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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8320/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8320/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mariagiovanna De Pietro, ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in San Gennaro
Vesuviano (Na), alla Via Nola, n. 145;
-appellante contro
c.f.: ), in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Napolitano ed elett.te domiciata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Di Nuzzo in Nola (Na), alla Via Abate Minichini, I trav. n. 1;
-appellata
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza del 21 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2022/2016, Parte_1
depositata il 28.04.2017, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della per il risarcimento dei danni riportati in Controparte_2
conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 14.12.2011, in Ottaviano (Na), verso le ore 13.45, alla Via San Leonardo, nei pressi dell'incrocio con Via Croce Rossa, allorquando il motociclo Piaggio
Beverly tg. DV78881, assicurato per la RCA con a bordo del quale il Controparte_1
viaggiava in qualità di trasportato, veniva impattato dal veicolo Ford Fiesta tg. EK889SZ che, Pt_1
nel tentativo di immissione in Via Croce Rossa, impattava con lo specchietto retrovisore sinistro con il motociclo il motoveicolo, cagionando all' attore le lesioni meglio descritte in atti.
Il Giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendola inammissibile, per non aver l'attore fornito adeguata prova della sussistenza di copertura assicurativa del veicolo antagonista, presupposto necessario pagina 1 di 6 ai fini dell' applicabilità dell' art. 141 cod. ass..
L' appellante ha proposto il gravame denunciando l'erronea valutazione delle risultanze istruttore, e l'erronea applicazione dell'art. 141 del cod. ass. e dell'art. 2697 c.c., concludendo per la integrale riforma della sentenza, con condanna dell'appellata società al pagamento della somma di euro 6.389,60 ovvero la maggior somma da accertarsi, oltre interessi, rivalutazione e spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato l'avverso gravame Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame, insistendo per la conferma della sentenza con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa perveniva alla cognizione della scrivente e veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame apparendo rispettato, in particolare, il requisito della
“specificità” dei motivi di impugnazione, tenuto conto che appaiono analiticamente esposte le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Venendo all' esame del gravame, occorre in primis dare atto, invero, che la pronuncia di
“inammissibilità” resa dal giudice di pace appare manifestamente errata, avendo il giudicante, piuttosto, rigettato nel merito la domanda proposta ritenendo che l' attore non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria;
pertanto, è evidente che ci si trovi di fronte ad una pronuncia di rigetto nel merito e non già di inammissibilità della domanda.
Ciò premesso, venendo all' esame del merito della impugnazione si osserva che l' appello è fondato e va accolto.
In punto di diritto giova premettere che l' attore ha agito in forza dell'art. 141 cod. ass., norma che consente al terzo trasportato, in un'ottica di maggior tutela, di ottenere il risarcimento del danno – salva l'ipotesi in cui il sinistro sia cagionato da caso fortuito - dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
Com'è noto, “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.” (Cassazione civile, sez. III, 30/07/2015, n.
pagina 2 di 6 16181); “ne deriva che l'unico onere che incombe su parte attrice è dimostrare la qualità di trasportata sul motoveicolo ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell'incidente” (Trib. Cassino, 665 del 2020).
Ai fini dell' accoglimento della domanda attorea appare, pertanto, irrilevante l' indagine in ordine alla eventuale responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, come emergere dal dato testuale dell' art. 141 cod. ass. (“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”); si richiama, sul punto, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(SS.UU., sent. n. 35318 del 2022) la quale, dando continuità all' indirizzo espresso da Cass., sent. n.
17963 del 2021 e componendo un precedente contrasto interpretativo, ha ribadito, in particolare, che la condotta del conducente del veicolo antagonista non possa assumere rilievo neppure in termini di “caso fortuito”, richiamato dalla norma su indicata, precisando che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c. ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Ed infatti, “L'azione diretta riconosciuta al terzo trasportato e prevista dall' art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno patito a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (per tale intendendosi il fattore naturale ed umano estraneo alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente)” (in questo senso, ,Trib. Monza, sent. n. 1158 del 2023).
