclarato in giurisprudenza, di un generale vincolo di inedificabilità assoluta del suolo destinato a fascia di rispetto cimiteriale che discende direttamente dalla legge a prescindere dal suo recepimento cartografico nel piano regolatore comunale, che ha natura conformativa e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto (CdS n. 4656/2017, n. 5544/2013, Cass. Civ.
26326/2016).
A tal riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte rimarcato che ai commi 4, 5 e 7 il succitato art. 338 prevede un puntuale regime di deroga rispetto al divieto di edificazione di opere insistenti sulla fascia di rispetto cimiteriale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 30 settembre 2024 n. 7862).
In particolare:
(i) al comma 4, che riguarda esclusivamente la costruzione di cimiteri, è previsto che “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato N. 03495/2023 REG.RIC.
dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.
(ii) al comma 5, è previsto che “Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico- sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.
Un'ulteriore deroga al vincolo cimiteriale è poi quella contemplata dal comma 7 del summenzionato art. 338 del R.D. 1265/1934 (deroga che, però, non rileva nel caso di specie).
In sintesi, quindi, per quel che qui rileva, l'opera realizzata su una fascia di rispetto cimiteriale può risultare dispensata dal divieto edificatorio (e quindi, anche dal vincolo stesso) qualora – inter alia – il Comune abbia successivamente approvato
(previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale) un ampliamento del cimitero esistente ad una distanza inferiore a 200 mt. e non oltre il limite di 50 mt,
e ciò purché in tale ipotesi ricorra una delle condizioni elencate dal summenzionato comma 4 dell'art. 338 del R.D. 1265/1934.
Detto in altri termini, se un edificio risulta “assorbito” nella fascia di rispetto cimiteriale a seguito (e per effetto) di un ampliamento del cimitero, tale edificio è dispensato dal vincolo cimiteriale
In base ad un'interpretazione sia letterale sia sistematica delle varie disposizioni contenute nel succitato art. 338, è chiaro che ciò che rileva (ai fini della deroga al N. 03495/2023 REG.RIC.
vincolo) è che l'edificio sia stato realizzato prima dell'approvazione del progetto di ampliamento da parte del consiglio comunale.
Da un punto di vista letterale, infatti, il comma 4 dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 fa esplicito riferimento all'approvazione consiliare (e non alla materiale realizzazione) del progetto di ampliamento del complesso cimiteriale.
Da un punto di vista sistematico, è evidente che la deliberazione di approvazione consiliare del progetto di ampliamento (ove ritualmente pubblicata sull'albo pretorio) rende conoscibile erga omnes la nuova effettiva estensione della fascia di rispetto, ciò che dovrebbe indurre chiunque ad astenersi dal costruire dentro quest'ultima (così come rimodulata dall'ampliamento).
In breve, quindi, il momento temporalmente discriminante ai fini del rispetto (o meno) della nuova fascia di rispetto rimodulatasi a seguito dell'ampliamento del cimitero, non è la materiale esecuzione dei lavori di detto ampliamento, bensì la delibera consiliare di approvazione del relativo progetto.
13.3. Orbene, l'istruttoria disposta dal Collegio ha chiarito che l'approvazione consiliare del progetto di ampliamento del cimitero è intervenuta ben prima rispetto all'edificazione dell'immobile abusivo.
Per un verso, infatti, è pacifico che la realizzazione dell'immobile oggetto dell'istanza di condono è stata ultimata nell'anno 2001.
Per un altro verso, risulta per tabulas – così come si evince dalla relazione di chiarimenti prodotta dal Comune su impulso del Collegio (e dalla documentazione ad essa allegata) – che:
(i) con deliberazione del consiglio comunale n. 93 del 3 marzo 1981, è stato approvato, per la prima volta, il progetto di ampliamento del cimitero (redatto dall'ufficio tecnico comunale) con relativa previsione dell'acquisizione delle nuove aree, sistemazione e recinzione (con il medesimo atto deliberativo, il consiglio comunale demandava alla N. 03495/2023 REG.RIC.
giunta comunale l'approvazione definitiva, previa acquisizione degli atti di assenso degli enti e organi competenti);
(ii) con successiva delibera della giunta comunale n. 2021 del 10 dicembre 1982, veniva approvato il medesimo progetto di completamento (già deliberato in consiglio comunale), ciò dopo avere acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale in data 10 luglio 1981 e il parere della commissione provinciale per i cimiteri (di cui all'art. 53 del DPR 803/75) espresso nella seduta del 16 ottobre 1982; inoltre, con la stessa delibera giuntale venivano stabilite le indennità provvisorie di espropriazione dei suoli e veniva approvato il piano particellare grafico e descrittivo, nonché si dava atto che, a norma dell'art. 1 della L. n. 1 del 3 gennaio 1978 nel testo modificato dall'art. 2 del D.L. n. 4 dell'8 gennaio 1981 (convertito in legge n. 58 del
12 marzo 1981), la deliberazione costituiva adozione di variante del P.R.G. (approvato nel 1971) per la zona interessata;
(iii) seguiva il decreto sindacale n. 1451 del 1982 per l'occupazione dei suoli con relativo piano particellare;
(iv) in esecuzione del succitato decreto sindacale, con verbale di occupazione del 29 gennaio 1983, i suoli venivano immessi in possesso del Comune:
(v) con successiva delibera consiliare n. 431 del 9 novembre 1983, veniva riapprovato il progetto dei lavori di completamento in variante al RG (previa acquisizione delle risorse finanziarie necessarie), dando mandato di procedere all'espropriazione degli immobili occupati;
(vi) il piano regolatore generale (con cui è stato formalizzato l'adeguamento al P.U.T. adottato con delibera del commissario ad acta n. 18 del 1995 e approvato dal consiglio provinciale di Salerno con delibera n. 35 del 7 maggio 1999 e con D.P.G.R.C. n. 4523 del 13 aprile 2000) già individuava l'intera area cimiteriale così come successivamente ampliata, tracciando il limite della fascia di rispetto dei 100 mt; l'art. 97 delle NTA del piano regolatore generale (“Area di rispetto cimiteriale”) prevedeva, in particolare, N. 03495/2023 REG.RIC.
che l'area gravata dal vincolo cimiteriale “è l'area compresa nel raggio di mt. 100 dal perimetro del cimitero. Detta area è inedificabile, ma potrà essere utilizzata per la sosta di autoveicoli e per altre funzioni che non comportano la realizzazione di volumi edilizi. Sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
In sintesi, quindi, l'approvazione consiliare del progetto di ampliamento del cimitero risale agli anni 1981-1983, mentre l'immobile abusivo è stato realizzato soltanto nel
2001.
Va da sé che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per invocare la deroga al vincolo cimiteriale ex art. 338, comma 4, del R.D. 1265/1934, posto che:
(i) tale deroga presuppone che il progetto di ampliamento del complesso cimiteriale venga approvato dopo che l'immobile è già stato realizzato;
(ii) nel caso di specie l'ampliamento del complesso cimiteriale (a seguito del quale l'immobile abusivo è “rifluito” nella fascia di rispetto cimiteriale) è stato approvato prima che l'immobile abusivo fosse costruito.
13.4. Né ha rilievo il fatto che il progetto esecutivo finale (avente ad oggetto le opere di contenimento delle scarpate incombenti sul finitimo torrente) sia stato approvato dalla giunta comunale soltanto in data 24 novembre 2003.
Si tratta, infatti, soltanto dell'atto finale (adottato peraltro dalla giunta e non dal consiglio comunale) di un iter procedimentale nell'ambito del quale il progetto generale – come già visto – era già stato approvato più volte dal consiglio comunale.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della deroga di cui all'art. 338, comma 4, del R.D.
1265/1934, non è l'approvazione da parte della giunta comunale del progetto esecutivo, bensì la previa approvazione del progetto generale da parte del consiglio comunale (trasfusa, peraltro, in una variante al piano regolatore generale pacificamente preesistente rispetto all'intervento edificatorio del 2001). N. 03495/2023 REG.RIC.
13.5. Vanno disattese, infine, anche le contestazioni in fatto con cui la parte appellante obietta – soltanto con l'ultima memoria depositata in data 9 gennaio 2026 – che l'edificio de quo sarebbe comunque ubicato ad una distanza superiore a 100 mt. dal nuovo perimetro del complesso cimiteriale ampliato.
Si tratta, infatti, di una deduzione fattuale apertamente contrastante con quanto da sempre affermato dalla parte ricorrente sia nel giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio di secondo grado.
Ed invero:
(i) con il ricorso di primo grado il ricorrente aveva puntualmente affermato che solo a seguito dell'ampliamento del cimitero “tra il confine del cimitero e due degli spigoli del fabbricato oggetto di condono esiste una distanza inferiore – di pochissimo – ai prescritti cento metri”;
(ii) con l'odierno atto di appello l'appellante aveva affermato, nello stesso senso, che
“solo a seguito dell'ampliamento del cimitero la distanza tra il manufatto ed il
Cimitero è “passata” da 146 a 97/98 metri”;
(iii) con la stessa memoria difensiva del 9 gennaio 2026, l'appellante aveva ribadito che “solo a seguito dell'ampliamento del civico Cimitero la distanza tra il manufatto ed il Cimitero è “passata” da 146 a 97/98 metri” (salvo poi affermare l'esatto contrario in un passaggio successivo della medesima memoria).
L'affermazione di parte appellante secondo cui l'immobile in questione sarebbe ubicato ad una distanza superiore a 100 mt. dal nuovo perimetro del complesso cimiteriale ampliato, è quindi inammissibile (in quanto formulata in violazione del divieto di novum sancito dall'art. 104 c.p.a.) e comunque infondata (in quanto contrastante con un fatto ormai pacifico tra le parti).
13.6. Ugualmente infondata è la censura incentrata sull'asserita disparità di trattamento tra l'odierna appellante e gli altri soggetti privati che avrebbero edificato N. 03495/2023 REG.RIC.
sulla fascia di rispetto in questione (senza incorrere nel diniego di condono ora impugnato).
Ed infatti, i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono, pur nell'esercizio di un potere di valutazione tecnica, espressione di un potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell'esercizio del potere discrezionale. Ne consegue che l'eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento.
13.7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va respinto e, per l'effetto, il contenuto dispositivo della sentenza appellata deve essere confermato, sia pure all'esito del diverso percorso motivazionale sopra tracciato.
14. Tenuto conto della peculiarità della controversia e della complessità dei fatti accertati in corso di causa, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03495/2023 REG.RIC.
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele IA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele IA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02295 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03495/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2023, proposto dal sig. Ciro Masullo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Senatore, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuliana Senatore e Antonino Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Salerno, Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, non costituiti in giudizio; N. 03495/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Salerno, n. 3238/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava dè Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Consigliere Michele
IA e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Avagliano (su delega di Marco
Senatore) e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l'appello con cui l'odierno appellante impugna la sentenza del
T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) n. 3238 del 28 novembre 2022, che ha respinto il ricorso con il quale lo stesso appellante aveva chiesto al giudice di primo grado di annullare il provvedimento prot. n. 48375 del 9 settembre 2016, mediante il quale l'ufficio comunale competente aveva rigettato l'istanza di condono edilizio (presentata in data 19 novembre 2004 ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, recante la normativa sul c.d. “terzo” condono) avente ad oggetto un fabbricato realizzato su un unico livello per una superficie complessiva di 122,05 mq (riportato in catasto terreni al foglio 11, particella 401).
2. Il motivo del diniego di condono consisteva nell'insistenza del fabbricato abusivo sulla fascia di rispetto cimiteriale di 100 mt che deve intercorrere tra il complesso cimiteriale e il centro abitato. N. 03495/2023 REG.RIC.
