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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO OL ANDREA, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3587/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00141 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srls - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Guarene, 5 00141 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 15425/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220152741333000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente 1 srls ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220152741333000 notificata il 22/9/2022, relativa a TARI 2019 per l'importo di € 7.400,88 con interessi e sanzioni.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi TARI, la violazione dell'art. 7 della L.
212/2000, l'omessa motivazione dell'accertamento, la mancata produzione di provvedimenti di ispezione, la mancata redazione della relata di notifica, la prescrizione e la decadenza.
Si costituiva in primo grado l'AdER la quale in via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla notifica del ricorso all'ente impositore Comune di Roma per integrare il contraddittorio, inoltre la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e, nel merito, rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 15048/2023 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, condannando AdER al pagamento delle spese del I grado di giudizio.
AdER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio con vittoria di spese del doppio grado e, in via subordinata, ritenuta AdER esente da responsabilità disporre la non solidarietà con l'ente impositore e la compensazione delle spese.
Non si è costituita in secondo grado la società originaria ricorrente.
All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente annullato l'atto impugnato ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti con conseguente carenza di motivazione della cartella.
La censura è infondata.
Infatti dal fascicolo di primo grado in atti si evince che in quella fase AdER non ha prodotto le prove delle notifiche degli atti presupposti alla cartella n. 09720220152741333000 costituiti dall'avviso n.
111900091108 di € 3.670,00 e dall'avviso n. 111901685878 di € 3.725,00, dando solo atto nella cartella della notifica dei suddetti atti rispettivamente in data 14/6/2019 e 21/10/2019 ma senza produrre alcuna relata di notifica.
Le prove delle notifiche degli atti presupposti sono state prodotte solo in secondo grado dall'AdER appellante e sono, pertanto da considerarsi tardive ai sensi dell'art. 58 d.lgs n.
546/92.
In proposito rileva questa Corte che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produrre nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
L'infondatezza di tale censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023).
Conclusivamente l'appello dell'ADER deve essere respinto con conferma della impugnata sentenza n.
15048/2023 della CGT di primo grado di Roma.
In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale ritiene la Corte di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO OL ANDREA, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3587/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00141 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srls - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Guarene, 5 00141 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 15425/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220152741333000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente 1 srls ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220152741333000 notificata il 22/9/2022, relativa a TARI 2019 per l'importo di € 7.400,88 con interessi e sanzioni.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi TARI, la violazione dell'art. 7 della L.
212/2000, l'omessa motivazione dell'accertamento, la mancata produzione di provvedimenti di ispezione, la mancata redazione della relata di notifica, la prescrizione e la decadenza.
Si costituiva in primo grado l'AdER la quale in via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla notifica del ricorso all'ente impositore Comune di Roma per integrare il contraddittorio, inoltre la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e, nel merito, rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 15048/2023 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, condannando AdER al pagamento delle spese del I grado di giudizio.
AdER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio con vittoria di spese del doppio grado e, in via subordinata, ritenuta AdER esente da responsabilità disporre la non solidarietà con l'ente impositore e la compensazione delle spese.
Non si è costituita in secondo grado la società originaria ricorrente.
All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente annullato l'atto impugnato ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti con conseguente carenza di motivazione della cartella.
La censura è infondata.
Infatti dal fascicolo di primo grado in atti si evince che in quella fase AdER non ha prodotto le prove delle notifiche degli atti presupposti alla cartella n. 09720220152741333000 costituiti dall'avviso n.
111900091108 di € 3.670,00 e dall'avviso n. 111901685878 di € 3.725,00, dando solo atto nella cartella della notifica dei suddetti atti rispettivamente in data 14/6/2019 e 21/10/2019 ma senza produrre alcuna relata di notifica.
Le prove delle notifiche degli atti presupposti sono state prodotte solo in secondo grado dall'AdER appellante e sono, pertanto da considerarsi tardive ai sensi dell'art. 58 d.lgs n.
546/92.
In proposito rileva questa Corte che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produrre nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
L'infondatezza di tale censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023).
Conclusivamente l'appello dell'ADER deve essere respinto con conferma della impugnata sentenza n.
15048/2023 della CGT di primo grado di Roma.
In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale ritiene la Corte di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri