Sentenza 29 agosto 2023
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In tema di mandato di arresto europeo, l'udienza camerale innanzi alla Corte di appello per la decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere rinviata quando il consegnando, avendo manifestato la volontà di voler essere sentito, risulti legittimamente impedito a comparire.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sentenza dd. 15 ottobre 2025 (dep. 16 ottobre 2025) sul ricorso proposto da: S.K., nato nella Federazione Russa il 02/01/1976 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; sentite le conclusioni dell'avvocato Nicola Canestrini, difensore del …
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Il principio di diritto Nel procedimento di mandato d'arresto europeo a consegna obbligatoria (art. 8 l. n. 69/2005; art. 2, §2, Dec. Quadro 2002/584/GAI), il giudice dello Stato di esecuzione non può riqualificare i fatti secondo il diritto interno (nella specie in art. 280-bis c.p.) al fine di incidere sul regime custodiale o di imporre la partecipazione a distanza ex artt. 45-bis e 146-bis disp. att. c.p.p.: egli è vincolato alla categoria di reato indicata dallo Stato emittente (nella specie, “sabotaggio”), dovendo limitarsi a verificarne l'appartenenza all'elenco che esclude il controllo di doppia incriminazione. L'udienza camerale ex art. 17 l. n. 69/2005 si svolge nelle forme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2023, n. 36397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36397 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia RG, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 24 luglio 2023 dall'autorità giudiziaria rumena nei confronti di LO AR EA, tratto in arresto in Italia il 3 agosto 2023 e, dopo la convalida, rimesso in libertà il giorno seguente. е Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione alla sentenza, divenuta irrevocabile l'11 luglio 2023, con la quale il Tribunale rumeno di Sibiu lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione al reato di guida senza patente;
come tale reato avesse corrispondenza con l'analogo illecito previsto dal codice della strada italiano nel caso di recidiva nel biennio;
e come non vi fossero ragioni per rifiutare la consegna, anche perché il EA non aveva dimostrato di aver vissuto stabilmente in Italia negli ultimi cinque anni.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il EA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con quattro distinti punti, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 179, 179, 185 e 704 cod. proc. pen. (primo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento, benché il difensore avesse evidenziato che il proprio assistito, già destinatario di un provvedimento prefettizio di allontanamento dal territorio dello Stato, alla data del 10 agosto 2023 era sottoposto alla misura amministrativa del trattenimento presso il centro di permanenza di Brindisi e si era trovato così nell'impossibilità di presenziare alla udienza fissata dinanzi a quella Corte per la decisione sulla richiesta di consegna.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 13 cod. pen. e 116 cod. strada, per avere la Corte distrettuale ritenuto che il reato per il quale il consegnando è stato condannato in Romania abbia corrispondenza con un reato previsto dall'ordinamento nazionale italiano, senza considerare che l'art. 116 cod. strada punisce penalmente in Italia la guida senza patente solo se l'interessato sia stato sanzionato amministrativamente per analogo illecito già accertato;
e nonostante il prevenuto sia stato condannato in Romania ad una pena irragionevolmente sproporzionata rispetto a quella che sarebbe stata irrogabile in base alla legge penale italiana.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 2 legge n. 69 del 2005 e alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani, e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di acquisire informazioni circa il trattamento che, in caso di consegna, sarà riservato al EA negli istituti di detenzione rumeni, considerato il rischio che lo stesso possa essere sottoposto a ad un regime detentivo disumano e degradante. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
2. Il quarto motivo del ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 nel testo vigente prima delle modifiche - -introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione. Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, che ha significativamente modificato la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878-03). Tuttavia, non è sufficiente che come è accaduto nella caso di specie con il ricorso per cassazione la difesa richiami in forma indeterminata l'esistenza di pregresse criticità del sistema delle carceri in Romania e la presenza di un rischio di trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDIJ: tanto più ove si rilevi che, a seguito degli aspetti di negatività in passato segnalati dalla Corte di Strasburgo, di recente in Romania sono state adottate iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 già favorevolmente valutate dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute di quello Stato (in questo senso Sez. 6, n. 4900 del 02/02/2023, Stanila, non mass.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.); circostanze, queste, in ordine alle quali manca ogni riferimento nell'atto di impugnazione oggi in esame. 3 Q A ciò si aggiunga che non risulta che la Corte di appello di Palermo sia stata investita specificamente di tale questione ovvero che abbia disatteso una richiesta di integrazione del materiale conoscitivo. Quanto ai denunciati vizi di motivazione, è sufficiente rammentare che in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911).
3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per aspecificità del suo contenuto. A differenza di quanto accade nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nel quale non è previsto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il diritto del consegnando alla partecipazione personale all'udienza, sicché non assume rilievo il suo eventuale personale impedimento posto a fondamento dell'istanza di rinvio (così Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114), il procedimento dinanzi alla Corte di appello si svolge nelle forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e il consegnando è sentito laddove compaia ovvero ne faccia richiesta. Di tanto vi è traccia nell'art. 17, comma 1, legge n. 69 del 2005, secondo cui, salvo i casi in cui l'interessato abbia prestato il consenso alla consegna, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.» Dal che si è condivisibilmente desunto che, in tema di mandato di arresto europeo, l'udienza innanzi alla corte di appello per la decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere rinviata quando l'interessato, avendo manifestato la volontà di voler essere sentito, risulti legittimamente impedito a comparire (così Sez. 6, n. 48013 del 12/12/2008, Barachini, Rv. 241926). La Corte di appello di Palermo non ha negato la validità di tale regula iuris, ma ha sostenuto, con la ordinanza emessa nell'udienza del 10 agosto 2023 e dettata a verbale, che tale impedimento, pur riguardando l'applicazione di una misura 4 че amministrativa avvenuta diversi giorni prima, fosse stato portato a conoscenza del Collegio in maniera non tempestiva, con una generica comunicazione del difensore formulata nel corso di quella stessa udienza: intempestività della comunicazione in ordine alla quale non vi è alcuna allegazione né specifica doglianza nel motivo del ricorso oggi in esame.
4. E', invece, fondato il secondo motivo del ricorso. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta: principio enunciato giustappunto in relazione ad una fattispecie di consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nella quale si è esclusa la persistenza, a seguito della novella legislativa, della condizione della doppia punibilità della violazione;
(Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, Caldaras, Rv. 266039; v., altresì, Sez. 6, n. 28701 del 20 luglio 2021, Lacatus, non mass.). In dettaglio la Cassazione ha puntualizzato che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che solo la fattispecie di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato laddove la recidiva integra un elemento costitutivo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus, Rv. 282748; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Tuttavia, si è precisato che, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che lo stesso sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405). Di tali criteri la Corte di appello di Palermo non ha fatto corretta applicazione, limitandosi ad affermare molto genericamente che il EA risultava destinatario di plurime contestazioni per violazioni di norme del codice della strada, senza chiarire se le stesse avessero riguardato ipotesi di guida senza patente, se tali violazioni fossero state definitivamente accertate e se, in 5 Q relazione all'epoca di commissione del relativo o dei relativi illeciti, fossero risultati integrati gli estremi della recidiva nel biennio. Nel riconoscimento della fondatezza del secondo motivo resta assorbito l'esame del terzo motivo del ricorso.
5. Gli atti vanno, dunque, trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che, nel nuovo giudizio, terrà conto dei principi di diritto innanzi esposti. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 29/08/2023 Week Pull consigiIl Consigliere est. Il Presidente Ercole RI SA ZU DEPOSITATA IN CANCELL A 31 AGO 2023 MONARIO 6