3. Il nucleo argomentativo centrale del ricorso di primo grado consisteva nel fatto che il manufatto de quo – pur essendo stato realizzato in data successiva rispetto a quella di costituzione del vincolo cimiteriale di 100 mt e pur insistendo (nel momento in cui
è stato edificato) ben oltre la fascia di rispetto cimiteriale di 100 mt – è successivamente confluito de facto nella fascia di rispetto (peraltro per pochi metri) soltanto a seguito dell'ampliamento del cimitero civico realizzato dal Comune nel
2003. Più in particolare, il ricorso di primo grado era incentrato sui seguenti fatti:
a) nel 1992 (a seguito di una modifica del piano regolatore comunale) il vincolo cimiteriale in discorso è stato ridotto da 200 metri a 100 metri;
b) la realizzazione dell'immobile oggetto dell'istanza di condono è stata ultimata nell'anno 2001;
c) al momento della realizzazione del manufatto oggetto del procedimento di sanatoria, lo stesso era ubicato a 146 metri dal cimitero, quindi al di fuori della fascia di rispetto – di 100 metri – vigente dal 1992;
d) dall'anno 2003 in avanti – quando già il manufatto oggetto dell'istanza di condono era stato ultimato – sono stati realizzati i lavori di ampliamento del cimitero comunale;
e) solo a seguito dell'ampliamento del cimitero “tra il confine del cimitero e due degli spigoli del fabbricato oggetto di condono esiste una distanza inferiore – di pochissimo
– ai prescritti cento metri” (si veda, poi, quanto ulteriormente ribadito in tal senso dal ricorrente con il successivo atto di appello, ove si legge che “solo a seguito dell'ampliamento del cimitero la distanza tra il manufatto ed il Cimitero è “passata” da 146 a 97/98 metri”).
Sempre con il ricorso di primo grado, inoltre, il ricorrente denunciava una supposta disparità di trattamento, avendo il Comune rilasciato sanatorie edilizie in situazioni analoghe a quella in esame.
4. Si costituiva in giudizio il Comune resistente il quale, con memoria depositata in data 25 ottobre 2022, deduceva che le opere (comportanti realizzazione di nuove N. 03495/2023 REG.RIC.
superfici e volumetrie), ricadendo in fascia di rispetto cimiteriale integrante vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 47/1985, erano insuscettibili ex lege di condono. Evidenziava, altresì, come il ricorrente non avesse contestato la (pre)esistenza del vincolo cimiteriale rispetto all'edificazione del manufatto oggetto della sua istanza di condono, bensì soltanto l'effettività/operatività del vincolo stesso, facendolo impropriamente coincidere con la realizzazione dell'ampliamento del cimitero, mentre la decorrenza del vincolo avrebbe dovuto essere desunta solamente dalla disciplina nazionale e dalla strumentazione territoriale corrispondente alla perimetrazione dell'area sepolcrale (in virtù della quale i vincoli di inedificabilità assoluta risalivano alla strumentazione urbanistica del 1954 e del
1992).
5. Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno) ha respinto il ricorso. In particolare, il primo giudice – premesso che il vincolo cimiteriale è un vincolo di inedificabilità assoluta stabilito ex lege – ha ritenuto irrilevante il fatto che il fabbricato abusivo si trovasse ben oltre la fascia di rispetto cimiteriale di 100 mt nel momento in cui esso è stato realizzato.
Ha osservato il giudice di prime cure, infatti, che in base ai principi generali espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2021, il momento rilevante ai fini dell'osservanza (o meno) di detta fascia non è né quello della realizzazione del manufatto, né quello della trasmissione dell'istanza di condono, bensì quello in cui l'Amministrazione si pronuncia su tale istanza (in ossequio al canone del tempus regit actum, cfr. Adunanza Plenaria n. 20 del 1999).
Nel caso di specie, alla data di adozione del diniego impugnato, l'immobile de quo ricadeva nella fascia di rispetto cimiteriale, ciò che legittimerebbe la reiezione dell'istanza di condono in virtù della normativa sul c.d. “terzo condono” ai sensi del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella l. n. 326 del 2003. N. 03495/2023 REG.RIC.
