Art. 12. Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12
Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.
Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unita' sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell' articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanita', direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unita' sanitarie locali o all'INPS, e' trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale trasferito e' inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1 luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.
Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', in base ad obiettive esigenze.
Le regioni, su richiesta delle unita' sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.
I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalita' previste dall'articolo 9 della presente legge.
Nota all' art. 12, comma secondo :
L' art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , contiene le Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.
Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unita' sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell' articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanita', direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unita' sanitarie locali o all'INPS, e' trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale trasferito e' inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1 luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.
Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', in base ad obiettive esigenze.
Le regioni, su richiesta delle unita' sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.
I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalita' previste dall'articolo 9 della presente legge.
Nota all' art. 12, comma secondo :
L' art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , contiene le Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.