Art. 8.
Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 4 potra' essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purche' sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di eta'.
Nei concorsi per titoli presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'Ente zolfi italiani sara' valutata, come titolo, l'anzianita' maturata nel servizio medesimo.
Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 4 potra' essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per qualifiche iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purche' sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di eta'.
Nei concorsi per titoli presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'Ente zolfi italiani sara' valutata, come titolo, l'anzianita' maturata nel servizio medesimo.