6. Con l'odierno atto di appello, pertanto, il ricorrente impugna la summenzionata sentenza del T.A.R. per la Campania (sezione staccata di Salerno).
7. Il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello.
8. All'esito dell'udienza di discussione calendarizzata in data 17 giugno 2025, con ordinanza istruttoria pubblicata in data 19 giugno 2025, il Collegio ha disposto quanto segue:
“(v) le allegazioni in fatto della parte appellante circa l'ampliamento del cimitero avvenuto nell'anno 2003, potrebbero rivelarsi decisive ai fini dell'applicazione della deroga al vincolo cimiteriale prevista dall'art. 338, comma 4, R.D. n. 1265 del 1934, il quale prevede che “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o
l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”;
(vi) nel caso di specie l'Amministrazione non ha fornito puntuali chiarimenti circa i tempi, i modi e i luoghi dell'asserito ampliamento cimiteriale del 2003 (su cui le doglianze attoree sono in larga parte basate);
(vii) in considerazione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Collegio ritiene necessario ordinare al Comune appellato (anche al fine di verificare se - e in che misura - si possano configurare i presupposti della deroga ex art. 338, comma 4, R.D.
n. 1265 del 1934) di: N. 03495/2023 REG.RIC.
(a) fornire puntuali chiarimenti sui tempi, i modi e i luoghi del riferito ampliamento cimiteriale del 2003;
(b) depositare in giudizio tutti gli atti amministrativi di approvazione e istruzione (ivi inclusi i pareri eventualmente resi dall'azienda sanitaria locale) aventi ad oggetto il suddetto ampliamento cimiteriale;
(viii) a tal fine, ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.a., il Collegio onera il Comune appellato di fornire i chiarimenti e i documenti richiesti entro e non oltre il termine di 90
(novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza”.
9. Il Comune appellato ha provveduto a fornire i chiarimenti istruttori richiesti nel termine all'uopo stabilito dal Collegio.
10. È seguito il deposito di documentazione e memoria da parte dell'appellante.
11. Alla successiva udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
12. Con un unico motivo di appello, l'odierno ricorrente si duole del fatto che il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2001 sarebbe assolutamente inconferente.
Ed infatti – premesso che tale sentenza ha accertato la legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio n. 12 del 2004 nella parte in cui essa contempla un regime condonistico più restrittivo rispetto a quello previsto a livello nazionale dal d.l. n. 269 del 2003 (la legge Regione Lazio n. 12 del 2004 stabilisce, infatti, che il divieto di condono edilizio di opere abusive insistenti su zone vincolate colpisce non soltanto le opere realizzate in data successiva rispetto a quella di istituzione del vincolo, ma anche quelle edificate in data anteriore all'insorgenza di detto vincolo) – osserva l'appellante che: N. 03495/2023 REG.RIC.
a) detta sentenza del Giudice delle leggi ha ad oggetto la legge di una regione (Lazio) diversa da quella in cui ricade l'opera abusiva in contestazione (Campania);
b) in ogni caso detta sentenza non avrebbe affatto scalfito i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di vincoli sopravvenuti (quale sarebbe, in tesi, quello in esame); principi secondo i quali la sopravvenienza del vincolo non sarebbe mai di per sé ostativa – in base alla disciplina condonistica nazionale – al rilascio della sanatoria edilizia, posto che l'effetto di tale sopravvenienza consisterebbe soltanto nell'obbligo del Comune di acquisire il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dell'interesse salvaguardato dal vincolo
(con la conseguenza che tale parere, se rilasciato, consentirebbe di ottenere il rilascio del condono).
Fermo restando tale motivo di appello, l'appellante ripropone, altresì, tutti i motivi di gravame originariamente proposti nel giudizio di primo grado (con cui viene reiterata la censura imperniata sulla natura sopravvenuta del vincolo rispetto all'opera abusiva in contestazione, nonché la doglianza di asserita disparità di trattamento tra l'odierna appellante e altri costruttori della zona, a cui sarebbe stato rilasciato il condono per edifici realizzati nella medesima fascia di rispetto).