Ciò premesso, nella fattispecie questo Tribunale ritiene che l'appellante abbia assolto l'onere probatorio su di sé incombente, fornendo la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Le dichiarazioni rese dal teste in primo grado confermano la verificazione del sinistro secondo la dinamica riportata in citazione dall'attore: il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
01.02.2016, ha riferito: “ricordo che mi trovavo in Ottaviano, alla Via San Leonardo, erano le ore 13.45 circa, nei pressi dell'incrocio con Via Croce Rossa e mi trovavo nella mia autovettura subito dietro la
Ford Fiesta e marciavamo in direzione San Giuseppe Vesuviano, allorquando il conducente della Ford invadeva la corsia opposta nel tentativo di immettersi in Via Croce Rossa e urtava con lo specchietto laterale sinistro, gli occupanti dello scooter Piaggio Beverly”; ha poi aggiunto che: “il passeggero del motociclo lamentava forti dolori alla mano sinistra mantenendosi il polso”. Quanto al comportamento tenuto dal conducente del motociclo, il ha ricordato che questi ha tentato di evitare l'impatto Tes_1
pagina 3 di 6 frontale, ma venne urtato sul lato sinistro, con la conseguenza che si determinò “la perdita di controllo
e la caduta sull'asfalto”.
Risulta, pertanto, provata la verificazione dello scontro tra due veicoli, ribadendosi che l'accertamento di una eventuale colpa del conducente del veicolo su cui viaggiava l'appellante appare del tutto irrilevante ai fini della tutela del terzo danneggiato, per i motivi in precedenza espressi.
E', peraltro, versata in atti copia della visura ANIA prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice (all. 9 alla produzione di primo grado) dalla quale emerge che il veicolo antagonista era assicurato, alla data dell' evento, con la compagnia , dovendo sul punto disattendersi la contestazione formulata CP_4
dalla compagnia in appello in ordine alla mancanza di prova in ordine alla scopertura assicurativa del veicolo;
né appare dirimente, ai fini del rigetto della domanda, la circostanza che l' attore sia stato coinvolto in altri sinistri, trattandosi di elemento che da solo non può condurre ad una pronuncia di rigetto, in presenza di diverse risultanze istruttorie che consentono di ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa.
Provati, pertanto, i presupposti per l' accoglimento della domanda risarcitoria, ai fini della quantificazione della pretesa occorre riferirsi alle risultanze della ctu la quale, partendo dalla documentazione medica in atti, ha confermato il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni patite dall'attore, consistenti in “esiti di frattura scomposta V metacarpo mano sinistra”, quantificando l' IP al
3%, oltre ITT di giorni 30, ITP di giorni 20 al 50% di giorni 20 al 25%.
Venendo in rilievo una lesione cd. micropermanente, giova ricordare che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (ex multis Cass., sent. n. 10816 del 18/4/2019): al riguardo, l'esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale (in questo senso, Cass., sent. n. 32483/2019).
Nella fattispecie è da ritenersi che il danno biologico possa dirsi provato, alla luce della documentazione medica prodotta in atti;
inoltre, lo stesso ctu, in sede di esame obiettivo locale, ha riscontrato “esiti di frattura scomposta V metacarpo a sinistra”, evidenziando un dolore alla digitopressione sul situs di frattura, nonché una deformazione del profilo anatomico del V raggio, ove ha repertato un callo deforme da guarigione, dando atto altresì di difficoltà nella forza prensile.
Pertanto, si possono condividere le valutazioni effettuate dal ctu – risultando la perizia adeguatamente motivata - e quantificare il danno biologico riportato dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (38 anni), dell' entità e natura delle lesioni subite, nonché della durata della inabilità temporanea, facendo applicazioni delle tabelle vigenti al pagina 4 di 6 momento della liquidazione, nella misura complessiva di euro 6.523,44, calcolata all'attualità, di cui euro 2.932,84 per l' invalidità permanente ed euro 3.590,60 per l'invalidità temporanea (di cui euro
2.762,00 per ITT, euro 552,40 per 20 giorni di ITP al 50% ed euro 276,20 per 20 giorni di ITP).
Quanto al pregiudizio di carattere patrimoniale, vanno riconosciute all' appellante le spese mediche sostenute ed opportunamente documentate in atti, costituenti voce di danno patrimoniale, riconosciute congrue dal ctu per un ammontare di euro 258,91 (fattura n. 217 del 18.01.2012 di euro 40,00; fattura n.
3887 del 27.01.2011 di euro 40,00; fattura n. 1084 del 04.02.2012 di euro 27,65; fattura n. 1238 del
19.03.2012 di euro 30,00; fattura n. 483 del 03.02.2012 di euro 28,00; ricevuta farmacia del 11.01.2012 di euro 18.00; ricevuta del 19.01.2012 di euro 7.00; ricevuta del 14.12.2011 di euro 4.76; ricevuta del
19.12.2011 di euro 9.50).
Non risulta, invece, data la prova di alcun danno morale in aggiunta al liquidato danno biologico.
Ed infatti, va ricordato che la prova di tale danno non può ritenersi in re ipsa, atteso che il cd. danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micro-permanenti), in rilievo nella fattispecie, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione dell'asserito pretium doloris, essendosi limitato a richiedere genericamente nell'atto di citazione di primo grado il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
In definitiva, la domanda dell'appellante va accolta e, per l'effetto, va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di , della somma di euro 6.523,44 a titolo di danno Parte_1
non patrimoniali e di euro 258,91 per i danno patrimoniale, per un totale di euro 6.782,35.
Le somme calcolate sono determinate all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (14.12.2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si pongono a carico di questa, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – per la bassa complessità della fattispecie - di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta.
pagina 5 di 6 Le spese delle ctu espletate in primo grado del pari seguono la soccombenza e si pongono definitivamente a carico dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma di euro 6.782,35, oltre interessi nella
[...] Parte_1
misura indicata in parte motiva;
-condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_5 Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2017, per il primo grado in euro 150,00 per spese ed euro 1.046,00 per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 200,00 per spese ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi),
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Mariagiovanna De Pietro;
- pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente a carico della appellata.
Nola, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8320/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mariagiovanna De Pietro, ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in San Gennaro
Vesuviano (Na), alla Via Nola, n. 145;
-appellante contro
c.f.: ), in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Napolitano ed elett.te domiciata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Di Nuzzo in Nola (Na), alla Via Abate Minichini, I trav. n. 1;
-appellata
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza del 21 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2022/2016, Parte_1
depositata il 28.04.2017, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della per il risarcimento dei danni riportati in Controparte_2
conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 14.12.2011, in Ottaviano (Na), verso le ore 13.45, alla Via San Leonardo, nei pressi dell'incrocio con Via Croce Rossa, allorquando il motociclo Piaggio
Beverly tg. DV78881, assicurato per la RCA con a bordo del quale il Controparte_1
viaggiava in qualità di trasportato, veniva impattato dal veicolo Ford Fiesta tg. EK889SZ che, Pt_1
nel tentativo di immissione in Via Croce Rossa, impattava con lo specchietto retrovisore sinistro con il motociclo il motoveicolo, cagionando all' attore le lesioni meglio descritte in atti.
Il Giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendola inammissibile, per non aver l'attore fornito adeguata prova della sussistenza di copertura assicurativa del veicolo antagonista, presupposto necessario pagina 1 di 6 ai fini dell' applicabilità dell' art. 141 cod. ass..
L' appellante ha proposto il gravame denunciando l'erronea valutazione delle risultanze istruttore, e l'erronea applicazione dell'art. 141 del cod. ass. e dell'art. 2697 c.c., concludendo per la integrale riforma della sentenza, con condanna dell'appellata società al pagamento della somma di euro 6.389,60 ovvero la maggior somma da accertarsi, oltre interessi, rivalutazione e spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato l'avverso gravame Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame, insistendo per la conferma della sentenza con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa perveniva alla cognizione della scrivente e veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame apparendo rispettato, in particolare, il requisito della
“specificità” dei motivi di impugnazione, tenuto conto che appaiono analiticamente esposte le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Venendo all' esame del gravame, occorre in primis dare atto, invero, che la pronuncia di
“inammissibilità” resa dal giudice di pace appare manifestamente errata, avendo il giudicante, piuttosto, rigettato nel merito la domanda proposta ritenendo che l' attore non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria;
pertanto, è evidente che ci si trovi di fronte ad una pronuncia di rigetto nel merito e non già di inammissibilità della domanda.
Ciò premesso, venendo all' esame del merito della impugnazione si osserva che l' appello è fondato e va accolto.
In punto di diritto giova premettere che l' attore ha agito in forza dell'art. 141 cod. ass., norma che consente al terzo trasportato, in un'ottica di maggior tutela, di ottenere il risarcimento del danno – salva l'ipotesi in cui il sinistro sia cagionato da caso fortuito - dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
Com'è noto, “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.” (Cassazione civile, sez. III, 30/07/2015, n.
pagina 2 di 6 16181); “ne deriva che l'unico onere che incombe su parte attrice è dimostrare la qualità di trasportata sul motoveicolo ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell'incidente” (Trib. Cassino, 665 del 2020).
Ai fini dell' accoglimento della domanda attorea appare, pertanto, irrilevante l' indagine in ordine alla eventuale responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, come emergere dal dato testuale dell' art. 141 cod. ass. (“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”); si richiama, sul punto, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(SS.UU., sent. n. 35318 del 2022) la quale, dando continuità all' indirizzo espresso da Cass., sent. n.
17963 del 2021 e componendo un precedente contrasto interpretativo, ha ribadito, in particolare, che la condotta del conducente del veicolo antagonista non possa assumere rilievo neppure in termini di “caso fortuito”, richiamato dalla norma su indicata, precisando che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c. ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Ed infatti, “L'azione diretta riconosciuta al terzo trasportato e prevista dall' art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno patito a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (per tale intendendosi il fattore naturale ed umano estraneo alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente)” (in questo senso, ,Trib. Monza, sent. n. 1158 del 2023).
Ciò premesso, nella fattispecie questo Tribunale ritiene che l'appellante abbia assolto l'onere probatorio su di sé incombente, fornendo la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Le dichiarazioni rese dal teste in primo grado confermano la verificazione del sinistro secondo la dinamica riportata in citazione dall'attore: il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
01.02.2016, ha riferito: “ricordo che mi trovavo in Ottaviano, alla Via San Leonardo, erano le ore 13.45 circa, nei pressi dell'incrocio con Via Croce Rossa e mi trovavo nella mia autovettura subito dietro la
Ford Fiesta e marciavamo in direzione San Giuseppe Vesuviano, allorquando il conducente della Ford invadeva la corsia opposta nel tentativo di immettersi in Via Croce Rossa e urtava con lo specchietto laterale sinistro, gli occupanti dello scooter Piaggio Beverly”; ha poi aggiunto che: “il passeggero del motociclo lamentava forti dolori alla mano sinistra mantenendosi il polso”. Quanto al comportamento tenuto dal conducente del motociclo, il ha ricordato che questi ha tentato di evitare l'impatto Tes_1
pagina 3 di 6 frontale, ma venne urtato sul lato sinistro, con la conseguenza che si determinò “la perdita di controllo
e la caduta sull'asfalto”.
Risulta, pertanto, provata la verificazione dello scontro tra due veicoli, ribadendosi che l'accertamento di una eventuale colpa del conducente del veicolo su cui viaggiava l'appellante appare del tutto irrilevante ai fini della tutela del terzo danneggiato, per i motivi in precedenza espressi.
E', peraltro, versata in atti copia della visura ANIA prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice (all. 9 alla produzione di primo grado) dalla quale emerge che il veicolo antagonista era assicurato, alla data dell' evento, con la compagnia , dovendo sul punto disattendersi la contestazione formulata CP_4
dalla compagnia in appello in ordine alla mancanza di prova in ordine alla scopertura assicurativa del veicolo;
né appare dirimente, ai fini del rigetto della domanda, la circostanza che l' attore sia stato coinvolto in altri sinistri, trattandosi di elemento che da solo non può condurre ad una pronuncia di rigetto, in presenza di diverse risultanze istruttorie che consentono di ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa.
