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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
TO AT, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5354/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5354 -23 RGR Ricorrente_1 presentava ricorso in merito al silenzio rifiuto di AA EE sulla richiesta di rimborso IRPEF presentata in data 26/09/2023 impugnando il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso IRPEF – anno 2019.
Lamentava errori di calcolo e la violazione e/o l'errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, lett. a) e dell'art. 19, comma 2.bis del tuir nonche' dell'art. 2 del dpr 21.12.4 n. 1034
Il Fondo di Previdenza per i dipendenti del MEF ha erogato al contribuente la somma lorda di
€ 42.978,00; sull'intero ammontare è stata operata una ritenuta alla fonte con aliquota IRPEF del 23% per
€ 9.884,94. In data 02.05.2023 il contribuente presenta istanza di rimborso per € 6.402,32, sostenendo che l'erogazione in parola rientra tra le “indennità equipollenti” di cui agli artt. 17, co. 1 e 19, comma 2bis del TUIR;
per l'effetto, l'imponibile liquidato andrebbe determinato riducendo il suo ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato, con un abbattimento ulteriore d'imponibile del 26,04%, percentuale derivante dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva (2,5/9,6 = 26,04%).
Si Costituiva AAEE controdeducendo e accettando parzialmente la richiesta in termini economicamente differenti
La causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che
Parte ricorrente ha notificato ricorso/ reclamo avverso il diniego opposto alla richiesta di rimborso Irpef relativamente al fondo di previdenza erogato ai dipendenti del MEF cessati dal servizio per l'importo di
€ 6.402,32
Nelle more, l'Agenzia delle Entrate, adottando un nuovo orientamento ha accolto parzialmente la richiesta oggetto del ricorso/reclamo, ritenendo che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del
Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
In particolare il resistente ha inviato una comunicazione con cui si dà atto di aver adeguato la posizione sulla tassazione separata per le indennità aggiuntive al TFS del fondo previdenziale, dopo le sentenze di
Cassazione ed in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. n.
168969/2023, in risposta ad interpello n. 425 pubblicata l'8.9.23. Nel predetto parere è stato chiarito che l'indennità erogata dal Fondo di previdenza è qualificabile come ''equipollente'' al TFR, quindi soggetta a imposta forfettaria. Ai fini della determinazione della base imponibile, l'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso, poi, che «il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.».
ne segue che è stato riconosciuto dall' Agenzia delle entrate la fondatezza parziale del ricorso/reclamo ed il diritto al rimborso a parte ricorrente nella misura di € 2.779,53 oltre interessi.
PARTE RICORRENTE ha accettato la decisione dell'Agenzia e la definizione del contenzioso proposta dall'ente, accettando il predetto rimborso di parte della somma richiesta per la dovuta e non operata riduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio preso a base di commisurazione e rinunciando alla pretesa concernente l' ulteriore abbattimento d'imponibile del 26,04 percentuale derivante dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva.
Deve pertanto pronunciarsi cessata materia del contendere
La dichiarazione di cessata materia consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
TO AT, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5354/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5354 -23 RGR Ricorrente_1 presentava ricorso in merito al silenzio rifiuto di AA EE sulla richiesta di rimborso IRPEF presentata in data 26/09/2023 impugnando il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso IRPEF – anno 2019.
Lamentava errori di calcolo e la violazione e/o l'errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, lett. a) e dell'art. 19, comma 2.bis del tuir nonche' dell'art. 2 del dpr 21.12.4 n. 1034
Il Fondo di Previdenza per i dipendenti del MEF ha erogato al contribuente la somma lorda di
€ 42.978,00; sull'intero ammontare è stata operata una ritenuta alla fonte con aliquota IRPEF del 23% per
€ 9.884,94. In data 02.05.2023 il contribuente presenta istanza di rimborso per € 6.402,32, sostenendo che l'erogazione in parola rientra tra le “indennità equipollenti” di cui agli artt. 17, co. 1 e 19, comma 2bis del TUIR;
per l'effetto, l'imponibile liquidato andrebbe determinato riducendo il suo ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato, con un abbattimento ulteriore d'imponibile del 26,04%, percentuale derivante dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva (2,5/9,6 = 26,04%).
Si Costituiva AAEE controdeducendo e accettando parzialmente la richiesta in termini economicamente differenti
La causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che
Parte ricorrente ha notificato ricorso/ reclamo avverso il diniego opposto alla richiesta di rimborso Irpef relativamente al fondo di previdenza erogato ai dipendenti del MEF cessati dal servizio per l'importo di
€ 6.402,32
Nelle more, l'Agenzia delle Entrate, adottando un nuovo orientamento ha accolto parzialmente la richiesta oggetto del ricorso/reclamo, ritenendo che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del
Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
In particolare il resistente ha inviato una comunicazione con cui si dà atto di aver adeguato la posizione sulla tassazione separata per le indennità aggiuntive al TFS del fondo previdenziale, dopo le sentenze di
Cassazione ed in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. n.
168969/2023, in risposta ad interpello n. 425 pubblicata l'8.9.23. Nel predetto parere è stato chiarito che l'indennità erogata dal Fondo di previdenza è qualificabile come ''equipollente'' al TFR, quindi soggetta a imposta forfettaria. Ai fini della determinazione della base imponibile, l'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso, poi, che «il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.».
ne segue che è stato riconosciuto dall' Agenzia delle entrate la fondatezza parziale del ricorso/reclamo ed il diritto al rimborso a parte ricorrente nella misura di € 2.779,53 oltre interessi.
PARTE RICORRENTE ha accettato la decisione dell'Agenzia e la definizione del contenzioso proposta dall'ente, accettando il predetto rimborso di parte della somma richiesta per la dovuta e non operata riduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio preso a base di commisurazione e rinunciando alla pretesa concernente l' ulteriore abbattimento d'imponibile del 26,04 percentuale derivante dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva.
Deve pertanto pronunciarsi cessata materia del contendere
La dichiarazione di cessata materia consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate