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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa segnata al RGN 1804/2019, oggi 26/9/2025, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione, nella persona del giudice onorario Dr. Francesco Saverio
Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1804 dell'anno 2019 TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza San Gaetano n. 47, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Salvatore Aiello, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Rosalinda Amabile e Anna Attanasio, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, presso il Palazzo di Città, Settore Avvocatura dell'Ente, come da procura in atti
-CONVENUTO
E
in persona dell'Amministratore p.t. legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Troisi, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Pontecagnano-Faiano, alla Via Veneto n.14, come da procura in atti,
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni ex art. 2051 c.c.
Discussa all'udienza del 26/9/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 08/02/2019, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 16/01/2018. A sostegno della domanda veniva dedotto che, nella data indicata, alle ore 15,00 circa, esso attore, nel percorrere a piedi il marciapiede di Piazza XXIV Maggio in Salerno,
-lato destro direzione mare-, “scovolava sulle griglie metalliche ivi ubicate, rese viscide dalla pioggia caduta rovinando a terra e riportando gravi lesioni alla spalla destra” (v. pag. 1 citazione). Che la caduta avveniva in quanto le citate griglie erano” prive di misure antiscivolo”. Che veniva immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cava dei Tirreni, ove gli veniva diagnosticato “la frattura plurima scomposta del terzo medio della clavicola destra”. Che seguiva intervento chirurgico di riduzione della frattura e periodi di cure e terapie, come attestati dai certificati medici e cartelle cliniche allegate. Ha, quindi, dedotto una responsabilità del convenuto
Ente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, da quantificarsi a seguito di CTU, con accessori di legge, e vinte le spese di lite.
Si costituiva tempestivamente il con comparsa del 02/5/2019 che Controparte_1 impugnava e contestava tutto l'avverso dedotto. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, assumeva, le griglie sulle quali era scivolato l'attore si appartenevano al
[...]
come da Convenzione intercorsa fra l'Ente ed il detto Condominio. Precisava, Controparte_2 altresì, che in data 09/9/2008 si stipulava l'atto di cessione al detto Condominio dell'area ove erano stati costruiti garage interrati e stalli pertinenziali, con allegato regolamento condominiale dal quale emergeva che il concessionario assumeva ogni responsabilità per danni ed inconvenienti CP_2 ai pedoni in dipendenza della cattiva esecuzione/manutenzione delle intercapedini, griglie ed opere comunque a servizio dei locali interrati e seminterrati. Chiedeva, pertanto, di chiamare in causa il detto condominio quale unico soggetto tenuto a rispondere dei danni lamentati dall'attore.
Contestava, ad ogni modo il fatto storico come denunciato dall'attore, ed eccepiva il fatto del danneggiato nella causazione dei danni. Ha concluso, quindi, per la chiamata in causa del terzo, per il rigetto della domanda di parte attrice, vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa del 25/10/2019 si costituiva il
[...]
che impugnava l'atto di chiamata in causa. Eccepiva la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva. Precisava che nell'atto di cessione volontaria del 09/9/2008-citato anche dal Comune- era previsto che tutto ciò che riguardava il piano stradale, ivi comprese le opere di urbanizzazione e arredi urbani era di proprietà del . Che già prima, nell'atto di Controparte_1 consegna provvisoria del febbraio 2007, veniva precisato che “parte della superficie esterna adibita ad area pedonale (evidenziata nell'allegata planimetria come "parti completate da consegnare all'Amministrazione comunale"), realizzata con pavimentazione in pietra lavica e listelli di cotto, con inserimenti di griglie di ventilazione in acciaio zincato”, veniva presa in possesso dal P_
. Ne faceva derivare, dunque, che gli arredi urbani di Piazza XXIV Maggio, comprese le
[...] griglie rientravano fra i beni sottoposti alla vigilanza e manutenzione del . Controparte_1
Aggiungeva, infine, che già nell'anno 2009 il aveva provveduto alla Controparte_1 manutenzione delle dette grigie, con ciò evidenziandosi che il suolo di Piazza XXIV Maggio su cui insistono le grate, è di proprietà esclusiva del . Nel merito, contestava la domanda Controparte_1 dell'attore in quanto non vi era alcuna prova che la caduta dell'attore fosse stata provocata dalla scivolosità delle griglie. Ha concluso, quindi, per la declaratoria di estromissione dal giudizio, nel merito per il rigetto della domanda in quanto non provata, e comunque per la declaratoria di responsabilità esclusiva del convenuto . Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., espletata la prova orale come ammessa, dato ingresso alla CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies. Discussione tenutasi in modalità cartolare
La domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
1. La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Recita l'art. 2051 c.c.:” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Suprema Corte ha affermato che la norma trova applicazione anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, precisando che: “in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un rapporto causale fra la inidoneità o mancanza della segnaletica ed un sinistro deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, n.
