TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore CATAVELLO GI
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso il Controparte_1 P.IVA_2
Difensore
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'attrice agisce n.q. mandataria (special servicer) di al Controparte_2
fine di ottenere la restituzione (cfr. doc. 1) dei beni di proprietà di (oggi Parte_2
) e così descritti: Parte_3
“beni siti in Villanova sull'Arda (PC), identificati al NCEU di detto Comune come segue:
«foglio di mappa 19:
- mappale 57 sub. 9, via della Repubblica n. 59, n. 61, n. 63, (P.T.1), Cat.D/7, rendita Euro
17.445,91;
- mappale 57 sub. 15, (già mappale 57 sub. 11) Via della Repubblica, n. 57, (P.T.), Cat.A/10,
Cl.1, vani 3,5, rendita Euro 551,32 – classamento proposto;
- mappale 57 sub. 16, (già mappale 57 sub.10) Via della Repubblica, n. 55, (P.T.1), Cat.A/10,
Cl.1, vani 4, rendita Euro 630,08 – classamento proposto;
- mappale 57 sub. 17, (già mappale 57 sub. 12) via della Repubblica, n. 65, (P.T.1), Cat.A/10,
Cl.1, vani 3,5, rendita Euro 551,32 – classamento proposto;
- mappale 57 sub. 13, Via della Repubblica, n. 67, (P.T.1), Cat.A/3, Cl.4, vani 4, rendita Euro
194,19.
L'area coperta e scoperta pertinenziale è censita nel Catasto Terreni di Villanova sull'Arda alla
Partita 1 e al foglio di mappa 19 con il mappale 57, di ettari 1.23.84».
Tali beni furono concessi in leasing alla SAVIANO DONATO S.R.L. ( ) P.IVA_3
corrente in Arzano (NA) via R. Sanzio 11 (doc. 6,7), successivamente ridenominata
(doc.9), dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord in data Controparte_3
18.11.2021 (doc.10). Con provvedimento del 23.05.2022 e successiva autorizzazione pagina 2 di 5 del 06.06.2022 il Giudice Delegato Dott.ssa De Vivo, preso atto della volontà della curatela di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, disponeva la restituzione dei beni alla rivendicante. La Curatela riscontrava che, tuttavia, essi risultavano occupati sine titulo dalla , corrente sempre in Arzano (NA), che Controparte_1
veniva così diffidata al pagamento dell'importo di Euro 58.490,20 a titolo di indennità
di occupazione;
l'occupante versava a saldo e stralcio l'importo di Euro 20.000,00 (doc.
11) ma restava inadempiente all'obbligo di liberazione dell'immobile, pur ritualmente intimata (doc. 12).
Agisce pertanto in questa sede per ottenere la riconsegna coattiva dei beni Pt_1
predetti.
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. La convenuta, ritualmente citata, ha scelto di rimanere contumace. Occorre doverosamente premettere che la contumacia “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata
della relativa prova, sicché […] non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte
attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte,
dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.”
(Cass. 24885/2014). Ed invero “la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non
può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari
del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su
cui si articola il contraddittorio.” (Cass. 10554/1994).
Ciò posto, è da ritenere che i fatti di causa risultano provati non già per il solo fatto della mancata costituzione del resistente, quanto piuttosto per aver parte ricorrente offerto sufficienti elementi di prova dei fatti costitutivi e giustificativi della pagina 3 di 5 propria pretesa. Se è vero dunque che la contumacia di per sé non implica alcuna non contestazione, è pur vero che il contegno della resistente emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo. Sicché ritiene questo Giudice che l'inerzia e il silenzio della resistente siano da valutarsi in relazione agli CP_1
elementi di prova forniti dalla parte ricorrente, e che quindi egli non abbia, con tale condotta, fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.);
proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta,
diversamente risolvendosi in un regime processuale più favorevole di quello delle parte costituita.
Considerato pertanto che l'occupazione sine titulo dell'immobile è da ritenersi pacifica anche perché espressamente riconosciuta in altra sede;
che non consta in atti alcun provvedimento autorizzativo alla permanenza in loco;
che non vi sono dunque ragioni ostative all'accoglimento della domanda;
la resistente va condannata al rilascio immediato dell'immobile in favore della ricorrente;
con condanna altresì –
risultando opportuna la coercizione indiretta – al pagamento di un'ulteriore somma pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, ex art. 614-bis c.p.c.. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la resistente o chi per essa abbia la materiale CP_1
disponibilità degli immobili per cui è causa e meglio identificati in atti, a restituirli pagina 4 di 5 immediatamente alla ricorrente nella prefata qualità; Parte_1
Condanna la resistente o chi per essa, al pagamento in favore CP_1
dell'attrice dell'ulteriore somma di Euro 200,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nella esecuzione della presente sentenza, ex ar.t 614-bis c.p.c.;
Condanna la resistente a rifondere all'attrice le spese di giudizio CP_1
liquidate in Euro 20.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore CATAVELLO GI
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso il Controparte_1 P.IVA_2
Difensore
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'attrice agisce n.q. mandataria (special servicer) di al Controparte_2
fine di ottenere la restituzione (cfr. doc. 1) dei beni di proprietà di (oggi Parte_2
) e così descritti: Parte_3
“beni siti in Villanova sull'Arda (PC), identificati al NCEU di detto Comune come segue:
«foglio di mappa 19:
- mappale 57 sub. 9, via della Repubblica n. 59, n. 61, n. 63, (P.T.1), Cat.D/7, rendita Euro
17.445,91;
- mappale 57 sub. 15, (già mappale 57 sub. 11) Via della Repubblica, n. 57, (P.T.), Cat.A/10,
Cl.1, vani 3,5, rendita Euro 551,32 – classamento proposto;
- mappale 57 sub. 16, (già mappale 57 sub.10) Via della Repubblica, n. 55, (P.T.1), Cat.A/10,
Cl.1, vani 4, rendita Euro 630,08 – classamento proposto;
- mappale 57 sub. 17, (già mappale 57 sub. 12) via della Repubblica, n. 65, (P.T.1), Cat.A/10,
Cl.1, vani 3,5, rendita Euro 551,32 – classamento proposto;
- mappale 57 sub. 13, Via della Repubblica, n. 67, (P.T.1), Cat.A/3, Cl.4, vani 4, rendita Euro
194,19.
L'area coperta e scoperta pertinenziale è censita nel Catasto Terreni di Villanova sull'Arda alla
Partita 1 e al foglio di mappa 19 con il mappale 57, di ettari 1.23.84».
Tali beni furono concessi in leasing alla SAVIANO DONATO S.R.L. ( ) P.IVA_3
corrente in Arzano (NA) via R. Sanzio 11 (doc. 6,7), successivamente ridenominata
(doc.9), dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord in data Controparte_3
18.11.2021 (doc.10). Con provvedimento del 23.05.2022 e successiva autorizzazione pagina 2 di 5 del 06.06.2022 il Giudice Delegato Dott.ssa De Vivo, preso atto della volontà della curatela di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, disponeva la restituzione dei beni alla rivendicante. La Curatela riscontrava che, tuttavia, essi risultavano occupati sine titulo dalla , corrente sempre in Arzano (NA), che Controparte_1
veniva così diffidata al pagamento dell'importo di Euro 58.490,20 a titolo di indennità
di occupazione;
l'occupante versava a saldo e stralcio l'importo di Euro 20.000,00 (doc.
11) ma restava inadempiente all'obbligo di liberazione dell'immobile, pur ritualmente intimata (doc. 12).
Agisce pertanto in questa sede per ottenere la riconsegna coattiva dei beni Pt_1
predetti.
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. La convenuta, ritualmente citata, ha scelto di rimanere contumace. Occorre doverosamente premettere che la contumacia “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata
della relativa prova, sicché […] non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte
attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte,
dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.”
(Cass. 24885/2014). Ed invero “la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non
può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari
del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su
cui si articola il contraddittorio.” (Cass. 10554/1994).
Ciò posto, è da ritenere che i fatti di causa risultano provati non già per il solo fatto della mancata costituzione del resistente, quanto piuttosto per aver parte ricorrente offerto sufficienti elementi di prova dei fatti costitutivi e giustificativi della pagina 3 di 5 propria pretesa. Se è vero dunque che la contumacia di per sé non implica alcuna non contestazione, è pur vero che il contegno della resistente emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo. Sicché ritiene questo Giudice che l'inerzia e il silenzio della resistente siano da valutarsi in relazione agli CP_1
elementi di prova forniti dalla parte ricorrente, e che quindi egli non abbia, con tale condotta, fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.);
proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta,
diversamente risolvendosi in un regime processuale più favorevole di quello delle parte costituita.
Considerato pertanto che l'occupazione sine titulo dell'immobile è da ritenersi pacifica anche perché espressamente riconosciuta in altra sede;
che non consta in atti alcun provvedimento autorizzativo alla permanenza in loco;
che non vi sono dunque ragioni ostative all'accoglimento della domanda;
la resistente va condannata al rilascio immediato dell'immobile in favore della ricorrente;
con condanna altresì –
risultando opportuna la coercizione indiretta – al pagamento di un'ulteriore somma pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, ex art. 614-bis c.p.c.. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la resistente o chi per essa abbia la materiale CP_1
disponibilità degli immobili per cui è causa e meglio identificati in atti, a restituirli pagina 4 di 5 immediatamente alla ricorrente nella prefata qualità; Parte_1
Condanna la resistente o chi per essa, al pagamento in favore CP_1
dell'attrice dell'ulteriore somma di Euro 200,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nella esecuzione della presente sentenza, ex ar.t 614-bis c.p.c.;
Condanna la resistente a rifondere all'attrice le spese di giudizio CP_1
liquidate in Euro 20.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5