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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1794/2023 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...] , residente in [...]
n.167, c.f. , elettivamente domiciliata in Vittoria, Via Garibaldi n.73, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Anguilla, c.f. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti da parte ricorrente.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, Parte_1
contratto con , in ER (Albania) il giorno 18.02.2009, trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Vittoria al n. 49, Parte I, serie C, anno 2018, e dal quale sono nati i figli il Per_1
06.04.2011 e il 04.09.2014; Per_2
la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione, pronunciata con sentenza n. 406/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata in data 09.03.2023, ha chiesto, altresì, di confermare le statuizioni rese in sede di separazione, ovvero disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del resistente una volta a settimana presso gli Assistenti sociali del Comune di Vittoria, porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie, assegnare alla ricorrente la casa coniugale ed, infine, legittimare la ricorrente a percepire in via esclusiva le somme erogate dall' a CP_2
titolo di assegno unico;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza del resistente all'udienza del 25.01.2024, il Presidente, con separata ordinanza del giorno 08.02.2024, rilevando che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da emettere e vista la sentenza di separazione giudiziale che regolava già i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, ha rinviato all'udienza del 20.11.2024; rigettate le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente ed acquisite le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere, il quale nulla ha opposto;
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio CP_1
benché regolarmente citato;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 406/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata in data 09.03.2023, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e pagina 2 di 5 dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori e , di anni tredici e Per_1 Per_2
dieci, occorre muovere, ai fini del decidere, dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.); pertanto, in linea generale, il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n.
16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
in sostanza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole” per l'interesse del minore, e questo può ritenersi, in particolare, nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si renda totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, è emersa un'evidente carenza e inidoneità educativa del resistente oltre che un disinteresse morale e materiale dello stesso nei confronti dei figli;
rileva come il sia rimasto inadempiente all'obbligo di corrispondere il relativo mantenimento in CP_1
favore dei figli, circostanza accertata in seno alla sentenza n. 1043/2021 (proc. R.G.N.R. 4720/18) emessa dal Tribunale di Ragusa in data 23.09.2021, con cui il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (cfr. doc 7 del ricorso introduttivo); inoltre, alla inosservanza dai doveri di mantenimento si aggiunge il manifesto disinteresse mostrato dal anche relativamente alla cure del rapporto affettivo, scarsamente e malamente coltivato dal padre CP_1
nei confronti dei figli, nel periodo intercorrente la separazione tra i genitori e successivamente;
ed invero, l'odierna ricorrente all'udienza del 25.01.2024 ha dichiarato che dalla separazione la stessa non pagina 3 di 5 ha avuto più nessun rapporto con resistente, il quale non vede i figli dal 2018 né li sente (cfr. verbale d'udienza del 25.01.2024); già in sede di separazione era stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, “essendo emersa pacificamente l'avvenuta commissione, da parte del , di molti dei fatti delittuosi di CP_1
aggressione fisica e verbale ai danni della ricorrente anche in presenza dei figli, suscitando in essi un profondo senso di terrore e paura verso il padre (…)”, oltre che per essere emerso, anche in quella sede, un totale disinteresse materiale e morale del padre nei confronti dei figli avendo lo stesso ammesso di non aver mai versato alcunché per il mantenimento dei minori;
essendo costante la giurisprudenza nel ritenere come l'inadempienza ed il disinteresse di un genitore verso i figli, che viola o tralascia i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti del figlio, non contribuendo al suo mantenimento, non adoperandosi per porre in essere una effettiva frequentazione dei minori, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo, nell'interesse del minore (ex multis Cass. 31 dicembre 2020 n. 29999; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587; Trib. Torino 27 febbraio 2019 n. 944 “se il padre non adempie l'obbligo di mantenimento o esercita in modo discontinuo il diritto di visita”; Trib. Bologna 13 maggio 2014; Trib.
Velletri 26 aprile 2021; Trib. Rimini 29 ottobre 2019 n. 833), va confermato quanto statuito in sede di separazione, ovvero va disposto l'affidamento esclusivo dei minori e alla ricorrente, Per_3 Per_2
con collocamento presso la stessa e la previsione che gli incontri con il padre avvengano presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria, per almeno un giorno alla settimana da concordarsi previamente con la citata struttura, al fine di incentivare una graduale ricostituzione del rapporto padre – figli;
relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da porsi in capo al padre e da versarsi alla madre in favore dei figli minori, in assenza di elementi diversi da quelli già considerati in sede di separazione tra le parti, pronunciata in data 09.03.2023, non essendo state allegate circostanze sopravvenute, avendo, inoltre la ricorrente, bracciante agricola, dichiarato di sapere che il resistente lavora in campagna e di non conoscere null'altro sul suo conto, l'assegno può essere confermato nella misura complessiva di euro 400,00 (200,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
infine, va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vittoria, Via Como n.167, alla ricorrente, essendo convivente unitamente ai figli minori;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la contumacia del resistente le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in ER Parte_1 CP_1
(Albania) il giorno 18.02.2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 49,
Parte I, serie C, anno 2018;
Affida in via esclusiva alla madre, , i figli minori e , regolamentando Parte_1 Per_1 Per_2
il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di euro 400,00 (200,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
Assegna la casa coniugale sita in Vittoria, Via Como n. 167, a;
Parte_1
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.01.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1794/2023 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...] , residente in [...]
n.167, c.f. , elettivamente domiciliata in Vittoria, Via Garibaldi n.73, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.da Anguilla, c.f. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 20.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti da parte ricorrente.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, Parte_1
contratto con , in ER (Albania) il giorno 18.02.2009, trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Vittoria al n. 49, Parte I, serie C, anno 2018, e dal quale sono nati i figli il Per_1
06.04.2011 e il 04.09.2014; Per_2
la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione, pronunciata con sentenza n. 406/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata in data 09.03.2023, ha chiesto, altresì, di confermare le statuizioni rese in sede di separazione, ovvero disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del resistente una volta a settimana presso gli Assistenti sociali del Comune di Vittoria, porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie, assegnare alla ricorrente la casa coniugale ed, infine, legittimare la ricorrente a percepire in via esclusiva le somme erogate dall' a CP_2
titolo di assegno unico;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza del resistente all'udienza del 25.01.2024, il Presidente, con separata ordinanza del giorno 08.02.2024, rilevando che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da emettere e vista la sentenza di separazione giudiziale che regolava già i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, ha rinviato all'udienza del 20.11.2024; rigettate le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente ed acquisite le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere, il quale nulla ha opposto;
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio CP_1
benché regolarmente citato;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 406/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata in data 09.03.2023, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e pagina 2 di 5 dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori e , di anni tredici e Per_1 Per_2
dieci, occorre muovere, ai fini del decidere, dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.); pertanto, in linea generale, il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n.
16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
in sostanza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole” per l'interesse del minore, e questo può ritenersi, in particolare, nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si renda totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, è emersa un'evidente carenza e inidoneità educativa del resistente oltre che un disinteresse morale e materiale dello stesso nei confronti dei figli;
rileva come il sia rimasto inadempiente all'obbligo di corrispondere il relativo mantenimento in CP_1
favore dei figli, circostanza accertata in seno alla sentenza n. 1043/2021 (proc. R.G.N.R. 4720/18) emessa dal Tribunale di Ragusa in data 23.09.2021, con cui il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (cfr. doc 7 del ricorso introduttivo); inoltre, alla inosservanza dai doveri di mantenimento si aggiunge il manifesto disinteresse mostrato dal anche relativamente alla cure del rapporto affettivo, scarsamente e malamente coltivato dal padre CP_1
nei confronti dei figli, nel periodo intercorrente la separazione tra i genitori e successivamente;
ed invero, l'odierna ricorrente all'udienza del 25.01.2024 ha dichiarato che dalla separazione la stessa non pagina 3 di 5 ha avuto più nessun rapporto con resistente, il quale non vede i figli dal 2018 né li sente (cfr. verbale d'udienza del 25.01.2024); già in sede di separazione era stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, “essendo emersa pacificamente l'avvenuta commissione, da parte del , di molti dei fatti delittuosi di CP_1
aggressione fisica e verbale ai danni della ricorrente anche in presenza dei figli, suscitando in essi un profondo senso di terrore e paura verso il padre (…)”, oltre che per essere emerso, anche in quella sede, un totale disinteresse materiale e morale del padre nei confronti dei figli avendo lo stesso ammesso di non aver mai versato alcunché per il mantenimento dei minori;
essendo costante la giurisprudenza nel ritenere come l'inadempienza ed il disinteresse di un genitore verso i figli, che viola o tralascia i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti del figlio, non contribuendo al suo mantenimento, non adoperandosi per porre in essere una effettiva frequentazione dei minori, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo, nell'interesse del minore (ex multis Cass. 31 dicembre 2020 n. 29999; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587; Trib. Torino 27 febbraio 2019 n. 944 “se il padre non adempie l'obbligo di mantenimento o esercita in modo discontinuo il diritto di visita”; Trib. Bologna 13 maggio 2014; Trib.
Velletri 26 aprile 2021; Trib. Rimini 29 ottobre 2019 n. 833), va confermato quanto statuito in sede di separazione, ovvero va disposto l'affidamento esclusivo dei minori e alla ricorrente, Per_3 Per_2
con collocamento presso la stessa e la previsione che gli incontri con il padre avvengano presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria, per almeno un giorno alla settimana da concordarsi previamente con la citata struttura, al fine di incentivare una graduale ricostituzione del rapporto padre – figli;
relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da porsi in capo al padre e da versarsi alla madre in favore dei figli minori, in assenza di elementi diversi da quelli già considerati in sede di separazione tra le parti, pronunciata in data 09.03.2023, non essendo state allegate circostanze sopravvenute, avendo, inoltre la ricorrente, bracciante agricola, dichiarato di sapere che il resistente lavora in campagna e di non conoscere null'altro sul suo conto, l'assegno può essere confermato nella misura complessiva di euro 400,00 (200,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
infine, va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vittoria, Via Como n.167, alla ricorrente, essendo convivente unitamente ai figli minori;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la contumacia del resistente le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in ER Parte_1 CP_1
(Albania) il giorno 18.02.2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 49,
Parte I, serie C, anno 2018;
Affida in via esclusiva alla madre, , i figli minori e , regolamentando Parte_1 Per_1 Per_2
il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di euro 400,00 (200,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
Assegna la casa coniugale sita in Vittoria, Via Como n. 167, a;
Parte_1
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.01.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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