13364/2014)”.
All'esito dell'istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese dell'ente pubblico, è risultata dimostrata la custodia in capo al del tratto di Piazza/marciapiede in esame. P_
Trattasi invero di porzione di Piazza aperta al pubblico per recarsi nei diversi uffici pubblici e locali commerciali, o semplicemente per raggiungere il Lungomare di Salerno. Si tratta cioè, di una zona molto frequentata dai pedoni, secondo il percorso adibito a marciapiede e pacificamente aperto al pubblico con oneri manutentivi a carico esclusivo del il quale del resto non ha depositato P_ alcunché in senso contrario.
In vero, si rileva dall'atto di cessione volontaria del 09/9/2008, all'art. 3, lettera d) che è esplicitamente stabilito che:” rimane di proprietà del Comune di Salerno il suolo al livello del piano stradale…al di sotto del quale è stata realizzata la struttura interrata”. Ne consegue che le grate, pur avendo la funzione di areare i sottostanti garages, formano parte integrante del piano di calpestio della Piazza che è aperta al pubblico.
Trattasi di circostanza non è stata adeguatamente smentita dalla documentazione prodotta dal peraltro, agli atti di causa vi è prova dell'intervento di manutenzione del alle dette P_ P_ griglie eseguito in data successiva all'evento per cui è causa. Con ciò evidenziandosi la proprietà dell'area in capo all'Ente con il conseguente onere manutentivo sullo stesso cedente.
Con riferimento poi, alla contestata applicabilità della disciplina di cui all'art.2051 cc e quindi alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi compresi marciapiedi, non possono essere condivise le argomentazioni difensive di parte convenuta a fronte dell'ormai costante orientamento della suprema Corte. In vero, va ricordato come la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili. In particolare, l'art. 14, I c., del C.d.s. statuisce che:” gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Va, in definitiva, ribadito che l'ente è titolare degli oneri di manutenzione di una Piazza P_ aperta al pubblico transito e si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della Piazza o delle sue pertinenze.
Pertanto, tale responsabilità anche nei casi nei quali sia convenuta la PA rimane esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai pedoni nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306;
Cass.
5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.
7.4.2010 n. 8229).
Dalla custodia in capo al dei luoghi dove si è verificato il sinistro, trattandosi di una Piazza P_ all'interno della perimetrazione del centro abitato con effettiva possibilità di controllo da parte del ne deriva l'indubbia operatività della disciplina di cui all'art.2051 c.c. sussistendo in capo P_ al comune il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa.
Da quanto esposto consegue che vanno rigettate tutte le domande proposte dal convenuto P_ nei confronti del terzo chiamato in causa. CP_2
2. Appurata l'operatività della disciplina di cui all'art.2051 c.c. e documentata la custodia del luogo del sinistro in capo alla parte convenuta, è stata altresì dimostrata la concreta causa del danno eziologicamente connessa alla scivolosità della grata.
Il rapporto della P.M., pacificamente prodotto in causa facendo rinvio allo stesso tutte le parti, descrive le dimensioni dell'insidia in modo ragguardevole, individuando nella grata bagnata e nell'assenza di “misure antiscivolo” la prova sulla natura dell'ostacolo, confermando la sua pericolosità, atteso che gli stessi Agenti sollecitavano il pronto intervento per l'apposizione di misure antiscivolo, in quanto i luoghi non erano idonei alla sicurezza degli utenti. La teste ha poi confermato la storicità del sinistro in danno dell'attore, avendo fatto Testimone_1 parte della pattuglia dei Vigili che ha proceduto ai rilevi del sinistro.
