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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2079/2024 tra:
[...]
Parte_1
[...]
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Donadio del Foro di nonché elettivamente domiciliata presso il suo Pt_1 studio sito in al corso Galileo Ferraris n. 64 Pt_1 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._1 da ultimo rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo
Repetti del Foro di nonché elettivamente domiciliato Pt_1 presso il suo studio sito in al corso Francia 19 bis Pt_1 parte opposta
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di consulenza;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente CP_2 [...]
Parte_2
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per tutto quanto esposto in atti In via principale Nel merito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in merito all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento che nulla è dovuto da parte di a sulla base della fattura Pt_1 CP_1 azionata con ricorso monitorio per tutti motivi meglio esposti in narrativa, dichiarare inefficace, illegittimo, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7539/2023 del 21 dicembre 2023 (R.G. 21654/2023), reso dal Tribunale Ordinario di Torino ed assolvere l'attrice dalla domanda di pagamento del convenuto opposto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione spiegata dalla
[...]
[...
[...] Parte_3
[...] (siglabile e, per
[...] Parte_1 Parte_1 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7539/2023 ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto, anche secondo il criterio equitativo, ovvero, ai sensi dell'art. 2225 c.c., al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, come da decreto ingiuntivo;
in via istruttoria:
- si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capi e circostanze:
1) “Vero che la società era a conoscenza che il sig. Pt_1 è un esperto nel campo delle pubbliche Controparte_1 relazioni e del “lobbying” e che, a partire dal mese di dicembre 2018, gli richiedeva alcuni servizi di consulenza”;
2) Vero che il sig. fu in particolare Controparte_1 contattato dalla società nel mese di dicembre 2018, Pt_1 per l'attività di consulenza relativa all'organizzazione di una visita istituzionale dell'Ambasciatore dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana, presso i locali dell'Incubatore dell' Parte_3
“2i3T”, ubicati in Via Nizza 52, 10126, ; Pt_1
3) “Vero che al sig. veniva più Controparte_1 precisamente richiesto di avviare i rapporti, le interlocuzioni, le attività propedeutiche ed operative finalizzate all'organizzazione della visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele presso i locali dell'Incubatore di imprese”;
4) “Vero che il sig. utilizzava i propri Controparte_1 canali, professionali ed istituzionali, riuscendo ad instaurare ed intraprendere un rapporto proficuo con gli uffici dell'Ambasciata dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana, non di meno ideando, organizzando e coordinando la visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele in tutte le fasi”;
5) “Vero che a seguito della visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele, avvenuta in data 10.01.2019, sono nati numerosi progetti di cooperazione accademica ed istituzionali tra l'ecosistema scientifico italiano e le startup presenti all'interno dell'Incubatore dell' “ ; Parte_3 Pt_1
&) “Vero che il lavoro del sig. non Controparte_1 terminava con la visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele, ma continuava in favore della nei successivi Pt_1 mesi dell'anno 2019 fino all'ultimo incarico di consulenza del 15.05.2019, il cui saldo è rimasto inadempiuto nonostante l'attività svolta in esecuzione del medesimo”;
3 7) “Vero che la ha ricevuto benefici di immagine, di Pt_1 rappresentanza e di prestigio grazie all'attività svolta dal sig. ”; Controparte_1
8) “Vero che da molteplici anni il sig. Controparte_1 svolge presso le istituzioni nazionali e locali attività di consulenza quale rappresentante di interessi per i propri clienti (aziende farmaceutiche, industrie agroalimentari etc.) ed in qualità di esperto di pubbliche relazioni”; Si indicano a testi i signori: (…) Stante le avverse contestazioni, anche in ordine al quantum debeatur del compenso domandato dal creditore opposto, si chiede la nomina di un CTU per la sua esatta determinazione, tenuto anche conto degli usi normalmente applicati al settore di riferimento. in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7539/2023
(R.G. n. 21654/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente
[...]
Parte_3
( il
[...] Pt_1 pagamento della somma di € 19.094,00 oltre accessori e
4 spese legali in favore della parte opposta CP_3
.
[...]
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) esso ricorrente è creditore della Controparte_1
Società per la gestione dell'incubatore il Parte_1
tecnologico dell' Parte_1 Parte_3
(siglabile 2i3T) della somma
[...] complessiva di € 19.094,40, dovuta a fronte della prestazione di servizi di consulenza di cui alla fattura elettronica n. 11 del 19 maggio 2022;
2) la debitrice non ha provveduto al pagamento della succitata fattura nei termini previsti;
3) l'effettiva prestazione dei servizi oggetto dell'insoluta fattura è stata espressamente riconosciuta con lettera autografa del Direttore di 2i3T.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente
[...]
Parte_4 ha
[...] promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
“Dalla ricostruzione dei fatti, provata documentalmente, risulta pacifico che le somme oggi richieste da parte di non siano supportate da alcun valido CP_1 fondamento. Come precisato, l'unica lettera di incarico professionale sottoscritta tra le parti prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività da parte del professionista (pag. 1 – cfr. doc. 3) da svolgersi nel periodo di giugno – dicembre 2019:
“- identificazione degli interlocutori pubblici e privati dell'ecosistema dell'innovazione israeliano ed avvio dei contatti al fine di avviare rapporti di collaborazione;
- ricognizione dei fabbisogni delle start up incubate (almeno 6), identificazione di potenziali investitori e/o partner industriali al fine di favorire il business matching;
- identificazione e sviluppo di opportunità di finanziamento bilaterali a supporto delle attività di trasferimento di conoscenza di 2i3T e/o crescita delle start incubate”. Come riportato nelle premesse, quanto al compenso, veniva prevista la fatturazione dell'importo complessivo concordato per il completamento di tutte le attività pari ad € 2.100,00, oltre oneri, mediante due tranche, di cui la prima pari al 20
5 per cento dell'ammontare stabilito e la seconda soltanto a seguito del benestare da parte di relativamente al report descrittivo delle attività svolte da parte di Pt_1 CP_1 Al riguardo, provvedeva a saldare tempestivamente la fattura n. 6 del 21 Pt_1 giugno 2019 emessa da parte di dell'importo di € 436,80 a titolo di acconto, CP_1 corrisposti contestualmente al conferimento dell'incarico. A seguito di ciò, per CP_1 i successivi sei mesi e, precisamente sino a dicembre 2019, avrebbe dovuto eseguire le attività contrattualmente previste: la controparte, tuttavia, difformemente da quella che avrebbe dovuto essere la corretta esecuzione del contratto, cominciava – soltanto in via preliminare – ad eseguire l'attività di “identificazione degli interlocutori pubblici e privati dell'ecosistema dell'innovazione israeliano ed avvio dei contatti al fine di avviare rapporti di collaborazione”. Tutte le altre ed ulteriori attività previste dal contratto non sono mai state svolte da parte di né lo stesso ha consegnato il report descrittivo delle attività svolte CP_1 nelle modalità richieste. Ne deriva, quindi, che conseguentemente 2i3T non abbia mai reso (o, meglio, potuto rendere) il benestare per procedere al pagamento della seconda tranche. Nonostante ciò, – senza consultazione alcuna di 2i3T – riteneva che vi CP_1 fossero tutti i presupposti per procedere all'emissione della fattura a saldo dell'importo di € 1.729,72 (cfr. doc. 4) e, in tal senso, vi provvedeva. La debenza è stata contestata immediatamente (non appena ne veniva a conoscenza, con lettera del 30 giugno 2020, cfr. doc. 7) da parte dell'odierna attrice in opposizione, posto che – come emerge pacificamente – non aveva provveduto a CP_1 dare piena esecuzione al contratto sottoscritto e, pertanto, nessun diritto al riconoscimento di tali somme è mai sorto. Ma vi è di più: infatti, le somme che, ad oggi, ritiene che siano dovute CP_1 da parte di ammonterebbero, inspiegabilmente, ad € 19.094,40, sulla base della Pt_1 fattura azionata in via monitoria. Ebbene, non si comprende come la richiesta inizialmente avanzata (il cui importo era pari ad € 1.729,72) – come emerge dalle stesse diffide inoltrate da parte del legale di (cfr. doc. 5) – possa essere aumentata a distanza di due anni (nel CP_1 maggio 2022) in cui peraltro nessuna attività è stata svolta da parte di a favore CP_1 di , sino ad € 19.094,40, in virtù di un'asserita attività “di consulenza nell'ambito Pt_1 dell'ideazione, della creazione, dell'organizzazione e della tenuta dei contatti con la rappresentanza commerciale israeliana per l'organizzazione di un incontro con l'Ambasciatore dell'Israele”, che tuttavia non è rientrante nel perimetro dell'unico incarico mai fornito a CP_1 Tale importo sembrerebbe poi addirittura aumentato sino ad € 26.720,00 (soltanto il mese successivo – giugno 2022), in tal caso, per un'asserita operazione di
“conguaglio” ugualmente nel predetto ambito riportato discrezionalmente dal professionista: al riguardo, non è possibile, tuttavia, comprendere le ragioni di tale fattura (che non è stata azionata in fasa monitoria da parte del ma neanche mai CP_1 stornata) anche considerato che lo stesso non ha mai inteso fornire alcun chiarimento in merito. Risulta, in ogni caso, evidente che non sia dovuto alcuno degli importi menzionati. La richiesta di pagamento di € 19.094,40 di cui alla fattura n. 11 del 19 maggio 2022 non è supportata, infatti, da alcun fondamento, né tantomeno da alcun supporto probatorio: l'unico documento prodotto consiste in una lettera di ringraziamento, peraltro precedente alla sottoscrizione dell'unica lettera d'incarico professionale conferita al che nulla prova in merito al fatto che abbia mai inteso CP_1 Pt_1
6 affidare alla controparte un incarico che giustifichi qualsiasi richiesta di pagamento in merito alle circostanze in questione. Al riguardo, giova sottolineare che è una società controllata partecipata da Pt_1 soli enti pubblici che, ogni qual volta intende formalizzare un contratto con un fornitore, deve seguire una specifica procedura, che si conclude con la formalizzazione di un ordine. Come evidenziato, tuttavia, tra la parti non vi è stato altro e diverso rapporto contrattuale diverso rispetto a quello sopra rappresentato derivante dalla lettera di incarico professionale (cfr. doc. 3), per complessivi euro 2.100,00, oltre oneri. Non si comprende, dunque, a quale titolo l'odierno convenuto abbia ritenuto di essere creditore di 2i3T per la fattura azionata e, inoltre, come lo stesso abbia quantificato il credito in questione. Del resto, né nel decreto ingiuntivo oggi opposto, né precedentemente a seguito delle lettere di contestazione scritte dalla presente difesa, la controparte ha mai fornito spiegazione alcuna in merito alle proprie pretese. L'unico riferimento rinvenibile è, pertanto, nell'oggetto della fattura avente ad oggetto: “consulenza nell'ambito dell'ideazione, della creazione, dell'organizzazione e della tenuta dei contatti con la rappresentanza commerciale, scientifica e diplomatica dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana – ideazione ed organizzazione visitaed incontro istituzionale con l'Ambasciatore dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana. Visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana, svoltasi presso la Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino Scarl – 2i3T in Via Nizza 52 – 10126 ”. Pt_1 Se, dunque, la richiesta della controparte è fondata su tali presunte attività svolte dal occorre sottolineare quanto segue: CP_1
- 2i3T non ha mai conferito alcun incarico a con riferimento alle attività CP_1 riportate nell' oggetto di cui alla fattura contestata;
né tanto meno ha mai fatto intendere allo stesso di volergli riconoscere alcun compenso in merito;
- La citata visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana presso è effettivamente avvenuta;
tuttavia, l'incontro in questione è stato Pt_1 autonomamente organizzato dall'Incubatore insieme all' e agli organi Controparte_4 preposti alla sicurezza dell'Ambasciatore, e non certo da CP_1
- ha, infatti, contribuito all'evento in questione solamente mettendo, di sua CP_1 iniziativa, in contatto 2i3T con l' . Tale attività è stata, tuttavia, Controparte_4 eseguita spontaneamente, su base volontaria e non certo in esecuzione di un incarico, che non è mai sussistito;
inoltre, non sono state compiute ulteriori e diverse attività di rilievo da parte di Proprio per questo motivo, ha inteso ringraziare per il CP_1 Pt_1 CP_1 contributo fornito, che certamente non giustificava alcuna richiesta di compenso (peraltro, in ogni caso, non dovuto in mancanza di un incarico);
- A riprova dell'infondatezza della richiesta in questione, si evidenza che CP_1 non ha emesso fattura per tali attività sino a luglio del 2022, né ha mai richiesto il pagamento della somma in questione, neanche quando gli veniva contestato nel 2020 l'inadempimento rispetto all'unico incarico allo stesso affidato. Tutto ciò premesso, per tutte le ragioni sopra riportate, le pretese azionate da parte di risultano infondate sia con riferimento all'esistenza del diritto a vedersi CP_1 riconosciute tali somme sia con riferimento al quantum che non trova giustificazione alcuna, come emerge documentalmente, né in virtù della lettera d'incarico professionale in disanima, né in virtù di asseriti e diversi rapporti tra le parti, in ogni caso insussistenti”.
7
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
La domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante presentazione del ricorso monitorio concerne la fattura n. 11 del 19 maggio 2022 recante la seguente descrizione:
Parte opposta, costituendosi in giudizio, con il primo
Difensore, poi mutato più volte nel corso del presente processo, ha affermato in atti quanto segue:
“Giova preliminarmente precisare come il Sig. sia un esperto nel CP_1 campo delle pubbliche relazioni e del “lobbying”, circostanza peraltro nota alla , Pt_1 che a partire dal mese di dicembre 2018 gli richiedeva alcuni servizi di consulenza, meglio descritti nella fattura allegata al ricorso per d.i., servizi dallo stesso regolarmente svolti. L'odierno opposto fu, invero, contattato dal Direttore Serrao, per l'attività di consulenza relativa all'organizzazione di una visita istituzionale dell'Ambasciatore dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana, presso i locali dell'Incubatore dell'Università degli Studi di " 2i3T ", ubicati in Via Nizza, Pt_1
52, 10126 . Più in particolare veniva richiesta la professionalità del Sig. Pt_1 per avviare i rapporti, le interlocuzioni, le attività propedeutiche ed CP_1 operative finalizzate all'organizzazione della visita dell'Ambasciatore dello Stato di
Israele presso predetti locali dell'Incubatore.
L'odierno opposto, come comprovato dalla documentazione versata in atti
(cfr. allegati da 1 a 21), utilizzando i propri canali, professionali ed istituzionali,
8 riusciva ad instaurare ed intraprendere un rapporto proficuo con gli uffici dell' dello Stato di Israele presso la Repubblica Italiana, non di meno CP_4 ideando, organizzando e coordinando la cennata visita dell'Ambasciatore in tutte le fasi. Tramite ed a seguito di questa visita, avvenuta in data 10.01.2019, sono peraltro nati numerosi progetti di cooperazione accademica ed istituzionali tra l'ecosistema scientifico israeliano e le startup presenti all'interno dell'Incubatore dell
[...]
" 2i3T". Il lavoro del Sig. peraltro non terminava con Parte_3 CP_1 la richiamata visita dell'Ambasciatore, ma continuava in favore della nei Pt_5 successivi mesi dell'anno 2019 fino all'ultimo incarico di consulenza del 15.06.2019, il cui saldo è rimasto inadempiuto nonostante l'attività svolta in esecuzione del medesimo. V'è che la ha, peraltro, ricevuto un certo beneficio d'immagine, di Pt_1 rappresentanza e di prestigio grazie all'attività svolta dal creditore opposto. Da molteplici anni il sig. svolge presso le istituzioni nazionali e locali Controparte_1 attività di consulenza quale rappresentante di interessi per i propri clienti (aziende farmaceutiche, industrie agroalimentari etc.) ed in qualità di esperto di pubbliche relazioni, normalmente lavorando su base di compenso orario (circa 120 ore nel caso di specie)-secondo le tariffe e gli usi del settore di riferimento- sulla scorta del quale risulta calcolata la somma indicata in fattura e richiesta in monitorio. Sono pertanto destituite di fondamento le avverse tesi secondo cui l'odierno opposto avrebbe svolto la propria opera professionale gratuitamente. Il creditore opposto visti i rapporti cordiali, professionali e confidenziali con il Direttore non ha Pt_6 peraltro ritenuto necessario redigere contratto scritto di prestazione d'opera professionale, confidando nella buona fede nell'adempimento delle prestazioni rese ed auspicando il pagamento della propria prestazione professionale”.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come è noto, l'articolo ex art. 2697 del codice civile
(rubricato come “Onere della prova”) stabilisce espressamente quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
9 La Corte Suprema di Cassazione ha poi chiarito come il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata l'instaurazione di un siffatto rapporto (come nel caso in esame), grava sull'attore
(sostanziale) l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (v. Cass. 1792/2017).
L'incarico professionale può infatti essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore.
Ebbene, ciò posto ritiene il Tribunale che la parte opposta (attore sostanziale) non ha provato i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 del cod. civ..
In particolare, la parte opposta non Controparte_1 ha provato:
- l'avvenuto conferimento di un incarico di consulenza mediante contratto scritto;
- l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale dedotto eventualmente anche in forma orale;
- l'esatto e preciso oggetto di esso;
- l'avvenuta effettuazione di determinate prestazioni.
10 Non sono altresì stati evidenziati fatti noti idonei a provare, anche mediante il meccanismo presuntivo di cui agli articoli 2727 – 2729 del cod. civ., l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, il suo oggetto, e il suo assolvimento.
Quanto al conferimento dell'incarico, il Tribunale rileva in primo luogo come non sia stato prodotto in atti alcun contratto scritto ovvero alcuna lettera di conferimento di incarico.
E tale elemento appare del tutto dirimente e significativo sia per la derivazione pubblica della società opponente (proiezione dell' sia perché Parte_3 le parti stesse in altra occasione hanno formalizzato i loro rapporti mediante lettera scritta di conferimento di incarico (v. la lettera del 15 giugno 2019 prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
In secondo luogo, parte opposta non si è neanche validamente offerta di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico di consulenza professionale in via orale.
Invero i capitoli di prova volti a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, formulati dalla parte opposta nella propria seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter del c.p.c., sono i seguenti:
“2) “Vero che il Sig. fu in particolare contattato dalla Controparte_1
società nel mese di dicembre 2018, per l'attività di consulenza relativa Pt_1 all'organizzazione di una visita istituzionale dell'Ambasciatore dello Stato di
Israele presso la Repubblica Italiana, presso i locali dell'Incubatore dell di " 2i3T ", ubicati in Via Nizza, 52, 10126 Parte_3 Pt_1
”; Pt_1
3) “Vero che al Sig. veniva più precisamente richiesto Controparte_1 di avviare i rapporti, le interlocuzioni, le attività propedeutiche ed operative finalizzate all'organizzazione della visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele presso i locali dell'Incubatore di imprese”;
11 6) “Vero che il lavoro del Sig. non terminava con la Controparte_1
visita dell'Ambasciatore dello Stato di Israele, ma continuava in favore della nei successivi mesi dell'anno 2019 fino all'ultimo incarico di consulenza Pt_5
del 15.06.2019, il cui saldo è rimasto inadempiuto nonostante l'attività svolta in esecuzione del medesimo”
(v. la seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter del c.p.c.).
Detti capitoli sono del tutto inammissibili e ciò per i seguenti motivi:
1) sia perché contrastanti con il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'articolo
2721 del codice civile;
non ricorrono peraltro nel caso in esame precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c., richiedenti (per loro stessa natura) un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di transazioni cui appartiene il caso qui delibato, tenuto anche conto delle qualità delle parti e della natura del contratto nonché dell'ordinario procedere, in questi casi, mediante formazione di specifica documentazione scritta degli accordi convenuti;
2) sia perché del tutto generici non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbe stato convenuto l'accordo contrattuale in parola (come, dove, quando, alla presenza di chi e in che modalità), con conseguente ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c..
E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo
12 di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr. a tal riguardo, Cass., Sez.
6° – 3°, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e Cass., Sez. 3°, sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
La stessa deduzione della parte opposta è assolutamente vaga in relazione all'oggetto dell'incarico non essendo specificate le reali ed effettive prestazioni dapprima asseritamente pattuite e poi realizzate.
Le comunicazione mail prodotte dalla parte opposta a ben vedere, infatti, testimoniano di un effettivo ruolo di tramite dell'opposto ed alcuni funzionari CP_1 dell'Ambasciata di Israele e la società opponente, in particolar modo in vista della visita dell'Ambasciatore presso le strutture di ricerca della cennata società e in successevi contatti propedeutici a future collaborazioni
(ad esempio l'ipotesi di “partnership Jewish Economic Forum
– Incubatore ”). Pt_1 Pt_1
Tale attività – che peraltro non si è poi concretata in ulteriori prestazioni professionali o concreti progetti
– rientra (a tutto concedere) in quel fascio ordinario di contatti e intermediazioni che sovente si svolgono nell'ambito delle relazioni pubbliche e degli affari che, tuttavia, ordinariamente non sono remunerate, proprio perché consistono in ipotesi di lavoro futuro, in primi esplorativi contatti ed eventuali progressivi approfondimenti, in tentativi di proficue future collaborazioni.
13 Solo un chiaro accordo di organica collaborazione e precisa puntuazione e definizione della natura professionale dell'incarico, e della sua onerosità, consentirebbe di affermare il diritto alla remunerazione dell'intermediario.
Nel caso in esame, però, a ben vedere, difetta completamente la prova di un siffatto accordo fra le parti volto alla definizione esatta dell'oggetto dell'attività di intermediazione ed alla sua remunerazione.
Né – d'altra parte – nelle mail prodotte in atti mai vi è stata una chiara rappresentazione dell'opposto, alla parte opponente, circa l'onerosità della sua attività.
In assenza di una chiara rappresentazione e di un precipuo e puntuale accordo fra le parti circa l'onerosità di tale attività di messa in relazione, la domanda di parte opposta deve dunque essere rigettata.
A ciò si aggiunga che la lettera del Direttore della società opponente del 28 gennaio 2019 (prodotta da parte opposta sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio) non costituisce affatto riconoscimento del debito (come pur asserito dalla Difesa opposta), bensì mero formale ringraziamento, senza alcuna valenza giuridica e senza alcuna esplicita dichiarazione circa la sussistenza dell'asserito credito.
Da ultimo si osserva come la parte opposta non possa neanche vantare il diritto alla ricezione del residuo della somma di cui alla lettera di conferimento dell'incarico del
15 giugno 2019 (esso opposto ha già ricevuto l'acconto pari ad € 436,80) atteso che non vi è prova in atti dell'avvenuto espletamento delle attività espressamente indicate nella cennata lettera nonché dell'avvenuto invio del report descrittivo dell'attività svolta cui avrebbe dovuto conseguire il “benestariamento” della società opponente (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
14 Va invero osservato che le comunicazione mail indicate nella memoria conclusionale di replica ex art. 189 del c.p.c. dalla Difesa opposta (v. pagg. da 3 a 6) quale prova dell'“avvenuto espletamento dell'opera commissionata”, a ben vedere, in alcun modo possono assumere la qualificazione così attribuita, trattandosi piuttosto di mere comunicazioni, generiche, sporadiche, senza alcuna organicità e sistematicità (peraltro, in alcuni casi neanche presenti in atti), e comunque sfornite della prova dell'esito di esse e non corrispondenti a quanto indicato nella lettera di incarico del 15 giugno 2019 (“i) identificazione degli interlocutori pubblici e privati dell'ecosistema dell'innovazione israeliano ed avvio dei contatti al fine di avviare rapporti di collaborazione;
ii) ricognizione dei fabbisogni delle start up incubate (almeno 6), identificazione di potenziali investitori e/o partner industriali al fine di favorire il business matching;
iii) identificazione e sviluppo di opportunità di finanziamento bilaterali a supporto delle attività di trasferimento di conoscenza di 2i3T e/o crescita delle start up incubate”) richiedente piuttosto un'opera di maggiore consistenza, organicità e formalità, che proprio l'accordo intercorso fra le parti prevedeva compendiarsi in apposito report descrittivo quale strumento precipuo ove far confluire l'opus così commissionato ed eventualmente realizzato.
Alla luce di tali considerazioni, va allora affermato che in relazione alle attività professionali di cui alla fattura azionata in via monitoria, oggetto della domanda di condanna al pagamento del relativo corrispettivo, non vi è dunque alcuna prova - nel presente giudizio - (dapprima) di effettivo conferimento di incarico e (successivamente) di reale svolgimento da parte dell'opposto.
In conseguenza di ciò, la relativa domanda di pagamento somme qui delibata deve essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto.
15
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
16 Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
7539/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata mediante presentazione del ricorso monitorio dalla parte opposta nei confronti dell'opponente Controparte_1
[...]
Parte_4
[...]
17 3) Condanna la parte opposta al Controparte_1 pagamento, in favore della parte opponente
[...]
[...]
Parte_4
, delle spese di lite che liquida in € 118,50 per
[...] esposti ed € 4.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 9 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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