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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa Erica PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. POLIMENO CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA COSIMO RIDOLFI N. 6 PISA, giusto mandato in atti
ATTORE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA
CONVENUTA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/01/2025, ha dedotto di essere una Parte_1
persona con disforia di genere acclarata da specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione e segnatamente nel percorso ormonale, avviato fin dall'età di 16 anni.
Ha spiegato che, per l'effetto dell'accertata incongruenza di genere, è identificata con il genere femminile ed è conosciuta con il nome di . Ha precisato di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia estetica Per_1
per femminilizzare il suo aspetto, una mastoplastica additiva nel 2012 e una rinoplastica nel 2022, nonché ad un trattamento di epilazione definitiva attraverso il laser per rimuovere definitivamente i peli dal volto e dal corpo. Tanto dedotto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di Savona di autorizzare l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile e disporre la rettificazione degli atti di stato civile, con rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da a . Pt_1 Per_1
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha depositato:
• valutazione psicodiagnostica del 19.6.2024a firma dello psicologo psicoterapeuta Dott. el Persona_2
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini. Da tale relazione emerge: vive stabilmente nel Per_1
ruolo femminile, ha completato un processo di comingout e riconoscimento sociale in tutti gli ambiti della sua vita: individuale, familiare, lavorativo e relazionale. Ad oggi l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente femminilizzati, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza: il ruolo di genere femminile è vissuto in modo spontaneo e privo di artificiosità. è riconosciuta da tutti come Per_1
femmina e gli altri si relazionano a lei come tale. Al momento attuale non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere effettuata da . L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, Per_1
frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale e chirurgia di riassegnazione di sesso. Si ritiene che non sussistano controindicazioni all'intervento di
Riassegnazione Chirurgica di Sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/82, e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita della paziente. Si concorda con la paziente la continuazione del percorso di supporto psicologico nel periodo precedente e successivo all'intervento chirurgico, per monitorare ed elaborare i vissuti emotivi inerenti la percezione di un nuovo schema corporeo. La paziente è informata e consapevole delle modalità, dei vantaggi e degli svantaggi dell'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso tramite vaginoplastica, delle sue implicazioni e del suo carattere di non reversibilità. Ha come prospettiva un notevole miglioramento della sua qualità di vita”. Più nel dettaglio, nella relazione si legge (si riportano di seguito ampi stralci): vive stabilmente nel genere femminile e porta avanti una terapia ormonale Per_1
femminilizzante che ha modificato profondamente il suo aspetto. Da tempo valuta l'opportunità di sottoporsi all'intervento di RCS tramite vaginoplastica, ed arriva al momento attuale alla piena consapevolezza delle sue modalità e implicazioni e quindi alla decisione di avviare le procedure necessarie per effettuare la chirurgia. decide di affrontare la questione dell'adeguamento dei genitali all'identità Per_1
di genere femminile percepita nel momento in cui da un lato sperimenta un equilibrio personale che le consente di poter affrontare la tematica, e dall'altro lato sente come non più rimandabile la valutazione stessa, in quanto la discrepanza tra i caratteri sessuali anatomici maschili e l'identità psicologica femminile
è diventata troppo grande, procurando un disagio non più sostenibile. Le persone significative la supportano nel suo percorso di affermazione del genere femminile. durante il percorso psicodiagnostico si Per_1
presenta regolarmente e puntualmente ai colloqui, mostrando un atteggiamento molto disponibile e collaborativo. Frequenta le sedute di valutazione in modo assiduo: ciò denota una grande motivazione e un atteggiamento collaborativo e produttivo rispetto al lavoro psicologico. I colloqui di supporto vengono mantenuti durante la prima fase di terapia ormonale, si concorda la prosecuzione degli stessi nel periodo a ridosso dell'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso, prima e dopo lo stesso. Risponde alle domande che le sono poste in modo aperto e sincero, dato che emerge anche dalla compilazione dei test. Mostra di possedere buone capacità critiche e riflessive. Durante il percorso valutativo si assiste a maturazione e presa di consapevolezza rispetto alle tematiche relative alla sua identità di genere, e una ponderatezza nelle scelte relative al percorso di affermazione di genere femminile che denota maturità e rappresenta un buon indicatore prognostico rispetto al futuro. In generale l'atteggiamento nei confronti della valutazione risulta adeguato e produttivo…IA adotta attualmente un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo femminile, con modalità spontanee, senza manierismi o artificiosità che risultino eccessivi o inadeguati. L'adozione del ruolo di genere femminile è acquisita progressivamente durante il percorso di consapevolezza avvenuto già a partire dall'età infantile, fino ad arrivare alla stabilità attuale. Risulta decisivo l'avvio della Gender Affirming Hormone Therapy (terapia ormonale sostitutiva) femminilizzante, iniziata ormai molti anni fa. Si presenta stabilmente al femminile dall'avvio dell'assunzione di ormoni, data anche la decisione di vivere come donna e il fatto che riconosciuta come tale dalle persone di riferimento del suo contesto sociale come tale. Vive tale ruolo con soddisfazione in quanto corrispondente all'identità di genere psicologica percepita. L'aspetto è sempre curato e adeguato alla situazione clinica. La scelta del nome femminile è stata effettuata alcuni anni fa ed è mantenuta tale. Il ruolo femminile è vissuto da Per_1 Per_1
con naturalezza e spontaneità; le abilità sociali appaiono ottime, nella gestione dell'espressione di genere femminile e in generale nelle interazioni con le altre persone, a tutti i livelli (familiare, relazionale, lavorativo). In tutti i colloqui la paziente appare lucida, cosciente, ben orientata nel tempo e nello spazio e rispetto alla propria persona. L'eloquio è spontaneo e fluido e il linguaggio adeguato al livello socioculturale.
La mimica è vivace e corrisponde ai contenuti della conversazione, il tono dell'umore appare eutimico. Il corso del pensiero appare congruo e regolare, sia per forma sia per contenuti. In generale mostra un Per_1
buon livello cognitivo, sufficiente per esprimere un pieno consenso informato alle procedure chirurgiche, e una gamma di esperienze di vita sufficientemente ampia, che le consentono di vivere la sua condizione nel migliore modo possibile, compiendo scelte ponderate e consapevoli, e lavorando, oltre che su sé stessa, sui diversi ambienti di vita (famiglia, relazioni, amici, ambiente lavorativo) nell'espressione della sua identità di genere e nella costruzione di una rete sociale solida. Durante i colloqui mostra una buona Per_1 intelligenza di tipo astratto e simbolico, capacità introspettive e riflessive, unitamente a sviluppate abilità di critica e di giudizio. La paziente inoltre dimostra di possedere buone strategie di adattamento e fronteggiamento delle situazioni di stress. Altrettanto buoni e adeguati appaiono il controllo e l'espressione delle emozioni. Il percorso valutativo conferma l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza dell'identità di genere femminile. IA manifesta sentimenti disforici rispetto all'identità di genere fino dall'età infantile e adolescenziale, che la portano a una lunga riflessione sulla sua identità di genere, con una naturale espressione di genere femminile che è presente fino dall'età infantile. Ha esperienze di crossdressing fino dall'età infantile, indossando di nascosto gli abiti della sorella. Manifesta da sempre interesse e attrazione per giochi e passatempi femminili, desiderio di cambiamento dei caratteri sessuali del corpo, crescente identificazione con il genere femminile, e sviluppo di una progettualità di vita significativa come donna. Con la preadolescenza e lo sviluppo puberale il disagio legato alla presenza di caratteri sessuali del sesso biologico maschile aumenta in modo significativo, come frequentemente accade nelle persone transgender. Infatti, il corpo accelera lo sviluppo dei caratteri sessuali legati al sesso biologico, mentre l'identità psicologica si sviluppa nella direzione opposta, aumentando l'incongruenza di genere e di conseguenza il disagio psicologico ed emotivo. A partire dai 16 anni di età inizia ad assumere ormoni Per_1
