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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 289 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 289 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Controparte_1 dell'Avv. GRAZIA ANDREA CodiceFiscale_1 Con
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] i ) con il CP_3 C.F._3
SA LA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/02/2024 con il quale e Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Controparte_3
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.05.2012, in San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 24.06.2013 e
7.10.2015, i figli e;
CP_4 CP_5
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
- I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_4 CP_5
collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione di San Giovanni in
Marignano (Rn) via Borgo Sant'Antonio, 155.
- Il Sig. potrà continuare ad utilizzare il garage accedendo dalla sola porta basculante. CP_3
- Resta convenuto tra i coniugi che i costi delle bollette, quelli connessi alla conduzione della casa e/o l'eventuale escussione della fidejussione prestata dal Sig. verranno sostenuti dalla sig.ra CP_3
direttamente o tramite rimborso al marito se nel frattempo ne avrà Controparte_1
sostenuto il pagamento. Al riguardo viene confermata in questa sede l'espressa autorizzazione ora o per allora in favore del Sig. ad operare compensazioni dare/avere in occasione del CP_3
pagamento mensile del mantenimento ordinario riconosciuto in favore dei figli al successivo punto
22) e del versamento del 50% dell'assegno unico universale di cui al successivo punto 24).
- Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli (comprendete vitto, alloggio, CP_6
abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona) corrispondendo alla madre, dal mese di dicembre 2023, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
800,00 (ottocento/00 euro) - corrispondenti ad € 400,00 per ciascun figlio - così come rivalutata dopo il primo aggiornamento Istat concordato al mese di dicembre 2024.
- Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori al 50% come disciplinate del protocollo del Tribunale di Bologna. (doc. 7)
- Il sig. percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli, obbligandosi CP_3
a versare mensilmente la somma pari al 50% in favore della madre, contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento. -Il sig. potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre e CP_3
nel rispetto delle loro esigenze, tra cui in particolare quelle scolastiche e sportive. In mancanza di diversi accordi, i figli trascorreranno con il padre weekend alternati, dalle ore 16,30 (uscita da scuola) del venerdì sino alle ore 19,00 della domenica (prima di cena), nonché un (1) giorno infrasettimanale (il mercoledì, compreso il pernotto e riaccompagno alla mattina a scuola ove verranno prelevati dalla madre) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre.
- I minori inoltre, salvo diversi accordi tra le parti e secondo le esigenze delle stesse, trascorreranno con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a. durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola.
c. durante il periodo delle vacanze scolastiche estive entrambi i genitori potranno tenere i figli con sé, portandoli anche all'estero, per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza.
d. Periodi più lunghi dovranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
- Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
- Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente delle figlie, queste vengano affidate all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di e con entrambe le figure genitoriali nonché con le rispettive famiglia di CP_4 CP_5
provenienza. - Ciascun genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli, mentre i compleanni dei minori verranno festeggiati ad anni alterni con la madre o con il padre, salvo che gli stessi decidano di festeggiarli insieme.
- I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie presso di loro.
- I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 CP_3
indipendenti e di non aver diritto alla percezione di alcun assegno divorzile. - Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e genitoriale non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
- Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e l 5.05.2012 in San Giovanni Controparte_1 CP_3
in Marignano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A
Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 289 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Controparte_1 dell'Avv. GRAZIA ANDREA CodiceFiscale_1 Con
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] i ) con il CP_3 C.F._3
SA LA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/02/2024 con il quale e Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Controparte_3
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.05.2012, in San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 24.06.2013 e
7.10.2015, i figli e;
CP_4 CP_5
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
- I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_4 CP_5
collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione di San Giovanni in
Marignano (Rn) via Borgo Sant'Antonio, 155.
- Il Sig. potrà continuare ad utilizzare il garage accedendo dalla sola porta basculante. CP_3
- Resta convenuto tra i coniugi che i costi delle bollette, quelli connessi alla conduzione della casa e/o l'eventuale escussione della fidejussione prestata dal Sig. verranno sostenuti dalla sig.ra CP_3
direttamente o tramite rimborso al marito se nel frattempo ne avrà Controparte_1
sostenuto il pagamento. Al riguardo viene confermata in questa sede l'espressa autorizzazione ora o per allora in favore del Sig. ad operare compensazioni dare/avere in occasione del CP_3
pagamento mensile del mantenimento ordinario riconosciuto in favore dei figli al successivo punto
22) e del versamento del 50% dell'assegno unico universale di cui al successivo punto 24).
- Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli (comprendete vitto, alloggio, CP_6
abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona) corrispondendo alla madre, dal mese di dicembre 2023, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
800,00 (ottocento/00 euro) - corrispondenti ad € 400,00 per ciascun figlio - così come rivalutata dopo il primo aggiornamento Istat concordato al mese di dicembre 2024.
- Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori al 50% come disciplinate del protocollo del Tribunale di Bologna. (doc. 7)
- Il sig. percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli, obbligandosi CP_3
a versare mensilmente la somma pari al 50% in favore della madre, contestualmente al pagamento dell'assegno di mantenimento. -Il sig. potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre e CP_3
nel rispetto delle loro esigenze, tra cui in particolare quelle scolastiche e sportive. In mancanza di diversi accordi, i figli trascorreranno con il padre weekend alternati, dalle ore 16,30 (uscita da scuola) del venerdì sino alle ore 19,00 della domenica (prima di cena), nonché un (1) giorno infrasettimanale (il mercoledì, compreso il pernotto e riaccompagno alla mattina a scuola ove verranno prelevati dalla madre) nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre.
- I minori inoltre, salvo diversi accordi tra le parti e secondo le esigenze delle stesse, trascorreranno con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a. durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola.
c. durante il periodo delle vacanze scolastiche estive entrambi i genitori potranno tenere i figli con sé, portandoli anche all'estero, per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza.
d. Periodi più lunghi dovranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
- Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
- Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente delle figlie, queste vengano affidate all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di e con entrambe le figure genitoriali nonché con le rispettive famiglia di CP_4 CP_5
provenienza. - Ciascun genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli, mentre i compleanni dei minori verranno festeggiati ad anni alterni con la madre o con il padre, salvo che gli stessi decidano di festeggiarli insieme.
- I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie presso di loro.
- I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 CP_3
indipendenti e di non aver diritto alla percezione di alcun assegno divorzile. - Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e genitoriale non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
- Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e l 5.05.2012 in San Giovanni Controparte_1 CP_3
in Marignano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A
Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi