Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 21/04/2026, n. 7167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7167 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02287/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2026, proposto da
LU SU e VA AL, in proprio e quali successori della Termoidraulica SU LU s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’inutile decorso del termine assegnato al Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. per pronunciarsi sull’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 56, co. 7 e 8, d.l. n. 76/2020 e dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011, del provvedimento prot. n. GSE/P20180026540 del 26.3.2018, presentata in data 13.12.2024, e della conseguente illegittimità del silenzio serbato dal Gse;
e, comunque, per la condanna
a provvedere sulla ridetta istanza, nonché sull’istanza di riesame del provvedimento prot. n. GSE/P20180009219 dell’8.2.2018 (già veicolata in data 24.12.2020), con la nomina di un commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato l’11.2.2026 (depositato il successivo 23.2) i sigg.ri LU SU e VA AL hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Gse sull’istanza, presentata il 13.12.2024, con cui hanno chiesto il riesame ex art. 56, co. 7 e 8, d.l. n. 76/2020, del provvedimento prot. n. GSE/P20180026540 del 26.3.2018, di decadenza di Termoidraulica SU LU s.r.l. dal diritto all’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”) derivanti dalle RVC oggetto di verifica, con relativa richiesta di restituzione degli incentivi nel frattempo erogati, e hanno insistito “nell’analoga istanza” - già proposta in data 24.12.2020 - avente a oggetto il provvedimento prot. n. GSE/P20180009219 dell’8.2.2018, pure di decadenza dal diritto all’ottenimento dei TEE derivanti dalle RVC oggetto di verifica, con relativa richiesta di restituzione degli incentivi nel frattempo erogati;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso con riguardo all’istanza di riesame del provvedimento dell’8.2.2018, atteso il carattere meramente sollecitatorio della richiesta contenuta nella nota del 13.12.2024, di per sé “non idonea a far decorrere nuovamente i termini per il silenzio” e, comunque, l’infondatezza della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Gse su entrambe le istanze di riesame, in ragione della ritenuta insussistenza di un vero e proprio obbligo di provvedere in capo al Gestore;
- in data 3.4.2026, parte ricorrente ha depositato repliche alle eccezioni del Gse;
- all’odierna camera di consiglio il procuratore di parte resistente ha formulato istanza di rinvio, in ragione della pendenza dei giudizi di appello avverso le pronunce relative ai provvedimenti di decadenza in questione e dell’approssimarsi dell’udienza di trattazione degli stessi; il procuratore di parte ricorrente si è opposto a tale richiesta; dopo la discussione, la causa è passata in decisione;
Ritenuto, preliminarmente:
- di non ravvisare le condizioni per disporre il rinvio della trattazione, atteso che la pendenza dei ridetti giudizi di appello non è, di per sé, ostativa alla pronuncia sulle domande in epigrafe indicate ;
Considerato che:
- i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- l’azione avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento” (art. 31, co. 2, c.p.a.);
Ritenuto:
- che sia fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso con riguardo all’istanza di riesame del provvedimento dell’8.2.2018, presentata in data 24.12.2020;
- in particolare, che con la nota del 13.12.2024 (recante nell’oggetto il riferimento al solo provvedimento del 26.3.2018) gli odierni ricorrenti si siano limitati a sollecitare il riscontro dell’istanza formulata nel dicembre 2020 e che la dichiarazione dagli stessi resa nell’occasione (ossia, il “Si insiste nell’analoga istanza” ; cfr. p. 5) non possa essere equiparata a una nuova istanza ( ex art. 31, co. 2, c.p.a.) e sia, dunque, inidonea a far decorrere ex novo il termine (sessanta giorni) per la conclusione del procedimento a suo tempo avviato nonché, di riflesso, il termine annuale per la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento (sul punto, si richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’atto di diffida/sollecitazione presentato dopo la scadenza dell’anno previsto dalla legge per la proposizione del ricorso avverso il silenzio può essere qualificato come nuova istanza di avvio del procedimento solo ove ne ricorrano i presupposti; è, in particolare, all’uopo, “necessario che l’atto […] contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall’art. 31, co. 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all’interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita” , Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469) ;
Ritenuto:
- che il ricorso sia, invece, fondato con riguardo all’istanza di riesame del provvedimento del 26.3.2018 presentata in data 13.12.2024;
- che, nel caso di specie, “l’Amministrazione, contrariamente a quanto accade in via generale per i poteri di autotutela, è tenuta, per disposizione espressa, a pronunciarsi sulla istanza di riesame entro 60 giorni dalla sua presentazione” (Tar Lazio, sez. III- ter , 3 novembre 2025, n. 19401) e, dunque, a rivalutare - alla luce dei presupposti stabiliti dalla legge - la posizione del soggetto destinatario del provvedimento di decadenza;
- che il fatto che i ricorrenti abbiano formulato, in via giudiziale, una richiesta di applicazione della novella di cui all’art. 56, d.l. n. 76/2020 (così come il fatto della pendenza del giudizio di appello sulla pronuncia di primo grado relativa al provvedimento di decadenza de quo ) non sia di ostacolo all’accoglimento delle domande di accertamento e di condanna (cfr. sent. n. 19401/25 cit.);
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso vada dichiarato inammissibile con riguardo all’istanza di riesame del provvedimento prot. n. GSE/P20180009219 dell’8.2.2018, formulata nel dicembre 2020, e il cui riscontro è stato, nel dicembre 2024, soltanto sollecitato ;
- che il ricorso vada accolto in relazione all’istanza di riesame del provvedimento prot. n. GSE/P20180026540 del 26.3.2018 e che, per l’effetto, il Gse vada condannato a provvedere entro il termine indicato in dispositivo;
- di non ravvisare, allo stato, i presupposti per la nomina del commissario ad acta , ferma restando la possibilità di presentare istanza in tal senso in caso di persistente inerzia del Gestore ;
- di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibili le domande formulate con riguardo all’istanza di riesame del provvedimento prot. n. GSE/P20180009219 dell’8.2.2018;
- accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riesame del provvedimento prot. n. GSE/P20180026540 del 26.3.2018, e, per l’effetto, condanna il Gse a provvedere entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura della parte, della presente decisione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR LB di ZZ, Presidente
LI IC, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IC | AR LB di ZZ |
IL SEGRETARIO