Decreto cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 17/12/2025, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6361 del 2025, proposto da
LO Di UA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
HE AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto ministeriale del 18/11/2025, prot. n. 223, recante designazione del controinteressato Avv. HE AR quale Commissario Straordinario dell'Istituto Pubblico di Educazione e d'Istruzione Femminile “IS IT e DI” di VI EN (NA), con contestuale revoca della nomina precedentemente conferita al ricorrente; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 18/11/2025, prot. n. 223, recante designazione del controinteressato quale Commissario Straordinario dell'Istituto Pubblico di Educazione e d'Istruzione Femminile “ IS IT e DI ” di VI EN (NA), con contestuale revoca della nomina precedentemente conferita al ricorrente con decreto n. 252 del 21/12/2023, poi rinnovato, nelle more del perfezionamento della liquidazione dell'Ente, con decreto n. 139 del 14/7/2025, per la durata massima di un anno o, se più breve, fino all’adozione del decreto di chiusura della procedura.
2. – Rileva parte ricorrente che il provvedimento impugnato, oltre a porsi in aperta violazione dei principi generali di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, non contiene alcuna motivazione idonea a sorreggere la scelta ivi operata, limitandosi ad esternare, in maniera del tutto autoreferenziale, a sostegno della revoca dell’incarico, la sussistenza di mere ragioni di opportunità, non esplicitate in quanto il Ministro è ricorso all'apodittica formulazione “[R] itenuto opportuno procedere alla sostituzione del Commissario straordinario del citato Istituto ”.
Di qui la dedotta illegittimità della revoca per vizio della motivazione.
3. – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza, valorizzando la natura squisitamente fiduciaria dell’incarico e, su tale presupposto, l’inesistenza di un obbligo di motivazione delle determinazioni, ivi inclusa la revoca, contenute nell’avversato decreto, essendo l’intuitus personae “ elemento strutturale dell’incarico di Commissario straordinario [che] ne giustifica pertanto la revocabilità senza necessità di contestare inadempimenti o responsabilità disciplinari ”.
4. – Alla camera di consiglio del 3/12/2025 convocata per la disamina dell’istanza di tutela cautelare, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la controversia è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento, risultando esplicitati in modo del tutto insufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla disposta revoca dell’incarico assegnato al ricorrente, con conseguente illegittimità, per l’effetto, altresì, della contestuale nomina del controinteressato, che logicamente postula l’efficacia dell’atto di revoca.
6. – Se può convenirsi con la prospettazione della difesa erariale in ordine alla sostanziale irrilevanza – o, comunque, non decisività – dell’omessa rappresentazione delle ragioni fattuali e giuridiche sottostanti l’atto di nomina del nuovo commissario, trattandosi di atto fiduciario “ ampliativo ” della sfera giuridica del destinatario, cioè di provvedimento favorevole rispetto al quale la motivazione potrebbe ritenersi (ma l’assunto non è pacifico: si v., ad es., T.A.R. Napoli, sez. I, 26/10/2016, n. 4973) in re ipsa , diversamente è a dirsi quanto alla contestuale revoca dell’incarico del precedente titolare odierno ricorrente, dovendo l’Amministrazione, in tale ultimo caso, rendere manifesti gli interessi pubblici a salvaguardia dei quali è stato adottato il provvedimento, ovvero esplicitare i motivi che hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario con quest’ultimo ( intuitu personae ).
6.1. – Nulla di tutto ciò è dato ravvedere nel decreto gravato, nel quale, come accennato, le ragioni della sostituzione del commissario ricorrente consistono nel laconico richiamo a non meglio precisate esigenze di opportunità.
Non ricorre, del resto, nel caso in esame, diversamente da quanto eccepito dal Ministero, alcuna eccezione all’obbligo di motivazione previsto dal legislatore (atti normativi e atti a contenuto generale: art. 3, comma 2, L. n. 241/90) ovvero frutto dell’elaborazione giurisprudenziale (provvedimenti favorevoli, atti vincolati), laddove, di contro, come ben noto, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 cit., “[O] gni provvedimento amministrativo […] deve essere motivato ”.
6.2. – Sussiste, in conclusione, il lamentato, grave deficit motivazionale, risultando di fatto pregiudicata la finalità conoscitiva alla quale assolve il relativo obbligo, ergo il diritto per il cittadino di essere posto nella condizione di comprendere ciò che ha indotto la Pubblica Amministrazione a emanare l’atto, le ragioni che vi sono sottese e i possibili rimedi esperibili, viepiù nell’eventualità di provvedimento ostativo o a contenuto afflittivo (come nel caso di specie, trattandosi della revoca dell’incarico di commissario straordinario).
6.3. – Il Consiglio di Stato ha evidenziato, in particolare, che “ l’oscurità della motivazione nel provvedimento […] costituisce la violazione di un obbligo fondamentale da parte della pubblica amministrazione, in uno Stato di diritto, perché non consente al cittadino di comprendere nel loro significato e, se del caso, contestare con gli strumenti previsti dall’ordinamento, gli atti lesivi della propria sfera giuridica ” (Cons. Stato, Sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11222).
6.4. – Fa dunque difetto, in altri e conclusivi termini, nella vicenda in esame, l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata, quindi la possibilità per il destinatario del provvedimento di comprendere le ragioni sulle quali esso poggia e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; Sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011; Sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959).
7. – Da quanto sinteticamente osservato deriva la fondatezza del ricorso e, con essa, l’annullamento dell’impugnato decreto ministeriale, impregiudicate le successive determinazioni della P.A., nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente decisione.
8. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ferme restando le successive determinazioni che la P.A. riterrà di adottare nel rispetto del vincolo conformativo della presente decisione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione del Merito alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
PI TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI TI | CE NE |
IL SEGRETARIO