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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.174 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.138/2019 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 5.2.2019 e pubblicata il 7.2.2019, e vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di ex soci, legali rappresentanti e (il solo C.F._2 Parte_2
liquidatore della società (successivamente ridenominata Sud.
[...] NTroparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Antonio Ferrara e Francesco Angelo Raffaele CP_1
Ferrara presso lo studio dei quali in Potenza, alla Via della Tecnica n.24, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
(c.f. ), in qualità di mandataria di NTroparte_3 P.IVA_1 NTroparte_4
(ora in persona del
[...] NTroparte_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Patroni Griffi ed elettivamente domiciliata in Venosa, alla Via G. Chirico n.26, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Brunetti;
(p.iva (già , in persona del legale NTroparte_6 P.IVA_2 NTroparte_7 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori ed elettivamente domiciliata in Barile, al Corso De Gasperi n.61, presso lo studio dell'Avv. Gennaro
Grimolizzi;
in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
NTroparte_8
APPELLATI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.138/2019 emessa il il 5.2.2019 e pubblicata il 7.2.2019 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17.12.2014 da nei confronti di ed avente ad NTroparte_1 NTroparte_7 oggetto la rideterminazione del saldo contabile finale relativo al rapporto di conto corrente bancario n.2028481 previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contemplanti interessi anatocistici ed usurari e previa decurtazione delle somme trattenute dalla a titolo di interessi, CP_7
commissioni di massimo scoperto, valute e spese non pattuiti in contratto, con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, dichiarava la CP_7
cessazione della materia del contendere sul presupposto che la società attrice, nelle more del processo ridenominata Sud. e posta in liquidazione, fosse stata cancellata dal Registro CP_2 CP_1 delle Imprese all'esito del procedimento di liquidazione, senza che il legale rappresentante della società, pur consapevole della pendenza del giudizio, avesse ritenuto di attendere l'esito del giudizio medesimo prima di esaurire le attività di liquidazione e di procedere alla cancellazione della società.
Con atto di citazione notificato in data 5.4.2019 e 8.4.2019 i sigg. e Parte_1 [...]
, entrambi in qualità di ex soci e legali rappresentanti della società Parte_2 CP_1
NT (successivamente ridenominata Sud. ed il secondo anche in qualità di liquidatore
[...] CP_1
della stessa società, proponevano appello avverso la suindicata sentenza, assumendo che essi fossero giuridicamente legittimati alla prosecuzione del giudizio promosso in primo grado dalla società e che la società attrice non avesse mai rinunciato alle domande azionate NTroparte_1
nei confronti di e successivamente rivolte, per effetto di cessione del credito, NTroparte_7
nei confronti di e poi nei confronti di Parte_3
NTroparte_4
Pertanto, gli appellanti convenivano dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la CP_7
la e la
[...] Parte_3 NTroparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., affinchè, in riforma della
[...]
sentenza impugnata, previo accertamento della legittimazione attiva dei sigg. e Parte_1
e della insussistenza della rinuncia della società alle Parte_2 NTroparte_1
domande azionate nei confronti di fossero rimessi gli atti al giudice di primo NTroparte_7
grado per l'istruzione della causa ovvero fosse la causa stessa decisa nel merito dalla Corte di
Appello con accoglimento in toto della domanda formulata dinanzi al Tribunale di Potenza.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si costituiva in giudizio la società in NTroparte_3
qualità di mandataria di (ora NTroparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava NTroparte_5
la fondatezza dei motivi di impugnazione e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Negli stessi termini articolava le proprie conclusioni anche la (già NTroparte_6
pag. 2 , che, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio con NTroparte_7
comparsa depositata il 7.10.2019, contestando le ragioni poste a base del gravame proposto dai sigg.
e . Parte_1 Parte_2
Non si costituiva in giudizio la . Parte_3
Trattenuta in decisione la causa con provvedimento reso il 2.10.2024 dal collegio presieduto dal
Dott. Ettore Luigi Nesti, con provvedimento presidenziale del 9.4.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione delle gravi condizioni di salute del Presidente del collegio, impedito per lungo tempo a partecipare alle camere di consiglio ed alle attività in ufficio e perciò in congedo forzato.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.10.2025 e disposta con decreto del 25.9.2025 la trattazione della causa mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n.149/2022, le parti costituite depositavano in data 24.10.2025 e 27.10.2025 le rispettive note scritte con le quali concordemente sollecitavano la pronuncia di provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo sul rilievo che nelle more la controversia fosse stata definita stragiudizialmente tra le parti.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Parte_3
.
[...]
La Corte prende atto che con nota depositata in data 24.10.2025, sottoscritta dai procuratori di tutte le parti costituite, è stato rappresentato che nelle more la controversia è stata definita stragiudizialmente ed i procuratori degli appellanti hanno dichiarato di rinunciare al gravame mentre i procuratori delle parti appellate costituite hanno dichiarato di accettare la rinuncia, concordando tutti per la pronuncia di provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo.
Si impone preventivamente la esatta qualificazione giuridica della dichiarazione formulata.
