CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210005251502000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210013859355000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1411/2023 depositato in data 11.05.2023, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusto il mandato in atti, impugna le cartelle di pagamento:
- n.29720210005251502000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 281,54 per tassa auto e accessori anno 2015;
- n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 520,47 per tassa auto e accessori anno 2018.
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità delle cartelle opposte, rileva:
1.la nullità della cartella relativa a tassa auto 2015 per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e carenza di motivazione della medesima, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale;
2.la nullità della cartella relativa a tassa auto 2018 per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e conseguenziale carenza di motivazione della medesima cartella.
Conclude la difesa del ricorrente per l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 25.05.2023, preliminarmente rileva la propria carenza di legittimazione passiva per la tassa auto 2018 poiché di competenza della regione Sicilia. Rileva altresì che il presupposto avviso di accertamento per l'anno 2015
è stato regolarmente notificato nei termini di legge e che nessuna prescrizione può dirsi verificata per effetto dei provvedimenti di sospensione emanati per l'emergenza COVID '19. Conclude per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del
19.01.2024, nel confermare la validità del proprio operato, rileva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze ed ai vizi riguardanti il merito della pretesa tributaria. Conferma la regolarità delle cartelle e della loro notifica. Contesta l'eccepita prescrizione della pretesa erariale.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative, la difesa del ricorrente contestava le deduzioni delle controparti costituite e la documentazione prodotta ed insisteva per l'integrale accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26.02.2024, con l'intervento delle parti, il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: il ricorso del contribuente è meritevole di parziale accoglimento. Ciò in quanto, l'intervenuta prescrizione del credito erariale, così come eccepita dalla difesa del ricorrente, è da ritenere fondata limitatamente alla tassa auto ingiunta per l'anno 2015. Infatti, a sostegno della regolare notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento n.29720210005251502000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 281,54 per tassa auto e accessori anno
2015, l'AdE produce copia dell'avviso e attestazione della sua notifica mediate raccomandata AR Società_1 che sarebbe avvenuta il 12.06.2018 a mani di Nominativo_1 qualificatasi come familiare (zia). Tuttavia, al riguardo, va rilevato che, nessun collegamento appare riscontrabile tra l'A.R. prodotto e i dati identificativi rinvenibili nell'avviso del 21.05.2018. Inoltre, dal certificato di stato di famiglia prodotto dal ricorrente non si evince alcuna affinità con il soggetto che ha sottoscritto l'A.R. - E ancora, ulteriore elemento che inficia la validità della prova di avvenuta notifica è la spedizione dell'atto di accertamento da parte dell'agenzia privata Società_1. Al riguardo, va rilevato che, la Pubblica Amministrazione, per la notifica di atti giudiziari e tributari, si può avvalere di “agenzie private” qualora queste siano in possesso dell'apposita “licenza individuale speciale” rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ma poiché la società
Società_1 Srl è divenuta licenziataria per la notifica di atti giudiziari e amministrativi nel corso del 2019, mentre per i periodi antecedenti non era legittimata a farlo. Peraltro, la liberalizzazione dei servizi postali non ha effetto sanante per il passato poiché: “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass.23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate nell'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche
Cass sez. un. N.14916/16.”(cfr. Cass. civ.ord.234/2018).
Quindi, ritornando alla fattispecie, atteso che il debito erariale è stato portato a conoscenza del ricorrente per la prima volta con la notifica della cartella di che trattasi, poiché non può ritenersi validamente provata la notifica dell'avviso prodromico richiamato nella medesima cartella, il termine prescrizionale triennale risulta abbondantemente spirato, posto che la cartella e/o altro atto interruttivo andavano notificati entro e non oltre il 31.12.2018.
Per cui, in assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e considerato che le norme che hanno introdotto la sospensione dei termini prescrizionali, emanate nel 2020, non possono avere efficacia retroattiva, per l'annualità 2015 la pretesa erariale è da ritenere prescritta.
Quanto alla cartella di pagamento n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 520,47 per tassa auto e accessori anno 2018, le censure del ricorrente sono infondate, va rilevato che, i motivi di gravame esposti dal ricorrente sono da ritenere fondati, ciò in quanto, si lamenta la nullità della cartella di pagamento relativa alla tassa auto 2018 per mancata notifica del presupposto avvisi di accertamento e per carenza di motivazione. Ma al riguardo, va rilevato che, la
Regione Sicilia, soggetto impositore, in applicazione della normativa regionale (L.R. n.16 dell'11 agosto
2015) può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari affidandone la riscossione agli
Agenti territorialmente competenti. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.19, comma 1, della legge della Regione Sicilia 5 dicembre 2016, n.24 e dell'art.34 della legge Regione Sicilia 11 agosto 2017,
n.16, promossi dal Presidente del Consiglio del Ministri si è avuta la Sentenza della Corte Costituzionale
n.152 del 2018 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate. Con tale pronuncia, tra l'altro, conclusivamente è stato affermato che:
14.6.1 – L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt.36-bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del
19972.
14.6.2 – L'inserzione della liquidazione del tributo nella fase di formazione del ruolo appare, quindi, giustificata da una azione amministrativa di determinazione del dovuto priva di significativi margini di discrezionalità interpretative.
Parimenti, il sacrificio del contraddittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare anticipata della futura decisione di merito
(ordinanza del 2007).
15.4 – Non va trascurato, infine, che la disciplina regionale censurata attiene alle funzioni di accertamento e riscossione dell'imposizione relative alla tassa automobilistica demandate dallo Stato alle Regioni ordinarie con la richiamata legge n.449 del 1997. Con riguardo alla Regione Siciliana, va poi ribadito che la riscossione risulta ascritta ai profili di sua esclusiva pertinenza (ex art.8 delle norme di attuazione del
1965), mentre l'attività di accertamento del tributo in questione, prima svolta dall'Agenzia delle entrate, risulta oggi definitivamente avocata alle competenze della Regione Siciliana, in forza di quanto previsto dall'art.3 della legge reg. Siciliana n.16 del 2015.
In questa cornice di riferimento, la previsione regionale relativa al procedimento impositivo deve ritenersi coerente con lo spazio riconosciuto alla Regione Siciliana relativamente all'azione amministrativa che porta alla attuazione della pretesa tributaria in oggetto. E ciò a maggior ragione alla luce delle considerazioni di principio già svolte nel rimarcare la stretta analogia che corre tra la disciplina oggetto di scrutinio ed altre fattispecie di attuazione dell'imposizione fiscale previste dal sistema nazionale, rispetto alle quali, come nel caso in esame, la partecipazione del contribuente alla fase di formazione della pretesa impositiva si rileva non determinante sul corretto incidere della relativa azione amministrativa.
Per quanto dianzi richiamato e ritornando alla fattispecie che ci occupa, é quindi da ritenere legittimamente emessa la cartella di pagamento della tassa auto 2018 successivamente alla formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore e in assenza di atti prodromici notificati al contribuente;
cartella che rimane tuttavia contestabile per vizi propri sia nell'an che nel quantum della pretesa tributaria. Ciò che non è avvenuto nella fattispecie essendosi limitata parte ricorrente ad eccepire in forma alquanto generica la carenza di motivazione che, tuttavia, non è affatto rinvenibile nella cartella impugnata. Con altra eccezione, parte ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa erariale ma, al riguardo va rilevato che, per la tassa auto relativa all'annualità 2018, per come correttamente dedotto dalle parti resistenti, nessuna decadenza e/o prescrizione può dirsi maturata, poiché alla fattispecie sono applicabili le sospensioni dei termini prescrizionali previste dalle norme emanate nel periodo emergenziale del COVID 19.
Infatti, premesso che, ai sensi dell'art.5, comma 51 della L. n.53/1983 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; tuttavia, nella fattispecie, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Nel caso in esame quindi, poiché la cartella di pagamento, relativa a Tassa auto anno 2018, è stata notificata il 16.11.2022, tale notifica è da ritenere tempestivamente effettuata nel rispetto del termine triennale prescrizionale, così come prorogato di ventiquattro mesi dalle disposizioni normative sopra richiamate. La censura quindi, per tale annualità, è da rigettare.
La Corte pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione del solo debito erariale relativo alla tassa auto anno 2015 e di cui alla cartella di pagamento n.29720210005251502000 che va annullata. Mentre conferma per il resto la legittimità della cartella di pagamento n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 per la tassa auto 2018 che rimane dovuta.
All'esito del ricorso segue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione del solo debito erariale relativo alla tassa auto anno 2015 e di cui alla cartella di pagamento n.29720210005251502000 che va annullata. Mentre conferma per il resto la legittimità della cartella di pagamento n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 per la tassa auto 2018 che rimane dovuta.
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa il 26.02.2024
IL GIUDICE
MONOCRATICO dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210005251502000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210013859355000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1411/2023 depositato in data 11.05.2023, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusto il mandato in atti, impugna le cartelle di pagamento:
- n.29720210005251502000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 281,54 per tassa auto e accessori anno 2015;
- n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 520,47 per tassa auto e accessori anno 2018.
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità delle cartelle opposte, rileva:
1.la nullità della cartella relativa a tassa auto 2015 per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e carenza di motivazione della medesima, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale;
2.la nullità della cartella relativa a tassa auto 2018 per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e conseguenziale carenza di motivazione della medesima cartella.
Conclude la difesa del ricorrente per l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 25.05.2023, preliminarmente rileva la propria carenza di legittimazione passiva per la tassa auto 2018 poiché di competenza della regione Sicilia. Rileva altresì che il presupposto avviso di accertamento per l'anno 2015
è stato regolarmente notificato nei termini di legge e che nessuna prescrizione può dirsi verificata per effetto dei provvedimenti di sospensione emanati per l'emergenza COVID '19. Conclude per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del
19.01.2024, nel confermare la validità del proprio operato, rileva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze ed ai vizi riguardanti il merito della pretesa tributaria. Conferma la regolarità delle cartelle e della loro notifica. Contesta l'eccepita prescrizione della pretesa erariale.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative, la difesa del ricorrente contestava le deduzioni delle controparti costituite e la documentazione prodotta ed insisteva per l'integrale accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26.02.2024, con l'intervento delle parti, il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: il ricorso del contribuente è meritevole di parziale accoglimento. Ciò in quanto, l'intervenuta prescrizione del credito erariale, così come eccepita dalla difesa del ricorrente, è da ritenere fondata limitatamente alla tassa auto ingiunta per l'anno 2015. Infatti, a sostegno della regolare notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento n.29720210005251502000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 281,54 per tassa auto e accessori anno
2015, l'AdE produce copia dell'avviso e attestazione della sua notifica mediate raccomandata AR Società_1 che sarebbe avvenuta il 12.06.2018 a mani di Nominativo_1 qualificatasi come familiare (zia). Tuttavia, al riguardo, va rilevato che, nessun collegamento appare riscontrabile tra l'A.R. prodotto e i dati identificativi rinvenibili nell'avviso del 21.05.2018. Inoltre, dal certificato di stato di famiglia prodotto dal ricorrente non si evince alcuna affinità con il soggetto che ha sottoscritto l'A.R. - E ancora, ulteriore elemento che inficia la validità della prova di avvenuta notifica è la spedizione dell'atto di accertamento da parte dell'agenzia privata Società_1. Al riguardo, va rilevato che, la Pubblica Amministrazione, per la notifica di atti giudiziari e tributari, si può avvalere di “agenzie private” qualora queste siano in possesso dell'apposita “licenza individuale speciale” rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ma poiché la società
Società_1 Srl è divenuta licenziataria per la notifica di atti giudiziari e amministrativi nel corso del 2019, mentre per i periodi antecedenti non era legittimata a farlo. Peraltro, la liberalizzazione dei servizi postali non ha effetto sanante per il passato poiché: “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass.23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate nell'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche
Cass sez. un. N.14916/16.”(cfr. Cass. civ.ord.234/2018).
Quindi, ritornando alla fattispecie, atteso che il debito erariale è stato portato a conoscenza del ricorrente per la prima volta con la notifica della cartella di che trattasi, poiché non può ritenersi validamente provata la notifica dell'avviso prodromico richiamato nella medesima cartella, il termine prescrizionale triennale risulta abbondantemente spirato, posto che la cartella e/o altro atto interruttivo andavano notificati entro e non oltre il 31.12.2018.
Per cui, in assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e considerato che le norme che hanno introdotto la sospensione dei termini prescrizionali, emanate nel 2020, non possono avere efficacia retroattiva, per l'annualità 2015 la pretesa erariale è da ritenere prescritta.
Quanto alla cartella di pagamento n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 con la quale si ingiunge il pagamento di € 520,47 per tassa auto e accessori anno 2018, le censure del ricorrente sono infondate, va rilevato che, i motivi di gravame esposti dal ricorrente sono da ritenere fondati, ciò in quanto, si lamenta la nullità della cartella di pagamento relativa alla tassa auto 2018 per mancata notifica del presupposto avvisi di accertamento e per carenza di motivazione. Ma al riguardo, va rilevato che, la
Regione Sicilia, soggetto impositore, in applicazione della normativa regionale (L.R. n.16 dell'11 agosto
2015) può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari affidandone la riscossione agli
Agenti territorialmente competenti. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.19, comma 1, della legge della Regione Sicilia 5 dicembre 2016, n.24 e dell'art.34 della legge Regione Sicilia 11 agosto 2017,
n.16, promossi dal Presidente del Consiglio del Ministri si è avuta la Sentenza della Corte Costituzionale
n.152 del 2018 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate. Con tale pronuncia, tra l'altro, conclusivamente è stato affermato che:
14.6.1 – L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt.36-bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del
19972.
14.6.2 – L'inserzione della liquidazione del tributo nella fase di formazione del ruolo appare, quindi, giustificata da una azione amministrativa di determinazione del dovuto priva di significativi margini di discrezionalità interpretative.
Parimenti, il sacrificio del contraddittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare anticipata della futura decisione di merito
(ordinanza del 2007).
15.4 – Non va trascurato, infine, che la disciplina regionale censurata attiene alle funzioni di accertamento e riscossione dell'imposizione relative alla tassa automobilistica demandate dallo Stato alle Regioni ordinarie con la richiamata legge n.449 del 1997. Con riguardo alla Regione Siciliana, va poi ribadito che la riscossione risulta ascritta ai profili di sua esclusiva pertinenza (ex art.8 delle norme di attuazione del
1965), mentre l'attività di accertamento del tributo in questione, prima svolta dall'Agenzia delle entrate, risulta oggi definitivamente avocata alle competenze della Regione Siciliana, in forza di quanto previsto dall'art.3 della legge reg. Siciliana n.16 del 2015.
In questa cornice di riferimento, la previsione regionale relativa al procedimento impositivo deve ritenersi coerente con lo spazio riconosciuto alla Regione Siciliana relativamente all'azione amministrativa che porta alla attuazione della pretesa tributaria in oggetto. E ciò a maggior ragione alla luce delle considerazioni di principio già svolte nel rimarcare la stretta analogia che corre tra la disciplina oggetto di scrutinio ed altre fattispecie di attuazione dell'imposizione fiscale previste dal sistema nazionale, rispetto alle quali, come nel caso in esame, la partecipazione del contribuente alla fase di formazione della pretesa impositiva si rileva non determinante sul corretto incidere della relativa azione amministrativa.
Per quanto dianzi richiamato e ritornando alla fattispecie che ci occupa, é quindi da ritenere legittimamente emessa la cartella di pagamento della tassa auto 2018 successivamente alla formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore e in assenza di atti prodromici notificati al contribuente;
cartella che rimane tuttavia contestabile per vizi propri sia nell'an che nel quantum della pretesa tributaria. Ciò che non è avvenuto nella fattispecie essendosi limitata parte ricorrente ad eccepire in forma alquanto generica la carenza di motivazione che, tuttavia, non è affatto rinvenibile nella cartella impugnata. Con altra eccezione, parte ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa erariale ma, al riguardo va rilevato che, per la tassa auto relativa all'annualità 2018, per come correttamente dedotto dalle parti resistenti, nessuna decadenza e/o prescrizione può dirsi maturata, poiché alla fattispecie sono applicabili le sospensioni dei termini prescrizionali previste dalle norme emanate nel periodo emergenziale del COVID 19.
Infatti, premesso che, ai sensi dell'art.5, comma 51 della L. n.53/1983 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; tuttavia, nella fattispecie, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Nel caso in esame quindi, poiché la cartella di pagamento, relativa a Tassa auto anno 2018, è stata notificata il 16.11.2022, tale notifica è da ritenere tempestivamente effettuata nel rispetto del termine triennale prescrizionale, così come prorogato di ventiquattro mesi dalle disposizioni normative sopra richiamate. La censura quindi, per tale annualità, è da rigettare.
La Corte pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione del solo debito erariale relativo alla tassa auto anno 2015 e di cui alla cartella di pagamento n.29720210005251502000 che va annullata. Mentre conferma per il resto la legittimità della cartella di pagamento n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 per la tassa auto 2018 che rimane dovuta.
All'esito del ricorso segue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione del solo debito erariale relativo alla tassa auto anno 2015 e di cui alla cartella di pagamento n.29720210005251502000 che va annullata. Mentre conferma per il resto la legittimità della cartella di pagamento n.29720210013859355000 notificata il 16.11.2022 per la tassa auto 2018 che rimane dovuta.
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa il 26.02.2024
IL GIUDICE
MONOCRATICO dr. Emanuele Migliorisi