13. L'appello è infondato.
13.1. L'intero nucleo argomentativo dell'appello è incentrato, come visto, sulla circostanza secondo cui il fabbricato abusivo è stato “assorbito” dalla fascia di rispetto cimiteriale soltanto ex post a seguito dell'ampliamento del cimitero avvenuto nel
2003.
L'appellante riconduce tale elemento fattuale alla fattispecie giuridica del vincolo cimiteriale sopravvenuto.
In realtà, la qualifica di vincolo “sopravvenuto” non può essere condivisa, in quanto il vincolo cimiteriale in questione (giuridicamente inteso) è pacificamente sorto prima della realizzazione del fabbricato. N. 03495/2023 REG.RIC.
Detto in altri termini, ad essere sopravvenuta non è la creazione giuridica del vincolo, bensì la materiale rifluenza dell'opera abusiva nella fascia di rispetto (per effetto dell'ampliamento del cimitero).
13.2. Fermo quanto precede, il fatto dedotto dall'appellante è comunque astrattamente rilevante, atteso che esso – ove connotato da particolari caratteristiche concrete (la cui esistenza o meno verrà scrutinata a breve) – potrebbe rientrare in una di quelle ipotesi normativamente previste in cui il vincolo cimiteriale incontra una deroga.
Il vincolo cimiteriale trova il suo fondamento normativo, infatti, nell'art. 338 del R.D.
1265/1934.
Si tratta, come ormai acclarato in giurisprudenza, di un generale vincolo di inedificabilità assoluta del suolo destinato a fascia di rispetto cimiteriale che discende direttamente dalla legge a prescindere dal suo recepimento cartografico nel piano regolatore comunale, che ha natura conformativa e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto (CdS n. 4656/2017, n. 5544/2013, Cass. Civ.
26326/2016).
A tal riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte rimarcato che ai commi 4, 5 e 7 il succitato art. 338 prevede un puntuale regime di deroga rispetto al divieto di edificazione di opere insistenti sulla fascia di rispetto cimiteriale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 30 settembre 2024 n. 7862).
In particolare:
(i) al comma 4, che riguarda esclusivamente la costruzione di cimiteri, è previsto che “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato N. 03495/2023 REG.RIC.
dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.
(ii) al comma 5, è previsto che “Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico- sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.
Un'ulteriore deroga al vincolo cimiteriale è poi quella contemplata dal comma 7 del summenzionato art. 338 del R.D. 1265/1934 (deroga che, però, non rileva nel caso di specie).
In sintesi, quindi, per quel che qui rileva, l'opera realizzata su una fascia di rispetto cimiteriale può risultare dispensata dal divieto edificatorio (e quindi, anche dal vincolo stesso) qualora – inter alia – il Comune abbia successivamente approvato
(previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale) un ampliamento del cimitero esistente ad una distanza inferiore a 200 mt. e non oltre il limite di 50 mt,
e ciò purché in tale ipotesi ricorra una delle condizioni elencate dal summenzionato comma 4 dell'art. 338 del R.D. 1265/1934.
Detto in altri termini, se un edificio risulta “assorbito” nella fascia di rispetto cimiteriale a seguito (e per effetto) di un ampliamento del cimitero, tale edificio è dispensato dal vincolo cimiteriale
In base ad un'interpretazione sia letterale sia sistematica delle varie disposizioni contenute nel succitato art. 338, è chiaro che ciò che rileva (ai fini della deroga al N. 03495/2023 REG.RIC.
vincolo) è che l'edificio sia stato realizzato prima dell'approvazione del progetto di ampliamento da parte del consiglio comunale.
Da un punto di vista letterale, infatti, il comma 4 dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 fa esplicito riferimento all'approvazione consiliare (e non alla materiale realizzazione) del progetto di ampliamento del complesso cimiteriale.
Da un punto di vista sistematico, è evidente che la deliberazione di approvazione consiliare del progetto di ampliamento (ove ritualmente pubblicata sull'albo pretorio) rende conoscibile erga omnes la nuova effettiva estensione della fascia di rispetto, ciò che dovrebbe indurre chiunque ad astenersi dal costruire dentro quest'ultima (così come rimodulata dall'ampliamento).
In breve, quindi, il momento temporalmente discriminante ai fini del rispetto (o meno) della nuova fascia di rispetto rimodulatasi a seguito dell'ampliamento del cimitero, non è la materiale esecuzione dei lavori di detto ampliamento, bensì la delibera consiliare di approvazione del relativo progetto.
13.3. Orbene, l'istruttoria disposta dal Collegio ha chiarito che l'approvazione consiliare del progetto di ampliamento del cimitero è intervenuta ben prima rispetto all'edificazione dell'immobile abusivo.
Per un verso, infatti, è pacifico che la realizzazione dell'immobile oggetto dell'istanza di condono è stata ultimata nell'anno 2001.
Per un altro verso, risulta per tabulas – così come si evince dalla relazione di chiarimenti prodotta dal Comune su impulso del Collegio (e dalla documentazione ad essa allegata) – che:
(i) con deliberazione del consiglio comunale n. 93 del 3 marzo 1981, è stato approvato, per la prima volta, il progetto di ampliamento del cimitero (redatto dall'ufficio tecnico comunale) con relativa previsione dell'acquisizione delle nuove aree, sistemazione e recinzione (con il medesimo atto deliberativo, il consiglio comunale demandava alla N. 03495/2023 REG.RIC.
giunta comunale l'approvazione definitiva, previa acquisizione degli atti di assenso degli enti e organi competenti);
(ii) con successiva delibera della giunta comunale n. 2021 del 10 dicembre 1982, veniva approvato il medesimo progetto di completamento (già deliberato in consiglio comunale), ciò dopo avere acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale in data 10 luglio 1981 e il parere della commissione provinciale per i cimiteri (di cui all'art. 53 del DPR 803/75) espresso nella seduta del 16 ottobre 1982; inoltre, con la stessa delibera giuntale venivano stabilite le indennità provvisorie di espropriazione dei suoli e veniva approvato il piano particellare grafico e descrittivo, nonché si dava atto che, a norma dell'art. 1 della L. n. 1 del 3 gennaio 1978 nel testo modificato dall'art. 2 del D.L. n. 4 dell'8 gennaio 1981 (convertito in legge n. 58 del
12 marzo 1981), la deliberazione costituiva adozione di variante del P.R.G. (approvato nel 1971) per la zona interessata;
(iii) seguiva il decreto sindacale n. 1451 del 1982 per l'occupazione dei suoli con relativo piano particellare;
(iv) in esecuzione del succitato decreto sindacale, con verbale di occupazione del 29 gennaio 1983, i suoli venivano immessi in possesso del Comune:
(v) con successiva delibera consiliare n. 431 del 9 novembre 1983, veniva riapprovato il progetto dei lavori di completamento in variante al RG (previa acquisizione delle risorse finanziarie necessarie), dando mandato di procedere all'espropriazione degli immobili occupati;
(vi) il piano regolatore generale (con cui è stato formalizzato l'adeguamento al P.U.T. adottato con delibera del commissario ad acta n. 18 del 1995 e approvato dal consiglio provinciale di Salerno con delibera n. 35 del 7 maggio 1999 e con D.P.G.R.C. n. 4523 del 13 aprile 2000) già individuava l'intera area cimiteriale così come successivamente ampliata, tracciando il limite della fascia di rispetto dei 100 mt; l'art. 97 delle NTA del piano regolatore generale (“Area di rispetto cimiteriale”) prevedeva, in particolare, N. 03495/2023 REG.RIC.
che l'area gravata dal vincolo cimiteriale “è l'area compresa nel raggio di mt. 100 dal perimetro del cimitero. Detta area è inedificabile, ma potrà essere utilizzata per la sosta di autoveicoli e per altre funzioni che non comportano la realizzazione di volumi edilizi. Sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
In sintesi, quindi, l'approvazione consiliare del progetto di ampliamento del cimitero risale agli anni 1981-1983, mentre l'immobile abusivo è stato realizzato soltanto nel
2001.
