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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 975/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 975/2025 promosso da:
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1 IL (Ecuador) il 08.05.1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio, RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'INTERVENUTO P.M.: visto del 21.6.25 PER PARTE ATTRICE: come da verbale d'udienza del 10.12.25 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale per ottenere:
1. la Parte_1 pronuncia di rettificazione dell'attribuzione di sesso e del nome proprio nel senso che il sesso risultasse femminile e che il nome da divenisse Parte_1 [...]
ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge n. 164 del 1982 e Per_1 conseguentemente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Roma il 26.08.1999 con ai sensi dell'art. 3, legge n. Parte_2 898/1970; 2. l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi dell'art. 31, comma 4 del d.lgs. 150/2011. In subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n. 2), dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, vivendo con sofferenza la sua condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
- di aver preso contatti con l' Parte_3
nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la
[...] Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del servizio;
CP_1 Per_2
-che questi ultimi hanno redatto, sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (All.3);
1 -che l'attore, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna (All.4);
-che il ricorrente è coniugato con la Sig.ra ( matrimonio Parte_2 celebrato a Roma il 26.08.1999). All'udienza del 24.9.25 è comparsa la parte personalmente che ha dichiarato: “
insisto nella domanda, la terapia è finita, 15 giorni fa, mi sento bene, chiedo di essere chiamata ho fatto un percorso psicologico, ho fatto tutto Persona_1 il percorso, ora sono disoccupata, prima facevo la colf a casa di un signore, vivo da sola, non ho figli, sono in buoni rapporti con mia moglie, ora è in cura per un cancro, da 12 anni ho sembianze femminili“. Disposto il rinnovo della notifica alla coniuge del ricorrente, all'udienza del 10 dicembre 2025, accertata la regolarità della notifica a il Parte_2 difensore ha concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata va, pertanto, accolta. Il quadro legislativo e, soprattutto, giurisprudenziale in materia è mutato in ragione della consapevolezza intervenuta e della mutata sensibilità in ordine alla rilevanza del tema dell'allineamento tra il sesso biologico, attribuito alla nascita, e l'identità sessuale così come percepita dal singolo individuo durante tutta la sua esistenza. Secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 1982 n. 164: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Come efficacemente rilevato da Corte Cost. nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Con particolare riferimento proprio alle modificazioni dei caratteri sessuali, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 15138 del 20.7.2015) ha già avuto modo di affermare che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
2 Siffatta pronuncia si pone nell'alveo interpretativo proseguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 20.10.2015 che ha espressamente escluso, ai fini della pronuncia di rettificazione, che tra le modificazioni dei caratteri sessuali dovesse necessariamente includersi anche l'intervento chirurgico c.d. demolitorio, ovvero di modifica dei caratteri sessuali primari (organi riproduttivi): “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” e ancora: “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. In tale prospettiva il trattamento chirurgico costituisce, secondo la Consulta “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”. Come si evidenzia dai precedenti citati e dalla giurisprudenza costituzionale successiva, ciò che viene oggi in rilievo, ai fini dell'accertamento della transizione stessa, è non solo la serietà e univocità dell'intento della persona, ma anche l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato (cfr. corte cost. sentenza n. 180 del 2017). Venendo al caso di specie, risulta documentato che parte ricorrente ha intrapreso da giugno 2024 un percorso psicodiagnostico volto alla transizione da uomo a donna. Gli accertamenti medici svolti e la relazione allegata in atti hanno fatto emergere la diagnosi di “incongruenza di genere” ovvero “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”. Parte ricorrente è stata, altresì, sottoposta dall'età di 18 anni a terapia ormonale, assumendo sembianze sempre più femminili, mostrandosi consapevole della definitività della sua decisione. Ella si rivolge a sé stessa come a una donna, nelle relazioni sociali e familiari ella si presenta come palesando la sua identità femminile in cui Persona_1 riconosce sé stessa a seguito del percorso portato a compimento. Alla luce dei principi costituzionali sopra enucleati e degli elementi raccolti in questo procedimento, il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia maturata la chiara e univoca consapevolezza di aver consolidato la sua identità femminile attraverso un percorso di transizione da uomo a donna serio, effettivo e definitivo. Ne segue che parte ricorrente deve essere autorizzata a rettificare i suoi atti anagrafici, attribuendo a il sesso e il nome femminile Parte_1 di , come dalla stessa richiesto. Persona_1
3 Il ricorrente è sposato con citata in giudizio e non Parte_2 comparsa all'udienza del 10.12.25. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, l. n. 164/1982, nella parte in cui non consentono ai coniugi coinvolti in una vicenda di mutamento di sesso, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato. La Corte ha concluso invitando il legislatore a introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata. Tale soluzione legislativa è intervenuta con la legge n. 76/2016, che prevede che la rettificazione anagrafica di sesso, in presenza di una volontà dei coniugi di non caducare il vincolo matrimoniale, comporta l'”automatica” instaurazione dell'unione civile fra persone dello stesso sesso;
successivamente, il d.lgs. 5/2017, che ha inserito nell'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 il comma 4-bis, consente ai coniugi, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, sino alla precisazione delle conclusioni, di esprimere la volontà di costituire l'unione civile (nella specie, tale volontà non è stata espressa dalle parti). Occorre del resto osservare che la sentenza di rettifica di sesso determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio soltanto al suo passaggio in giudicato. Con riferimento alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, questo Collegio osserva che, con sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il Giudice delle leggi nella sua motivazione ha osservato che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di
4 adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Ciò posto nel caso di specie, la determinazione di parte ricorrente emersa in udienza, oltre che nella relazione psicologica, ha confermato il completamento di un percorso individuale e irreversibile di transizione verso il genere femminile a cui la ricorrente ritiene e sente di appartenere sin dalla tenera età. Ritiene il Collegio che, pur a fronte della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha eliminato la necessità dell'autorizzazione del Tribunale a effettuare il trattamento medico-chirurgico di riallineamento sessuale dei caratteri primari, permanga l'interesse della parte ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla pronuncia richiesta, stante la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del diritto individuale nei rapporti con i terzi con cui, necessariamente,
dovrà rapportarsi (quali, strutture sanitarie, pubbliche o Persona_1 private, italiane o estere, per la valutazione, pianificazione e realizzazione dell'anzidetto intervento) con conseguente interesse ad ottenere nella presente sede il riconoscimento del suo diritto, il cui esercizio è evidentemente non più soggetto ad autorizzazioni od ulteriori condizioni esterne. In base ai principi sopra richiamati, avendo ella il diritto di autodeterminarsi e, pertanto, di scegliere le modalità attraverso le quali realizzare la propria transizione, questo Tribunale, ritenendo insussistenti ragioni ostative, dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere per allineare i propri caratteri sessuali a quelli femminili.
5 Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, così statuisce: 1) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di effettuare la rettificazione nel relativo registro della attribuzione di sesso di (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] da maschile a C.F._1 femminile, nonché del nome proprio dal nome maschile a quello Parte_1 femminile di stante l'intervenuta oggettiva transizione Persona_1 dell'identità di genere nei termini di cui in motivazione;
2) manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Dott. Riccardo Massera Dott.ssa Prisca Picalarga
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 975/2025 promosso da:
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1 IL (Ecuador) il 08.05.1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio, RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'INTERVENUTO P.M.: visto del 21.6.25 PER PARTE ATTRICE: come da verbale d'udienza del 10.12.25 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale per ottenere:
1. la Parte_1 pronuncia di rettificazione dell'attribuzione di sesso e del nome proprio nel senso che il sesso risultasse femminile e che il nome da divenisse Parte_1 [...]
ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge n. 164 del 1982 e Per_1 conseguentemente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Roma il 26.08.1999 con ai sensi dell'art. 3, legge n. Parte_2 898/1970; 2. l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi dell'art. 31, comma 4 del d.lgs. 150/2011. In subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n. 2), dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, vivendo con sofferenza la sua condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
- di aver preso contatti con l' Parte_3
nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la
[...] Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del servizio;
CP_1 Per_2
-che questi ultimi hanno redatto, sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (All.3);
1 -che l'attore, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna (All.4);
-che il ricorrente è coniugato con la Sig.ra ( matrimonio Parte_2 celebrato a Roma il 26.08.1999). All'udienza del 24.9.25 è comparsa la parte personalmente che ha dichiarato: “
insisto nella domanda, la terapia è finita, 15 giorni fa, mi sento bene, chiedo di essere chiamata ho fatto un percorso psicologico, ho fatto tutto Persona_1 il percorso, ora sono disoccupata, prima facevo la colf a casa di un signore, vivo da sola, non ho figli, sono in buoni rapporti con mia moglie, ora è in cura per un cancro, da 12 anni ho sembianze femminili“. Disposto il rinnovo della notifica alla coniuge del ricorrente, all'udienza del 10 dicembre 2025, accertata la regolarità della notifica a il Parte_2 difensore ha concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata va, pertanto, accolta. Il quadro legislativo e, soprattutto, giurisprudenziale in materia è mutato in ragione della consapevolezza intervenuta e della mutata sensibilità in ordine alla rilevanza del tema dell'allineamento tra il sesso biologico, attribuito alla nascita, e l'identità sessuale così come percepita dal singolo individuo durante tutta la sua esistenza. Secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 1982 n. 164: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Come efficacemente rilevato da Corte Cost. nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Con particolare riferimento proprio alle modificazioni dei caratteri sessuali, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 15138 del 20.7.2015) ha già avuto modo di affermare che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
2 Siffatta pronuncia si pone nell'alveo interpretativo proseguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 20.10.2015 che ha espressamente escluso, ai fini della pronuncia di rettificazione, che tra le modificazioni dei caratteri sessuali dovesse necessariamente includersi anche l'intervento chirurgico c.d. demolitorio, ovvero di modifica dei caratteri sessuali primari (organi riproduttivi): “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” e ancora: “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. In tale prospettiva il trattamento chirurgico costituisce, secondo la Consulta “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”. Come si evidenzia dai precedenti citati e dalla giurisprudenza costituzionale successiva, ciò che viene oggi in rilievo, ai fini dell'accertamento della transizione stessa, è non solo la serietà e univocità dell'intento della persona, ma anche l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato (cfr. corte cost. sentenza n. 180 del 2017). Venendo al caso di specie, risulta documentato che parte ricorrente ha intrapreso da giugno 2024 un percorso psicodiagnostico volto alla transizione da uomo a donna. Gli accertamenti medici svolti e la relazione allegata in atti hanno fatto emergere la diagnosi di “incongruenza di genere” ovvero “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”. Parte ricorrente è stata, altresì, sottoposta dall'età di 18 anni a terapia ormonale, assumendo sembianze sempre più femminili, mostrandosi consapevole della definitività della sua decisione. Ella si rivolge a sé stessa come a una donna, nelle relazioni sociali e familiari ella si presenta come palesando la sua identità femminile in cui Persona_1 riconosce sé stessa a seguito del percorso portato a compimento. Alla luce dei principi costituzionali sopra enucleati e degli elementi raccolti in questo procedimento, il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia maturata la chiara e univoca consapevolezza di aver consolidato la sua identità femminile attraverso un percorso di transizione da uomo a donna serio, effettivo e definitivo. Ne segue che parte ricorrente deve essere autorizzata a rettificare i suoi atti anagrafici, attribuendo a il sesso e il nome femminile Parte_1 di , come dalla stessa richiesto. Persona_1
3 Il ricorrente è sposato con citata in giudizio e non Parte_2 comparsa all'udienza del 10.12.25. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, l. n. 164/1982, nella parte in cui non consentono ai coniugi coinvolti in una vicenda di mutamento di sesso, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato. La Corte ha concluso invitando il legislatore a introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata. Tale soluzione legislativa è intervenuta con la legge n. 76/2016, che prevede che la rettificazione anagrafica di sesso, in presenza di una volontà dei coniugi di non caducare il vincolo matrimoniale, comporta l'”automatica” instaurazione dell'unione civile fra persone dello stesso sesso;
successivamente, il d.lgs. 5/2017, che ha inserito nell'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 il comma 4-bis, consente ai coniugi, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, sino alla precisazione delle conclusioni, di esprimere la volontà di costituire l'unione civile (nella specie, tale volontà non è stata espressa dalle parti). Occorre del resto osservare che la sentenza di rettifica di sesso determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio soltanto al suo passaggio in giudicato. Con riferimento alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, questo Collegio osserva che, con sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il Giudice delle leggi nella sua motivazione ha osservato che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di
4 adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Ciò posto nel caso di specie, la determinazione di parte ricorrente emersa in udienza, oltre che nella relazione psicologica, ha confermato il completamento di un percorso individuale e irreversibile di transizione verso il genere femminile a cui la ricorrente ritiene e sente di appartenere sin dalla tenera età. Ritiene il Collegio che, pur a fronte della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha eliminato la necessità dell'autorizzazione del Tribunale a effettuare il trattamento medico-chirurgico di riallineamento sessuale dei caratteri primari, permanga l'interesse della parte ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla pronuncia richiesta, stante la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del diritto individuale nei rapporti con i terzi con cui, necessariamente,
dovrà rapportarsi (quali, strutture sanitarie, pubbliche o Persona_1 private, italiane o estere, per la valutazione, pianificazione e realizzazione dell'anzidetto intervento) con conseguente interesse ad ottenere nella presente sede il riconoscimento del suo diritto, il cui esercizio è evidentemente non più soggetto ad autorizzazioni od ulteriori condizioni esterne. In base ai principi sopra richiamati, avendo ella il diritto di autodeterminarsi e, pertanto, di scegliere le modalità attraverso le quali realizzare la propria transizione, questo Tribunale, ritenendo insussistenti ragioni ostative, dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere per allineare i propri caratteri sessuali a quelli femminili.
5 Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, così statuisce: 1) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di effettuare la rettificazione nel relativo registro della attribuzione di sesso di (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] da maschile a C.F._1 femminile, nonché del nome proprio dal nome maschile a quello Parte_1 femminile di stante l'intervenuta oggettiva transizione Persona_1 dell'identità di genere nei termini di cui in motivazione;
2) manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Dott. Riccardo Massera Dott.ssa Prisca Picalarga
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