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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2171/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3396/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005540766000 TASI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll contribuente Resistente_1 Srl impugnava la cartella di pagamento n. 29820180005540766000 per TASI 2014. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando la cartella per presunta mancata notifica dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello, producendo in secondo grado la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 35 del 02.11.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale, affissione e raccomandata informativa.
La parte appellata depositava controdeduzioni e riproponeva i motivi di ricorso non esaminati dal giudeice di primo grado.
1. Irregolare Notifica dell'avviso di accertamento (art. 140 c.p.c.)
2. Inesistenza giuridica dell'atto per omessa sottoscrizione digitale (art. 20 CAD)
3. Nullità della notifica via PEC La PEC è equiparata alla raccomandata solo se rispettate le regole tecniche (DPR 68/2005):
4. Assenza di attestazione di conformità Le copie informatiche di documenti analogici devono essere autenticate da notaio o pubblico ufficiale (art. 22 CAD, DPCM 2014). L'Ufficio ha prodotto file PDF senza attestazione valida, violando le norme sulla dematerializzazione.
5. Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
6. Omessa allegazione degli atti presupposti alla cartella, impedendo al contribuente di conoscere compiutamente la pretesa impositiva.
7. Difetto di motivazione su interessi e aggio
Chiede il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. La documentazione prodotta in secondo grado dimostra il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento, elemento presupposto della cartella di pagamento. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.
546/1992, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. La regolare notifica rende incontestabile il titolo impositivo, essendo decorso il termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento
(art. 21 D.Lgs. 546/1992).
2. esame dei motivi dell'appellato rimasti assorbiti nel primo grado) Quando il giudice di primo grado ha deciso solo su un motivo – ritenuto assorbente – e non ha esaminato gli altri motivi del ricorrente (oggi appellato), il giudice di appello ha l'obbligo di esaminarli solo se l'appello è accolto, perché in tal caso cade la ragione dell'assorbimento. Pertanto l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione impone a questa Corte, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 546/1992, l'esame dei motivi del ricorso originario dell'appellato, non scrutinati dal giudice di primo grado in quanto ritenuti assorbiti.
Tali motivi, ritualmente riproposti dall'appellato in sede di devoluzione, non risultano fondati per le ragioni che seguono
1) Inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione digitale (art. 20 CAD)
L'atto dell'Agente della riscossione che dà esecuzione al ruolo non richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione digitale del funzionario, non essendo la cartella/intimazione un atto di accertamento ma un titolo esecutivo strumentale alla riscossione (artt. 49–50 e 26 DPR 602/1973). Il requisito della “paternità” dell'atto è soddisfatto dalla sua provenienza dagli archivi dell'ente e dall'indicazione degli estremi del ruolo e del relativo ente impositore;
la mancanza di firma digitale non determina inesistenza/nullità se l'atto è riconducibile all'ufficio e il destinatario ne ha avuto legale conoscenza. In ogni caso, è sufficiente la sottoscrizione elettronica del sistema e la tracciabilità del flusso PEC;
non è richiesta la firma digitale qualificata sull'allegato quando l'atto è copia informatica conforme e la notifica ha raggiunto lo scopo (artt. 20, 21 CAD;
principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo). Motivo rigettato.
2) Inesistenza della notifica via PEC della cartella/intimazione
Per gli atti di riscossione, l'art. 26 DPR 602/1973 consente la notifica a mezzo PEC secondo il DPR 68/2005, senza applicazione dell'art. 149-bis c.p.c. La validità della notifica si fonda sulle ricevute PEC (accettazione e consegna) e sulla riferibilità dell'indirizzo tratto dagli elenchi legali (INI-PEC/IPA/REGINDE). È legittimo l'invio del PDF/PDF-A; non è richiesta la firma P7M se l'atto è riprodotto in formato idoneo, con attestazione di conformità e integrità del messaggio PEC, e l'atto ha raggiunto lo scopo difensivo (principio di equivalenza dei formati CAdES/PAdES e sanatoria per raggiungimento dello scopo). Nel caso concreto, dalle ricevute prodotte in atti risulta la consegna al domicilio digitale dell'appellato e la piena possibilità di difesa (costituzione in giudizio). Motivo rigettato.
3) Nullità per “assenza di conformità” dei documenti informatici allegati
Le copie informatiche e le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se formate nel rispetto delle regole tecniche e non specificamente disconosciute (art. 22 CAD;
DPCM 13.11.2014). Nel processo tributario è sufficiente l'attestazione di conformità ove prevista e, comunque, la libera valutazione del giudice ex art. 116 c.p.c. sulla base della tracciabilità PEC e della coerenza documentale. L'appellato non ha fornito un disconoscimento specifico e circostanziato della conformità; gli atti depositati dall'Agente risultano coerenti e riferibili. Motivo rigettato.
4) Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti
Per gli atti esecutivi della riscossione (cartella/intimazione) vige il principio della motivazione per relationem al ruolo o all'accertamento presupposto (art. 7, co. 3, L. 212/2000; artt. 25 e 49 DPR 602/1973). È sufficiente l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto prodromico e dei dati del ruolo, non essendo imposto l'obbligo di materiale allegazione quando l'atto presupposto è individuato e conoscibile e il contribuente può richiederlo.
Nel caso concreto, l'avviso di accertamento n. 35 del 02.11.2016 risulta regolarmente notificato e i relativi estremi sono richiamati;
l'appellato ha avuto piena contezza della pretesa, come dimostrano le sue stesse deduzioni.Motivo rigettato. 5) Nullità perché non comprensibili gli interessi/compensi e i criteri di calcolo
La cartella/intimazione deve riportare gli importi per voci (imposta, sanzioni, interessi/oneri) e i riferimenti normativi/temporali; non è necessaria la analitica scomposizione giorno per giorno, essendo sufficiente la riferibilità ai periodi e ai tassi legali/applicati e la riconducibilità agli atti presupposti. Nel fascicolo sono indicati il periodo d'imposta, la natura del tributo (TASI 2014), gli accessori e i riferimenti all'ente impositore e al ruolo: tali elementi consentono il controllo difensivo. Motivo rigettato.
6) Illegittimità degli interessi moratori per asserito difetto di fonte (art. 30 DPR 602/1973)
Gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo sono previsti dall'art. 30 DPR 602/1973 e sono determinati con decreto ministeriale;
l'Agente della riscossione applica i tassi vigenti pro-tempore senza necessità di propria autonoma determinazione. L'eccezione, generica e priva di specifica indicazione di scostamenti dai tassi legali, non prova alcuna difformità tra tasso applicato e tasso ministeriale. Motivo rigettato.
7) Nullità per mancata sottoscrizione del ruolo / difetto di prova della validazione
L'obbligo di sottoscrizione autografa del ruolo è superato: ai sensi del DL 106/2005 (conv.) e dell'art. 12 DPR
602/1973, il ruolo si intende formato ed esecutivo anche mediante la validazione dei dati eseguita dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice (anche in via centralizzata). L'appellato non ha fornito alcuna prova del lamentato difetto di validazione;
per contro, la cartella riporta i dati essenziali del ruolo e dell'ente impositore, elementi che attestano l'intervenuta esecutorietà. Motivo rigettato.
Compensa le spese per la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese
Palermo 13.11.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2171/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3396/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180005540766000 TASI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll contribuente Resistente_1 Srl impugnava la cartella di pagamento n. 29820180005540766000 per TASI 2014. La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando la cartella per presunta mancata notifica dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello, producendo in secondo grado la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 35 del 02.11.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale, affissione e raccomandata informativa.
La parte appellata depositava controdeduzioni e riproponeva i motivi di ricorso non esaminati dal giudeice di primo grado.
1. Irregolare Notifica dell'avviso di accertamento (art. 140 c.p.c.)
2. Inesistenza giuridica dell'atto per omessa sottoscrizione digitale (art. 20 CAD)
3. Nullità della notifica via PEC La PEC è equiparata alla raccomandata solo se rispettate le regole tecniche (DPR 68/2005):
4. Assenza di attestazione di conformità Le copie informatiche di documenti analogici devono essere autenticate da notaio o pubblico ufficiale (art. 22 CAD, DPCM 2014). L'Ufficio ha prodotto file PDF senza attestazione valida, violando le norme sulla dematerializzazione.
5. Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
6. Omessa allegazione degli atti presupposti alla cartella, impedendo al contribuente di conoscere compiutamente la pretesa impositiva.
7. Difetto di motivazione su interessi e aggio
Chiede il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. La documentazione prodotta in secondo grado dimostra il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento, elemento presupposto della cartella di pagamento. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.
546/1992, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. La regolare notifica rende incontestabile il titolo impositivo, essendo decorso il termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento
(art. 21 D.Lgs. 546/1992).
2. esame dei motivi dell'appellato rimasti assorbiti nel primo grado) Quando il giudice di primo grado ha deciso solo su un motivo – ritenuto assorbente – e non ha esaminato gli altri motivi del ricorrente (oggi appellato), il giudice di appello ha l'obbligo di esaminarli solo se l'appello è accolto, perché in tal caso cade la ragione dell'assorbimento. Pertanto l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione impone a questa Corte, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 546/1992, l'esame dei motivi del ricorso originario dell'appellato, non scrutinati dal giudice di primo grado in quanto ritenuti assorbiti.
