Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 765 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Vendita di cose mobili vertente tra con sede in Canicattì nella C.da NT BO (PI in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentate pro tempore sig. nato a [...] il [...] Parte_2
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Rinallo unitamente e C.F._1
disgiuntamente all'Abogado stabilito Diego Rinallo giusta procura in atti,
attore-opponente nei confronti di
, p.i. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in 91020 - Petrosino, (Trapani), Strada Statale 115- Bivi Triglia Scaletta- Km 42,400, sn, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Massimo SIDOTI giusta procura in atti, convenuta – opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del dì 8.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso “riportandosi integralmente all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo opposto chiedendo la revoca dello stesso con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e chiedendo “l'assegnazione dei termini di legge per comparsa e replica”; parte convenuta ha precisato le conclusioni “come in
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto n. 140/2023, emesso in data 11.3.2023, con cui il Tribunale di Marsala ingiungeva ad essa attrice il pagamento in favore della Controparte_3
della somma di € 9597,14 oltre accessori e spese quale corrispettivo
[...]
non pagato delle fatture in ricorso indicate emesse dalla creditrice per avere “nell'ambito della propria attività … fornito beni e/o servizi al debitore”.
Eccepiva l'opponente la inesistenza del credito per non aver “mai commissionato,richiesto e ricevuto nessuna merce dalla ne tanto meno nello CP_1
specifico la merce di cui alle suddette fatture”.
Chiedeva pertanto “Ritenere e dichiarare che l'odierno opponente non ha mai commissionato e,quindi, tanto meno ricevuto la merce di cui alla fatture meglio precisate sopra ed azionate in sede monitoria a supporto del decreto ingiuntivo chiesto ed oggi opposto. Ritenere e dichiarare, comunque, l'insussistenza di ogni e qualsivoglia debito dell'odierna istante nei confronti della per le ragioni suindicate. Conseguentemente, in ogni caso, revocare l'opposto CP_1
Decreto ingiuntivo privandolo di ogni e qualsivoglia efficacia”.
Si costituiva la convenuta opposta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte.
Deduceva che “contrariamente da quanto affermato in atto di citazione, che parte opposta ha effettuato diverse forniture di vino in favore della società opponente, con conseguente emissione delle relative fatture, alcune pagate e altre rimaste insolute e per le quali è stata richiesta l'emissione del Decreto ingiuntivo” depositava a sostegno dell'allegazione copia di un assegno emesso dall'attrice in pagamento di forniture dalla opposta effettuate in favore della opponente medesima.
Chiedeva pertanto “
1.CONCEDERE la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
n.140/2023, R.G. 327/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..Nel merito,2. RIGETTARE la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 140/2023, emesso da Codesto Tribunale in data 11/03/2023, depositato in data
13/03/2023 in seno al procedimento recante il n. di R.G. 327/2023; 3. in subordine, ACCERTARE
e DICHIARARE che è debitrice di della somma di euro 9.597,14 Parte_1 Controparte_4
per sorte capitale, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, dal dovuto al saldo, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento del suddetto importo.”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti e l'assunzione delle prove orali richieste dalla opponente.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla
Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "(l)'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto".
Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione".
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicchè "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio".
Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
È altresì indubbio però, che nel caso specifico debbano trovare applicazione -in punto di ripartizione dell'onere della prova- i principi generali di diritto affermati dal
Giudice della Legittimità secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis di recente Cass. 15328/2018).
Ciò posto in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le odierne parti processuali si rileva che la società opposta non ha fornito la prova dell'avvenuto acquisto da parte dell'attrice della merce indicata nelle fatture richiamate nel ricorso monitorio e quindi dell'esistenza del credito azionato.
L'attrice infatti ha espressamente eccepito di “non (aver) mai commissionato,richiesto e ricevuto …. nello specifico la merce di cui alle suddette fatture” con la conseguenza che in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova come poc'anzi richiamati, gravava quindi sulla convenuta (attore in senso sostanziale) fornire la prova dell'esistenza del rapporto di compravendita/fornitura e quindi del relativo credito
Tale prova non risulta essere stata acquisita agli atti del processo.
Esito negativo ha avuto il pur assunto interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società attrice-opponente ed elementi a sostegno della sussistenza del credito non sono stati acquisiti neppure in seguito all'espletamento della prova testimoniale. Il teste escusso infatti, non è stato in condizione di confermare né che la abbia “ordinato i prodotti indicati” nelle ripetute fatture pure esibite al teste (cfr Parte_1 verbale dell'udienza del 16.7.2024risposta al cap. 3) né che “le merci siano state regolarmente consegnate” (cfr verbale su indicato, risposta al cap. 4).
Le risultanze della espletata istruttoria, la circostanza che l'assegno prodotto dalla convenuta risulti emesso dall'attrice in data successiva alle fatture azionate, la circostanza che per quanto titolo astratto detto assegno risulterebbe comunque emesso in pagamento di altra fattura rispetto a quelle delle quali di discute, la provenienza unilaterale della documentazione contabile depositata dalla convenuta (per quanto idonea ai fini di cui all'art 633 cpc) determinano l'accoglimento della opposizione
Le univoche risultanze istruttorie come su esposte, hanno reso ultroneo l'emissione della chiesta ordinanza di esibizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€.9.597,14), considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della non complessità della espletata istruttoria, in complessivi €. 2.538,50 (di cui per la fase di studio € 459,50; per la fase introduttiva € 388,50; per la fase istruttoria € 840, per la fase decisoria € 850,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute per compensi da distrarre in favore dell'avv. Calogero Rinallo dichiaratosi antistatario, non risultano documentati esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello
Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 765/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Marsala n. 140/2023 – reso nell'ambito del procedimento RG. n. 327/2023 il
13.3.2023, che pertanto revoca;
- condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
2.538,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute per compensi da distrarre in favore dell'avv. Calogero Rinallo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo