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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1303 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione propone ricorso innanzi questo Tribunale per vedersi riconosciuta la Parte_1
differenza di indennità di malattia spettantigli pari ad € 5681,16, erogata parzialmente
CP_ da
CP_ L' si costituiva eccependo l'avvenuta decadenza ex art 47 DPR 639/70; nel merito eccepiva la correttezza dei calcoli nelle somme erogate a titolo di indennità di malattia,
atteso il mancato invio dei certificati di prolungamento.
Sulla eccezione preliminare di decadenza.
Essa appare infondata: non si applica alla materia che ci occupa l'art. 47 DPR 639/70.
Nel merito.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ha dimostrato documentalmente (v all da 2 a 7 al ricorso) che i certificati medici di prolungamento sono stati correttamente inviati telematicamente: ed invero in caso di prolungamento
CP_ della malattia la comunicazione ad non deve essere fatta direttamente dal lavoratore, purchè il medico invii il certificato in via telematica: come è avvenuto nel caso di specie per come documentato dal ricorrente.
I certificati prodotti inoltre hanno tutti il codice PUC, contrariamente a quanto
CP_ argomentato da
Sul quantum
Il ricorrente ha prodotto le buste paga (all 9) da cui emerge una paga fissa mensile di €
1.526,62 (giornaliero € 58,72); la retribuzione base per il calcolo dell'indennità è pari a
€ 1.761,61 (€ 58,72 x 30).
Ne consegue che l'indennità giornaliera sarà pari a € 44,04 (€ 1.761,60: 30 x 75%)
Per l'intero periodo di malattia la complessiva somma sarà di € 5.681,16 (€ 44,04 x 129
giornate comprese nel periodo 24 maggio 30 settembre 2019).
Pagina 2 CP_ Ne deriva che va condannato a pagare al ricorrente la differenza delle somme non versate, sulla scorta della corretta retribuzione, pari ad € 5362,52.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
CP_ 1) accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al pagamento in favore di della residua somma di € 5362,52 a titolo di indennità di malattia Parte_1
CP_ 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 2000,00 oltre spese generali, iva cpa se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 18.11.2025
Il Giudice Gop
OT RR ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1303 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione propone ricorso innanzi questo Tribunale per vedersi riconosciuta la Parte_1
differenza di indennità di malattia spettantigli pari ad € 5681,16, erogata parzialmente
CP_ da
CP_ L' si costituiva eccependo l'avvenuta decadenza ex art 47 DPR 639/70; nel merito eccepiva la correttezza dei calcoli nelle somme erogate a titolo di indennità di malattia,
atteso il mancato invio dei certificati di prolungamento.
Sulla eccezione preliminare di decadenza.
Essa appare infondata: non si applica alla materia che ci occupa l'art. 47 DPR 639/70.
Nel merito.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ha dimostrato documentalmente (v all da 2 a 7 al ricorso) che i certificati medici di prolungamento sono stati correttamente inviati telematicamente: ed invero in caso di prolungamento
CP_ della malattia la comunicazione ad non deve essere fatta direttamente dal lavoratore, purchè il medico invii il certificato in via telematica: come è avvenuto nel caso di specie per come documentato dal ricorrente.
I certificati prodotti inoltre hanno tutti il codice PUC, contrariamente a quanto
CP_ argomentato da
Sul quantum
Il ricorrente ha prodotto le buste paga (all 9) da cui emerge una paga fissa mensile di €
1.526,62 (giornaliero € 58,72); la retribuzione base per il calcolo dell'indennità è pari a
€ 1.761,61 (€ 58,72 x 30).
Ne consegue che l'indennità giornaliera sarà pari a € 44,04 (€ 1.761,60: 30 x 75%)
Per l'intero periodo di malattia la complessiva somma sarà di € 5.681,16 (€ 44,04 x 129
giornate comprese nel periodo 24 maggio 30 settembre 2019).
Pagina 2 CP_ Ne deriva che va condannato a pagare al ricorrente la differenza delle somme non versate, sulla scorta della corretta retribuzione, pari ad € 5362,52.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
CP_ 1) accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al pagamento in favore di della residua somma di € 5362,52 a titolo di indennità di malattia Parte_1
CP_ 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 2000,00 oltre spese generali, iva cpa se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 18.11.2025
Il Giudice Gop
OT RR ES
Pagina 3