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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3193/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4120/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021842139001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021842139001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina i contribuenti
Resistente_2 e Resistente_1 impugnavano la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE, deducendo vizi sia propri dell'atto della riscossione sia afferenti al merito della pretesa tributaria, riconducibile all'operato dell'ente impositore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, la quale, ritenendo che le doglianze relative al merito della pretesa dovessero essere imputate all'ente creditore, procedeva alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale competente.
Con sentenza n. 4120/2023, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso dei contribuenti, annullava la cartella impugnata e condannava in solido l'Agenzia delle Entrate – NE e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – NE, censurando la statuizione sulle spese e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti al merito della pretesa tributaria.
Si costituivano i contribuenti, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale proponeva appello incidentale, deducendo la violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, evidenziando come la sentenza di primo grado fosse stata emessa prima della scadenza del termine di sessanta giorni per la sua costituzione, decorrente dalla notifica della chiamata in causa.
All'udienza del 3.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di ADER è infondato e va rigettato.
In materia di riscossione mediante cartella di pagamento, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Tuttavia, qualora l'impugnazione coinvolga vizi riferibili all'ente creditore, l'agente della riscossione ha l'onere di chiamarlo in causa tempestivamente, al fine di evitare di rispondere delle conseguenze processuali della lite.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – NE si è costituita tardivamente (ottobre 2023 con notifica del ricorso nell'ottobre 2022) nel giudizio di primo grado e solo in tale occasione ha proceduto alla chiamata in causa dell'ente impositore, in violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992.
Tale condotta processuale giustifica pienamente la statuizione del primo giudice che ha posto a carico dell'agente della riscossione le spese del giudizio, non potendosi addossare al contribuente – né all'ente impositore – le conseguenze di una gestione processuale non conforme ai canoni di diligenza e tempestività.
Ne consegue che la condanna alle spese di primo grado in capo ad ADER, in favore dei contribuenti, deve essere confermata.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Dagli atti risulta che la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale è stata notificata in data 26.10.2023 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 11.12.2023 e quindi prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione del terzo chiamato.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate è stata illegittimamente dichiarata contumace ed è stata privata del pieno esercizio del proprio diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Ne deriva l'illegittimità della statuizione che ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di primo grado in solido con l'agente della riscossione.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale e della mancata effettiva partecipazione dell'ente impositore al giudizio di primo grado per causa non imputabile allo stesso, va disposta la compensazione delle spese del primo grado tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate.
Resta invece ferma, per le ragioni già esposte, la condanna alle spese del primo grado a carico dell'Agenzia delle Entrate – NE in favore dei contribuenti.
Sulle spese del giudizio di appello si osservi che il rigetto dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate –
NE e l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate comportano la soccombenza esclusiva di ADER nel grado di appello.
Pertanto, le spese del giudizio di secondo grado sostenute dai contribuenti e dall'Agenzia delle Entrate devono essere poste integralmente a carico dell'Agenzia delle Entrate – NE.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, riformando parzialmente la sentenza impugnata, rigetta l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate –
NE e accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Per l'effetto, compensa le spese del giudizio di primo grado tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate e conferma la condanna alle spese del giudizio di primo grado a carico dell'Agenzia delle Entrate – NE in favore dei contribuenti.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – NE al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore dei contribuenti e dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 3.862,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Palermo, 3.2.2026 Il Giudice est. Il Presidente
CH RU FR ON
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3193/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4120/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021842139001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021842139001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina i contribuenti
Resistente_2 e Resistente_1 impugnavano la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE, deducendo vizi sia propri dell'atto della riscossione sia afferenti al merito della pretesa tributaria, riconducibile all'operato dell'ente impositore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, la quale, ritenendo che le doglianze relative al merito della pretesa dovessero essere imputate all'ente creditore, procedeva alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale competente.
Con sentenza n. 4120/2023, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso dei contribuenti, annullava la cartella impugnata e condannava in solido l'Agenzia delle Entrate – NE e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – NE, censurando la statuizione sulle spese e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti al merito della pretesa tributaria.
Si costituivano i contribuenti, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale proponeva appello incidentale, deducendo la violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, evidenziando come la sentenza di primo grado fosse stata emessa prima della scadenza del termine di sessanta giorni per la sua costituzione, decorrente dalla notifica della chiamata in causa.
All'udienza del 3.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di ADER è infondato e va rigettato.
In materia di riscossione mediante cartella di pagamento, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Tuttavia, qualora l'impugnazione coinvolga vizi riferibili all'ente creditore, l'agente della riscossione ha l'onere di chiamarlo in causa tempestivamente, al fine di evitare di rispondere delle conseguenze processuali della lite.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – NE si è costituita tardivamente (ottobre 2023 con notifica del ricorso nell'ottobre 2022) nel giudizio di primo grado e solo in tale occasione ha proceduto alla chiamata in causa dell'ente impositore, in violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992.
Tale condotta processuale giustifica pienamente la statuizione del primo giudice che ha posto a carico dell'agente della riscossione le spese del giudizio, non potendosi addossare al contribuente – né all'ente impositore – le conseguenze di una gestione processuale non conforme ai canoni di diligenza e tempestività.
Ne consegue che la condanna alle spese di primo grado in capo ad ADER, in favore dei contribuenti, deve essere confermata.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Dagli atti risulta che la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale è stata notificata in data 26.10.2023 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 11.12.2023 e quindi prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione del terzo chiamato.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate è stata illegittimamente dichiarata contumace ed è stata privata del pieno esercizio del proprio diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Ne deriva l'illegittimità della statuizione che ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di primo grado in solido con l'agente della riscossione.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale e della mancata effettiva partecipazione dell'ente impositore al giudizio di primo grado per causa non imputabile allo stesso, va disposta la compensazione delle spese del primo grado tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate.
Resta invece ferma, per le ragioni già esposte, la condanna alle spese del primo grado a carico dell'Agenzia delle Entrate – NE in favore dei contribuenti.
Sulle spese del giudizio di appello si osservi che il rigetto dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate –
NE e l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate comportano la soccombenza esclusiva di ADER nel grado di appello.
Pertanto, le spese del giudizio di secondo grado sostenute dai contribuenti e dall'Agenzia delle Entrate devono essere poste integralmente a carico dell'Agenzia delle Entrate – NE.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, riformando parzialmente la sentenza impugnata, rigetta l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate –
NE e accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Per l'effetto, compensa le spese del giudizio di primo grado tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate e conferma la condanna alle spese del giudizio di primo grado a carico dell'Agenzia delle Entrate – NE in favore dei contribuenti.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – NE al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore dei contribuenti e dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 3.862,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Palermo, 3.2.2026 Il Giudice est. Il Presidente
CH RU FR ON