femminilizzanti, e contemporaneamente a lavorare svolgendo varie occupazioni per poter vivere liberamente come donna: si presenta stabilmente al femminile a partire dai circa 20 anni di età. A 21 anni si trasferisce a San Paolo, dove è seguita nel suo percorso medico ormonale dal CRT (centro per persone transgender dell'Università di San Paolo). Nel 2015 si trasferisce in Italia dove lavora svolgendo varie occupazioni e dove vive tuttora. Inizialmente vive a Massa, poi dal 2022 si trasferisce in Liguria, ad Andora (SV) dove vive tuttora. Andora è una cittadina sul mare dove si integra molto bene, ed è riconosciuta come donna Per_1
da tutti. Nel tempo si sottopone a interventi di chirurgia estetica per femminilizzare il suo aspetto, Per_1
una mastoplastica additiva nel 2012 e una rinoplastica nel 2022. Effettua anche un trattamento di epilazione definitiva attraverso il laser per rimuovere definitivamente i peli dal volto e dal corpo…Intorno al 2020 riferisce un periodo di depressione, probabilmente dovuto alla disforia di genere, alle problematiche familiari sperimentate in passato e allo stress dei vari trasferimenti vissuti, che viene curata con terapia farmacologica per circa quattro mesi. Attualmente mostra grande stabilità a livello di umore e un Per_1
buon equilibrio psicologico. Dal punto di vista dell'orientamento sessuale mostra da sempre una Per_1
preferenza esclusiva per individui di sesso maschile, con cui ha esperienze di relazione a partire dai 14 anni di età, con i primi rapporti sessuali avvenuti intorno ai 17/18 anni. Da sempre riporta un disagio crescente verso i caratteri sessuali del corpo legati al sesso biologico maschile, che creano sofferenza e limitazioni nella sfera sessuale, spingendo ancora di più alla decisione di modificare i caratteri sessuali del corpo Per_1 attraverso la GAHT (Gender Affirming Hormone Therapy) e le procedure chirurgiche di riassegnazione di sesso. La presenza dei genitali maschili è infatti da sempre fonte di grande disagio a livello estetico e sessuale, ed è vissuta come una forte limitazione che le impedisce di portare avanti relazioni significativamente lunghe con uomini…IA ottiene la certificazione psicodiagnostica di Disforia di Genere presso il Consultorio
Transgenere di Torre del Lago Puccini a febbraio 2021, dove viene confermata la disforia di genere già individuata in Brasile. inizia una terapia ormonale sostitutiva femminilizzante (GAHT) già a 16 anni Per_1
in Brasile, che viene poi proseguita in modo continuativo effettuando esami e controlli medici prima presso il CRT di San Paolo e in seguito da specialisti privati in Italia. Dall'inizio del 2024 è seguita dalla Dott.ssa endocrinologa specialista in questo tipo di terapie. Assume antiandrogeni ed estrogeni Persona_3
(Spironolattone ed Estreva gel). Si sottopone ad analisi e controlli medici regolari per monitorare gli esiti della terapia ormonale femminilizzante e il suo stato di salute. Si può affermare la continuità della terapia ormonale femminilizzante portata avanti da fino Per_1
dai 16 anni di età. La terapia ormonale femminilizzante provoca a un deciso cambiamento delle forme Per_1
corporee al femminile. Si assiste alla diminuzione dei peli sul viso e sul corpo, allo sviluppo del seno, che raggiunge una dimensione significativamente grande in armonia con le forme corporee. La massa grassa del corpo tende a distribuirsi sui fianchi e sulle natiche, contribuendo all'assunzione di forme femminili. Il funzionamento dei genitali maschili (eccitazione, erezione, eiaculazione) viene inibito fortemente dall'azione degli ormoni femminilizzanti consentendo a una vita affettiva e sessuale sempre più appagante, pur Per_1
con il permanere disagio dovuto alla presenza fisica dell'organo maschile che necessita di essere risolto attraverso le procedure chirurgiche per le quali richiede ad oggi l'autorizzazione presso il Tribunale di residenza. non riporta significativi effetti collaterali conseguenti all'uso di ormoni femminilizzanti. Per_1
Riferisce un iniziale calo di energia e forza fisica conseguente all'assunzione di antiandrogeni, tuttavia poi rientrato e compensato dalla soddisfazione di osservare e percepire la femminilizzazione del corpo. Riporta alcune oscillazioni timiche iniziali, con successiva stabilizzazione del tono dell'umore. Riferisce una sensazione di maggiore morbidezza della pelle, un sempre maggiore gradimento del suo aspetto e una progressiva crescita del benessere psicofisico, con un senso di maggiore libertà e una crescente e gratificante cura del suo aspetto e dell'espressione di genere femminile attraverso abbigliamento, trucco e acconciatura.
