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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9184/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa TA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/10/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9184/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._1
DA e dell'avv. BARBIERI GIANNI ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro premesso che:
- con ricorso depositato in data 23.7.2025 convenuto in giudizio Parte_1
l' deducendo: CP_1
- di essere titolare della pensione di invalidità civile totale con decorrenza 1.4.2012;
- di aver presentato in data 4.11.2024 domanda per la pensione di reversibilità a seguito di decesso della madre, accolta con provvedimento del 3.2.2025 e con decorrenza dal
1.12.2024;
pagina 1 di 8 - di aver ricevuto comunicazione del 22.4.2025 con cui l' ha provveduto a CP_1
riliquidare la pensione di invalidità civile, revocandola retroattivamente e chiedendo la restituzione dell'importo di € 3.978,58 riferito al periodo dicembre 2024/maggio 2025;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, rigettato dal
Comitato Provinciale CP_1
- tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto l'irripetibilità delle somme oggetto della pretesa dell' sulla base dei principi di cui all'art. 52 della l. 88/89 e della giurisprudenza CP_1
formatasi in materia, evidenziando l'assenza di dolo in capo al ricorrente;
ha denunciato inoltre il ricorrente la carenza di motivazione del provvedimento dell' e il contrasto della CP_1
pretesa restitutoria con il principio del legittimo affidamento;
ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità e infondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
- costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi il ricorso sulla base del pacifico CP_1
superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno di invalidità e sulla conseguente natura indebita della percezione dell'assegno nel periodo dicembre 2024/maggio 2025 oltre che ragione dell'inapplicabilità alla presente fattispecie della disciplina dettata in materia di indebito previdenziale dall'art. 52, comma 2, l.
88/1989;
- istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * * considerato che:
1. – è pacifico tra le parti e documentalmente provato che il ricorrente godesse della pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1.4.2012 e che a seguito dell'accoglimento della domanda di pensione di reversibilità, in data 3.2.2025 e con decorrenza 1.12.2024, lo stesso abbia superato i limiti di reddito previsti per il (perdurante) godimento della prestazione (cfr. docc.
2 e 3 fascicolo ricorrente e 1 e 2 fascicolo;
CP_1
2. – la richiesta restitutoria dell' si fonda non già su una incompatibilità tra le due CP_2
prestazioni in godimento, bensì sul sopravvenuto venire meno di uno dei requisiti sottesi al godimento della prestazione assistenziale, e specificamente di quello reddituale;
pagina 2 di 8 3. – stante il superamento del limite di reddito stabilito dalla legge per poter beneficiare della pensione di inabilità civile non può dubitarsi della natura indebita della percezione della prestazione assistenziale per il periodo dicembre 2024/maggio 2025;
4. – tuttavia, quanto alla ripetibilità della erogazione indebita, va ricordato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale:
“se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non CP_1
si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della Per_1
previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del
30/06/2020);
pagina 3 di 8 3.1. – con specifico riferimento poi alla sopravvenuta carenza del requisito reddituale nella medesima sentenza citata si legge:
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
"L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
(…)
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano pagina 4 di 8 che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma
5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale
( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_1
stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1
prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
pagina 5 di 8 trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, CP_1
conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 pagina 6 di 8 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”
(Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del 30/06/2020);
4 - applicando i suesposti principi al caso di specie non può non rilevarsi che il ricorrente ha superato i limiti di reddito previsti per il godimento della pensione di inabilità solo a seguito del riconoscimento da parte dell della pensione di reversibilità, riconoscimento CP_1 avvenuto soltanto con provvedimento del 3.2.2025, di modo che alcun dolo può ravvisarsi in capo al ricorrente circa la natura indebita della percezione della pensione sino a tale momento;
4.1. - anche successivamente, poi, e precisamente sino alla data del provvedimento di riliquidazione della pensione di inabilità in misura pari a zero (provvedimento del 22.4.2025 con indicazione dell'indebito) deve rilevarsi che l' ha continuato ad erogare la CP_2 pensione sino al mese di maggio 2025 compreso (come chiarito dal procuratore del ricorrente all'udienza), pur essendo pienamente a conoscenza degli ulteriori redditi percepiti dal ricorrente (trattandosi di redditi derivanti da prestazioni erogate dall' ; tale circostanza, CP_1
unita al fatto che il reddito annuo (presunto) del ricorrente per l'anno 2025 (l'importo annuale della pensione di reversibilità, pari ad € 20.113, come indicato dall' nella memoria a pag. CP_1
4) supera di poco il limite previsto per il godimento dalla pensione di inabilità (€ 19.972,50 per il 2025, come indicato dall' nella memoria a pag. 4), induce ad escludere il dolo del CP_1
ricorrente anche per il periodo compreso tra il febbraio e l'aprile 2024;
4.2. – può quindi ravvisarsi un affidamento in capo al ricorrente sino alla data del provvedimento di riliquidazione del 22.4.2025, tale da escludere la ripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di inabilità sino al rateo di aprile 2025 compreso;
va, invece, dichiarata la ripetibilità delle somme percepite per il medesimo titolo nel maggio 2025, trattandosi di periodo successivo alla comunicazione di riliquidazione nella misura pari a zero;
al riguardo merita di essere precisato che non è stata dedotta da parte ricorrente l'omessa o tardiva comunicazione del provvedimento di riliquidazione, anzi allegato al ricorso sub doc. 3, e che nel ricorso amministrativo proposto ed allegato sub doc. 4 (cfr. pag.
2) la richiesta restitutoria è indicata come “comunicata in data 22 aprile 2025”;
pagina 7 di 8 5. – nè può avere rilievo in questa sede il dedotto vizio di motivazione del provvedimento di riliquidazione della pensione: in primo luogo, il presente giudizio non verte sulla legittimità dell'atto bensì sul rapporto tra l'assistito e l e precisamente sulla esistenza e ripetibilità CP_1 dell'indebito (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9986 del 29/04/2009); in secondo luogo, malgrado la sinteticità della comunicazione, il ricorrente ha comunque preso posizione in ordine alla pretesa restitutoria dell' svolgendo ampie difese nel ricorso introduttivo;
CP_2
6. – il riconoscimento della pretesa dell'Istituto in misura esigua rispetto alla pretesa iniziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara irripetibili le somme erogate dall al CP_1
ricorrente nell'anno 2025 a titolo di pensione di inabilità sino al rateo di aprile 2025 compreso e ripetibili le somme di cui al rateo di maggio 2025;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
IL GIUDICE
TA AN
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa TA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/10/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9184/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._1
DA e dell'avv. BARBIERI GIANNI ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro premesso che:
- con ricorso depositato in data 23.7.2025 convenuto in giudizio Parte_1
l' deducendo: CP_1
- di essere titolare della pensione di invalidità civile totale con decorrenza 1.4.2012;
- di aver presentato in data 4.11.2024 domanda per la pensione di reversibilità a seguito di decesso della madre, accolta con provvedimento del 3.2.2025 e con decorrenza dal
1.12.2024;
pagina 1 di 8 - di aver ricevuto comunicazione del 22.4.2025 con cui l' ha provveduto a CP_1
riliquidare la pensione di invalidità civile, revocandola retroattivamente e chiedendo la restituzione dell'importo di € 3.978,58 riferito al periodo dicembre 2024/maggio 2025;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, rigettato dal
Comitato Provinciale CP_1
- tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto l'irripetibilità delle somme oggetto della pretesa dell' sulla base dei principi di cui all'art. 52 della l. 88/89 e della giurisprudenza CP_1
formatasi in materia, evidenziando l'assenza di dolo in capo al ricorrente;
ha denunciato inoltre il ricorrente la carenza di motivazione del provvedimento dell' e il contrasto della CP_1
pretesa restitutoria con il principio del legittimo affidamento;
ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità e infondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
- costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi il ricorso sulla base del pacifico CP_1
superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno di invalidità e sulla conseguente natura indebita della percezione dell'assegno nel periodo dicembre 2024/maggio 2025 oltre che ragione dell'inapplicabilità alla presente fattispecie della disciplina dettata in materia di indebito previdenziale dall'art. 52, comma 2, l.
88/1989;
- istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * * considerato che:
1. – è pacifico tra le parti e documentalmente provato che il ricorrente godesse della pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1.4.2012 e che a seguito dell'accoglimento della domanda di pensione di reversibilità, in data 3.2.2025 e con decorrenza 1.12.2024, lo stesso abbia superato i limiti di reddito previsti per il (perdurante) godimento della prestazione (cfr. docc.
2 e 3 fascicolo ricorrente e 1 e 2 fascicolo;
CP_1
2. – la richiesta restitutoria dell' si fonda non già su una incompatibilità tra le due CP_2
prestazioni in godimento, bensì sul sopravvenuto venire meno di uno dei requisiti sottesi al godimento della prestazione assistenziale, e specificamente di quello reddituale;
pagina 2 di 8 3. – stante il superamento del limite di reddito stabilito dalla legge per poter beneficiare della pensione di inabilità civile non può dubitarsi della natura indebita della percezione della prestazione assistenziale per il periodo dicembre 2024/maggio 2025;
4. – tuttavia, quanto alla ripetibilità della erogazione indebita, va ricordato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale:
“se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non CP_1
si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della Per_1
previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del
30/06/2020);
pagina 3 di 8 3.1. – con specifico riferimento poi alla sopravvenuta carenza del requisito reddituale nella medesima sentenza citata si legge:
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
"L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
(…)
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano pagina 4 di 8 che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma
5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale
( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_1
stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1
prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
pagina 5 di 8 trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, CP_1
conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 pagina 6 di 8 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”
(Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del 30/06/2020);
4 - applicando i suesposti principi al caso di specie non può non rilevarsi che il ricorrente ha superato i limiti di reddito previsti per il godimento della pensione di inabilità solo a seguito del riconoscimento da parte dell della pensione di reversibilità, riconoscimento CP_1 avvenuto soltanto con provvedimento del 3.2.2025, di modo che alcun dolo può ravvisarsi in capo al ricorrente circa la natura indebita della percezione della pensione sino a tale momento;
4.1. - anche successivamente, poi, e precisamente sino alla data del provvedimento di riliquidazione della pensione di inabilità in misura pari a zero (provvedimento del 22.4.2025 con indicazione dell'indebito) deve rilevarsi che l' ha continuato ad erogare la CP_2 pensione sino al mese di maggio 2025 compreso (come chiarito dal procuratore del ricorrente all'udienza), pur essendo pienamente a conoscenza degli ulteriori redditi percepiti dal ricorrente (trattandosi di redditi derivanti da prestazioni erogate dall' ; tale circostanza, CP_1
unita al fatto che il reddito annuo (presunto) del ricorrente per l'anno 2025 (l'importo annuale della pensione di reversibilità, pari ad € 20.113, come indicato dall' nella memoria a pag. CP_1
4) supera di poco il limite previsto per il godimento dalla pensione di inabilità (€ 19.972,50 per il 2025, come indicato dall' nella memoria a pag. 4), induce ad escludere il dolo del CP_1
ricorrente anche per il periodo compreso tra il febbraio e l'aprile 2024;
4.2. – può quindi ravvisarsi un affidamento in capo al ricorrente sino alla data del provvedimento di riliquidazione del 22.4.2025, tale da escludere la ripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di inabilità sino al rateo di aprile 2025 compreso;
va, invece, dichiarata la ripetibilità delle somme percepite per il medesimo titolo nel maggio 2025, trattandosi di periodo successivo alla comunicazione di riliquidazione nella misura pari a zero;
al riguardo merita di essere precisato che non è stata dedotta da parte ricorrente l'omessa o tardiva comunicazione del provvedimento di riliquidazione, anzi allegato al ricorso sub doc. 3, e che nel ricorso amministrativo proposto ed allegato sub doc. 4 (cfr. pag.
2) la richiesta restitutoria è indicata come “comunicata in data 22 aprile 2025”;
pagina 7 di 8 5. – nè può avere rilievo in questa sede il dedotto vizio di motivazione del provvedimento di riliquidazione della pensione: in primo luogo, il presente giudizio non verte sulla legittimità dell'atto bensì sul rapporto tra l'assistito e l e precisamente sulla esistenza e ripetibilità CP_1 dell'indebito (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9986 del 29/04/2009); in secondo luogo, malgrado la sinteticità della comunicazione, il ricorrente ha comunque preso posizione in ordine alla pretesa restitutoria dell' svolgendo ampie difese nel ricorso introduttivo;
CP_2
6. – il riconoscimento della pretesa dell'Istituto in misura esigua rispetto alla pretesa iniziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara irripetibili le somme erogate dall al CP_1
ricorrente nell'anno 2025 a titolo di pensione di inabilità sino al rateo di aprile 2025 compreso e ripetibili le somme di cui al rateo di maggio 2025;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
IL GIUDICE
TA AN
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