Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cartocci Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B74AAB06D2, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti e Galvagno Alessio, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via Gaetano Donizetti, 2;
contro
Acinque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, corso di Porta Vittoria 9;
Lereti S.p.A., non costituita in giudizio;
Anac - Autorità Garante Anticorruzione, non costituita in giudizio;
nei confronti
Impresa Foti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cocco, Martina Condorelli ed Elvira Poscio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Milano, via Cesare Battisti n. 8;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- della aggiudicazione disposta pubblicata e comunicata in data 3 novembre 2025 a favore di Impresa Foti S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara anche di quelli non conosciuti all’esito dei quali si è provveduto ad aggiudicare la procedura alla società controinteressata:
- di tutti i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante ivi inclusi quelli volti a differire il termine di ricevimento delle offerte;
- di tutti gli avvisi e le comunicazioni pubblicate in corso di procedura di gara della graduatoria finale;
- dell’atto con cui le amministrazioni resistenti si sono determinate ad avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e a invitare a detta procedura la controinteressata;
- dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia del contratto ove intervenuto;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto/convenzione stipulato/a con la società controinteressata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Acinque S.p.A. e della Impresa Foti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La Lareti s.p.a. ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 50, d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di lavori di ripristino stradale conseguenti alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e del gas gestite dalla stessa Lereti s.p.a. nei comuni di Varese, Monza, Como, Lecco e Comuni associati, del valore di euro 1.200.000,00.
Con provvedimento del 3 novembre 2025 la procedura è stata aggiudicata alla Impresa Foti s.r.l. con un ribasso del 23,13%.
La Cartocci Strade s.r.l. – seconda classificata – ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione e falsa applicazione degli articoli 96 comma 1 e 14, articolo 95, comma 1, lettera e), articolo 98, commi 2, 3, lettera b) e c), e commo 4,5, 6 e 7 del d.lgs. 36/2023 – violazione dei principi della fiducia e della buona fede e di risultato di cui agli articoli 2 e 5 del d.lgs. 36/2023 –eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto istruttorio, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, travisamento di atti e di fatti;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’articolo 50 del d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.1 dell’art. 5 della lettera di invito; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 5 e 6 del regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo telematico degli operatori economici da consultare per l’affidamento di lavori, beni e servizi del gruppo Acinque s.p.a.
La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia; ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Con ricorso per motivi aggiunti sono state formulate le seguenti, ulteriori, doglianze avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo:
III. violazione e falsa applicazione dell’articolo 94, comma 5, lett. e) del d.lgs. 36/2023 - nonché dell’articolo 96 comma 1 e 14, articolo 99 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 5 della lettera di invito; violazione e falsa applicazione della delibera anac - numero 165 del 30 aprile 2025 – violazione del principio di continuità dei requisiti – violazione dei principi di trasparenza e par condicio - eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto istruttorio, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, travisamento di atti e di fatti, difetto di proporzionalità;
IV. violazione dei principi di lealtà correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2, l. 241/90 e dell’art. 2 e dall’art. 5 del d.lgs. 36/2023.
Si è costituita in giudizio la Acinque s.p.a. deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso e sollevando eccezioni di rito.
Si è costituita in giudizio la Impresa Foti s.r.l., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con comunicazione del 16.2.2026 la Acinque s.p.a. ha disposto l’esclusione dalla procedura della Impresa Foti s.r.l. e ha annullato il provvedimento di aggiudicazione. Ha altresì affermato che procederà allo scorrimento della graduatoria in favore dell’operatore economico secondo classificato, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, e all’affidamento delle prestazioni oggetto dell’appalto a quest’ultimo.
Come eccepito dalla Acinque s.p.a., è venuto meno in capo alla ricorrente ogni interesse alla decisione del gravame.
Il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La peculiarità della vicenda e il celere intervento in autotutela giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SS, Presidente
IA NE, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | IA DA SS |
IL SEGRETARIO