La coincidenza del luogo della caduta con la presenza di una significativa anomalia, grata bagnata e scivolosa, ed il suo essere nel passaggio consente di ritenere “più probabile che non” che la caduta dell'attore sia dipesa dalla situazione di pericolo presente sulla Piazza.
D'altra parte, ed al contrario in fatto, il documentato nella relazione della PM, con richiesta di intervento per apporre misure antiscivolo, fa propendere per una anomalia della cosa preesistente da qualche tempo rispetto al momento del sinistro, dovendosi perciò escludere il caso fortuito.
3. Tuttavia, l'esito dell'istruttoria ha visto dimostrato anche il contributo colposo, da ritenere concorrente, del pedone in misura che si valuta al 50% per i motivi che seguono.
È infatti incontestata la piena visibilità dei luoghi essendo il sinistro occorso nel primo pomeriggio
(ore 15,00), è poi incontestato che il pedone pur avendo a disposizione ampio spazio alternativo (v. foto allegate alla relazione della P.M.) ha preferito percorrere la grata di areazione. Tali elementi dovevano indurre ad una particolare e specifica attenzione, essendo ben possibile che il piano della grata fosse pienamente visibile, così come pure il fatto che lo stesso era bagnato, e ciò poteva indurre il pedone ad evitare del tutto il percorso sulla grata, ciò anche a fronte delle riferite cadute (che i marciapiedi della piazza XXIV Maggio in Salerno, in caso di pioggia, sono infatti spesso teatro di rovinose cadute-così in citazione a pag. 2).
A ciò aggiungasi che il pedone non ha evidentemente fatto uso adeguato del percorso alternativo offerto dalle dimensioni della Piazza, cadendo rovinosamente a terra.
Si ritiene insomma che la caduta, individuata nella grata bagnata e priva di misure antiscivolo sia dipesa anche dalla condotta del pedone il quale, per probabile distrazione, non è stato in grado di porre condotte alternative quali superamento della grata deviando il proprio incedere ed optare per il percorso alternativo in considerazione del maggiore rischio della grata viste le condizioni della stessa
(bagnata e priva di presidi antiscivolo)
D'altra parte, resta indubbia l'anomalia insidiosa per chi procede su tale tratto sia per essere in pieno centro sia per essere posta in una zona priva di analoghe problematiche (salvo la presenza di numerose griglie di aerazione per il sottostante garages).
Il pari concorso del pedone non consente di ritenere interrotto il nesso causale, in ragione del fatto che il aveva lasciato libero l'accesso senza l'adozione delle dovute cautele pur essendovi P_ tenuto. Il quale corresponsabile per le ragioni dette, deve pertanto rispondere dei danni P_ cagionati, in misura ridotta del 50%.
4. Sul quantum liquidabile a titolo di danni.
Parte attrice reclama danni patiti in conseguenza delle lesioni personali, a titolo non patrimoniale e patrimoniale per le sole spese mediche.
Ad esito delle indagini peritali svolte dal nominato CTU, e dalla documentazione medica in atti, è risultato che l'attore a seguito del sinistro ha riportato “una frattura pluriframmentaria della clavicola destra”, derivandone una ITT di gg.5, una ITP al 75% per gg. 25, una ITP al 50% per gg.30, ed una
ITP al 25% per gg. 20, ed infine un danno biologico permanente pari al 4,5%.
Al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il quantum riconosciuto - si determina sulla base del calcolo che segue, facendo riferimento – trattandosi di lesione con i. p. non superiore al 9%– alle tabelle del Tribunale di Milano come aggiornate secondo le indicazioni della Suprema Corte (cass. civ. sez. III n.12408/11).
Passando al conteggio vero e proprio, all'attore di anni 25 all'epoca del sinistro, Parte_1 determina l'invalidità temporanea totale in euro 575,00, per I.T.P. al 75% in euro 2.156,25, per ITP al 50% in euro 1.725,00, per ITP al 25% euro 575,00, per danno biologico al 5% come accertato dal
CTU in euro 9.579,00; sono documentate spese mediche per euro 590,00. E così per l'importo totale di euro 14.610,25. Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.
Vi è inoltre una maggiorazione della somma liquidata per il danno biologico - permanente - quale espressione anche della componente morale, che trova, nel caso, corretta espressione media nel valore del punto base indicato dalle tabelle milanesi, in quanto presumibile sulla base della natura ossea delle lesioni riportate con inevitabili algie nel corso del tempo
Considerato il concorso al 50% spetta la complessiva somma di euro 7.305,13, importo attualizzato alla data della presente sentenza.
Su tale importo, già rivalutato, vanno computati gli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (16/01/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza i soli interessi al saggio legale sino al soddisfo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento e con applicazione di valori minimi attesa la non complessità delle questioni trattate, con distrazione a favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto richiesta. Si ravvisa la sussistenza di motivi di equità sostanziale per disporre la compensazione delle spese di lite fra il convenuto ed il terzo chiamato in causa. P_
Spese di CTU, e come già liquidate in giudizio, definitivamente a carico del convenuto P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona del Sindaco p.t. legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante, e con la chiamata in causa del in Controparte_2 persona dell'Amministratore p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità del convenuto , nella misura di cui in Controparte_1 motivazione, lo condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, della somma di Euro 7.305,13, oltre interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (16/01/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza gli interessi di mora al saggio legale sino al soddisfo;
-rigetta tutte le domande proposte dal nei confronti del terzo chiamato in Controparte_1 causa Controparte_2
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte attrice, che si liquidano in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNAPAI come per legge, con attribuzione all'Avv.
Salvatore Aiello per dichiarato anticipo;
-nulla per le spese di giudizio in relazione ai rapporti fra il Controparte_2
da una parte, e e , dall'altra parte;
[...] Parte_1 Controparte_1
- le spese di CTU, come già liquidate nel corso del giudizio, poste definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Salerno, lì 26/9/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa segnata al RGN 1804/2019, oggi 26/9/2025, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione, nella persona del giudice onorario Dr. Francesco Saverio
Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1804 dell'anno 2019 TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza San Gaetano n. 47, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Salvatore Aiello, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Rosalinda Amabile e Anna Attanasio, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, presso il Palazzo di Città, Settore Avvocatura dell'Ente, come da procura in atti
-CONVENUTO
E
in persona dell'Amministratore p.t. legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Troisi, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Pontecagnano-Faiano, alla Via Veneto n.14, come da procura in atti,
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni ex art. 2051 c.c.
Discussa all'udienza del 26/9/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 08/02/2019, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 16/01/2018. A sostegno della domanda veniva dedotto che, nella data indicata, alle ore 15,00 circa, esso attore, nel percorrere a piedi il marciapiede di Piazza XXIV Maggio in Salerno,
-lato destro direzione mare-, “scovolava sulle griglie metalliche ivi ubicate, rese viscide dalla pioggia caduta rovinando a terra e riportando gravi lesioni alla spalla destra” (v. pag. 1 citazione). Che la caduta avveniva in quanto le citate griglie erano” prive di misure antiscivolo”. Che veniva immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cava dei Tirreni, ove gli veniva diagnosticato “la frattura plurima scomposta del terzo medio della clavicola destra”. Che seguiva intervento chirurgico di riduzione della frattura e periodi di cure e terapie, come attestati dai certificati medici e cartelle cliniche allegate. Ha, quindi, dedotto una responsabilità del convenuto
Ente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, da quantificarsi a seguito di CTU, con accessori di legge, e vinte le spese di lite.
Si costituiva tempestivamente il con comparsa del 02/5/2019 che Controparte_1 impugnava e contestava tutto l'avverso dedotto. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, assumeva, le griglie sulle quali era scivolato l'attore si appartenevano al
[...]
come da Convenzione intercorsa fra l'Ente ed il detto Condominio. Precisava, Controparte_2 altresì, che in data 09/9/2008 si stipulava l'atto di cessione al detto Condominio dell'area ove erano stati costruiti garage interrati e stalli pertinenziali, con allegato regolamento condominiale dal quale emergeva che il concessionario assumeva ogni responsabilità per danni ed inconvenienti CP_2 ai pedoni in dipendenza della cattiva esecuzione/manutenzione delle intercapedini, griglie ed opere comunque a servizio dei locali interrati e seminterrati. Chiedeva, pertanto, di chiamare in causa il detto condominio quale unico soggetto tenuto a rispondere dei danni lamentati dall'attore.
Contestava, ad ogni modo il fatto storico come denunciato dall'attore, ed eccepiva il fatto del danneggiato nella causazione dei danni. Ha concluso, quindi, per la chiamata in causa del terzo, per il rigetto della domanda di parte attrice, vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa del 25/10/2019 si costituiva il
[...]
che impugnava l'atto di chiamata in causa. Eccepiva la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva. Precisava che nell'atto di cessione volontaria del 09/9/2008-citato anche dal Comune- era previsto che tutto ciò che riguardava il piano stradale, ivi comprese le opere di urbanizzazione e arredi urbani era di proprietà del . Che già prima, nell'atto di Controparte_1 consegna provvisoria del febbraio 2007, veniva precisato che “parte della superficie esterna adibita ad area pedonale (evidenziata nell'allegata planimetria come "parti completate da consegnare all'Amministrazione comunale"), realizzata con pavimentazione in pietra lavica e listelli di cotto, con inserimenti di griglie di ventilazione in acciaio zincato”, veniva presa in possesso dal P_
. Ne faceva derivare, dunque, che gli arredi urbani di Piazza XXIV Maggio, comprese le
[...] griglie rientravano fra i beni sottoposti alla vigilanza e manutenzione del . Controparte_1
Aggiungeva, infine, che già nell'anno 2009 il aveva provveduto alla Controparte_1 manutenzione delle dette grigie, con ciò evidenziandosi che il suolo di Piazza XXIV Maggio su cui insistono le grate, è di proprietà esclusiva del . Nel merito, contestava la domanda Controparte_1 dell'attore in quanto non vi era alcuna prova che la caduta dell'attore fosse stata provocata dalla scivolosità delle griglie. Ha concluso, quindi, per la declaratoria di estromissione dal giudizio, nel merito per il rigetto della domanda in quanto non provata, e comunque per la declaratoria di responsabilità esclusiva del convenuto . Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., espletata la prova orale come ammessa, dato ingresso alla CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies. Discussione tenutasi in modalità cartolare
La domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
1. La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Recita l'art. 2051 c.c.:” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Suprema Corte ha affermato che la norma trova applicazione anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, precisando che: “in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un rapporto causale fra la inidoneità o mancanza della segnaletica ed un sinistro deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, n.
13364/2014)”.
All'esito dell'istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese dell'ente pubblico, è risultata dimostrata la custodia in capo al del tratto di Piazza/marciapiede in esame. P_
Trattasi invero di porzione di Piazza aperta al pubblico per recarsi nei diversi uffici pubblici e locali commerciali, o semplicemente per raggiungere il Lungomare di Salerno. Si tratta cioè, di una zona molto frequentata dai pedoni, secondo il percorso adibito a marciapiede e pacificamente aperto al pubblico con oneri manutentivi a carico esclusivo del il quale del resto non ha depositato P_ alcunché in senso contrario.
In vero, si rileva dall'atto di cessione volontaria del 09/9/2008, all'art. 3, lettera d) che è esplicitamente stabilito che:” rimane di proprietà del Comune di Salerno il suolo al livello del piano stradale…al di sotto del quale è stata realizzata la struttura interrata”. Ne consegue che le grate, pur avendo la funzione di areare i sottostanti garages, formano parte integrante del piano di calpestio della Piazza che è aperta al pubblico.
Trattasi di circostanza non è stata adeguatamente smentita dalla documentazione prodotta dal peraltro, agli atti di causa vi è prova dell'intervento di manutenzione del alle dette P_ P_ griglie eseguito in data successiva all'evento per cui è causa. Con ciò evidenziandosi la proprietà dell'area in capo all'Ente con il conseguente onere manutentivo sullo stesso cedente.
Con riferimento poi, alla contestata applicabilità della disciplina di cui all'art.2051 cc e quindi alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi compresi marciapiedi, non possono essere condivise le argomentazioni difensive di parte convenuta a fronte dell'ormai costante orientamento della suprema Corte. In vero, va ricordato come la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili. In particolare, l'art. 14, I c., del C.d.s. statuisce che:” gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Va, in definitiva, ribadito che l'ente è titolare degli oneri di manutenzione di una Piazza P_ aperta al pubblico transito e si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della Piazza o delle sue pertinenze.
Pertanto, tale responsabilità anche nei casi nei quali sia convenuta la PA rimane esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai pedoni nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306;
Cass.
5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.
7.4.2010 n. 8229).
Dalla custodia in capo al dei luoghi dove si è verificato il sinistro, trattandosi di una Piazza P_ all'interno della perimetrazione del centro abitato con effettiva possibilità di controllo da parte del ne deriva l'indubbia operatività della disciplina di cui all'art.2051 c.c. sussistendo in capo P_ al comune il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa.
Da quanto esposto consegue che vanno rigettate tutte le domande proposte dal convenuto P_ nei confronti del terzo chiamato in causa. CP_2
2. Appurata l'operatività della disciplina di cui all'art.2051 c.c. e documentata la custodia del luogo del sinistro in capo alla parte convenuta, è stata altresì dimostrata la concreta causa del danno eziologicamente connessa alla scivolosità della grata.
Il rapporto della P.M., pacificamente prodotto in causa facendo rinvio allo stesso tutte le parti, descrive le dimensioni dell'insidia in modo ragguardevole, individuando nella grata bagnata e nell'assenza di “misure antiscivolo” la prova sulla natura dell'ostacolo, confermando la sua pericolosità, atteso che gli stessi Agenti sollecitavano il pronto intervento per l'apposizione di misure antiscivolo, in quanto i luoghi non erano idonei alla sicurezza degli utenti. La teste ha poi confermato la storicità del sinistro in danno dell'attore, avendo fatto Testimone_1 parte della pattuglia dei Vigili che ha proceduto ai rilevi del sinistro.
La coincidenza del luogo della caduta con la presenza di una significativa anomalia, grata bagnata e scivolosa, ed il suo essere nel passaggio consente di ritenere “più probabile che non” che la caduta dell'attore sia dipesa dalla situazione di pericolo presente sulla Piazza.
D'altra parte, ed al contrario in fatto, il documentato nella relazione della PM, con richiesta di intervento per apporre misure antiscivolo, fa propendere per una anomalia della cosa preesistente da qualche tempo rispetto al momento del sinistro, dovendosi perciò escludere il caso fortuito.
3. Tuttavia, l'esito dell'istruttoria ha visto dimostrato anche il contributo colposo, da ritenere concorrente, del pedone in misura che si valuta al 50% per i motivi che seguono.
È infatti incontestata la piena visibilità dei luoghi essendo il sinistro occorso nel primo pomeriggio
(ore 15,00), è poi incontestato che il pedone pur avendo a disposizione ampio spazio alternativo (v. foto allegate alla relazione della P.M.) ha preferito percorrere la grata di areazione. Tali elementi dovevano indurre ad una particolare e specifica attenzione, essendo ben possibile che il piano della grata fosse pienamente visibile, così come pure il fatto che lo stesso era bagnato, e ciò poteva indurre il pedone ad evitare del tutto il percorso sulla grata, ciò anche a fronte delle riferite cadute (che i marciapiedi della piazza XXIV Maggio in Salerno, in caso di pioggia, sono infatti spesso teatro di rovinose cadute-così in citazione a pag. 2).
A ciò aggiungasi che il pedone non ha evidentemente fatto uso adeguato del percorso alternativo offerto dalle dimensioni della Piazza, cadendo rovinosamente a terra.
Si ritiene insomma che la caduta, individuata nella grata bagnata e priva di misure antiscivolo sia dipesa anche dalla condotta del pedone il quale, per probabile distrazione, non è stato in grado di porre condotte alternative quali superamento della grata deviando il proprio incedere ed optare per il percorso alternativo in considerazione del maggiore rischio della grata viste le condizioni della stessa
(bagnata e priva di presidi antiscivolo)
D'altra parte, resta indubbia l'anomalia insidiosa per chi procede su tale tratto sia per essere in pieno centro sia per essere posta in una zona priva di analoghe problematiche (salvo la presenza di numerose griglie di aerazione per il sottostante garages).
Il pari concorso del pedone non consente di ritenere interrotto il nesso causale, in ragione del fatto che il aveva lasciato libero l'accesso senza l'adozione delle dovute cautele pur essendovi P_ tenuto. Il quale corresponsabile per le ragioni dette, deve pertanto rispondere dei danni P_ cagionati, in misura ridotta del 50%.
4. Sul quantum liquidabile a titolo di danni.
Parte attrice reclama danni patiti in conseguenza delle lesioni personali, a titolo non patrimoniale e patrimoniale per le sole spese mediche.
Ad esito delle indagini peritali svolte dal nominato CTU, e dalla documentazione medica in atti, è risultato che l'attore a seguito del sinistro ha riportato “una frattura pluriframmentaria della clavicola destra”, derivandone una ITT di gg.5, una ITP al 75% per gg. 25, una ITP al 50% per gg.30, ed una
ITP al 25% per gg. 20, ed infine un danno biologico permanente pari al 4,5%.
Al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il quantum riconosciuto - si determina sulla base del calcolo che segue, facendo riferimento – trattandosi di lesione con i. p. non superiore al 9%– alle tabelle del Tribunale di Milano come aggiornate secondo le indicazioni della Suprema Corte (cass. civ. sez. III n.12408/11).
Passando al conteggio vero e proprio, all'attore di anni 25 all'epoca del sinistro, Parte_1 determina l'invalidità temporanea totale in euro 575,00, per I.T.P. al 75% in euro 2.156,25, per ITP al 50% in euro 1.725,00, per ITP al 25% euro 575,00, per danno biologico al 5% come accertato dal
CTU in euro 9.579,00; sono documentate spese mediche per euro 590,00. E così per l'importo totale di euro 14.610,25. Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.
Vi è inoltre una maggiorazione della somma liquidata per il danno biologico - permanente - quale espressione anche della componente morale, che trova, nel caso, corretta espressione media nel valore del punto base indicato dalle tabelle milanesi, in quanto presumibile sulla base della natura ossea delle lesioni riportate con inevitabili algie nel corso del tempo
Considerato il concorso al 50% spetta la complessiva somma di euro 7.305,13, importo attualizzato alla data della presente sentenza.
Su tale importo, già rivalutato, vanno computati gli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (16/01/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza i soli interessi al saggio legale sino al soddisfo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento e con applicazione di valori minimi attesa la non complessità delle questioni trattate, con distrazione a favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto richiesta. Si ravvisa la sussistenza di motivi di equità sostanziale per disporre la compensazione delle spese di lite fra il convenuto ed il terzo chiamato in causa. P_
Spese di CTU, e come già liquidate in giudizio, definitivamente a carico del convenuto P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona del Sindaco p.t. legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante, e con la chiamata in causa del in Controparte_2 persona dell'Amministratore p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità del convenuto , nella misura di cui in Controparte_1 motivazione, lo condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, della somma di Euro 7.305,13, oltre interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (16/01/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza gli interessi di mora al saggio legale sino al soddisfo;
-rigetta tutte le domande proposte dal nei confronti del terzo chiamato in Controparte_1 causa Controparte_2
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte attrice, che si liquidano in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNAPAI come per legge, con attribuzione all'Avv.
Salvatore Aiello per dichiarato anticipo;
-nulla per le spese di giudizio in relazione ai rapporti fra il Controparte_2
da una parte, e e , dall'altra parte;
[...] Parte_1 Controparte_1
- le spese di CTU, come già liquidate nel corso del giudizio, poste definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Salerno, lì 26/9/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero