Articolo 3 della Legge 4 aprile 1997, n. 93
Articolo 2Articolo 4
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8 aprile 1997
Art. 3. 1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.
Nota all'art. 3:
- L'art. 5 della legge prevede l'istituzione di un comitato consultivo chiamato ad esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' interne relative ai composti chimici della tabella 1 del relativo annesso alla convenzione.
Entrata in vigore il 8 aprile 1997
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