Va da sé che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per invocare la deroga al vincolo cimiteriale ex art. 338, comma 4, del R.D. 1265/1934, posto che:
(i) tale deroga presuppone che il progetto di ampliamento del complesso cimiteriale venga approvato dopo che l'immobile è già stato realizzato;
(ii) nel caso di specie l'ampliamento del complesso cimiteriale (a seguito del quale l'immobile abusivo è “rifluito” nella fascia di rispetto cimiteriale) è stato approvato prima che l'immobile abusivo fosse costruito.
13.4. Né ha rilievo il fatto che il progetto esecutivo finale (avente ad oggetto le opere di contenimento delle scarpate incombenti sul finitimo torrente) sia stato approvato dalla giunta comunale soltanto in data 24 novembre 2003.
Si tratta, infatti, soltanto dell'atto finale (adottato peraltro dalla giunta e non dal consiglio comunale) di un iter procedimentale nell'ambito del quale il progetto generale – come già visto – era già stato approvato più volte dal consiglio comunale.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della deroga di cui all'art. 338, comma 4, del R.D.
1265/1934, non è l'approvazione da parte della giunta comunale del progetto esecutivo, bensì la previa approvazione del progetto generale da parte del consiglio comunale (trasfusa, peraltro, in una variante al piano regolatore generale pacificamente preesistente rispetto all'intervento edificatorio del 2001). N. 03495/2023 REG.RIC.
13.5. Vanno disattese, infine, anche le contestazioni in fatto con cui la parte appellante obietta – soltanto con l'ultima memoria depositata in data 9 gennaio 2026 – che l'edificio de quo sarebbe comunque ubicato ad una distanza superiore a 100 mt. dal nuovo perimetro del complesso cimiteriale ampliato.
Si tratta, infatti, di una deduzione fattuale apertamente contrastante con quanto da sempre affermato dalla parte ricorrente sia nel giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio di secondo grado.
Ed invero:
(i) con il ricorso di primo grado il ricorrente aveva puntualmente affermato che solo a seguito dell'ampliamento del cimitero “tra il confine del cimitero e due degli spigoli del fabbricato oggetto di condono esiste una distanza inferiore – di pochissimo – ai prescritti cento metri”;
(ii) con l'odierno atto di appello l'appellante aveva affermato, nello stesso senso, che
“solo a seguito dell'ampliamento del cimitero la distanza tra il manufatto ed il
Cimitero è “passata” da 146 a 97/98 metri”;
(iii) con la stessa memoria difensiva del 9 gennaio 2026, l'appellante aveva ribadito che “solo a seguito dell'ampliamento del civico Cimitero la distanza tra il manufatto ed il Cimitero è “passata” da 146 a 97/98 metri” (salvo poi affermare l'esatto contrario in un passaggio successivo della medesima memoria).
L'affermazione di parte appellante secondo cui l'immobile in questione sarebbe ubicato ad una distanza superiore a 100 mt. dal nuovo perimetro del complesso cimiteriale ampliato, è quindi inammissibile (in quanto formulata in violazione del divieto di novum sancito dall'art. 104 c.p.a.) e comunque infondata (in quanto contrastante con un fatto ormai pacifico tra le parti).
13.6. Ugualmente infondata è la censura incentrata sull'asserita disparità di trattamento tra l'odierna appellante e gli altri soggetti privati che avrebbero edificato N. 03495/2023 REG.RIC.
sulla fascia di rispetto in questione (senza incorrere nel diniego di condono ora impugnato).
Ed infatti, i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono, pur nell'esercizio di un potere di valutazione tecnica, espressione di un potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell'esercizio del potere discrezionale. Ne consegue che l'eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento.
13.7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va respinto e, per l'effetto, il contenuto dispositivo della sentenza appellata deve essere confermato, sia pure all'esito del diverso percorso motivazionale sopra tracciato.
14. Tenuto conto della peculiarità della controversia e della complessità dei fatti accertati in corso di causa, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03495/2023 REG.RIC.
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele IA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele IA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP