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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4712/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Federica Vianello che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Piazza che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05.06.1999 in NO DU (MI) (anno 1999, atto n° 39 parte 1);
2) Nulla disporre in ordine all'affidamento delle figlie in quanto entrambe maggiorenni: le stesse saranno dunque libere di frequentare entrambi i genitori secondo la loro volontà, fermo restando che le stesse hanno oggi manifestato il desiderio di continuare a risiedere presso la madre nell'abitazione di quest'ultima. Quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente Per_1 non autosufficiente, il padre verserà alla madre con la stessa convivente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese pagina 1 di 4 straordinarie mediche, scolastiche e sportive, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Saranno inoltre rimborsate tra i genitori, senza necessità di preventivo accordo, le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedente prescrizione medica;
esami diagnostici non invasivi;
trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisti di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritti dal medico, nei limiti del costo medio di mercato, accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia), spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche o informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Tutte le restanti spese con preventivo accordo, e in via esemplificativa e non esaustiva, spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi successivi e quelli in atto;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es: lingue , informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Si precisa che le spese per l'abbigliamento ordinario di , sono comprese nell'assegno di Per_1 mantenimento, mentre quelle per abbigliamento sportivo la cui necessità è determinata dalla concertata iscrizione della figlia a corsi e attività sportive, rientreranno nelle spese straordinarie da rimborsare purché preventivamente concordata tra i genitori l'attività e la relativa iscrizione di;
Per_1
5) Saranno inoltre rimborsate tra i genitori, senza necessità di preventivo consenso, il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci da banco (comprensivi anche delle creme, integratori e dei prodotti per l'acne prescritti da medico specialista).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese, sia da concordare sia da non concordare, dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pagina 2 di 4 sostenuto (scontrino fiscale, ricevute mediche, ricevute di iscrizione ai corsi di ballo, fattura ecc…) entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) Per quanto concerne le spese per l'animale domestico (gatta) le parti concordano che proseguiranno nella gestione ordinaria già concordata e consolidata per cui: sabbia e cibo secco acquistati a richiesta dal sig. , cibo fresco e gestione totale, la sig.ra , condivisione al Pt_1 Pt_2 50% di costi straordinari necessitati quali: visite da veterinario, medicinali, eventuale assistenza domiciliare in caso di allontanamento prolungato della famiglia dove vive nell'impossibilità di trovare soluzioni alternative di compagnia.
7) i ricorrenti concordano che l'importo mensile dell'assegno unico familiare, già a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, verrà percepito al 100% dalla sig.ra , con onere del sig. Pt_2 [...]
di modificare in tal senso la domanda presso l'Ente competente (INPS), una volta depositato il Pt_1 presente ricorso congiunto;
8) i genitori rimborseranno reciprocamente, altresì, qualora non ancora corrisposte - con decorrenza dal 01.01.2025 e fino a naturale scadenza - il 50% delle seguenti ulteriori spese:
- corso di ballo, il cui costo attuale è pari a € 35,00 mensili;
- corso coreografico, il cui costo attuale è pari a € 10,00 mensili;
- iscrizione in palestra, il cui costo attuale è pari a € 36,00 mensili;
- corso di canto, il cui costo attuale è pari a € 80,00 mensili.
A partire dal settembre 2025 e in ogni caso dalla data di rinnovo, tutti i corsi a cui vorrà Per_1 partecipare, compresi i corsi d'aggiornamento o formazione, dovranno essere previamente concordati tra i genitori e saranno considerati spese straordinarie. In quanto tali, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (scontrino fiscale, ricevute mediche, ricevute di iscrizione ai corsi di ballo, fattura ecc..) entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) i ricorrenti concordano che, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Sig. Pt_1 cesserà di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne , divenuta Per_2 economicamente autosufficiente;
9) le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
10) le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico relativo al pregresso matrimonio e di null'altro avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 11.3.2021 (R.G. 46/2021).
pagina 3 di 4 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in NO DU il 5.6.1999 (trascritto al
[...] Parte_2
n. 39 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1999) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO DU affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4712/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Federica Vianello che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Piazza che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05.06.1999 in NO DU (MI) (anno 1999, atto n° 39 parte 1);
2) Nulla disporre in ordine all'affidamento delle figlie in quanto entrambe maggiorenni: le stesse saranno dunque libere di frequentare entrambi i genitori secondo la loro volontà, fermo restando che le stesse hanno oggi manifestato il desiderio di continuare a risiedere presso la madre nell'abitazione di quest'ultima. Quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente Per_1 non autosufficiente, il padre verserà alla madre con la stessa convivente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari ad euro 400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese pagina 1 di 4 straordinarie mediche, scolastiche e sportive, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Saranno inoltre rimborsate tra i genitori, senza necessità di preventivo accordo, le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedente prescrizione medica;
esami diagnostici non invasivi;
trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisti di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritti dal medico, nei limiti del costo medio di mercato, accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia), spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche o informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Tutte le restanti spese con preventivo accordo, e in via esemplificativa e non esaustiva, spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi successivi e quelli in atto;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es: lingue , informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Si precisa che le spese per l'abbigliamento ordinario di , sono comprese nell'assegno di Per_1 mantenimento, mentre quelle per abbigliamento sportivo la cui necessità è determinata dalla concertata iscrizione della figlia a corsi e attività sportive, rientreranno nelle spese straordinarie da rimborsare purché preventivamente concordata tra i genitori l'attività e la relativa iscrizione di;
Per_1
5) Saranno inoltre rimborsate tra i genitori, senza necessità di preventivo consenso, il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci da banco (comprensivi anche delle creme, integratori e dei prodotti per l'acne prescritti da medico specialista).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese, sia da concordare sia da non concordare, dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pagina 2 di 4 sostenuto (scontrino fiscale, ricevute mediche, ricevute di iscrizione ai corsi di ballo, fattura ecc…) entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) Per quanto concerne le spese per l'animale domestico (gatta) le parti concordano che proseguiranno nella gestione ordinaria già concordata e consolidata per cui: sabbia e cibo secco acquistati a richiesta dal sig. , cibo fresco e gestione totale, la sig.ra , condivisione al Pt_1 Pt_2 50% di costi straordinari necessitati quali: visite da veterinario, medicinali, eventuale assistenza domiciliare in caso di allontanamento prolungato della famiglia dove vive nell'impossibilità di trovare soluzioni alternative di compagnia.
7) i ricorrenti concordano che l'importo mensile dell'assegno unico familiare, già a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, verrà percepito al 100% dalla sig.ra , con onere del sig. Pt_2 [...]
di modificare in tal senso la domanda presso l'Ente competente (INPS), una volta depositato il Pt_1 presente ricorso congiunto;
8) i genitori rimborseranno reciprocamente, altresì, qualora non ancora corrisposte - con decorrenza dal 01.01.2025 e fino a naturale scadenza - il 50% delle seguenti ulteriori spese:
- corso di ballo, il cui costo attuale è pari a € 35,00 mensili;
- corso coreografico, il cui costo attuale è pari a € 10,00 mensili;
- iscrizione in palestra, il cui costo attuale è pari a € 36,00 mensili;
- corso di canto, il cui costo attuale è pari a € 80,00 mensili.
A partire dal settembre 2025 e in ogni caso dalla data di rinnovo, tutti i corsi a cui vorrà Per_1 partecipare, compresi i corsi d'aggiornamento o formazione, dovranno essere previamente concordati tra i genitori e saranno considerati spese straordinarie. In quanto tali, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (scontrino fiscale, ricevute mediche, ricevute di iscrizione ai corsi di ballo, fattura ecc..) entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) i ricorrenti concordano che, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Sig. Pt_1 cesserà di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne , divenuta Per_2 economicamente autosufficiente;
9) le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
10) le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico relativo al pregresso matrimonio e di null'altro avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 11.3.2021 (R.G. 46/2021).
pagina 3 di 4 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in NO DU il 5.6.1999 (trascritto al
[...] Parte_2
n. 39 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1999) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO DU affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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