TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 5894/2023
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Fabrizio GIORGINI,
Per parte opposta l'avvocato Linda Pesaresi in sostituzione degli avvocati Ludovica
MA e AF IS.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte opponente, a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione e parte opposta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice invita le parti ad illustrare i fatti rilevanti di causa.
Al termine della breve discussione il giudice si ritira in Camera di consiglio;
all'esito emana il provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5894/2023
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessio Maselli, indirizzo digitale, pec:
e dall'Avv. Fabrizio Giorgini, indirizzo Email_1
digitale, pec: , giusta procura unita all'atto di Email_2
citazione in opposizione.
OPPONENTE
contro
C.F. , con sede in Milano, Viale Lancetti, 43, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica
RS, indirizzo digitale, pec: e dall'Avv. Email_3
AF RS, giusta procura in calce al ricorso monitorio.
OPPOSTA
Pag. 2 di 8 Oggetto: UO (opposizione a d. i. n. 20114/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 21/11/20222, nella procedura R.G. 63089/2022).
Conclusioni:
per parte opponente: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 20114/2022 del Tribunale
Civile di Roma, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi
esposti in narrativa;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di
indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nel contratto di finanziamento
per cui si controverte, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB,
condannare la “ ” a restituire al cliente tutti gli importi pagati dal Sig. CP_1
a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata disposizione di Parte_1
legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la
compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello
eventuale residuo di;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
Per parte opposta:In via pregiudiziale Accertato che all'odierna vertenza è applicabile la disciplina di cui all'art. 5, D. Lgs. n. n. 28/2010: 1) Assegnare il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: 3) Respingere l'opposizione, perché destituita di giuridico fondamento;
e per l'effetto: 4) Confermare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2011422/22, R.G. n. 63089/22; 5) Condannare
l'opponente, in via definitiva, al pagamento in favore di dell'importo di cui al CP_1
decreto opposto, oltre ad interessi e spese;
6) Dato atto della pretestuosità della presente opposizione, condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. in misura di Euro 2.500, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente
determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.; In ogni caso 7) Condannare l'opponente alla
rifusione delle spese tanto della fase monitoria che del presente procedimento di
opposizione.
Pag. 3 di 8
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva ricorso Parte_1
avvero il d. i (opposizione a d. i. n. 20114/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
21/11/20222, nella procedura R.G. 63089/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.778,07, oltre interessi e spese di procedura,
per le seguenti causali: a) quanto ad € 4.894,64 per il mancato pagamento dei ratei del finanziamento n. 489795 del 22.07.2020; b) quanto ad € 883,43 per il mancato pagamento della carta di credito My Cash Card 20116962925 del 23.4.2019, eccependo in via preliminare la improcedibilità del d.i. per mancato esperimento della mediazione ex d.lgs 28/2010 e nel merito contestando la debenza del credito e chiedendo la revoca dello stesso, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1
esecuzione, la conferma del d.i. opposto, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
A seguito di variazione tabellare con Decreto dell'11.04.2023 la causa veniva assegnata a questo giudice.
Pag. 4 di 8 All'udienza di prima comparizione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione al d.i. opposto e assegnati i termini per l'espletamento della mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione per mancata adesione della parte opponente,
all'esito della scadenza dei termini per deposito di memorie istruttorie ex ar.t 183
comma VI c.p.c., respinta la prova orale richiesta dall'opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazioni alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi, è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al
Pag. 5 di 8 creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto, in via preliminare deve essere respinta la dedotta improcedibilità
dell'opposizione in ordine alla mediazione, il cui termine di attivazione, nel caso in esame, è stato disposto dal giudice all'esito della concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. Stante il deposito del Verbale di mediazione per mancata adesione,
deve ritenersi attivata la mediazione e dunque, si è verificata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs 28/2010. Devesi rilevare che la mancata adesione è condizione diversa dalla mancata partecipazione, la quale ultima può dar luogo, qualora posta in essere senza giustificato motivo alle conseguenze di cui all'art. 12 bis del d. lgs 28/2010.
Riguardo alla pretesa creditoria l'opposta ha prodotto sufficiente e adeguata documentazione in ordine alla fondatezza del credito ex art. 2697 comma 1 c.c.
