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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 176/2024 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.04.1955 e , c.f. nata a Parte_2 C.F._2
Licodia Eubea il 06.05.1935, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Orazio
Francesco Lo Giudice, giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.02.1985
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 22.02.2024, ritualmente notificato, le ricorrenti adivano codesto Tribunale per sentire accogliere le seguenti
1 conclusioni: “accertare e dichiarare che il convenuto Sig. Controparte_1
occupa senza titolo l'immobile di proprietà delle ricorrenti e Parte_1
sito nell'abitato di Licodia Eubea alla Via Bellini snc e rilevato Controparte_2
al NCEU del Comune di Licodia Eubea al fg. 18 part. 423; condannare il Sig.
, all'immediato rilascio dell'immobile sito nell'abitato di Controparte_1
Licodia Eubea alla Via Bellini snc e rilevato al NCEU del Comune di Licodia
Eubea al fg. 18 part. 423 consegnandole alle proprietarie ed odierne ricorrenti, senza dilazione, libere da persone e cose;
condannare il Sig. Controparte_1
al pagamento della somma di €. 176,85 a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 27.04.2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Le ricorrenti deducevano di essere proprietarie del suddetto immobile (sulla base di visura catastale in atti) e di averlo concesso in uso precario al convenuto.
Riferivano, inoltre, della sopravvenuta necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria ed urgente al tetto dell'immobile, motivo per il quale avevano richiesto il rilascio dello stesso allo , dapprima verbalmente e, P_
successivamente, con apposita lettera di diffida del 27.04.2023.
Riferivano, infine, che il convenuto, oltre a non restituire l'immobile, si rendeva irreperibile telefonicamente e, da ultimo, disertava anche l'invito alla procedura di mediazione promossa dalle ricorrenti prima dell'istaurando giudizio.
Ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1809 c.c., le ricorrenti agivano in giudizio per sentire dichiarare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile di loro proprietà, e per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile stesso ed al pagamento della complessiva somma di €. 3.890,70 a titolo di indennità di occupazione (€. 176,85 per ogni mese a far data dalla richiesta di rilascio del 27.04.2023) oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ulteriori indennità fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il convenuto indicato in intestazione, non si costituiva in giudizio.
2 Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 04.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti precisavano le conclusioni valendo le note scritte quale discussione in udienza, insistendo nel contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del convenuto P_
, il quale, benché regolarmente citato in giudizio a mezzo posta
[...]
elettronica certificata - come attestato dalla ricevuta del 15.03.2024 di avvenuta consegna nella casella di destinazione all'indirizzo risultante dall'estratto dal registro INIPEC - non si è costituito.
Ancora preliminarmente deve dichiararsi la procedibilità dell'azione stante l'espletato onere di presentazione della domanda di mediazione, la quale ha avuto esito negativo stante l'assenza dell'odierno convenuto.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre soffermarsi sulla non univoca qualificazione giuridica dei fatti per come prospettata dalle ricorrenti;
ed invero, da un lato queste hanno riferito di aver concesso il suddetto bene immobile “in uso precario” al convenuto, cosicché l'azione sarebbe da ricondurre all'alveo dell'art. 1810 c.c.; dall'altro le stesse riferiscono di aver chiesto, invano, la restituzione del bene al fine di provvedere a dei lavori di manutenzione urgente e straordinaria sul tetto dell'immobile, cosicché l'azione sarebbe, invece, da ricondurre più propriamente alla previsione di cui al comma 2° dell'art. 1809 c.c..
Ciò posto, sul punto, è doveroso procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dalle ricorrenti nel presente giudizio, avendo riguardo al contenuto sostanziale della domanda, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito (Cass. Civ. SS.UU. n. 3041/2007).
Occorre innanzitutto chiarire che la fattispecie negoziale che viene in rilievo è quella del contratto di comodato e l'azione promossa dalle odierne ricorrenti è
3 un'azione di restituzione per occupazione sine titulo, per promuovere la quale, avendo la stessa natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà sul bene (del quale pertanto non deve fornire la prova), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, potendo quindi limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 19872/2022).
Dunque “l'azione di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario” (Cass. Civ. SS.UU. n.
7305/2014).
Calando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le ricorrenti si sono tuttavia limitate a dedurre il proprio diritto di proprietà sull'immobile in oggetto (producendo, a tal fine, mera “visura storica per immobile”, tratta dai registri catastali che non solo non ha valenza probatoria in ordine alla proprietà di un immobile, ma solo indiziaria e presuntiva, ma che, peraltro, al foglio e numero di particella in oggetto associa un indirizzo – “contrada silva sn” - diverso da quello riferito in ricorso), asserendo di averlo concesso in comodato al convenuto contumace, senza tuttavia assolvere all'onere probatorio posto comunque a loro carico in ordine all'iniziale trasmissione volontaria del bene in favore dello
- che sola legittimerebbe l'invocato ritrasferimento del godimento del P_
bene dal secondo alle prime - ed omettendo tanto di allegare i fatti rilevanti, così come di indicare eventuali richieste istruttorie.
Ed invero, le ricorrenti, agendo per ottenere la riconsegna del bene, non dovevano fornire la prova della proprietà dello stesso (che in ogni caso risulta carente), ma avrebbero dovuto allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della
4 facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò sarebbe stato obbligato a restituirlo.
Invece nessun documento è stato prodotto a supporto dell'avvenuto contratto tra le ricorrenti ed il resistente contumace, che ben potrebbe essersi perfezionato anche verbalmente o con comportamenti in ordine ai quali deve indagarsi se abbiano un contenuto negoziale o meno, ma rispetto alla cui esistenza, si ripete, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova neppure con la deduzione di prove per testi ovvero, al limite, di interrogatorio formale dello stesso convenuto. Non potendosi riconoscere, sul punto, a differenza di quanto invocato dalle ricorrenti, alcuna valenza probatoria alle sole diffide inoltrate al resistente così come alla mancata partecipazione dello stesso alla procedura di mediazione regolarmente esperita.
D'altra parte la stessa giurisprudenza di legittimità chiarisce che grava sul comodante (quindi nel caso di specie, sugli attori) “l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 21853 del 9 ottobre 2020).
Ne consegue che la domanda delle ricorrenti relativa alla dedotta occupazione sine titulo, dall'aprile 2023 all'attualità, dell'immobile sito in Licodia Eubea alla
Via Bellini snc da parte del convenuto va rigettata a seguito di Controparte_1
mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte ricorrente ai sensi dell'art. 2967 c.c., non avendo le stesse dedotto in giudizio alcun elemento in grado di provare né l'esistenza di un titolo costituivo del rapporto in contestazione né provato in alcun modo la materiale consegna della res allo affinché P_
la stessa fosse goduta gratuitamente dall'odierno resistente e restituita al verificarsi di un fatto estintivo del rapporto.
Avendo la superiore censura portata assorbente, non occorre esaminare la domanda volta ad ottenere un'indennità dall'occupazione senza titolo.
Stante la contumacia del resistente, nulla va disposto sulle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Giulia Ferratini, in funzione di Giudice unico, definitivamente decidendo nella contumacia del convenuto:
1- RIGETTA il ricorso;
2. NULLA sulle spese.
Caltagirone, 19.6.2025
GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 176/2024 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.04.1955 e , c.f. nata a Parte_2 C.F._2
Licodia Eubea il 06.05.1935, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Orazio
Francesco Lo Giudice, giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.02.1985
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 22.02.2024, ritualmente notificato, le ricorrenti adivano codesto Tribunale per sentire accogliere le seguenti
1 conclusioni: “accertare e dichiarare che il convenuto Sig. Controparte_1
occupa senza titolo l'immobile di proprietà delle ricorrenti e Parte_1
sito nell'abitato di Licodia Eubea alla Via Bellini snc e rilevato Controparte_2
al NCEU del Comune di Licodia Eubea al fg. 18 part. 423; condannare il Sig.
, all'immediato rilascio dell'immobile sito nell'abitato di Controparte_1
Licodia Eubea alla Via Bellini snc e rilevato al NCEU del Comune di Licodia
Eubea al fg. 18 part. 423 consegnandole alle proprietarie ed odierne ricorrenti, senza dilazione, libere da persone e cose;
condannare il Sig. Controparte_1
al pagamento della somma di €. 176,85 a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 27.04.2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Le ricorrenti deducevano di essere proprietarie del suddetto immobile (sulla base di visura catastale in atti) e di averlo concesso in uso precario al convenuto.
Riferivano, inoltre, della sopravvenuta necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria ed urgente al tetto dell'immobile, motivo per il quale avevano richiesto il rilascio dello stesso allo , dapprima verbalmente e, P_
successivamente, con apposita lettera di diffida del 27.04.2023.
Riferivano, infine, che il convenuto, oltre a non restituire l'immobile, si rendeva irreperibile telefonicamente e, da ultimo, disertava anche l'invito alla procedura di mediazione promossa dalle ricorrenti prima dell'istaurando giudizio.
Ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1809 c.c., le ricorrenti agivano in giudizio per sentire dichiarare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile di loro proprietà, e per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile stesso ed al pagamento della complessiva somma di €. 3.890,70 a titolo di indennità di occupazione (€. 176,85 per ogni mese a far data dalla richiesta di rilascio del 27.04.2023) oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ulteriori indennità fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il convenuto indicato in intestazione, non si costituiva in giudizio.
2 Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 04.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti precisavano le conclusioni valendo le note scritte quale discussione in udienza, insistendo nel contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del convenuto P_
, il quale, benché regolarmente citato in giudizio a mezzo posta
[...]
elettronica certificata - come attestato dalla ricevuta del 15.03.2024 di avvenuta consegna nella casella di destinazione all'indirizzo risultante dall'estratto dal registro INIPEC - non si è costituito.
Ancora preliminarmente deve dichiararsi la procedibilità dell'azione stante l'espletato onere di presentazione della domanda di mediazione, la quale ha avuto esito negativo stante l'assenza dell'odierno convenuto.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre soffermarsi sulla non univoca qualificazione giuridica dei fatti per come prospettata dalle ricorrenti;
ed invero, da un lato queste hanno riferito di aver concesso il suddetto bene immobile “in uso precario” al convenuto, cosicché l'azione sarebbe da ricondurre all'alveo dell'art. 1810 c.c.; dall'altro le stesse riferiscono di aver chiesto, invano, la restituzione del bene al fine di provvedere a dei lavori di manutenzione urgente e straordinaria sul tetto dell'immobile, cosicché l'azione sarebbe, invece, da ricondurre più propriamente alla previsione di cui al comma 2° dell'art. 1809 c.c..
Ciò posto, sul punto, è doveroso procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dalle ricorrenti nel presente giudizio, avendo riguardo al contenuto sostanziale della domanda, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito (Cass. Civ. SS.UU. n. 3041/2007).
Occorre innanzitutto chiarire che la fattispecie negoziale che viene in rilievo è quella del contratto di comodato e l'azione promossa dalle odierne ricorrenti è
3 un'azione di restituzione per occupazione sine titulo, per promuovere la quale, avendo la stessa natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà sul bene (del quale pertanto non deve fornire la prova), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, potendo quindi limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 19872/2022).
Dunque “l'azione di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario” (Cass. Civ. SS.UU. n.
7305/2014).
Calando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le ricorrenti si sono tuttavia limitate a dedurre il proprio diritto di proprietà sull'immobile in oggetto (producendo, a tal fine, mera “visura storica per immobile”, tratta dai registri catastali che non solo non ha valenza probatoria in ordine alla proprietà di un immobile, ma solo indiziaria e presuntiva, ma che, peraltro, al foglio e numero di particella in oggetto associa un indirizzo – “contrada silva sn” - diverso da quello riferito in ricorso), asserendo di averlo concesso in comodato al convenuto contumace, senza tuttavia assolvere all'onere probatorio posto comunque a loro carico in ordine all'iniziale trasmissione volontaria del bene in favore dello
- che sola legittimerebbe l'invocato ritrasferimento del godimento del P_
bene dal secondo alle prime - ed omettendo tanto di allegare i fatti rilevanti, così come di indicare eventuali richieste istruttorie.
Ed invero, le ricorrenti, agendo per ottenere la riconsegna del bene, non dovevano fornire la prova della proprietà dello stesso (che in ogni caso risulta carente), ma avrebbero dovuto allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della
4 facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò sarebbe stato obbligato a restituirlo.
Invece nessun documento è stato prodotto a supporto dell'avvenuto contratto tra le ricorrenti ed il resistente contumace, che ben potrebbe essersi perfezionato anche verbalmente o con comportamenti in ordine ai quali deve indagarsi se abbiano un contenuto negoziale o meno, ma rispetto alla cui esistenza, si ripete, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova neppure con la deduzione di prove per testi ovvero, al limite, di interrogatorio formale dello stesso convenuto. Non potendosi riconoscere, sul punto, a differenza di quanto invocato dalle ricorrenti, alcuna valenza probatoria alle sole diffide inoltrate al resistente così come alla mancata partecipazione dello stesso alla procedura di mediazione regolarmente esperita.
D'altra parte la stessa giurisprudenza di legittimità chiarisce che grava sul comodante (quindi nel caso di specie, sugli attori) “l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 21853 del 9 ottobre 2020).
Ne consegue che la domanda delle ricorrenti relativa alla dedotta occupazione sine titulo, dall'aprile 2023 all'attualità, dell'immobile sito in Licodia Eubea alla
Via Bellini snc da parte del convenuto va rigettata a seguito di Controparte_1
mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte ricorrente ai sensi dell'art. 2967 c.c., non avendo le stesse dedotto in giudizio alcun elemento in grado di provare né l'esistenza di un titolo costituivo del rapporto in contestazione né provato in alcun modo la materiale consegna della res allo affinché P_
la stessa fosse goduta gratuitamente dall'odierno resistente e restituita al verificarsi di un fatto estintivo del rapporto.
Avendo la superiore censura portata assorbente, non occorre esaminare la domanda volta ad ottenere un'indennità dall'occupazione senza titolo.
Stante la contumacia del resistente, nulla va disposto sulle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Giulia Ferratini, in funzione di Giudice unico, definitivamente decidendo nella contumacia del convenuto:
1- RIGETTA il ricorso;
2. NULLA sulle spese.
Caltagirone, 19.6.2025
GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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