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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 742/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Patrizio Di Letto) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 5.2.2025, alle ore
12.45, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro la chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “Condannare la Controparte_2
convenuta società , in persona del legale rapp.tep.t., con sede legale in Via Controparte_1
Giacomo Matteotti, 1 Codice Fiscale al pagamento in favore del Sig. della P.IVA_1 Parte_1
somma di cui ai conteggi evidenziati a titolo di : differenze retributive;
compenso per lavoro straordinario e
festivo; mensilità non versate;
Tredicesima e Quattordicesima;
Ferie; T.f.r.; oltre agli interessi legali maturati
dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
condannare la società Controparte_1
, in persona del legale rapp.tep.t., con sede legale in Via Giacomo Matteotti , 1 Gualdo Tadino
[...]
Codice Fiscale - a risarcire il relativo danno mediante il versamento di una somma indennitaria P.IVA_1
non inferiore ad € 10.000,00 (diecimila,00) o quella somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e
giusta”.
pagina 1 di 3 A preteso fondamento della domanda ha dedotto che “1. Dal 14.10.2019 al 31.12.2020il sig Parte_1
ha prestato la propria attività di impiegato alle dipendenze della , con
[...] Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con mansione di Metalmeccanico;
…che veniva inquadrato con
mansione di metalmeccanico…ricevendo ogni mese una busta paga di circa euro 1.365,00; di non avere potuto
godere di tutti i giorni di ferie maturati;
di avere cominciato a prestare lavoro dal giorno 14.10.2019, avendo
sempre un comportamento diligente;
di non avere mai ricevuto “… il pagamento delle spese straordinarie”; che
il rapporto di lavoro, terminava in data 31.12.2020; che è stato mandato via senza essere retribuito nel mese di
Dicembre; che, alla cessazione del rapporto di lavoro, “vantava crediti relativi al pagamento delle differenze
retributive indebitamente non erogate dal datore di lavoro, relative all'intero periodo lavorativo;
delle ore di
lavoro espletate nei giorni festivi e oltre l'orario; della mensilità, del T.f.r…” . La convenuta non si è costituita in giudizio pur se ritualmente intimata e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo.
Come risulta evidente dalla lettura delle conclusioni del ricorso sopra trascritte, le differenze retributive sono determinate sulla base di una relazione tecnica. Tale relazione tecnica individua differenze retributive, tra quanto dovuto e quanto in effetti corrisposto, basate su presupposti fattuali non illustrati nel ricorso così come risulta evidente dalle premesse della sentenza che riproducono fedelmente le premesse del ricorso.
In particolare, parte ricorrente ha omesso di specificare in quali occasioni lavorative avrebbe prestato la propria attività ed in quali giorni e per quante ore avrebbe prestato la propria attività oltre l'orario di lavoro. Nulla ha poi dedotto parte ricorrente in merito ad eventuali trasferte effettuate e non pagate mentre, come è agevole constatare dalla relazione peritale prodotta a sostegno della domanda, ogni mese sono avanzate pretese significative a titolo di indennità di trasferta. Infine, parte ricorrente ha del tutto omesso l'articolazione di mezzi istruttori.
Inoltre, seppure tardivamente e quindi inammissibilmente, la parte ricorrente ha prodotto i prospetti paga emessi dal datore di lavoro che dimostrano l'avvenuto pagamento di talune indennità di trasferta e di ore di lavoro straordinario cosicchè l'omessa illustrazione dei presupposti fattuali integranti il diritto alle differenze retributive evidenziate nei conteggi rendono completamente inintellegibili il ricorso e le ragioni della domanda.
pagina 2 di 3 In definitiva la domanda risulta affetta da nullità ex art 163 comma 3 nn. 3 e 4 in quanto non sono stati illustrati i fatti fondanti la pretesa fatti valere in giudizio.
Nulla va disposto in merito alle spese di giudizio stante la contumacia della parte convenuta
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara nulla la domanda;
nulla per le spese.
Perugia 5.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 742/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Patrizio Di Letto) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 5.2.2025, alle ore
12.45, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro la chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “Condannare la Controparte_2
convenuta società , in persona del legale rapp.tep.t., con sede legale in Via Controparte_1
Giacomo Matteotti, 1 Codice Fiscale al pagamento in favore del Sig. della P.IVA_1 Parte_1
somma di cui ai conteggi evidenziati a titolo di : differenze retributive;
compenso per lavoro straordinario e
festivo; mensilità non versate;
Tredicesima e Quattordicesima;
Ferie; T.f.r.; oltre agli interessi legali maturati
dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
condannare la società Controparte_1
, in persona del legale rapp.tep.t., con sede legale in Via Giacomo Matteotti , 1 Gualdo Tadino
[...]
Codice Fiscale - a risarcire il relativo danno mediante il versamento di una somma indennitaria P.IVA_1
non inferiore ad € 10.000,00 (diecimila,00) o quella somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e
giusta”.
pagina 1 di 3 A preteso fondamento della domanda ha dedotto che “1. Dal 14.10.2019 al 31.12.2020il sig Parte_1
ha prestato la propria attività di impiegato alle dipendenze della , con
[...] Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con mansione di Metalmeccanico;
…che veniva inquadrato con
mansione di metalmeccanico…ricevendo ogni mese una busta paga di circa euro 1.365,00; di non avere potuto
godere di tutti i giorni di ferie maturati;
di avere cominciato a prestare lavoro dal giorno 14.10.2019, avendo
sempre un comportamento diligente;
di non avere mai ricevuto “… il pagamento delle spese straordinarie”; che
il rapporto di lavoro, terminava in data 31.12.2020; che è stato mandato via senza essere retribuito nel mese di
Dicembre; che, alla cessazione del rapporto di lavoro, “vantava crediti relativi al pagamento delle differenze
retributive indebitamente non erogate dal datore di lavoro, relative all'intero periodo lavorativo;
delle ore di
lavoro espletate nei giorni festivi e oltre l'orario; della mensilità, del T.f.r…” . La convenuta non si è costituita in giudizio pur se ritualmente intimata e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo.
Come risulta evidente dalla lettura delle conclusioni del ricorso sopra trascritte, le differenze retributive sono determinate sulla base di una relazione tecnica. Tale relazione tecnica individua differenze retributive, tra quanto dovuto e quanto in effetti corrisposto, basate su presupposti fattuali non illustrati nel ricorso così come risulta evidente dalle premesse della sentenza che riproducono fedelmente le premesse del ricorso.
In particolare, parte ricorrente ha omesso di specificare in quali occasioni lavorative avrebbe prestato la propria attività ed in quali giorni e per quante ore avrebbe prestato la propria attività oltre l'orario di lavoro. Nulla ha poi dedotto parte ricorrente in merito ad eventuali trasferte effettuate e non pagate mentre, come è agevole constatare dalla relazione peritale prodotta a sostegno della domanda, ogni mese sono avanzate pretese significative a titolo di indennità di trasferta. Infine, parte ricorrente ha del tutto omesso l'articolazione di mezzi istruttori.
Inoltre, seppure tardivamente e quindi inammissibilmente, la parte ricorrente ha prodotto i prospetti paga emessi dal datore di lavoro che dimostrano l'avvenuto pagamento di talune indennità di trasferta e di ore di lavoro straordinario cosicchè l'omessa illustrazione dei presupposti fattuali integranti il diritto alle differenze retributive evidenziate nei conteggi rendono completamente inintellegibili il ricorso e le ragioni della domanda.
pagina 2 di 3 In definitiva la domanda risulta affetta da nullità ex art 163 comma 3 nn. 3 e 4 in quanto non sono stati illustrati i fatti fondanti la pretesa fatti valere in giudizio.
Nulla va disposto in merito alle spese di giudizio stante la contumacia della parte convenuta
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara nulla la domanda;
nulla per le spese.
Perugia 5.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3