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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2025, n. 34276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34276 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi riuniti rispettivamente iscritti al n. 2743/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FLORIO ROBERTA ([...]) -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA QUARENGHI 41 MILANO rappresentato e difeso dall’avvocato MORRONE CORRADO ([...]) unitamente all'avvocato D'AMBRA VITO ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 34276 Anno 2025 Presidente: AL CO MA Relatore: AT SS Data pubblicazione: 27/12/2025 2 di 11 e al n. 27384/2018 R.G., proposto da: CONDOMINIO VIA QUARENGHI 41 IN MILANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PASTORE MARCELLO ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VIRGINTINO EMMANUELE ([...]) -controricorrente- proposti il primo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sede di MILANO n. 2650/2017 depositata il 14/06/2017; il secondo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sede di MILANO n. 707/2018 depositata il 20/02/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere SS AT. Udita la requisitoria del Procuratore Generale ed i difensori presenti, nella persona dell’avv. Pastore Marcello (limitatamente al ricorso n. 27384/2018). FATTI DI CAUSA 1. Ambedue i ricorsi riguardano la intimazione di pagamento n. 06820159070875450000 per un valore di euro 18.903,62 emessa nei confronti del condominio di via Quarenghi 41 in Milano in relazione al mancato pagamento della TIA per l’anno di imposta 2004. 2. Il ricorso n. 2743/2018 segue ad iniziativa processuale di ON CH, che, nella asserita qualità di legale rappresentante del condominio, ha impugnato il provvedimento innanzi alla CTP di Milano, la quale ha emesso la sentenza n. 2650/2017 depositata in data 3 di 11 14706/2017 e ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite. 3. A seguito di appello, proposto sempre dal ON, la CTR della Lombardia ha accolto il gravame, annullando la pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso il condominio, rappresentato sempre dal ON. 5. In data 24/06/2019 la sesta sezione di questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria, con rimessione a nuovo ruolo, in riferimento alla questione della rappresentanza dell’ER da parte di difensore del libero foro. 6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 7. Successivamente in data 3/10/2025, la ricorrente ER ha depositato istanza di rinuncia al ricorso n. 2743/2018. 8. Il ricorso n. 27384/2018, relativo alla medesima intimazione di pagamento, è stato invece proposto dal condominio di via Quarenghi 41 in Milano, amministrato dalla Studio CO Snc di CO IO e CO RI, ed in persona del socio amministratore Rag. IO CO CO. 9. A seguito della notifica dell’avviso, difatti, il condominio, così diversamente rappresentato, aveva formulato impugnazione avverso il medesimo atto di riscossione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (RG n. 1019/2016), la quale ha rigettato il ricorso con sentenza n. 9131/2016. 10. Il condominio, come sopra rappresentato, ha interposto appello e la CTR della Lombardia, a fronte della eccezione di litispendenza, sostenendo che non rientrasse tra le competenze del giudice tributario verificare la capacità o meno di ON CH a 4 di 11 rappresentare il condominio, aveva confermato la sentenza di primo grado, con sentenza n. 707/2018 depositata il 20/02/2018. 11. Avverso la suddetta sentenza di gravame il condominio ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 10 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 12. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 13. Successivamente il condominio ha depositato sia memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c., che documenti, ivi compresa copia della sentenza n. 2457/2020 del 21/02/2020, con attestazione di conformità e timbro attestante l’intervenuto giudicato, con la quale il Tribunale di Milano ha condannato ON CH per sostituzione di persona, finalizzata proprio ad occultare la appropriazione indebita delle somme destinate al pagamento delle tasse sui rifiuti del condominio di via Quarenghi 41 in Milano. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve darsi atto della necessità di riunione dei due procedimenti, che attengono alla medesima ingiunzione di pagamento, in accoglimento della istanza formulata dal condominio nel ricorso n. 27384/2018. 2. Nel ricorso n. 2473/2018, l’AdER ha formulato 4 distinti motivi di ricorso, con i quali ha eccepito: 1) la violazione di giudicato ex art 51 e 53 d.lgs. 546/1992: il Condominio non aveva contestato la parte della sentenza di primo grado che applicava la prescrizione decennale, rendendola così definitiva per effetto del giudicato;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 e 53 d.lgs. 546/92, 112 cpc, art. 24 Cost. e 101 cpc: la parte resistente aveva costantemente invocato e sostenuto l'applicazione della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., mentre la CTR di Milano ha pronunciato la sussistenza di una prescrizione quinquennale;
5 di 11 3) l’omessa motivazione riguardo al termine di prescrizione;
4) la violazione dell’art. 49 DPR 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, e degli artt. 1230- 1235, 2946 c.c. per erronea applicazione del termine di prescrizione. 3. Nel ricorso n. 27384/2028, invece, il condominio si è affidato a n. 10 distinti motivi. 3.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, c. I, n. 4 c.p.c., in riferimento all’art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 perché la CTR non avrebbe esplicitato le ragioni poste a base della statuizione, che risulterebbe del tutto incomprensibile in quanto meramente apparente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 39 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza impugnata non ha affrontato il merito dell'opposizione per la sussistenza di questioni pregiudiziali relative alla litispendenza. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc con riferimento all'art. 100 cpc) nella parte inerente alla questione dell’interesse ad agire in capo al ricorrente: se la sentenza ha effettivamente rigettato la domanda per violazione del principio del ne bis in idem, essa è illegittima in quanto non sussisteva (né sussiste) un giudicato sulla medesima questione al momento della pronuncia del provvedimento impugnato. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.) nella parte inerente alle questioni pregiudiziali relative alla sussistenza di un precedente giudicato 3.5. Con il quinto motivo di ricorso, è contestata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 156 c.p.c.) nella parte in cui il giudice d'appello 6 di 11 ha ritenuto non potersi pronunziare sulla carenza di poteri sostanziali e processuali in capo al CH ON: la CTR della Lombardia non si sarebbe pronunciata sulla questione sollevata dal ricorrente riguardo alla carenza di poteri di ON e alla titolarità degli stessi da parte dell’amministratore CO, omettendo così l’esame del merito delle contestazioni del Condominio. 3.6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 cpc, ossia la mancata valutazione delle capacità e dei poteri del CH ON di promuovere opposizione in rappresentanza del condominio: la CTR della Lombardia avrebbe omesso di esaminare la questione della legittimazione del ON, nonostante fosse rilevante per valutare se vi fosse un giudizio identico già in corso. Il ricorrente aveva contestato la sua rappresentanza, dimostrando invece i poteri dell’amministratore CO e la mancata valutazione di questo aspetto, ritenuto ostativo all’esame del merito, così configurandosi un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 3.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc con riferimento agli arti. 295 cpc e 337 cpc) nella parte in cui il giudice d'appello ha omesso di sospendere il giudizio in attesa di statuizione definitiva nella causa promossa dal ON: il giudice di primo grado avrebbe dovuto riunire i due giudizi paralleli, avendo omesso tale attività, priva di sanzione, il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento, atteso che il giudizio "ON" era stato considerato pregiudicante. 3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c. 1 n. 3 cpc con riferimento all'art. 2934, 2946 e 2948 c.c.) nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto non maturata la prescrizione del credito 7 di 11 tributario portato dall'intimazione di pagamento pur eccepita dal ricorrente: la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver esaminato l'eccezione di prescrizione, un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice preso in considerazione le date e il decorso temporale rilevanti. 3.9. Con il nono motivo di ricorso, si deduce nuovamente, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., la mancata valutazione dell’intervenuta prescrizione del credito tributario portato dall'intimazione di pagamento opposta. 3.10. Con il motivo rubricato come decimo si chiede invece la riunione dei procedimenti. 4. In via preliminare si deve dare atto della inammissibilità (ancor prima di rinuncia, che è logicamente successiva alla proposizione di un valido ricorso) del ricorso n. 2743/2018, per difetto di rappresentanza dell’AdER, in quanto assistita da difensore del libero foro in assenza dei richiesti presupposti. 5. Ai sensi delle previsioni di cui al R.D. n. 1611 del 1933, e successive integrazioni, è stato difatti adottato il “Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra ER ed Avvocatura Generale dello Stato”, il quale, al par. 3.4., prevede espressamente che nelle liti concernenti l’attività di riscossione avanti alla Corte di Cassazione vi è l’obbligo per l’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell’Ente. 5.1. Questa Corte ha recentemente (Cass. 27639/2024) avuto modo di ribadire che “1.3. La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ER ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato 8 di 11 le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente. 1.4. Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.). 1.5. Ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le 9 di 11 modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria”. 5.2. Alla luce di tale principio deve ritenersi che il ricorso dell’ER sia inammissibile, come eccepito dal controricorrente. 5.3. La rinuncia al ricorso non va dunque analizzata, in quanto proveniente da procuratore non legittimato a riportarla nel giudizio. 6. Alla luce di tale declaratoria di inammissibilità, consegue che l’affermazione inerente alla prescrizione del debito tributario a favore del condominio, come accertata nella sentenza di merito impugnata, deve ritenersi passata in giudicato. 7. Si deve quindi analizzare il ricorso n. 27384/2018. 8. In via preliminare, va dichiarato inammissibile il controricorso formulato dall’ER, per le medesime ragioni illustrate in merito alla inammissibilità del ricorso rubricato al n. 2743/2018 in relazione al difetto di valido mandato, cui ci si riporta. 