Risultano depositati dall'opposta: 1) il contratto di finanziamento del 22.07.2020, per l'importo di € 5.000,00, da restituire in n. 49 rate costanti di € 126,64 ciascuna, a partire dal 27.08.2020, TAN (Tasso Annuo Nominale) 10,80%, TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) 11,54%, con le relative condizioni economiche;
2) il piano di ammortamento;
3) la Richiesta di concessione di carta di credito rateale, My Cash Credit, del
23.04.2019, con i dati relativi ai tassi applicati, al TEGM 16,06 % e al Tasso soglia di riferimento 24,06%, ex lege 108/1996 (cfr. docc. 1, 2 e 3 fasc. di parte opposta).
Pag. 6 di 8 Per il finanziamento del 2020 sopra indicato risultano pertanto chiaramente indicati nel contratto: il capitale finanziato (Euro 5.000,00 nominali); la rata mensile del finanziamento (Euro 126,64); la durata della rateizzazione (49 mesi); -il tasso nominale fisso (10,80%); gli interessi calcolati con il metodo “scalare” alla francese.
L'identificazione di questi parametri rende l'oggetto del contratto pienamente determinato,
atteso che in base ad essi si perviene all'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte.
Riguardo alla validità dei contratti di finanziamento, ai dubbi sollevati in merito al piano di ammortamento alla francese e alla rilevanza degli elementi necessari anche ai fini della trasparenza nei confronti del mutuatario si richiama la articolata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 29 maggio 2024 n. 15130), in cui è stato dettato il seguente principio di diritto, del tutto condivisibile: “In tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e
del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema
di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i
clienti”.
Di contro, parte opponente, non ha contestato la sussistenza dei finanziamenti, e non ha formulato eccezioni specifiche, ovvero offerto prova adeguata per contrastare la documentazione attorea posta a fondatezza del credito vantato in via monitoria e,
dunque, non ha assolto all'onere a suo carico posto dall'art. 2697, comma 2 c.c.
Pag. 7 di 8 In conclusione, l'opposizione è procedibile, nel merito è ritenuta infondata e conseguentemente è confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, le spese di lite,
che si liquidano complessivi € 1.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 5894/2023
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Fabrizio GIORGINI,
Per parte opposta l'avvocato Linda Pesaresi in sostituzione degli avvocati Ludovica
MA e AF IS.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte opponente, a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione e parte opposta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice invita le parti ad illustrare i fatti rilevanti di causa.
Al termine della breve discussione il giudice si ritira in Camera di consiglio;
all'esito emana il provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5894/2023
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessio Maselli, indirizzo digitale, pec:
e dall'Avv. Fabrizio Giorgini, indirizzo Email_1
digitale, pec: , giusta procura unita all'atto di Email_2
citazione in opposizione.
OPPONENTE
contro
C.F. , con sede in Milano, Viale Lancetti, 43, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica
RS, indirizzo digitale, pec: e dall'Avv. Email_3
AF RS, giusta procura in calce al ricorso monitorio.
OPPOSTA
Pag. 2 di 8 Oggetto: UO (opposizione a d. i. n. 20114/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 21/11/20222, nella procedura R.G. 63089/2022).
Conclusioni:
per parte opponente: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 20114/2022 del Tribunale
Civile di Roma, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi
esposti in narrativa;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di
indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nel contratto di finanziamento
per cui si controverte, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB,
condannare la “ ” a restituire al cliente tutti gli importi pagati dal Sig. CP_1
a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata disposizione di Parte_1
legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la
compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello
eventuale residuo di;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
Per parte opposta:In via pregiudiziale Accertato che all'odierna vertenza è applicabile la disciplina di cui all'art. 5, D. Lgs. n. n. 28/2010: 1) Assegnare il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: 3) Respingere l'opposizione, perché destituita di giuridico fondamento;
e per l'effetto: 4) Confermare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2011422/22, R.G. n. 63089/22; 5) Condannare
l'opponente, in via definitiva, al pagamento in favore di dell'importo di cui al CP_1
decreto opposto, oltre ad interessi e spese;
6) Dato atto della pretestuosità della presente opposizione, condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. in misura di Euro 2.500, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente
determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.; In ogni caso 7) Condannare l'opponente alla
rifusione delle spese tanto della fase monitoria che del presente procedimento di
opposizione.
Pag. 3 di 8
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva ricorso Parte_1
avvero il d. i (opposizione a d. i. n. 20114/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
21/11/20222, nella procedura R.G. 63089/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.778,07, oltre interessi e spese di procedura,
per le seguenti causali: a) quanto ad € 4.894,64 per il mancato pagamento dei ratei del finanziamento n. 489795 del 22.07.2020; b) quanto ad € 883,43 per il mancato pagamento della carta di credito My Cash Card 20116962925 del 23.4.2019, eccependo in via preliminare la improcedibilità del d.i. per mancato esperimento della mediazione ex d.lgs 28/2010 e nel merito contestando la debenza del credito e chiedendo la revoca dello stesso, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria Controparte_1
esecuzione, la conferma del d.i. opposto, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
A seguito di variazione tabellare con Decreto dell'11.04.2023 la causa veniva assegnata a questo giudice.
Pag. 4 di 8 All'udienza di prima comparizione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione al d.i. opposto e assegnati i termini per l'espletamento della mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione per mancata adesione della parte opponente,
all'esito della scadenza dei termini per deposito di memorie istruttorie ex ar.t 183
comma VI c.p.c., respinta la prova orale richiesta dall'opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazioni alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi, è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al
Pag. 5 di 8 creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto, in via preliminare deve essere respinta la dedotta improcedibilità
dell'opposizione in ordine alla mediazione, il cui termine di attivazione, nel caso in esame, è stato disposto dal giudice all'esito della concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. Stante il deposito del Verbale di mediazione per mancata adesione,
deve ritenersi attivata la mediazione e dunque, si è verificata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs 28/2010. Devesi rilevare che la mancata adesione è condizione diversa dalla mancata partecipazione, la quale ultima può dar luogo, qualora posta in essere senza giustificato motivo alle conseguenze di cui all'art. 12 bis del d. lgs 28/2010.
Riguardo alla pretesa creditoria l'opposta ha prodotto sufficiente e adeguata documentazione in ordine alla fondatezza del credito ex art. 2697 comma 1 c.c.
Risultano depositati dall'opposta: 1) il contratto di finanziamento del 22.07.2020, per l'importo di € 5.000,00, da restituire in n. 49 rate costanti di € 126,64 ciascuna, a partire dal 27.08.2020, TAN (Tasso Annuo Nominale) 10,80%, TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) 11,54%, con le relative condizioni economiche;
2) il piano di ammortamento;
3) la Richiesta di concessione di carta di credito rateale, My Cash Credit, del
23.04.2019, con i dati relativi ai tassi applicati, al TEGM 16,06 % e al Tasso soglia di riferimento 24,06%, ex lege 108/1996 (cfr. docc. 1, 2 e 3 fasc. di parte opposta).
Pag. 6 di 8 Per il finanziamento del 2020 sopra indicato risultano pertanto chiaramente indicati nel contratto: il capitale finanziato (Euro 5.000,00 nominali); la rata mensile del finanziamento (Euro 126,64); la durata della rateizzazione (49 mesi); -il tasso nominale fisso (10,80%); gli interessi calcolati con il metodo “scalare” alla francese.
L'identificazione di questi parametri rende l'oggetto del contratto pienamente determinato,
atteso che in base ad essi si perviene all'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte.
Riguardo alla validità dei contratti di finanziamento, ai dubbi sollevati in merito al piano di ammortamento alla francese e alla rilevanza degli elementi necessari anche ai fini della trasparenza nei confronti del mutuatario si richiama la articolata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 29 maggio 2024 n. 15130), in cui è stato dettato il seguente principio di diritto, del tutto condivisibile: “In tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e
del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema
di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i
clienti”.
Di contro, parte opponente, non ha contestato la sussistenza dei finanziamenti, e non ha formulato eccezioni specifiche, ovvero offerto prova adeguata per contrastare la documentazione attorea posta a fondatezza del credito vantato in via monitoria e,
dunque, non ha assolto all'onere a suo carico posto dall'art. 2697, comma 2 c.c.
Pag. 7 di 8 In conclusione, l'opposizione è procedibile, nel merito è ritenuta infondata e conseguentemente è confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, le spese di lite,
che si liquidano complessivi € 1.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 8 di 8