Provati, pertanto, i presupposti per l' accoglimento della domanda risarcitoria, ai fini della quantificazione della pretesa occorre riferirsi alle risultanze della ctu la quale, partendo dalla documentazione medica in atti, ha confermato il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni patite dall'attore, consistenti in “esiti di frattura scomposta V metacarpo mano sinistra”, quantificando l' IP al
3%, oltre ITT di giorni 30, ITP di giorni 20 al 50% di giorni 20 al 25%.
Venendo in rilievo una lesione cd. micropermanente, giova ricordare che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (ex multis Cass., sent. n. 10816 del 18/4/2019): al riguardo, l'esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale (in questo senso, Cass., sent. n. 32483/2019).
Nella fattispecie è da ritenersi che il danno biologico possa dirsi provato, alla luce della documentazione medica prodotta in atti;
inoltre, lo stesso ctu, in sede di esame obiettivo locale, ha riscontrato “esiti di frattura scomposta V metacarpo a sinistra”, evidenziando un dolore alla digitopressione sul situs di frattura, nonché una deformazione del profilo anatomico del V raggio, ove ha repertato un callo deforme da guarigione, dando atto altresì di difficoltà nella forza prensile.
Pertanto, si possono condividere le valutazioni effettuate dal ctu – risultando la perizia adeguatamente motivata - e quantificare il danno biologico riportato dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (38 anni), dell' entità e natura delle lesioni subite, nonché della durata della inabilità temporanea, facendo applicazioni delle tabelle vigenti al pagina 4 di 6 momento della liquidazione, nella misura complessiva di euro 6.523,44, calcolata all'attualità, di cui euro 2.932,84 per l' invalidità permanente ed euro 3.590,60 per l'invalidità temporanea (di cui euro
2.762,00 per ITT, euro 552,40 per 20 giorni di ITP al 50% ed euro 276,20 per 20 giorni di ITP).
Quanto al pregiudizio di carattere patrimoniale, vanno riconosciute all' appellante le spese mediche sostenute ed opportunamente documentate in atti, costituenti voce di danno patrimoniale, riconosciute congrue dal ctu per un ammontare di euro 258,91 (fattura n. 217 del 18.01.2012 di euro 40,00; fattura n.
3887 del 27.01.2011 di euro 40,00; fattura n. 1084 del 04.02.2012 di euro 27,65; fattura n. 1238 del
19.03.2012 di euro 30,00; fattura n. 483 del 03.02.2012 di euro 28,00; ricevuta farmacia del 11.01.2012 di euro 18.00; ricevuta del 19.01.2012 di euro 7.00; ricevuta del 14.12.2011 di euro 4.76; ricevuta del
19.12.2011 di euro 9.50).
Non risulta, invece, data la prova di alcun danno morale in aggiunta al liquidato danno biologico.
Ed infatti, va ricordato che la prova di tale danno non può ritenersi in re ipsa, atteso che il cd. danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micro-permanenti), in rilievo nella fattispecie, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione dell'asserito pretium doloris, essendosi limitato a richiedere genericamente nell'atto di citazione di primo grado il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
In definitiva, la domanda dell'appellante va accolta e, per l'effetto, va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di , della somma di euro 6.523,44 a titolo di danno Parte_1
non patrimoniali e di euro 258,91 per i danno patrimoniale, per un totale di euro 6.782,35.
Le somme calcolate sono determinate all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (14.12.2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si pongono a carico di questa, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – per la bassa complessità della fattispecie - di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta.
pagina 5 di 6 Le spese delle ctu espletate in primo grado del pari seguono la soccombenza e si pongono definitivamente a carico dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma di euro 6.782,35, oltre interessi nella
[...] Parte_1
misura indicata in parte motiva;
-condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_5 Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2017, per il primo grado in euro 150,00 per spese ed euro 1.046,00 per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 200,00 per spese ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi),
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Mariagiovanna De Pietro;
- pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente a carico della appellata.
Nola, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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