9. Alla luce del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sede di Milano n. 2650/2017 depositata il 14/06/2017, in ragione della poc’anzi formulata declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 2734/2018, oggi pronunciata, deve ritenersi che il Condominio (in questo secondo giudizio ritualmente rappresentato dal rag. CO) non abbia più interesse alla pronuncia, con conseguente inammissibilità sopravvenuta (anche) del ricorso n. 27384/2018. 10. L’esito della controversia rende superflua anche l’analisi della questione inerente la legittimazione a ricorrere del ON, riguardo alla quale è stata prodotta in atti copia della sentenza n. 2457/2020 del 21/02/2020, con attestazione di conformità e timbro attestante l’intervenuto giudicato, con la quale il Tribunale di Milano ha condannato ON CH per sostituzione di persona, finalizzata proprio ad occultare la appropriazione indebita delle somme destinate 10 di 11 al pagamento delle tasse sui rifiuti del condominio di via Quarenghi 41 in Milano. 11. In conclusione, il ricorso n. 2743/2018 va dichiarato inammissibile, mentre nel ricorso rubricato al n. 27384/2018 il controricorso va dichiarato inammissibile e il ricorso principale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sede di Milano n. 2650/2017. Si rimarca sul punto la già evidenziata circostanza per cui lo stesso atto riscossivo qui impugnato è stato definitivamente annullato in sede giurisdizionale sulla base di un motivo di natura oggettiva (inutile decorso del termine prescrizionale), e di cui il Condominio può giovarsi del tutto indipendentemente dalla questione del difetto di rappresentanza. 12. Le spese vanno integralmente compensate. 13. Inoltre, con riferimento al ricorso n. 2743/2018, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale (in quanto assistito da difensore del libero foro e quindi non soggetto a prenotazione a debito), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Non altrettanto va disposto per l’altro ricorso, la cui inammissibilità deriva da causa sopravvenuta e dipendente.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi nn. 2743/18 e 27384/18 RG, li dichiara inammissibili. Spese compensate. Con riferimento al ricorso n. 2743/2018, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 11 di 11 l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale AdER, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 16/10/2025. Il Presidente Il consigliere estensore CO MA AL SS AT
2) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 e 53 d.lgs. 546/92, 112 cpc, art. 24 Cost. e 101 cpc: la parte resistente aveva costantemente invocato e sostenuto l'applicazione della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., mentre la CTR di Milano ha pronunciato la sussistenza di una prescrizione quinquennale;
5 di 11 3) l’omessa motivazione riguardo al termine di prescrizione;
4) la violazione dell’art. 49 DPR 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, e degli artt. 1230- 1235, 2946 c.c. per erronea applicazione del termine di prescrizione. 3. Nel ricorso n. 27384/2028, invece, il condominio si è affidato a n. 10 distinti motivi. 3.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, c. I, n. 4 c.p.c., in riferimento all’art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 perché la CTR non avrebbe esplicitato le ragioni poste a base della statuizione, che risulterebbe del tutto incomprensibile in quanto meramente apparente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 39 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza impugnata non ha affrontato il merito dell'opposizione per la sussistenza di questioni pregiudiziali relative alla litispendenza. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc con riferimento all'art. 100 cpc) nella parte inerente alla questione dell’interesse ad agire in capo al ricorrente: se la sentenza ha effettivamente rigettato la domanda per violazione del principio del ne bis in idem, essa è illegittima in quanto non sussisteva (né sussiste) un giudicato sulla medesima questione al momento della pronuncia del provvedimento impugnato. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.) nella parte inerente alle questioni pregiudiziali relative alla sussistenza di un precedente giudicato 3.5. Con il quinto motivo di ricorso, è contestata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 156 c.p.c.) nella parte in cui il giudice d'appello 6 di 11 ha ritenuto non potersi pronunziare sulla carenza di poteri sostanziali e processuali in capo al CH ON: la CTR della Lombardia non si sarebbe pronunciata sulla questione sollevata dal ricorrente riguardo alla carenza di poteri di ON e alla titolarità degli stessi da parte dell’amministratore CO, omettendo così l’esame del merito delle contestazioni del Condominio. 3.6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 cpc, ossia la mancata valutazione delle capacità e dei poteri del CH ON di promuovere opposizione in rappresentanza del condominio: la CTR della Lombardia avrebbe omesso di esaminare la questione della legittimazione del ON, nonostante fosse rilevante per valutare se vi fosse un giudizio identico già in corso. Il ricorrente aveva contestato la sua rappresentanza, dimostrando invece i poteri dell’amministratore CO e la mancata valutazione di questo aspetto, ritenuto ostativo all’esame del merito, così configurandosi un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 3.