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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1815/2024, promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.05.1978, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilaria Rustici, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Montanaso Lombardo (LO), Piazza della Spiga n. 7;
RICORRENTE
(C.F.: ), nato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Egitto il 7.01.1980, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previo loro accertamento, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. Controparte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Garibaldi n. 8, unitamente alla moglie, sig.ra C.F. Parte_2
, nata a [...], il [...] ed alle figlie minori, C.F._5 occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà del sig. , sita Parte_1 in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale 177, subalterno 508) e, per
l'effetto,
- condannare il sig. (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._4 in Egitto il 7.01.1980, residente in [...], a rilasciare e riconsegnare al proprietario, sig. , libero da persone e cose, l'unità Parte_1 immobiliare sita in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale 177, subalterno
508), fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio;
pagina 1 di 6 - condannare il sig. (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._4 in Egitto il 7.01.1980 residente in [...], al pagamento in favore del sig. di un'indennità di occupazione dell'unità immobiliare di Parte_1 cui trattasi, di € 300,00 mensili o dell'importo ritenuto di giustizia, a far data dal mese di novembre 2023 fino alla data del rilascio
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di rilascio ex art. 447-bis c.p.c. formulata da nei confronti di per il Parte_1 Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in Codogno (LO), via Garibaldi n. 8, catastalmente identificato al foglio 25, mappale 177, sub. 508, occupato sine titulo da parte del resistente e della di lui famiglia, nonché la domanda di condanna al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità di occupazione a far data dal mese di novembre 2023 fino al rilascio.
In particolare, con ricorso depositato in data 3.10.2024, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8, così catastalmente identificato: Foglio 25, mappale 177, subalterno 508;
- che, con contratto del 28.09.2020, il sig. ha concesso in locazione il predetto Pt_1 immobile al Sig. , (C.F.: Controparte_1 C.F._3
), nato in [...] il [...], residente in [...];
[...]
- il predetto immobile è stato oggetto di esecuzione forzata immobiliare (Tribunale di
Lodi – RGE 226/2022 – Dott.ssa Latella), ed in pendenza della predetta procedura, in data 13 aprile 2023, il custode giudiziario, Avv. Michele Pizzi, ha inviato raccomandata con ricevuta di ritorno al conduttore dell'immobile Sig. , CP_1 formalizzando la risoluzione del contratto di locazione;
- in data 27.04.2023, nel corso delle Operazioni Peritali effettuate dal CTU, Arch.
l'unità immobiliare è risultata occupata dal Sig. e dalla sua Persona_1 CP_1 famiglia;
- su richiesta del CTU è stata effettuata interrogazione dell'anagrafe tributaria, la quale ha evidenziato l'esistenza di un contratto di locazione intestato al Sig. , CP_1 ma riferito ad altra unità immobiliare sempre sita in Codogno Via Garibaldi 8
(ovvero, Foglio 25, mappale 177, subalterno 509), di proprietà della Società
Ga.Ma.Ri. S.r.l.;
- in forza di ciò, il custode giudiziario, non considerando quanto sopra mero errore materiale, ha ritenuto non opponibile alla procedura il contratto di locazione tra il pagina 2 di 6 Sig. e il Sig. ed ha conseguentemente richiesto l'ordine di liberazione Pt_1 CP_1 dell'immobile, nonché l'autorizzazione all'incasso di Euro 300,00 a titolo di indennità di occupazione;
- il Giudice dell'esecuzione ha quindi disposto la liberazione dell'immobile ed ha autorizzato il custode giudiziario ad incassare l'indennità di occupazione;
- il sig. ha proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva RG CP_1
226/22, la quale è stata rigettata;
- successivamente, il Sig. ha definito mediante accordo transattivo la Pt_1 controversia con la creditrice procedente, la quale pertanto ha rinunciato alla procedura, che è stata estinta;
- in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva, l'ordine di liberazione dell'immobile non è stato attuato e, ad oggi, il Sig. continua a vivere CP_1 nell'appartamento di proprietà del Sig. , senza alcun titolo;
Pt_1
- in ordine all'indennità di occupazione, la medesima non è più stata corrisposta successivamente dal mese di ottobre 2023, come indicato nella relazione del custode giudiziario dell'8.02.2024, ed ogni sollecito è rimasto privo di riscontro.
Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza, non si è costituito ma è comparso personalmente avanti al Giudice in occasione della prima udienza del 13.12.2024, dichiarando quanto segue: “io ho stipulato il contratto nel 2020 con il sig. , l'immobile era in stato di abbandono e ho dovuto Pt_1 fare un sacco di lavori, poi è venuta la mia famiglia dall'Egitto, dopo 3 anni il sig. Pt_1
è venuto nella casa per l'esecuzione. L'avv. Pizzi poi mi ha detto che dovevo liberare la casa. Io non pago il canone da novembre 2023. Sto cercando casa e ho presentato domanda per l'assegnazione di un'immobile . Il sig. mi aveva detto che non CP_2 Pt_1 dovevo pagare, anche quando gli ho offerto di soldi”; il difensore di parte ricorrente ha contestato tali dichiarazioni e ha insistito come in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione ex art. 429
c.p.c. l'udienza del 14.2.2025, in occasione della quale il difensore di parte ricorrente ha dato atto che il sig. ha effettuato due pagamenti da 500,00 euro ciascuno, chiedendo CP_1 di sottrarli all'ammontare del debito complessivo. Il Giudice ha dato lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nei successivi 60 giorni.
2. Domanda di restituzione e rilascio.
Parte ricorrente ha domandato la condanna del resistente alla restituzione e al rilascio dell'immobile sito in Codogno (LO), via Garibaldi n. 8, catastalmente identificato al foglio
25, mappale 177, sub. 508, occupato sine titulo da parte del resistente e della di lui famiglia.
La domanda risulta meritevole di accoglimento. Infatti, risulta dagli atti di causa che il contratto di locazione stipulato con il resistente in data 28.09.2020, concerne non il subalterno 508 (immobile occupato dal resistente), ma il subalterno 509 (oggetto dell'esecuzione forzata), oggetto di risoluzione da parte del custode giudiziario della pagina 3 di 6 procedura R.G.E. 226/2022 avanti al Tribunale di Lodi in data 13.4.2023 (doc. 5). Pertanto,
l'immobile subalterno 508 (oggetto della presente controversia) risulta occupato sine titulo.
Il resistente, sentito all'udienza del 13.12.2024, ha confermato di occupare il predetto immobile con la propria famiglia. Inoltre, risulta provato che il ricorrente è proprietario dell'immobile oggetto di causa, come da atto di compravendita del 19.9.2003 (doc. 1).
Il resistente deve essere, pertanto, condannato alla restituzione e al rilascio dell'immobile oggetto di causa entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
3. La domanda di indennità per occupazione sine titulo
Parte ricorrente ha altresì domandato la condanna del resistente al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo quantificata in euro 300,00 mensili (pari al canone locativo) a far data da novembre 2023 e sino al rilascio, chiedendo di decurtare l'importo di euro 1.000,00, versato dal resistente nelle more del giudizio.
Com'è noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale di natura permanente, che genera, pertanto, un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario- danneggiato.
A tal riguardo, in punto di diritto, occorre rilevare che, come sancito dalle Sezioni Unite,
“L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di
pagina 4 di 6 non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria” (così Cass. n. 33645 del
15.11.2022).
In punto di onere probatorio, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto/ricorrente, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Più di recente, è stato chiarito che “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione” (così Cass. ord. n. 14947 del 29.5.2023).
Dunque, in ordine al risarcimento del danno emergente connesso all'occupazione illegittima dell'immobile per cui è causa, parametrato dal ricorrente al valore locatizio di mercato dello stesso, si osserva che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto di cui all'art. 832 c.c., restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nel caso in esame, quanto alla richiesta risarcitoria del danno emergente, parametrato nel valore locatizio dell'immobile illegittimamente occupato, occorre rilevare che parte ricorrente ha certamente fornito elementi, almeno presuntivi, del danno emergente e del lucro cessante patiti a fronte del mancato utilizzo diretto dell'immobile, trattandosi di unità abitativa destinata a locazione. Escluso, dunque, il mero “non uso del bene”, la circostanza che l'immobile non abbia potuto essere adibito dalla proprietaria quale propria abitazione costituisce certo voce di danno risarcibile.
Ciò detto, per quanto attiene alla quantificazione del danno, occorre rilevare che, come sancito dalla Suprema Corte, “il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”. Pertanto, l'indennità di occupazione può certamente coincidere con il canone di locazione pattuito tra le parti (pari a euro 300,00 mensili), oggetto del contratto di locazione il quale erroneamente ha indicato quale immobile il subalterno 509 e non il subalterno 508. Peraltro, il resistente ha confessoriamente dichiarato in occasione dell'udienza del 13.12.2024 di non pagare il canone di locazione da novembre 2023.
Pertanto, il sig. deve essere condannato al pagamento in Controparte_1
pagina 5 di 6 favore del sig. di un'indennità di occupazione dell'unità immobiliare Parte_1 oggetto di causa di € 300,00 mensili a far data dal mese di novembre 2023 fino alla data del rilascio, detratto l'importo di euro 1.000,00 già versato.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi ex d.m. 147/2022 (scaglione fino a 5.200,00 euro), tenuto conto della semplicità della causa e con esclusione della fase istruttoria, devono essere interamente poste a carico di parte resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che il sig. (C.F. Controparte_1
, occupa senza titolo l'unità immobiliare di proprietà del C.F._4 sig. , sita in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale Parte_1
177, subalterno 508);
- condanna il sig. (C.F. , a Controparte_1 C.F._4 rilasciare e riconsegnare al proprietario, sig. , libero da persone e Parte_1 cose, l'unità immobiliare sita in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale 177, subalterno 508), entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il sig. (C.F. , Controparte_1 C.F._4 al pagamento in favore del sig. di un'indennità di occupazione Parte_1 dell'unità immobiliare di cui trattasi, di € 300,00 mensili a far data dal mese di novembre 2023 fino alla data del rilascio, detratto l'importo di euro 1.000,00 già versato;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
852,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lodi, 27 febbraio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1815/2024, promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.05.1978, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilaria Rustici, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Montanaso Lombardo (LO), Piazza della Spiga n. 7;
RICORRENTE
(C.F.: ), nato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Egitto il 7.01.1980, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previo loro accertamento, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. Controparte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Garibaldi n. 8, unitamente alla moglie, sig.ra C.F. Parte_2
, nata a [...], il [...] ed alle figlie minori, C.F._5 occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà del sig. , sita Parte_1 in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale 177, subalterno 508) e, per
l'effetto,
- condannare il sig. (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._4 in Egitto il 7.01.1980, residente in [...], a rilasciare e riconsegnare al proprietario, sig. , libero da persone e cose, l'unità Parte_1 immobiliare sita in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale 177, subalterno
508), fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio;
pagina 1 di 6 - condannare il sig. (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._4 in Egitto il 7.01.1980 residente in [...], al pagamento in favore del sig. di un'indennità di occupazione dell'unità immobiliare di Parte_1 cui trattasi, di € 300,00 mensili o dell'importo ritenuto di giustizia, a far data dal mese di novembre 2023 fino alla data del rilascio
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di rilascio ex art. 447-bis c.p.c. formulata da nei confronti di per il Parte_1 Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in Codogno (LO), via Garibaldi n. 8, catastalmente identificato al foglio 25, mappale 177, sub. 508, occupato sine titulo da parte del resistente e della di lui famiglia, nonché la domanda di condanna al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità di occupazione a far data dal mese di novembre 2023 fino al rilascio.
In particolare, con ricorso depositato in data 3.10.2024, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8, così catastalmente identificato: Foglio 25, mappale 177, subalterno 508;
- che, con contratto del 28.09.2020, il sig. ha concesso in locazione il predetto Pt_1 immobile al Sig. , (C.F.: Controparte_1 C.F._3
), nato in [...] il [...], residente in [...];
[...]
- il predetto immobile è stato oggetto di esecuzione forzata immobiliare (Tribunale di
Lodi – RGE 226/2022 – Dott.ssa Latella), ed in pendenza della predetta procedura, in data 13 aprile 2023, il custode giudiziario, Avv. Michele Pizzi, ha inviato raccomandata con ricevuta di ritorno al conduttore dell'immobile Sig. , CP_1 formalizzando la risoluzione del contratto di locazione;
- in data 27.04.2023, nel corso delle Operazioni Peritali effettuate dal CTU, Arch.
l'unità immobiliare è risultata occupata dal Sig. e dalla sua Persona_1 CP_1 famiglia;
- su richiesta del CTU è stata effettuata interrogazione dell'anagrafe tributaria, la quale ha evidenziato l'esistenza di un contratto di locazione intestato al Sig. , CP_1 ma riferito ad altra unità immobiliare sempre sita in Codogno Via Garibaldi 8
(ovvero, Foglio 25, mappale 177, subalterno 509), di proprietà della Società
Ga.Ma.Ri. S.r.l.;
- in forza di ciò, il custode giudiziario, non considerando quanto sopra mero errore materiale, ha ritenuto non opponibile alla procedura il contratto di locazione tra il pagina 2 di 6 Sig. e il Sig. ed ha conseguentemente richiesto l'ordine di liberazione Pt_1 CP_1 dell'immobile, nonché l'autorizzazione all'incasso di Euro 300,00 a titolo di indennità di occupazione;
- il Giudice dell'esecuzione ha quindi disposto la liberazione dell'immobile ed ha autorizzato il custode giudiziario ad incassare l'indennità di occupazione;
- il sig. ha proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva RG CP_1
226/22, la quale è stata rigettata;
- successivamente, il Sig. ha definito mediante accordo transattivo la Pt_1 controversia con la creditrice procedente, la quale pertanto ha rinunciato alla procedura, che è stata estinta;
- in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva, l'ordine di liberazione dell'immobile non è stato attuato e, ad oggi, il Sig. continua a vivere CP_1 nell'appartamento di proprietà del Sig. , senza alcun titolo;
Pt_1
- in ordine all'indennità di occupazione, la medesima non è più stata corrisposta successivamente dal mese di ottobre 2023, come indicato nella relazione del custode giudiziario dell'8.02.2024, ed ogni sollecito è rimasto privo di riscontro.
Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza, non si è costituito ma è comparso personalmente avanti al Giudice in occasione della prima udienza del 13.12.2024, dichiarando quanto segue: “io ho stipulato il contratto nel 2020 con il sig. , l'immobile era in stato di abbandono e ho dovuto Pt_1 fare un sacco di lavori, poi è venuta la mia famiglia dall'Egitto, dopo 3 anni il sig. Pt_1
è venuto nella casa per l'esecuzione. L'avv. Pizzi poi mi ha detto che dovevo liberare la casa. Io non pago il canone da novembre 2023. Sto cercando casa e ho presentato domanda per l'assegnazione di un'immobile . Il sig. mi aveva detto che non CP_2 Pt_1 dovevo pagare, anche quando gli ho offerto di soldi”; il difensore di parte ricorrente ha contestato tali dichiarazioni e ha insistito come in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione ex art. 429
c.p.c. l'udienza del 14.2.2025, in occasione della quale il difensore di parte ricorrente ha dato atto che il sig. ha effettuato due pagamenti da 500,00 euro ciascuno, chiedendo CP_1 di sottrarli all'ammontare del debito complessivo. Il Giudice ha dato lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nei successivi 60 giorni.
2. Domanda di restituzione e rilascio.
Parte ricorrente ha domandato la condanna del resistente alla restituzione e al rilascio dell'immobile sito in Codogno (LO), via Garibaldi n. 8, catastalmente identificato al foglio
25, mappale 177, sub. 508, occupato sine titulo da parte del resistente e della di lui famiglia.
La domanda risulta meritevole di accoglimento. Infatti, risulta dagli atti di causa che il contratto di locazione stipulato con il resistente in data 28.09.2020, concerne non il subalterno 508 (immobile occupato dal resistente), ma il subalterno 509 (oggetto dell'esecuzione forzata), oggetto di risoluzione da parte del custode giudiziario della pagina 3 di 6 procedura R.G.E. 226/2022 avanti al Tribunale di Lodi in data 13.4.2023 (doc. 5). Pertanto,
l'immobile subalterno 508 (oggetto della presente controversia) risulta occupato sine titulo.
Il resistente, sentito all'udienza del 13.12.2024, ha confermato di occupare il predetto immobile con la propria famiglia. Inoltre, risulta provato che il ricorrente è proprietario dell'immobile oggetto di causa, come da atto di compravendita del 19.9.2003 (doc. 1).
Il resistente deve essere, pertanto, condannato alla restituzione e al rilascio dell'immobile oggetto di causa entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
3. La domanda di indennità per occupazione sine titulo
Parte ricorrente ha altresì domandato la condanna del resistente al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo quantificata in euro 300,00 mensili (pari al canone locativo) a far data da novembre 2023 e sino al rilascio, chiedendo di decurtare l'importo di euro 1.000,00, versato dal resistente nelle more del giudizio.
Com'è noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale di natura permanente, che genera, pertanto, un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario- danneggiato.
A tal riguardo, in punto di diritto, occorre rilevare che, come sancito dalle Sezioni Unite,
“L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di
pagina 4 di 6 non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria” (così Cass. n. 33645 del
15.11.2022).
In punto di onere probatorio, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto/ricorrente, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Più di recente, è stato chiarito che “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione” (così Cass. ord. n. 14947 del 29.5.2023).
Dunque, in ordine al risarcimento del danno emergente connesso all'occupazione illegittima dell'immobile per cui è causa, parametrato dal ricorrente al valore locatizio di mercato dello stesso, si osserva che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto di cui all'art. 832 c.c., restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nel caso in esame, quanto alla richiesta risarcitoria del danno emergente, parametrato nel valore locatizio dell'immobile illegittimamente occupato, occorre rilevare che parte ricorrente ha certamente fornito elementi, almeno presuntivi, del danno emergente e del lucro cessante patiti a fronte del mancato utilizzo diretto dell'immobile, trattandosi di unità abitativa destinata a locazione. Escluso, dunque, il mero “non uso del bene”, la circostanza che l'immobile non abbia potuto essere adibito dalla proprietaria quale propria abitazione costituisce certo voce di danno risarcibile.
Ciò detto, per quanto attiene alla quantificazione del danno, occorre rilevare che, come sancito dalla Suprema Corte, “il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”. Pertanto, l'indennità di occupazione può certamente coincidere con il canone di locazione pattuito tra le parti (pari a euro 300,00 mensili), oggetto del contratto di locazione il quale erroneamente ha indicato quale immobile il subalterno 509 e non il subalterno 508. Peraltro, il resistente ha confessoriamente dichiarato in occasione dell'udienza del 13.12.2024 di non pagare il canone di locazione da novembre 2023.
Pertanto, il sig. deve essere condannato al pagamento in Controparte_1
pagina 5 di 6 favore del sig. di un'indennità di occupazione dell'unità immobiliare Parte_1 oggetto di causa di € 300,00 mensili a far data dal mese di novembre 2023 fino alla data del rilascio, detratto l'importo di euro 1.000,00 già versato.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi ex d.m. 147/2022 (scaglione fino a 5.200,00 euro), tenuto conto della semplicità della causa e con esclusione della fase istruttoria, devono essere interamente poste a carico di parte resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che il sig. (C.F. Controparte_1
, occupa senza titolo l'unità immobiliare di proprietà del C.F._4 sig. , sita in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale Parte_1
177, subalterno 508);
- condanna il sig. (C.F. , a Controparte_1 C.F._4 rilasciare e riconsegnare al proprietario, sig. , libero da persone e Parte_1 cose, l'unità immobiliare sita in Codogno (LO), Via Garibaldi n. 8 (Foglio 25, mappale 177, subalterno 508), entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il sig. (C.F. , Controparte_1 C.F._4 al pagamento in favore del sig. di un'indennità di occupazione Parte_1 dell'unità immobiliare di cui trattasi, di € 300,00 mensili a far data dal mese di novembre 2023 fino alla data del rilascio, detratto l'importo di euro 1.000,00 già versato;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
852,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lodi, 27 febbraio 2025
Il giudice
Ada Cappello
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