Tali motivi, ritualmente riproposti dall'appellato in sede di devoluzione, non risultano fondati per le ragioni che seguono
1) Inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione digitale (art. 20 CAD)
L'atto dell'Agente della riscossione che dà esecuzione al ruolo non richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione digitale del funzionario, non essendo la cartella/intimazione un atto di accertamento ma un titolo esecutivo strumentale alla riscossione (artt. 49–50 e 26 DPR 602/1973). Il requisito della “paternità” dell'atto è soddisfatto dalla sua provenienza dagli archivi dell'ente e dall'indicazione degli estremi del ruolo e del relativo ente impositore;
la mancanza di firma digitale non determina inesistenza/nullità se l'atto è riconducibile all'ufficio e il destinatario ne ha avuto legale conoscenza. In ogni caso, è sufficiente la sottoscrizione elettronica del sistema e la tracciabilità del flusso PEC;
non è richiesta la firma digitale qualificata sull'allegato quando l'atto è copia informatica conforme e la notifica ha raggiunto lo scopo (artt. 20, 21 CAD;
principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo). Motivo rigettato.
2) Inesistenza della notifica via PEC della cartella/intimazione
Per gli atti di riscossione, l'art. 26 DPR 602/1973 consente la notifica a mezzo PEC secondo il DPR 68/2005, senza applicazione dell'art. 149-bis c.p.c. La validità della notifica si fonda sulle ricevute PEC (accettazione e consegna) e sulla riferibilità dell'indirizzo tratto dagli elenchi legali (INI-PEC/IPA/REGINDE). È legittimo l'invio del PDF/PDF-A; non è richiesta la firma P7M se l'atto è riprodotto in formato idoneo, con attestazione di conformità e integrità del messaggio PEC, e l'atto ha raggiunto lo scopo difensivo (principio di equivalenza dei formati CAdES/PAdES e sanatoria per raggiungimento dello scopo). Nel caso concreto, dalle ricevute prodotte in atti risulta la consegna al domicilio digitale dell'appellato e la piena possibilità di difesa (costituzione in giudizio). Motivo rigettato.
3) Nullità per “assenza di conformità” dei documenti informatici allegati
Le copie informatiche e le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se formate nel rispetto delle regole tecniche e non specificamente disconosciute (art. 22 CAD;
DPCM 13.11.2014). Nel processo tributario è sufficiente l'attestazione di conformità ove prevista e, comunque, la libera valutazione del giudice ex art. 116 c.p.c. sulla base della tracciabilità PEC e della coerenza documentale. L'appellato non ha fornito un disconoscimento specifico e circostanziato della conformità; gli atti depositati dall'Agente risultano coerenti e riferibili. Motivo rigettato.
4) Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti
Per gli atti esecutivi della riscossione (cartella/intimazione) vige il principio della motivazione per relationem al ruolo o all'accertamento presupposto (art. 7, co. 3, L. 212/2000; artt. 25 e 49 DPR 602/1973). È sufficiente l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto prodromico e dei dati del ruolo, non essendo imposto l'obbligo di materiale allegazione quando l'atto presupposto è individuato e conoscibile e il contribuente può richiederlo.
Nel caso concreto, l'avviso di accertamento n. 35 del 02.11.2016 risulta regolarmente notificato e i relativi estremi sono richiamati;
l'appellato ha avuto piena contezza della pretesa, come dimostrano le sue stesse deduzioni.Motivo rigettato. 5) Nullità perché non comprensibili gli interessi/compensi e i criteri di calcolo
La cartella/intimazione deve riportare gli importi per voci (imposta, sanzioni, interessi/oneri) e i riferimenti normativi/temporali; non è necessaria la analitica scomposizione giorno per giorno, essendo sufficiente la riferibilità ai periodi e ai tassi legali/applicati e la riconducibilità agli atti presupposti. Nel fascicolo sono indicati il periodo d'imposta, la natura del tributo (TASI 2014), gli accessori e i riferimenti all'ente impositore e al ruolo: tali elementi consentono il controllo difensivo. Motivo rigettato.
6) Illegittimità degli interessi moratori per asserito difetto di fonte (art. 30 DPR 602/1973)
Gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo sono previsti dall'art. 30 DPR 602/1973 e sono determinati con decreto ministeriale;
l'Agente della riscossione applica i tassi vigenti pro-tempore senza necessità di propria autonoma determinazione. L'eccezione, generica e priva di specifica indicazione di scostamenti dai tassi legali, non prova alcuna difformità tra tasso applicato e tasso ministeriale. Motivo rigettato.
7) Nullità per mancata sottoscrizione del ruolo / difetto di prova della validazione
L'obbligo di sottoscrizione autografa del ruolo è superato: ai sensi del DL 106/2005 (conv.) e dell'art. 12 DPR
602/1973, il ruolo si intende formato ed esecutivo anche mediante la validazione dei dati eseguita dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice (anche in via centralizzata). L'appellato non ha fornito alcuna prova del lamentato difetto di validazione;
per contro, la cartella riporta i dati essenziali del ruolo e dell'ente impositore, elementi che attestano l'intervenuta esecutorietà. Motivo rigettato.
Compensa le spese per la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese
Palermo 13.11.25
Il Relatore il Presidente