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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NG IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2135/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 3422/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015464405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015464405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2062/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, così conclude: “Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in riforma della parziale sentenza n. 3422/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 8, pronunciata il 14/03/2025 e depositata il 16/05/2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1838/2024 confermare la cartella di pagamento n. 0342020001546440500 con condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado in favore della Regione Calabria”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come rappresentata e difesa, così conclude: “Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, per tutti i motivi di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvedere: - in accoglimento dell'appello formulato dalla Regione Calabria riformare la sentenza impugnata per aver dichiarato l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione triennale del credito portato nella cartella n. 0342020001546440500 ovvero accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione dell'art. 21 D.lgs. n. 549/92; - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Resistente/Appellato: Resistente_1 non si è costituita in questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1838/2024 depositato il 23.02.2024, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 034202390046455 con riferimento ai crediti tributatati di cui alle seguenti cartelle di pagamento: n. 03420160018339385000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011 per € 824,37, n. 03420180005503735000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014 per € 359,94, n. 03420200015464405000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per €
708,47. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate;
il difetto di motivazione.
Si costituiva in data 11.03.2024 la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.4.2024, si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 8, con sentenza n. 3422/2025 depositata in data 16.05.2025, accoglieva parzialmente il ricorso, osservando come tutte le cartelle impugnate fossero state ritualmente notificate, e nello specifico: “la cartella n.
03420160018339385000 è stata notificata in data 25.11.2016; - la cartella n.
03420180005503735000 è stata notificata in data 19.06.2018; e la cartella n. 0342020001546440500 è stata notificata a mani del destinatario in data 21.03.2012”. Rigettava, quindi, l'eccezione di prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420160018339385000 e n. 03420180005503735000, mentre dichiarava la prescrizione
“con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 0342020001546440500, rispetto alla quale dagli atti di causa non risulta notificato alcun atto successivamente al 2012”, e per l'effetto “annulla l'intimazione di pagamento impugnata con esclusivo riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 0342020001546440500, in quanto prescritti”. Compensava le spese del giudizio.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 13.06.2025 la Regione
Calabria, lamentando l'erroneità della statuizione che dichiarava la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 0342020001546440500.
Si è costituita in giudizio a sostegno dell'appello principale l'AdER.
Non si è costituita in questo grado Resistente_1.
4. Alla camera di consiglio del 12.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Erroneamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto la prescrizione della cartella di pagamento n. 0342020001546440500, relativa ad un credito tributario dell'anno 2015, notificata il 21.03.2022, come emerge dalla documentazione versata in atti già in primo grado.
Deve, quindi, osservarsi che alla data della notifica non era decorso il termine breve triennale di prescrizione, e che il Giudice di prime cure è incorso in un evidente errore materiale di trascrizione, emergendo dagli atti che la cartella n. 0342020001546440500 era stata notificata, a mani del destinatario, in data 21.03.2022 (e non in data 21.03.2012) per la riscossione delle somme dovute alla Regione Calabria per la tassa auto per l'anno 2015. Pertanto, nessuna prescrizione è maturata tra la notifica della già menzionata cartella e la successiva notifica dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato.
In ragione della mancata costituzione della contribuente, le spese devono essere compensate
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso del contribuente.
Compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NG IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2135/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 3422/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015464405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015464405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2062/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, così conclude: “Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in riforma della parziale sentenza n. 3422/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 8, pronunciata il 14/03/2025 e depositata il 16/05/2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1838/2024 confermare la cartella di pagamento n. 0342020001546440500 con condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado in favore della Regione Calabria”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come rappresentata e difesa, così conclude: “Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, per tutti i motivi di cui in narrativa, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvedere: - in accoglimento dell'appello formulato dalla Regione Calabria riformare la sentenza impugnata per aver dichiarato l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione triennale del credito portato nella cartella n. 0342020001546440500 ovvero accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione dell'art. 21 D.lgs. n. 549/92; - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Resistente/Appellato: Resistente_1 non si è costituita in questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1838/2024 depositato il 23.02.2024, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 034202390046455 con riferimento ai crediti tributatati di cui alle seguenti cartelle di pagamento: n. 03420160018339385000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011 per € 824,37, n. 03420180005503735000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014 per € 359,94, n. 03420200015464405000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per €
708,47. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate;
il difetto di motivazione.
Si costituiva in data 11.03.2024 la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.4.2024, si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 8, con sentenza n. 3422/2025 depositata in data 16.05.2025, accoglieva parzialmente il ricorso, osservando come tutte le cartelle impugnate fossero state ritualmente notificate, e nello specifico: “la cartella n.
03420160018339385000 è stata notificata in data 25.11.2016; - la cartella n.
03420180005503735000 è stata notificata in data 19.06.2018; e la cartella n. 0342020001546440500 è stata notificata a mani del destinatario in data 21.03.2012”. Rigettava, quindi, l'eccezione di prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420160018339385000 e n. 03420180005503735000, mentre dichiarava la prescrizione
“con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 0342020001546440500, rispetto alla quale dagli atti di causa non risulta notificato alcun atto successivamente al 2012”, e per l'effetto “annulla l'intimazione di pagamento impugnata con esclusivo riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 0342020001546440500, in quanto prescritti”. Compensava le spese del giudizio.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 13.06.2025 la Regione
Calabria, lamentando l'erroneità della statuizione che dichiarava la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 0342020001546440500.
Si è costituita in giudizio a sostegno dell'appello principale l'AdER.
Non si è costituita in questo grado Resistente_1.
4. Alla camera di consiglio del 12.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Erroneamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto la prescrizione della cartella di pagamento n. 0342020001546440500, relativa ad un credito tributario dell'anno 2015, notificata il 21.03.2022, come emerge dalla documentazione versata in atti già in primo grado.
Deve, quindi, osservarsi che alla data della notifica non era decorso il termine breve triennale di prescrizione, e che il Giudice di prime cure è incorso in un evidente errore materiale di trascrizione, emergendo dagli atti che la cartella n. 0342020001546440500 era stata notificata, a mani del destinatario, in data 21.03.2022 (e non in data 21.03.2012) per la riscossione delle somme dovute alla Regione Calabria per la tassa auto per l'anno 2015. Pertanto, nessuna prescrizione è maturata tra la notifica della già menzionata cartella e la successiva notifica dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato.
In ragione della mancata costituzione della contribuente, le spese devono essere compensate
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso del contribuente.
Compensa le spese.