L'ordinamento processuale prevede e disciplina all'art.306 c.p.c. la «rinuncia agli atti del giudizio», che è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
Occorre, tuttavia, distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente pag. 3 dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt.306 e 310 c.p.c.), dalla “rinuncia all'azione”, fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass.civ. 1° giugno 1974 n.1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Giova chiarire che la “rinuncia agli atti del giudizio” è inefficace se non proviene dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale e necessita della accettazione della controparte. Per converso, la rinuncia all'azione, poiché si atteggia come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato) e, quindi, può essere fatta dal difensore senza il preventivo rilascio di una procura speciale e senza la necessità di accettazione della controparte, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole a quest'ultima. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art.359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art.306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556).
pag. 4 Inoltre, vale osservare che mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della ri- nuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo ma non dell'azione (che potrà essere riproposta: v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla “rinuncia agli atti del giudizio”, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e del passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato.
Quanto alla “rinuncia all'azione”, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio. A ben vedere, viene perseguito un fine ben diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata determinandone il passaggio in giudicato.
È evidente, dunque, che si tratti di istituti ben distinti tra loro, ed anche diversi, in appello rispetto ai corrispondenti istituti propri del primo grado del giudizio. Non sembra, quindi, che si possa utilmente insistere nel parallelismo, se non per dire che tra rinuncia agli atti del giudizio in primo grado e rinuncia agli atti del giudizio (id est, all'impugnazione) in secondo grado, vi è la stessa funzione esteriore di avere entrambe ad oggetto immediato la caducazione delle domande introduttive dei rispettivi gradi del giudizio.
Ma in appello è possibile - sulla base del generale potere che trova il suo fondamento nella autonomia negoziale privata, la quale può avere ad oggetto anche diritti processuali oltre che sostanziali - rinunciare non solo all'impugnazione, ma anche all'azione proposta in primo grado oppure agli effetti del giudicato, prodotto o da prodursi. Ne consegue che “accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, quale esito di una indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti” (Cass. 21 febbraio 2003 n.2647).
Invero, la varietà delle espressioni di rinuncia e delle situazioni da cui promanano produce spesso una difficoltà di interpretazione, da parte del giudice, della vera volontà delle parti. Ciò si verifica soprattutto per la fattispecie di rinuncia qualificabile come rinuncia all'azione: questa, infatti, se pag. 5 proveniente dall'appellante che sia stato anche attore in primo grado, avrà ad oggetto (non solo l'impugnazione, ma più a monte) la stessa azione svolta con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
invece, se proveniente dall'appellato che sia stato anche attore in primo grado, conterrà, oltre che la rinuncia agli effetti, a lui favorevoli, della sentenza ed al possibile giudicato, anche la rinuncia all'azione e, quindi, al diritto di riproposizione della domanda in altro processo.
Come si vede, la rinunzia all'azione in appello si può atteggiare in varie modalità di diversa ampiezza, da interpretare e considerare con attenzione, caso per caso, soprattutto per distinguerla dalla rinuncia agli atti (id est, all'impugnazione).
Le svolte argomentazioni in punto di diritto conducono a ritenere che la richiesta articolata con atto depositato in data 24.10.2025 dai procuratori degli appellanti e Parte_1 Parte_2
vada interpretata come volta ad ottenere una pronuncia che chiuda l'intera vicenda
[...]
processuale e non solo l'appello e, quindi, travolga anche la domanda originaria avanzata dalla
NT società (successivamente ridenominata Sud. , della quale gli stessi NTroparte_1 CP_1
appellanti erano ex soci.
In tal senso milita la considerazione che la rinuncia sia stata motivata sul presupposto dell'intervenuta bonaria composizione della lite e promani dagli appellanti che hanno dimostrato con l'atto di impugnazione lo stesso interesse della società attrice in primo grado alla decisione nel merito della domanda proposta dinanzi al Tribunale di Potenza.
Tanto vale a significare il sopravvenuto disinteresse dei sigg. e Parte_1 Parte_2
a coltivare la pretesa azionata in primo grado dalla suddetta società e, quindi, la volontà
[...]
degli appellanti di rinunciare non solo all'impugnazione, ma alla stessa azione svolta con la domanda contemplata nella citazione introduttiva e, quindi, di abbandonare definitivamente il giudizio dinanzi alla Corte di Appello e, prima, dinanzi al Tribunale di Potenza.
Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia all'azione, con conseguente impossibilità di riproposizione della domanda in altro processo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, deve farsi riferimento alle dichiarazioni contenute nella nota scritta depositata il 24.10.2025 con le quali i procuratori di tutte le parti costituite hanno sollecitato la compensazione integrale delle spese in discorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.138/2019 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
5.2.2019 e pubblicata il 7.2.2019, appello proposto dai sigg. e Parte_1 Parte_2
entrambi in qualità di ex soci e legali rappresentanti della società
[...] NTroparte_1
NT (successivamente ridenominata Sud. ed il secondo anche in qualità di liquidatore della CP_1
pag. 6 stessa società, con atto di citazione notificato in data 5.4.2019 e 8.4.2019 nei confronti di
[...]
e CP_7 Parte_3 NTroparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra istanza, difesa,
[...]
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Parte_3
- Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per rinuncia all'azione da parte di e , nelle rispettive qualità; Parte_1 Parte_2
- Dichiara la compensazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 7