La preferenza sessuale di è eterosessuale, con attrazione esclusiva per individui di sesso maschile. Per_1
Nella vita sessuale la presenza del pene è vissuta come un ostacolo e un disagio verso il raggiungimento del piacere sessuale e della serenità nella relazione con il partner. Dai circa 18 anni di età, poco dopo l'avvio dell'assunzione di ormoni femminilizzanti, vive stabilmente al femminile, presentandosi come donna Per_1
e venendo riconosciuta universalmente come tale in tutti gli ambiti della sua vita. In seguito all'assunzione di ormoni riporta un miglioramento dell'umore, un rafforzamento del suo senso di identità femminile, una sempre maggiore integrazione della sua identità di genere psicologica con quella corporea. L'assunzione di ormoni femminilizzanti consente a di sperimentare completamente la vita nel ruolo di genere Per_1
femminile, con la messa in atto di un funzionamento psicologico e di reazioni emotive tipiche del genere femminile. L'azione della terapia ormonale si manifesta anche nell'ambito della sessualità. Dal punto di vista del funzionamento dei genitali riporta una decisa diminuzione delle erezioni spontanee, il calo della Per_1
produzione di liquido seminale, e in generale una minore eccitazione dal punto di vista genitale. Questo rappresenta un grande sollievo in quanto l'organo maschile è vissuto con un sempre maggiore senso di estraneità rispetto al corpo che si sviluppa in senso femminile. Riferisce uno spostamento della sessualità da una componente più fisica a una più mentale, caratterizzata dal desiderio di soddisfare bisogni di coinvolgimento, protezione, romanticismo più propri di una storia d'amore, in cui ovviamente sia presente una parte fisica che però appare connotata da fantasie a carattere sempre più passivo e in cui compare il bisogno di avere una vagina anziché il pene. La presenza dell'organo maschile risulta sempre meno
“invadente” grazie all'azione degli ormoni, con lo sviluppo di sensibilità in altre parti del corpo, come ad esempio il seno. In generale la perdita di funzionalità a livello dei genitali maschili favorisce nel suo Per_1
percorso decisionale rispetto all'effettuazione della chirurgia di riassegnazione di sesso. Afferma di immaginarsi sempre con una vagina e di essere fortemente determinata a completare il suo percorso di affermazione di genere con la chirurgia… IA si avvicina al percorso psicologico con atteggiamento disponibile, aperto e collaborativo. La paziente presenta una personalità dotata di buone risorse sia dal punto di vista cognitivo sia da quello adattivo. Il lavoro di valutazione psicologica si svolge in modo lineare e positivo, affrontando le tematiche dell'identità di genere femminile che si sta strutturando, con aspettative adeguate rispetto al futuro. In generale riferisce un processo di maturazione durante gli anni Per_1
dell'adolescenza e della prima età adulta, raggiungendo una progressiva tranquillità rispetto al futuro e alla scelta di sottoporsi alla vaginoplastica. Durante l'avvio della terapia ormonale e nelle fasi successive riflette in modo profondo e consapevole sui cambiamenti indotti nel corpo e nel funzionamento psicologico dagli ormoni femminili, raggiungendo un livello di consapevolezza molto elevato sui suoi processi emotivi e cognitivi e sulla sua sessualità, a livello fisico e psicologico. vive nel ruolo femminile stabilmente Per_1
dall'avvio della terapia ormonale avvenuto tra la tarda adolescenza e la prima età adulta, ma l'identità femminile può dirsi intimamente presente probabilmente fin dall'età infantile e adolescenziale: si identifica in essa a livello emotivo e a livello affettivo-sessuale, sia per quanto riguarda gli schemi cognitivi che perla sua consapevolezza di genere. In tutti gli ambienti di riferimento della sua vita mostra la propria identità femminile, partendo da un'apertura verso persone significative. Viene riconosciuta come donna, e come tale le persone si relazionano a lei. La decisione di affrontare l'intervento di riassegnazione chirurgica di sesso arriva nel momento ottimale in cui ha tutti gli elementi per prendere una decisione consapevole, e l'azione della terapia ormonale è strutturata e irreversibile. appare consapevole e informata delle modalità Per_1
dell'intervento di riassegnazione di sesso, e del suo carattere di irreversibilità. È consapevole delle implicazioni di tale intervento a livello fisico, psicologico e sessuale. Con il passare del tempo, Per_1
