Art. 221.
(Esclusione dei mezzi di impugnazione).
Contro le decisioni del tribunale delle prede non e' ammesso appello od opposizione.
Le decisioni stesse, che siano in tutto o in parte definitive, sono soggette a ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, nonche' a domanda di revocazione nei casi preveduti dal codice di procedura civile .
(Esclusione dei mezzi di impugnazione).
Contro le decisioni del tribunale delle prede non e' ammesso appello od opposizione.
Le decisioni stesse, che siano in tutto o in parte definitive, sono soggette a ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, nonche' a domanda di revocazione nei casi preveduti dal codice di procedura civile .