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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2025, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. NC PA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 01 agosto 2024 con cui il Tribunale di Enna, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza emessa, in data 16 aprile 2024, con la quale il Giudice di Pace di Leonforte, lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen. ed al risarcimento in favore della parte civile NC SE. 2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 37 d.l.gs. 274/2000. La Corte territoriale avrebbe ignorato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impugnazione avverso i punti di sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.l.gs. 274/2000 e 574, comma quarto, cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10304 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 12/02/2025 2 proc. pen., i suoi effetti ai punti che dipendono dai primi e, in particolare, a quelli concernenti il risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Costituisce principio consolidato e condiviso dal Collegio considerare ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che trova il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (vedi Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rodà, Rv. 275765- 01, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 21010 del 22/02/2024, Bordasco, non massimata e Sez. 5, Ordinanza n. 29695 del 18/04/2024, Savoca, non massimata). Di conseguenza, ove l'imputato, con l'atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si devono intendere estesi alle statuizioni civili. Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente, l'impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna. In conclusione, deve essere ribadito che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengono statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l'affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011, Golfarelli, Rv. 251094-01; Sez. 5, Ordinanza n. 27488 dell’08/03/2024, Scalisi, non massimata). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso. 3 Così deciso il 12 febbraio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. NC PA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 01 agosto 2024 con cui il Tribunale di Enna, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza emessa, in data 16 aprile 2024, con la quale il Giudice di Pace di Leonforte, lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen. ed al risarcimento in favore della parte civile NC SE. 2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 37 d.l.gs. 274/2000. La Corte territoriale avrebbe ignorato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impugnazione avverso i punti di sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.l.gs. 274/2000 e 574, comma quarto, cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10304 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 12/02/2025 2 proc. pen., i suoi effetti ai punti che dipendono dai primi e, in particolare, a quelli concernenti il risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Costituisce principio consolidato e condiviso dal Collegio considerare ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che trova il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (vedi Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rodà, Rv. 275765- 01, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 21010 del 22/02/2024, Bordasco, non massimata e Sez. 5, Ordinanza n. 29695 del 18/04/2024, Savoca, non massimata). Di conseguenza, ove l'imputato, con l'atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si devono intendere estesi alle statuizioni civili. Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente, l'impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna. In conclusione, deve essere ribadito che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengono statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l'affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011, Golfarelli, Rv. 251094-01; Sez. 5, Ordinanza n. 27488 dell’08/03/2024, Scalisi, non massimata). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso. 3 Così deciso il 12 febbraio 2025