Art. 9.
Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilita' di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.
Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilita' di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.