dimostra lucidità ed intelligenza nell'interrogarsi sugli aspetti caratteriali che l'hanno accompagnata nella crescita e nello sviluppo psicosessuale, e cerca di prendere coscienza dei propri meccanismi psichici riconoscendone i limiti e i problemi connessi. La qualità di vita della paziente appare decisamente migliorata da quando ha potuto esprimere l'identità di genere che riconosce intimamente come propria, e che ha progressivamente costruito e integrato attraverso la sua esperienza di vita nel ruolo femminile, il percorso psicoterapeutico e le terapie mediche cui si sottopone con profitto…Dall'esame dei test somministrati a si evince la presenza di Disforia di Genere. Il disagio verso i caratteri sessuali maschili assegnati alla Per_1
nascita è clinicamente significativo. Sono presenti identificazione e desiderio di cambiamento nel genere femminili. Si rilevano lievi stati di ansia e deflessioni del tono dell'umore, con tendenza all'alienazione. La personalità appare connotata da buon funzionamento. Non si riscontra la presenza di disturbi della personalità. Si assiste a un significativo miglioramento della salute psicofisica di a seguito dell'avvio Per_1
della terapia ormonale sostitutiva femminilizzante e della vita stabile nel ruolo femminile. Si può dichiarare al momento attuale in l'assenza di problematiche psicopatologiche e di disturbi della personalità. È Per_1
presente Disforia di Genere di tipo MtF (Male-to-Female)”;
• relazione a firma della Dott.ssa , endocrinologa, del 3.6.2024. Persona_3
Per la Procura della Repubblica nessuno si è costituito né è comparso.
Il Giudice all'udienza del 21.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato le parti a precisare le proprie conclusioni e, quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, mentre il menzionato art. 31 D. Lgs.
01.09.2011 n. 150 recita, al 4° comma, “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta “il sesso del bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso
“biologico”.
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. In questi casi si parla di transessualismo;
infatti, secondo la dottrina medico legale, transessuale è il soggetto che, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all'altro genere, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.
Il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo, ma si preoccupi della mancata corrispondenza tra il sesso attribuito ad una persona con l'atto di nascita e quello che, a causa di “intervenute modificazioni” possa essere stato riscontrato in una fase successiva.
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando “lo ritenga necessario”, sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
È stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n. 161, ad effettuare una lettura
“personalistica” della legge n. 164 del 1982, definendola come espressione di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità”, strumento per la “ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche” del transessuale.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico di adeguamento.
Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali”, requisito che la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato come necessità dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, sebbene dalla lettera della legge non si ricavi immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare, potendosi ritenere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari
(che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, del seno), per la quale è normalmente sufficiente effettuare delle cure ormonali, e non anche una modifica dei caratteri sessuali primari (ossia gli organi genitali e riproduttivi), che richiede, invece, una operazione chirurgica particolarmente invasiva.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale risponda ad una qualche esigenza prevalente rispetto a quella sottesa alla diversa interpretazione, maggiormente coerente con la realtà attuale del transessualismo, per la quale la rettificazione di sesso prescinde dall'esecuzione di un intervento chirurgico demolitivo ricostruttivo.
Si deve premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
In ogni caso, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Ed ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 11/10/2018, n. 55216 ha poi statuito che “sussiste una violazione dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente che non preveda la possibilità di ottenere la modifica del nome di un individuo iscritto nel registro dello stato civile come persona di sesso maschile, ma la cui identità sessuale è oramai pacificamente di genere femminile, seppure ancora nell'attesa di un'operazione chirurgica di transizione sessuale”.
Di recente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sez. I, 27/02/2020, n. 1888 ha ribadito “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (così pure Trib. Monza sez. IV, 04/02/2020, n. 254; Trib. Bari sez.
I, 07/02/2019, n. 585 che ha osservato come “tra i diritti personalissimi che costituiscono il patrimonio ineluttabile della persona umana, e che la Repubblica italiana, per solenne dichiarazione contenuta nell'art,
2 della Carta, riconosce e garantisce, è senz'altro da annoverare anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo intangibile diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che il soggetto medesimo "sente" di essere (cd. autopercezione). Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche quello di identità sessuale, con l'ulteriore precisazione che tale ultimo concetto va ricostruito, non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale. Ebbene, a prescindere dalla disputa dogmatica se la dignità umana sia un diritto, oppure, un valore, è indubitabile che la tutela della dignità implichi, necessariamente, il rispetto dell'insieme dei valori di cui l'individuo è portatore, in modo tale da permettere all'individuo di vivere i predetti valori con la massima libertà. D'altronde, se è vero che l'identità di genere, sotto il profilo relazionale, può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa, ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici;
tale ingiusta compressione si configurerebbe, soprattutto, al cospetto del rischio concreto che l'imposta modificazione chirurgica venga a risolversi in un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art, 32 della Carta. Non vi sono, infatti, interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico;
tali interessi superiori non possono essere ravvisati né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari”; Trib. Vercelli,
27/12/2018, n. 561; Corte appello Torino sez. famiglia, 28/03/2018, n. 569; Trib. Pavia sez. II, 16/01/2018;
Trib. Roma sez. I, 04/08/2017, n. 15902).
Da ultimo, la Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 ha magistralmente ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in subiecta materia nei termini che seguono: “la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità (l'art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico-sessuali»).
Le questioni non riguardano dunque il tema - contiguo, ma diverso - dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita.
Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali,
l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse
«nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie».
La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici».
Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» - si è precisato - «appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere».
Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).
L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.
I primi tre commi della norma stabiliscono che le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ove non diversamente disposto, sono regolate dal rito ordinario di cognizione (comma 1); la competenza spetta al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza dell'attore (comma 2);
l'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero
(comma 3).
Il comma 4 dell'art. 31 - qui oggetto di censura - dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3».
Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma).
Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.
Un ritorno a forme procedimentali più snelle deriverebbe dall'attrazione delle controversie di rettificazione nell'ambito di applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, attrazione delineatasi nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)”.
Nella sentenza della Consulta, quindi, si osserva: “la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)”.
Muovendo da tali presupposti la Corte Costituzionale, nella decisione citata, ha concluso: “deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella fattispecie, parte ricorrente chiede sia l'autorizzazione a sottoporsi ai necessari interventi chirurgici sia la rettificazione degli atti anagrafici, peraltro rappresentando modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute (trattamento ormonale, abbigliamento, interventi estetici, epilazione, ecc.) senz'altro sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Emerge, infatti, dalla documentazione medica che parte attrice ha già da tempo intrapreso il percorso per la transizione di genere mediante l'avvio del trattamento ormonale e ha intenzione di sottoporsi ad ogni trattamento di carattere medico chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, poiché la transizione è necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attorea va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da Parte_1
maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome ”, ordinandosi all'ufficiale Per_1
di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quella di “sesso femminile” nei documenti riconducibili a parte attrice.
Sotto tale ultimo profilo va osservato che l'art. 31 d.lgs. 150/11 (come già l'art. 2, quinto comma, l. 164/82) ricollega la rettifica dell'atto di nascita alla sentenza che accoglie la domanda. Si tratta infatti di una rettifica sui generis diversa da quella, prevista dall'art. 95 ss. D.p.r.
3.11.2000 n. 396 sullo stato civile, che si opera con decreto e riguarda sostanzialmente l'emenda di errori materiali.
Non vi è motivo per non accogliere infine la domanda proposta per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei caratteri sessuali, benchè, nel caso di specie, alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, la stessa non appaia strettamente necessaria, in quanto effettivamente le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute
(trattamento ormonale, abbigliamento, interventi estetici, epilazione, ecc.), così come prospettate, sembrano a giudizio del Collegio sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attorea va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da Parte_1
maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ ”, ordinandosi all'ufficiale Per_1
di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quella di “sesso femminile” nei documenti riconducibili a parte attrice.
Va accolta infine la domanda proposta per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
15/2025 R.G., in accoglimento della domanda di parte attrice per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, così provvede:
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Andora di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nata in [...]
BRASILE il 02/05/1988, (C.F. , con variazione del genere da maschile a C.F._1
femminile e con modifica del nome da a;
Pt_1 Per_1
• autorizza parte attrice a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e/o territoriali al fine di ottenere la correzione degli atti e documenti da tali uffici provenienti;
• autorizza parte attrice a sottoporsi all'intervento di adeguamento chirurgico del sesso, con ogni pratica ed adempimento connesso;
• autorizza parte attrice a sottoporsi a tutti i trattamenti medici e chirurgici necessari allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella camera di consiglio in data 21/02/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta