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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/12/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4742 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
OR SI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 20 novembre 2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 14.7.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.7.2025, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con il 29.5.2015 in Lecce, in regime economico di Controparte_1 separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che, venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, con decreto del 26.7.2021 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in ricorso;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia congiunta, per via stragiudiziale, di divorzio, per cause imputabili al convenuto, come più ampiamente specificato in atti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle stesse condizioni della separazione e, quindi, senza alcun obbligo reciproco. , pur ritualmente citato per l'udienza di prima comparizione del 20.11.2025 Controparte_1
(con notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c, secondo quanto documentato in atti), è rimasto contumace.
All'udienza del 20.11.2025 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha insistito nelle richieste in ricorso. Nel corso di tale udienza il difensore della ricorrente ha depositato copia estratta dal portale ANPR da cui risultava che il convenuto non aveva altra residenza nel territorio nazionale (documentazione poi depositata anche telematicamente in pari data).
Nella stessa udienza, quindi, la procuratrice della ricorrente, autorizzata alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che non abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, il disinteresse per le sorti del matrimonio manifestato dal convenuto, neppure costituitosi nel presente giudizio, e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, in mancanza di prole e di domande in tal senso da parte della ricorrente.
La natura necessitata del presente giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione del convenuto, non costituitosi, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'1.7.2025 da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 29.5.2015 tra e , trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 57 Parte II Serie A anno 2015; b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore