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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, (C.F. con il patrocino dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Benedetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.
30, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Barsotti, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca, via Alcide De Gasperi n. 83, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
1 Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.2.2025: “ferme le altre condizioni previste in sede di divorzio, - le figlie staranno a fine settimana alterni con il padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì quando le riporterà a scuola;
in periodo non scolastico il padre prenderà le bambine alle ore 13.30 e le riporterà entro le 9/9.30 - le figlie staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita della scuola alla mattina successiva quando le riporterà a scuola;
in periodo non scolastico il padre prenderà le bambine alle ore 13.30 e le riporterà entro le 9/9.30 - staranno altresì con il padre, a settimane alterne, anche il martedì sera dall'ora di cena (ore 19.00 circa) con pernotto;
- nei giorni di sua competenza, il padre, in caso di concomitanti personali impegni lavorativi, si farà supportare da una baby-sitter per le attività pomeridiane;
ugualmente la madre;
- nel caso in cui il padre si trovi a doversi recar fuori casa per lavoro in orario notturno, le bambine resteranno a dormire a casa della madre;
analogamente per quanto riguarda i giorni di competenza della madre. nel caso in cui l'impegno di lavoro copra l'intero finesettimana di competenza, i genitori scambieranno i relativi finesettimana;
in caso di impegni lavorativi di entrambi fuori casa, le bambine ì dormiranno con la babysitter i cui costi saranno al 50% tra i genitori;
- conferma del mantenimento già previsto;
- Spese straordinarie al 50%.; spese di lite integralmente compensate”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.2.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
domandato al Tribunale di Lucca, a modifica della sentenza n. 231/2023 con cui il Tribunale di
Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
da cui sono nate il 24.5.2014 le figlie e , di rimodulare i
[...] Persona_1 Persona_2
giorni di permanenza presso i genitori e di aumentare il contributo mensile del padre al loro mantenimento, passando dagli attuali €1.400 mensili ad €1.500 mensili.
Si è costituito , opponendosi alle richieste della ricorrente e chiedendo la conferma CP_1
del calendario di frequentazione già previsto nella sentenza di divorzio, mentre ha domandato di quantificare l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, nella minor somma di €1.000 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Sentite le parti dinanzi al collegio ed acquisita la documentazione patrimoniale e reddituale ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c., all'udienza del 19.2.2025, fissata per la comparizione delle parti di fronte al giudice istruttore, il giudice istruttore ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia;
le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c. rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di
2 entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso in fatto, preso atto dell'intervenuta conciliazione delle parti all'esito della comparizione, il Collegio ritiene che debba essere recepito l'accordo modificativo della sentenza di scioglimento del matrimonio, che risulta conforme all'interesse della prole ed ai bisogni delle minori, come rappresentati dalle parti ed emersi nel giudizio.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 231/2023 del Tribunale di Lucca, confermata nel resto, recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti e provvede in conformità ad essere;
compensate integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, (C.F. con il patrocino dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Benedetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.
30, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Barsotti, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca, via Alcide De Gasperi n. 83, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
1 Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.2.2025: “ferme le altre condizioni previste in sede di divorzio, - le figlie staranno a fine settimana alterni con il padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì quando le riporterà a scuola;
in periodo non scolastico il padre prenderà le bambine alle ore 13.30 e le riporterà entro le 9/9.30 - le figlie staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita della scuola alla mattina successiva quando le riporterà a scuola;
in periodo non scolastico il padre prenderà le bambine alle ore 13.30 e le riporterà entro le 9/9.30 - staranno altresì con il padre, a settimane alterne, anche il martedì sera dall'ora di cena (ore 19.00 circa) con pernotto;
- nei giorni di sua competenza, il padre, in caso di concomitanti personali impegni lavorativi, si farà supportare da una baby-sitter per le attività pomeridiane;
ugualmente la madre;
- nel caso in cui il padre si trovi a doversi recar fuori casa per lavoro in orario notturno, le bambine resteranno a dormire a casa della madre;
analogamente per quanto riguarda i giorni di competenza della madre. nel caso in cui l'impegno di lavoro copra l'intero finesettimana di competenza, i genitori scambieranno i relativi finesettimana;
in caso di impegni lavorativi di entrambi fuori casa, le bambine ì dormiranno con la babysitter i cui costi saranno al 50% tra i genitori;
- conferma del mantenimento già previsto;
- Spese straordinarie al 50%.; spese di lite integralmente compensate”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.2.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
domandato al Tribunale di Lucca, a modifica della sentenza n. 231/2023 con cui il Tribunale di
Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
da cui sono nate il 24.5.2014 le figlie e , di rimodulare i
[...] Persona_1 Persona_2
giorni di permanenza presso i genitori e di aumentare il contributo mensile del padre al loro mantenimento, passando dagli attuali €1.400 mensili ad €1.500 mensili.
Si è costituito , opponendosi alle richieste della ricorrente e chiedendo la conferma CP_1
del calendario di frequentazione già previsto nella sentenza di divorzio, mentre ha domandato di quantificare l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, nella minor somma di €1.000 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Sentite le parti dinanzi al collegio ed acquisita la documentazione patrimoniale e reddituale ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c., all'udienza del 19.2.2025, fissata per la comparizione delle parti di fronte al giudice istruttore, il giudice istruttore ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia;
le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c. rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di
2 entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso in fatto, preso atto dell'intervenuta conciliazione delle parti all'esito della comparizione, il Collegio ritiene che debba essere recepito l'accordo modificativo della sentenza di scioglimento del matrimonio, che risulta conforme all'interesse della prole ed ai bisogni delle minori, come rappresentati dalle parti ed emersi nel giudizio.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 231/2023 del Tribunale di Lucca, confermata nel resto, recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti e provvede in conformità ad essere;
compensate integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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