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc con riferimento agli arti. 295 cpc e 337 cpc) nella parte in cui il giudice d'appello ha omesso di sospendere il giudizio in attesa di statuizione definitiva nella causa promossa dal ON: il giudice di primo grado avrebbe dovuto riunire i due giudizi paralleli, avendo omesso tale attività, priva di sanzione, il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento, atteso che il giudizio "ON" era stato considerato pregiudicante. 3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c. 1 n. 3 cpc con riferimento all'art. 2934, 2946 e 2948 c.c.) nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto non maturata la prescrizione del credito 7 di 11 tributario portato dall'intimazione di pagamento pur eccepita dal ricorrente: la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver esaminato l'eccezione di prescrizione, un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice preso in considerazione le date e il decorso temporale rilevanti. 3.9. Con il nono motivo di ricorso, si deduce nuovamente, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., la mancata valutazione dell’intervenuta prescrizione del credito tributario portato dall'intimazione di pagamento opposta. 3.10. Con il motivo rubricato come decimo si chiede invece la riunione dei procedimenti. 4. In via preliminare si deve dare atto della inammissibilità (ancor prima di rinuncia, che è logicamente successiva alla proposizione di un valido ricorso) del ricorso n. 2743/2018, per difetto di rappresentanza dell’AdER, in quanto assistita da difensore del libero foro in assenza dei richiesti presupposti. 5. Ai sensi delle previsioni di cui al R.D. n. 1611 del 1933, e successive integrazioni, è stato difatti adottato il “Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra ER ed Avvocatura Generale dello Stato”, il quale, al par. 3.4., prevede espressamente che nelle liti concernenti l’attività di riscossione avanti alla Corte di Cassazione vi è l’obbligo per l’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell’Ente. 5.1. Questa Corte ha recentemente (Cass. 27639/2024) avuto modo di ribadire che “1.3. La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ER ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato 8 di 11 le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente. 1.4. Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.). 1.5. Ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le 9 di 11 modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria”. 5.2. Alla luce di tale principio deve ritenersi che il ricorso dell’ER sia inammissibile, come eccepito dal controricorrente. 5.3. La rinuncia al ricorso non va dunque analizzata, in quanto proveniente da procuratore non legittimato a riportarla nel giudizio. 6. Alla luce di tale declaratoria di inammissibilità, consegue che l’affermazione inerente alla prescrizione del debito tributario a favore del condominio, come accertata nella sentenza di merito impugnata, deve ritenersi passata in giudicato. 7. Si deve quindi analizzare il ricorso n. 27384/2018. 8. In via preliminare, va dichiarato inammissibile il controricorso formulato dall’ER, per le medesime ragioni illustrate in merito alla inammissibilità del ricorso rubricato al n. 2743/2018 in relazione al difetto di valido mandato, cui ci si riporta. 9. Alla luce del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sede di Milano n. 2650/2017 depositata il 14/06/2017, in ragione della poc’anzi formulata declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 2734/2018, oggi pronunciata, deve ritenersi che il Condominio (in questo secondo giudizio ritualmente rappresentato dal rag. CO) non abbia più interesse alla pronuncia, con conseguente inammissibilità sopravvenuta (anche) del ricorso n. 27384/2018. 10. L’esito della controversia rende superflua anche l’analisi della questione inerente la legittimazione a ricorrere del ON, riguardo alla quale è stata prodotta in atti copia della sentenza n. 2457/2020 del 21/02/2020, con attestazione di conformità e timbro attestante l’intervenuto giudicato, con la quale il Tribunale di Milano ha condannato ON CH per sostituzione di persona, finalizzata proprio ad occultare la appropriazione indebita delle somme destinate 10 di 11 al pagamento delle tasse sui rifiuti del condominio di via Quarenghi 41 in Milano. 11. In conclusione, il ricorso n. 2743/2018 va dichiarato inammissibile, mentre nel ricorso rubricato al n. 27384/2018 il controricorso va dichiarato inammissibile e il ricorso principale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sede di Milano n. 2650/2017. Si rimarca sul punto la già evidenziata circostanza per cui lo stesso atto riscossivo qui impugnato è stato definitivamente annullato in sede giurisdizionale sulla base di un motivo di natura oggettiva (inutile decorso del termine prescrizionale), e di cui il Condominio può giovarsi del tutto indipendentemente dalla questione del difetto di rappresentanza. 12. Le spese vanno integralmente compensate. 13. Inoltre, con riferimento al ricorso n. 2743/2018, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale (in quanto assistito da difensore del libero foro e quindi non soggetto a prenotazione a debito), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Non altrettanto va disposto per l’altro ricorso, la cui inammissibilità deriva da causa sopravvenuta e dipendente.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi nn. 2743/18 e 27384/18 RG, li dichiara inammissibili. Spese compensate. Con riferimento al ricorso n. 2743/2018, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 11 di 11 l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale AdER, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 16/10/2025. Il Presidente Il consigliere estensore CO MA AL SS AT