CASS
Sentenza 18 agosto 2023
Sentenza 18 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 18/08/2023, n. 35027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35027 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DU LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 26/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Raffaele UL ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 luglio 2023 la Corte d'Appello di Venezia, ordinava la consegna allo Stato richiedente (Germania) di UR LE nato a Pontedera (PI) il [...] in [...] al mandato di arresto europeo emesso in data 5/4/2023 dal Tribunale di Tiergarten perchè responsabile di più reati di furto aggravato, commessi dalla fine del 2021 al 28/1/2022, in Berlino e Postdam, puniti ai sensi degli artt. 242, co.1, 244, comma 1, n.3 e co. 4, 244 a co.1, 22, 23, 25, co. 2, 52, 53,78, co.1 n. 5, del codice penale tedesco. 1.1. In particolare, in data 15/7/2023 il suddetto UR LE veniva tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Codevigo in esecuzione del 1 Penale Sent. Sez. F Num. 35027 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 17/08/2023 predetto mandato di arresto europeo. 1.2. Nel termine di legge la Corte d'appello di Venezia, su richiesta del P.G., emetteva ordinanza di convalida dell'arresto ed applicava la misura cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita con quella degli arresti donniciliari, fissando per il prosieguo l'udienza del 26/7/2023. In tale data la Corte d'appello, su richiesta della Procura generale e nulla opponendo il UR, disponeva la consegna dell'arrestato all'Autorità giudiziaria tedesca, Stato richiedente, per i reati di furto e associazione a lui ascritti, subordinandola alla condizione di cui all'art. 19 lett. b) L. 69/2005 che prevede "la persona dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione". 2. Ricorre per cassazione UR LE, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza poiché la Corte d'appello non avrebbe dato atto della volontà dell'indagato, manifestata in sede di udienza di convalida, di avvalersi del principio di specialità ex art. 26 L. 22 aprile 2005 n. 69. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, che per aspecificità di formulazione della doglianza, limitandosi a prospettare carenze motivazionali non deducibili in sede di legittimità e prive di rilevanza ai fini della precisa individuazione dei motivi di rifiuto della consegna tassativamente previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge 22 aprile 2005 n. 69 , a seguito della riforma introdotta per effetto della novella legislativa del 2 febbraio 2021, n. 10. 1.1 Preliminarmente deve essere evidenziato che, in forza dell'art. 9 comma 7 legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen. avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E la mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. e non vizio della motivazione ai sensi della lett. e) della stessa norma, quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente (sez. U n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; sez. 1 n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 252430), realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo;
2 E solo in queste tassative ipotesi è configurabile, pertanto, un vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello dato atto della dichiarazione, resa dal UR in udienza di convalida, di non rinunciare al principio di specialità di cui all'art. 26 L. 69/2005. 2.1.Giova premettere in punto di diritto che, l'art. 26 della legge 69/2005 prevede al comma 1 che "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della libertà personale" in esecuzione di pena, di misura di sicurezza detentiva o altri provvedimenti egualmente o in altro modo limitativi della sua libertà. Al secondo comma essa introduce alcune ipotesi derogatorie, che rendono inoperante il principio di specialità, costituite dalla rinuncia da parte del soggetto che abbia subito la consegna a beneficiarne rispetto a reati anteriori alla sua consegna, ovvero dalla formulazione da parte dello stato membro dell'istanza di assoggettare la persona a un diverso provvedimento coercitivo della libertà, cui segua l'assenso suppletivo dello Stato richiesto. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità, che, secondo l'interpretazione consentita dalla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, il principio di specialità non va applicato in senso assoluto come ostativo alla sottoposizione della persona ricercata a procedimento penale nello Stato richiedente per reati diversi ed anteriori alla consegna, rispetto a quelli per i quali è stato emesso il mandato di arresto Europeo, ma lo stesso resta inattuato, sia quando il titolo di reato per cui si indaga o si celebra il giudizio è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, sia se si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure limitative della libertà personale (Cass. sez. 1, n. 18778 del 27/03/2011, Reccia, rv. 256013; sez. 1, n. 38716 del 31/01/2013, Parasiliti Mollica, rv. 256760; sez. 1, n. 734 del 02/12/2011, Moscovita, rv. 249473; sez. 1, n. 40256 del 19/10/2007, Parasiliti Mollica, rv. 238052). Nel diverso caso in cui tale soggetto sia destinatario di provvedimento impositivo di misura cautelare in procedimento per reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata accordata e commessi anteriormente ad essa, in difetto di ulteriore consenso espresso dello Stato che deve operare la consegna, che può essere richiesto in estensione una volta avvenuta la consegna, secondo quanto consentito dalla L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 3, deve ritenersi preclusa allo 3 £ Stato di emissione del mandato di arresto, non già l'adozione della misura, che resta valida, ma la sua esecuzione, sia durante il procedimento, che in esito allo stesso (Cass. sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, rv. 251366). A conferma della correttezza di tale interpretazione milita proprio la formulazione letterale dell'art. 26 citato, il quale prevede che lo Stato di emissione del mandato, nel richiedere di sottoporre la persona arrestata all'estero a un procedimento penale, ovvero ad un provvedimento coercitivo della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso, debba corredare l'istanza delle informazioni indicate dall'art. 8, paragrafo 1 della decisione quadro, il quale al paragrafo c) menziona appunto l'indicazione del mandato di arresto, il che implica la possibilità della sua emissione anche in attesa del consenso suppletivo. 2.2. Di tali principi, che il Collegio condivide, si è fatta esatta interpretazione e corretta applicazione nella sentenza impugnata, il cui impianto motivazionale soddisfa pertanto i requisiti indicati dall'art. 6, comma 1, lett. d) e lett. e), della legge n. 69 del 2005 ("natura e qualificazione giuridica del reato" e "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato"), sulla base dei quali la Corte di appello ha positivamente condotto il controllo della doppia incriminabilità. 2.3. Giova altresì ribadire che la mancanza, nella motivazione della sentenza impugnata, di un espresso richiamo alla dichiarazione resa dall'estradando di non rinunciare al principio di specialità ex art. 26 legge cit., secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5232 del 2/02/2023, Rv. 284205), non integra un motivo di rifiuto della consegna, trattandosi di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 e dall'art. 26, comma 1, legge cit., non avendovi il nostro Paese formalmente rinunziato attraverso la diversa, e specifica, dichiarazione che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può effettuare nella sua decisione relativa alla consegna, ai sensi dell'art. 27, par. 1, della richiamata decisione quadro. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 legge n. 69 del 2005. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 17/8/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Raffaele UL ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 luglio 2023 la Corte d'Appello di Venezia, ordinava la consegna allo Stato richiedente (Germania) di UR LE nato a Pontedera (PI) il [...] in [...] al mandato di arresto europeo emesso in data 5/4/2023 dal Tribunale di Tiergarten perchè responsabile di più reati di furto aggravato, commessi dalla fine del 2021 al 28/1/2022, in Berlino e Postdam, puniti ai sensi degli artt. 242, co.1, 244, comma 1, n.3 e co. 4, 244 a co.1, 22, 23, 25, co. 2, 52, 53,78, co.1 n. 5, del codice penale tedesco. 1.1. In particolare, in data 15/7/2023 il suddetto UR LE veniva tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Codevigo in esecuzione del 1 Penale Sent. Sez. F Num. 35027 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 17/08/2023 predetto mandato di arresto europeo. 1.2. Nel termine di legge la Corte d'appello di Venezia, su richiesta del P.G., emetteva ordinanza di convalida dell'arresto ed applicava la misura cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita con quella degli arresti donniciliari, fissando per il prosieguo l'udienza del 26/7/2023. In tale data la Corte d'appello, su richiesta della Procura generale e nulla opponendo il UR, disponeva la consegna dell'arrestato all'Autorità giudiziaria tedesca, Stato richiedente, per i reati di furto e associazione a lui ascritti, subordinandola alla condizione di cui all'art. 19 lett. b) L. 69/2005 che prevede "la persona dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione". 2. Ricorre per cassazione UR LE, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza poiché la Corte d'appello non avrebbe dato atto della volontà dell'indagato, manifestata in sede di udienza di convalida, di avvalersi del principio di specialità ex art. 26 L. 22 aprile 2005 n. 69. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, che per aspecificità di formulazione della doglianza, limitandosi a prospettare carenze motivazionali non deducibili in sede di legittimità e prive di rilevanza ai fini della precisa individuazione dei motivi di rifiuto della consegna tassativamente previsti dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge 22 aprile 2005 n. 69 , a seguito della riforma introdotta per effetto della novella legislativa del 2 febbraio 2021, n. 10. 1.1 Preliminarmente deve essere evidenziato che, in forza dell'art. 9 comma 7 legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen. avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E la mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. e non vizio della motivazione ai sensi della lett. e) della stessa norma, quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente (sez. U n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; sez. 1 n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 252430), realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo;
2 E solo in queste tassative ipotesi è configurabile, pertanto, un vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello dato atto della dichiarazione, resa dal UR in udienza di convalida, di non rinunciare al principio di specialità di cui all'art. 26 L. 69/2005. 2.1.Giova premettere in punto di diritto che, l'art. 26 della legge 69/2005 prevede al comma 1 che "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della libertà personale" in esecuzione di pena, di misura di sicurezza detentiva o altri provvedimenti egualmente o in altro modo limitativi della sua libertà. Al secondo comma essa introduce alcune ipotesi derogatorie, che rendono inoperante il principio di specialità, costituite dalla rinuncia da parte del soggetto che abbia subito la consegna a beneficiarne rispetto a reati anteriori alla sua consegna, ovvero dalla formulazione da parte dello stato membro dell'istanza di assoggettare la persona a un diverso provvedimento coercitivo della libertà, cui segua l'assenso suppletivo dello Stato richiesto. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità, che, secondo l'interpretazione consentita dalla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, il principio di specialità non va applicato in senso assoluto come ostativo alla sottoposizione della persona ricercata a procedimento penale nello Stato richiedente per reati diversi ed anteriori alla consegna, rispetto a quelli per i quali è stato emesso il mandato di arresto Europeo, ma lo stesso resta inattuato, sia quando il titolo di reato per cui si indaga o si celebra il giudizio è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, sia se si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure limitative della libertà personale (Cass. sez. 1, n. 18778 del 27/03/2011, Reccia, rv. 256013; sez. 1, n. 38716 del 31/01/2013, Parasiliti Mollica, rv. 256760; sez. 1, n. 734 del 02/12/2011, Moscovita, rv. 249473; sez. 1, n. 40256 del 19/10/2007, Parasiliti Mollica, rv. 238052). Nel diverso caso in cui tale soggetto sia destinatario di provvedimento impositivo di misura cautelare in procedimento per reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata accordata e commessi anteriormente ad essa, in difetto di ulteriore consenso espresso dello Stato che deve operare la consegna, che può essere richiesto in estensione una volta avvenuta la consegna, secondo quanto consentito dalla L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 3, deve ritenersi preclusa allo 3 £ Stato di emissione del mandato di arresto, non già l'adozione della misura, che resta valida, ma la sua esecuzione, sia durante il procedimento, che in esito allo stesso (Cass. sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, rv. 251366). A conferma della correttezza di tale interpretazione milita proprio la formulazione letterale dell'art. 26 citato, il quale prevede che lo Stato di emissione del mandato, nel richiedere di sottoporre la persona arrestata all'estero a un procedimento penale, ovvero ad un provvedimento coercitivo della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso, debba corredare l'istanza delle informazioni indicate dall'art. 8, paragrafo 1 della decisione quadro, il quale al paragrafo c) menziona appunto l'indicazione del mandato di arresto, il che implica la possibilità della sua emissione anche in attesa del consenso suppletivo. 2.2. Di tali principi, che il Collegio condivide, si è fatta esatta interpretazione e corretta applicazione nella sentenza impugnata, il cui impianto motivazionale soddisfa pertanto i requisiti indicati dall'art. 6, comma 1, lett. d) e lett. e), della legge n. 69 del 2005 ("natura e qualificazione giuridica del reato" e "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato"), sulla base dei quali la Corte di appello ha positivamente condotto il controllo della doppia incriminabilità. 2.3. Giova altresì ribadire che la mancanza, nella motivazione della sentenza impugnata, di un espresso richiamo alla dichiarazione resa dall'estradando di non rinunciare al principio di specialità ex art. 26 legge cit., secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5232 del 2/02/2023, Rv. 284205), non integra un motivo di rifiuto della consegna, trattandosi di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 e dall'art. 26, comma 1, legge cit., non avendovi il nostro Paese formalmente rinunziato attraverso la diversa, e specifica, dichiarazione che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può effettuare nella sua decisione relativa alla consegna, ai sensi dell'art. 27, par. 1, della richiamata decisione quadro. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 legge n. 69 del 2005. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 17/8/2023